Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 23934
CASS
Sentenza 17 maggio 2013

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Il reclamo avverso i provvedimenti in materia di liberazione anticipata ha natura di mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il tribunale di sorveglianza da esso investito è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni. (Fattispecie nella quale la Corte, in sede di conflitto negativo di competenza, ha ritenuto non corretta la decisione del tribunale di sorveglianza che, accolto genericamente il reclamo, aveva restituito gli atti al magistrato di sorveglianza perché, acquisite le informazioni sui periodi per i quali era stato richiesto il beneficio, decidesse nel merito).

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  • 1Art. 71
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 71-bis
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Art. 678 - Procedimento di sorveglianza
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Procedimento di sorveglianza (art. 678) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 135/2014). Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3 e 678 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, si svolga nelle forme …

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  • 4L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 23934
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23934
Data del deposito : 17 maggio 2013

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