Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 27/03/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2026, proposto dalla
Azienda Agricola La Polenza di Basso Stefania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
del provvedimento regionale prot. 2025-0602979 del 18.12.2025, di diniego della domanda di pagamento del contributo di € 200.000.00 sulla domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. NG LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Con il ricorso in epigrafe l’Azienda Agricola La Polenza di Basso Stefania ha impugnato il provvedimento regionale prot. 2025-0602979 del 18.12.2025, di diniego della domanda di pagamento del contributo di € 200.000.00 sulla domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 6.4 "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2022, presentata per un progetto di ristrutturazione di un fabbricato da adibire ad attività agrituristica con la realizzazione di 6 unità abitative e l’acquisto di attrezzature ed arredi, già ammesso a finanziamento con atto 17/08/2021 Prot-49949, a motivo della omessa presentazione della documentazione obbligatoriamente prevista dal bando di riferimento a corredo della domanda di pagamento (segnatamente: dichiarazione di agibilità del fabbricato oggetto di finanziamento e SCIA di avvio e/o variazione dell'attività agrituristica).
A sostegno del gravame sostiene di aver tempestivamente rappresentato alla Regione l’impossibilità oggettiva di produrre tutta la documentazione richiesta, e chiesto una proroga per completare l’adempimento, che sarebbe certamente avvenuto entro il termine ultimo per la presentazione delle domande di saldo finale relative al bando PSR 2014-2022, scadente al 30 giugno 2026.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Regione Liguria, confermando per un verso l’ammissione al finanziamento, per altro verso l’impossibilità di procedere alla erogazione del saldo finale in difetto della presentazione della SCIA per l’avvio dell’attività agrituristica e della certificazione di agibilità del fabbricato, richieste, a pena di decadenza dal sostegno, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1188 del 28 Dicembre 2018, neppure impugnata, che disciplina le procedure per l’attuazione del bando PSR 2014-2020 – sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.
Previo rinvio dell’udienza in relazione all’indicazione ex art. 73 c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibilità di adozione di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nella fattispecie non si controverte infatti dell’ammissione al finanziamento, quanto del diniego della sua erogazione giustificato dall’inadempimento delle obbligazioni assunte con la concessione del contributo circa la documentazione da presentare a dimostrazione della effettiva destinazione dei fondi al programma finanziato, e della sua realizzazione.
Donde, conforme a costante giurisprudenza, la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza, 6/7/2023, n. 19167: “In tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, una volta che l'ente locale delegato per legge abbia individuato il singolo beneficiario con un formale provvedimento, la controversia promossa dal privato per ottenere la condanna al pagamento del contributo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, il riconoscimento, da parte dell'Ente Comunale del diritto del privato alla percezione del contributo determina l'insorgere, a favore di quest'ultimo, di un diritto soggettivo, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario” ; id., ordinanza, 24/7/2023, n. 22060, in tema di contributi pubblici erogati dalla regione nell'ambito del piano di sviluppo rurale; nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 7/11/2025, n. 8678; id., Sez. V, 18/3/2021, n. 2331).
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU MO, Presidente
NG LI, Consigliere, Estensore
IA FE, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG LI | LU MO |
IL SEGRETARIO