Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00266/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2025, proposto da
IO Le ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
Ministero Dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza pronunciata dal Tribunale di Crotone il 3 ottobre 2024, n. 737.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. CE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che la sentenza in epigrafe ha accertato il diritto di IO Le ER al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici del servizio effettivo prestato e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare i provvedimenti conseguenti e a pagare le differenze retributive maturate per effetto di tale riconoscimento (a far data dal 22 agosto 2019), oltre interessi o (se maggiore) rivalutazione;
Osservato che la parte vittoriosa si è quindi rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale onde ottenere l’esecuzione della pronuncia giurisdizionale;
Osservato che, come riferito dalle parti in udienza, l’amministrazione ha riconosciuto il servizio prestato e ha corrisposto parte delle somme richieste a titolo di sorte capitale, sicché persiste controversia esclusivamente con riferimento all’esatto ammontare delle somme da corrispondere, per la quale è già pendente un nuovo giudizio d’innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria;
Ritenuto, quindi, che la materia del contendere sia parzialmente cessata, mentre per la restante parte, avendo la sentenza azionata portata di condanna generica, è inammissibile il ricorso a questo giudice amministrativo, cui è precluso di effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4687), peraltro essendovi comunque litispendenza;
Ritenuto che l’esito della lite giustifichi la compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e, per il resto, dichiara inammissibile il ricorso in ottemperanza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente
CE TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE TA | VO OR |
IL SEGRETARIO