Sentenza 17 maggio 2013
Massime • 1
Il reclamo avverso i provvedimenti in materia di liberazione anticipata ha natura di mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il tribunale di sorveglianza da esso investito è tenuto a decidere nel merito, assunte, se del caso, tutte le necessarie informazioni. (Fattispecie nella quale la Corte, in sede di conflitto negativo di competenza, ha ritenuto non corretta la decisione del tribunale di sorveglianza che, accolto genericamente il reclamo, aveva restituito gli atti al magistrato di sorveglianza perché, acquisite le informazioni sui periodi per i quali era stato richiesto il beneficio, decidesse nel merito).
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- 1. Art. 71https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 71-bishttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 678 - Procedimento di sorveglianzahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Procedimento di sorveglianza (art. 678) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 135/2014). Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3 e 678 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, si svolga nelle forme …
Leggi di più… - 4. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2013, n. 23934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23934 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/05/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1772
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 52185/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
UFF.SORV. ROMA - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIB.SORV. ROMA - CONFLITTO;
con l'ordinanza n. 14973/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di ROMA, del 19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.06.2012 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, cui il condannato IO AR aveva proposto reclamo avverso il provvedimento negativo di prime cure, riteneva in via di principio ammissibile, ai fini di fruire della chiesta liberazione anticipata, "la sommatoria di periodi infrasemestrali" anche tra loro distanziati nel tempo "in presenza di un unico titolo esecutivo". Ciò posto, rilevata la mancanza in atti delle necessarie informative relative ai periodi richiesti, restituiva gli atti al Magistrato di Sorveglianza per le valutazioni nel merito.
2. Con ordinanza in data 19.12.2012 il Magistrato di Sorveglianza di Roma sollevava conflitto negativo di competenza, rilevando come il provvedimento del Tribunale del tutto erroneamente avesse omesso di pronunciarsi sul merito, in contrasto con il principio devolutivo, posta la natura sostanzialmente impugnatoria del reclamo;
peraltro ben avrebbe potuto il Tribunale acquisire le opportune informative, consentendolo gli artt. 666 e 678 c.p.p.; in definitiva si era determinato uno stallo della procedura, non superabile se non con la risoluzione del conflitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. Il denunciato conflitto deve essere ritenuto ammissibile in quanto due giudici si sono rifiutati di decidere, ciascuno dichiarandosi incompetente, così determinando uno stallo dell'iter processuale. Il conflitto deve essere risolto determinando la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Vale premettere che è del tutto pacifico che il reclamo, nel sistema dell'ordinamento penitenziario, ha natura impugnatoria (così, da ultimo, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 993 in data 05.12.2011, Rv. 251678, Parisi;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 46904 in data 10.11.2009, Rv. 245683, Chindamo;
ecc). Da ciò deriva che si deve applicare al reclamo il principio devolutivo, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione (nel caso il Tribunale di Sorveglianza) deve decidere del gravame (il reclamo), eventualmente anche integrando rilevate carenze del primo giudizio, nel merito, con i poteri propri del giudice dell'impugnazione. Come, invero, è previsto (art. 603 c.p.p.) che il giudice dell'appello possa rinnovare l'istruzione dibattimentale, ove ne ritenga l'assoluta necessità, così è in parallelo previsto che il giudice del reclamo penitenziario possa, se del caso, acquisire anche d'ufficio le prove necessarie, con i poteri di cui all'art. 668 c.p.p., comma 5, richiamato dall'art. 678 c.p.p..
Del resto è del tutto evidente che la soluzione adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nel caso denunciato non solo contravviene al principio devolutivo, introducendo un regresso della procedura in sè inammissibile nel quadro generale sistematico, ma si veste di fatto di poteri di annullamento del primo giudizio (quali quelli propri della sede di legittimità) assolutamente non previsti e del tutto inconferenti. In tal senso va qui data conferma ad un lontano precedente di questa Corte (v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 714 in data 09.03.1987, Rv. 175473) la cui ratio decidendi risulta tuttora valida. Peraltro, basterà in proposito rilevare come il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza in data 13.06.2012, qui denunciato, non solo non sostenga la propria decisione di "restituzione degli atti" con un benché minimo accenno alla fonte normativa di tale assunto potere restitutorio, rendendo quindi apodittica la soluzione adottata, ma si presenti anche assolutamente contraddittorio laddove, in parte motiva, dapprima afferma che il reclamo deve essere accolto (incipit del retro), pure chiamandolo "gravame" (e dunque mostrando anche di coglierne la natura impugnatoria), così comunque entrando nel merito, e di poi finisca per disertare la dovuta decisione.
Si impone pertanto, risolvendo il sollevato conflitto, di dichiarare che la competenza a decidere sul reclamo proposto da AR RG spetta al Tribunale di Sorveglianza di Roma e che la stessa non può essere declinata in caso di ritenuto difetto delle informazioni necessarie alla decisione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2013