Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
La legittimazione al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza spetta, oltre che al pubblico ministero e, per specifici casi, all'amministrazione penitenziaria, anche all'interessato, per tale dovendosi intendere il privato destinatario del provvedimento, cioè il condannato, e non pure soggetti terzi comunque coinvolti dal provvedimento. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha negato legittimazione all'impugnazione all'azienda USL, che il magistrato di sorveglianza aveva individuato come soggetto obbligato alla somministrazione gratuita di cure al detenuto - cure ormonali femminili di cui il detenuto necessitava in quanto transessuale - , non incluse dalle disposizioni amministrative regionali tra quelle a prestazione gratuita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2012, n. 23774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23774 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 15/05/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1454
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 38987/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZIENDA USL DI TERNI;
1) NO LO N. IL 05/01/1978;
avverso l'ordinanza n. 4970/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO, del 13/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.07.2011 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, pronunciando sul reclamo proposto da AT RI, ristretto presso la Casa Circondariale di Terni, avverso il diniego dell'Amministrazione Penitenziaria di somministrargli, a spese della stessa, cure ormonali femminili di cui abbisogna, quale transessuale, disponeva che dette cure fossero somministrate gratuitamente dall'azienda USL di Terni e solo in via subordinata, in caso di inerzia di detta USL, dall'Amministrazione Penitenziaria. Rilevava invero detto Magistrato che: a) era emerso per certo, dopo apposita ed accurata istruttoria, che l'anzidetto detenuto era affetto da "disturbo di identità di genere" per il quale aveva iniziato, in libertà, cure ormonali;
che le stesse non erano potute proseguire in stato detentivo per il rifiuto dell'Amministrazione Penitenziaria di somministrarle, pur essendo state ritenute necessarie dai sanitari del carcere che si erano avvalsi anche di consulenti specialistici;
b) erano del pari certe le condizioni di indigenza del detenuto e della sua famiglia, non essendo del resto ammesso il RI per la sua condizione personale, al lavoro interno;
c) le competenze in materia sanitaria penitenziaria erano transitate per legge alle Regioni e, per queste, l'erogazione dei servizi erano di spettanza delle USL;
d) che dovessero disapplicarsi, per la tutela del diritto alla salute, ma anche per la peculiarità della condizione carceraria, le disposizioni amministrative della Regione Umbria che non includevano le cure ormonali per disturbi di identità di genere nell'ambito delle prestazioni gratuite (LEA: livello essenziale di assistenza).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Azienda USL di Terni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che motivava l'impugnazione deducendo: violazione di legge, per avere il giudice, erroneamente ritenendo trattarsi di disapplicazione di atto amministrativo, in realtà inciso nel merito delle scelte discrezionali dell'amministrazione, introducendo nel LEA una prestazione non prevista;
era stata altresì imposta una prestazione onerosa per la quale non era prevista copertura finanziaria. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, proposto da soggetto non legittimato, deve essere dichiarato inammissibile con le dovute conseguenze di legge. Va premesso che, come è assolutamente pacifico, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto si è pronunciato su reclamo proposto dal condannato RI avverso il diniego dell'Amministrazione penitenziaria di somministrazione di cure, e dunque in tema di salute che deve essere garantita ai detenuti, in base ai disposti di cui alla L. n. 354 del 1975, artt. 14 ter e 69 (Ordinamento penitenziario).- L'Azienda USL di Terni ha proposto impugnazione testualmente invocando l'art. 71 ter Ord. Pen. - Tale norma, peraltro, limita la proponibilità del ricorso per cassazione, avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che decidono sui reclami, al pubblico ministero, all'interessato e, in alcuni specifici casi, alla Amministrazione penitenziaria. È, peraltro, del tutto evidente che per "interessato", la norma intenda il singolo soggetto privato destinatario del provvedimento (il condannato) proprio perché non altri potrebbe proporre reclamo in ordine al trattamento penitenziario. Si tratta, invero, di una procedura volta, in conformità alla natura complessiva della legge, alla disciplina ed alla tutela dei diritti dei condannati, alla quale restano estranei soggetti non direttamente coinvolti. Ma poiché, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 3 "il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce" (principio di tassatività), ne consegue che il ricorso come sopra proposto dalla Azienda USL di Terni debba essere dichiarato inammissibile, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a). Gli interessi dell'azienda USL potranno essere fatti valere, se del caso, ove si lamenti effettivo e concreto pregiudizio, in sede amministrativa o civile.
In definitiva il ricorso, proposto da soggetto non legittimato, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p., e art. 606 c.p.p., comma 3. Alla declaratoria di inammissibilità
dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La peculiarità del caso consente di non applicare l'ulteriore sanzione processuale in favore della Cassa delle Ammende, non profilandosi elementi evidenti di colpa nel proposto ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012