Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20045
CASS
Sentenza 11 maggio 2023

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In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20045
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20045
    Data del deposito : 11 maggio 2023

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