Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
Il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, su mozziconi di sigaretta ed un "cotton fioc" da costui utilizzati, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen., in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2016, n. 51086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51086 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
5 1 086 / 16 € REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 181 ANTONIO PRESTIPINO · Presidente -- LUCIANO IMPERIALI CC 07/10/2016- ANDREA PELLEGRINO -Relatore - R.G.N. 30785/2016 IGNAZIO PARDO OV ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RA FR, n. a Brindisi il 21/08/1990, rappresentato e assistito dall'avv. Cinzia Cavallo, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, n. 202/2016, in data 01/04/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione della difesa del ricorrente, avv. Cinzia Cavallo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 01 aprile 2016, il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, confermava nei confronti di FR RA l'ordinanza impositiva della custodia cautelare in 1 carcere disposta nei confronti del medesimo dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi in data 29 febbraio 2016 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari di natura social preventiva per i reati di cui ai capi j) k) ed I) di incolpazione provvisoria: il fatto riguarda una tentata rapina ai danni del supermercato "Super Brio" ubicato in Torchiarolo (BR) ed i corrispondenti reati di detenzione e porto abusivo di un fucile marca Beretta con singola canna mozzata e la ricettazione dell'autovettura Lancia BR SW tg. CS915HD utilizzata per la perpetrazione della tentata rapina. A fondamento della misura cautelare e del rigetto della richiesta di riesame veniva posta la coincidenza tra il profilo biologico isolato in un guanto in plastica ritrovato all'interno dell'autovettura utilizzata per il compimento del reato di cui al capo j) e quello dell'odierno ricorrente.
2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di FR RA, viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: - (primo motivo): inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 359-bis e 224-bis cod. proc. pen.; si censura la decisione del Tribunale che ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità dei campioni biologici prelevati per mancato rispetto della procedura di legge, attraverso l'uso di un escamotage e, trattandosi di prelievo invasivo sulla persona che ha riguardato "cosa separata" dall'indagato occorreva il preventivo consenso di quest'ultimo; - (secondo motivo): inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.; si censura la decisione del Tribunale che ha illegittimamente ritenuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, in quanto l'unico indizio a carico del ricorrente sarebbe rappresentato dalla presenza di un guanto di plastica sul quale è stato rinvenuto il DNA del RA;
- (terzo motivo): inosservanza o erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.; si censura la decisione del Tribunale che ha omesso di considerare la risalenza dell'episodio criminoso non provvedendo ad indicare gli elementi concreti sulla base dei quali affermare che l'indagato avrebbe commesso reati della stessa specie quando se ne fosse verificata l'occasione; 2 1 - (quarto motivo): inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alla I. n. 47/2015; si è omesso di considerare come la custodia cautelare in carcere dovrebbe rappresentare l'extrema ratio e di valutare l'attualità (oltre alla concretezza) del pericolo, lasciando mere formule di stile la motivazione in ordine alla ritenuta a inadeguatezza di altre misure cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato (in relazione alla gran parte delle censure proposte, anche in modo manifesto) e, come tale, appare immeritevole di accoglimento. 2. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
2.1. Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame - mezzo di impugnazione, sia pure atipico - ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod. proc. pen., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di 3 vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; conforme, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
2.2. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 5, sent. n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, sent. n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
3. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione di legge, con riguardo all'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 359-bis in relazione all'art. 224-bis cod. proc. pen. in ordine all'utilizzabilità dei campioni biologici (saliva) presenti sui due mozziconi di sigaretta e su un cotton fioc rinvenuti all'interno dell'abitazione del ricorrente presso la quale i militari si erano portati per eseguire una perquisizione. L'eccezione di inutilizzabilità è avanzata dal ricorrente sia sotto il profilo del mancato rispetto delle garanzie difensive che sotto quello del mancato assenso dell'indagato al prelievo di tali tracce. In particolare, si assume che i campioni biologici siano stati prelevati all'indagato dalla polizia giudiziaria senza il suo consenso e con un mero escamotage allorché veniva riferito all'indagato che si procedeva per ricercare sostanza stupefacente che poteva essere 4 stata occultata nella sua bocca. Occorreva, invece, a detta del ricorrente, la preventiva adozione di un provvedimento di perquisizione, poi seguito da un verbale di sequestro. Inoltre, i successivi accertamenti tecnici espletati sui reperti, di carattere irripetibile, erano avvenuti in un periodo in cui il ricorrente era stato già iscritto per il presente procedimento nel registro delle notizie di reato e non in altro procedimento contro ignoti per come affermato dal Tribunale: di tal ché correva l'obbligo per pubblico ministero di avvisare l'indagato, unitamente al difensore, del compimento dell'atto. Inoltre, non vi sarebbe alcuna certezza dell'appartenenza dei campioni all'indagato non essendo dato sapere se il posacenere contenesse ulteriori mozziconi e su quali basi si fosse accertato che fossero da attribuire al RA. Il motivo è infondato.
3.1. Invero, quanto alla dedotta violazione delle garanzie difensive con riferimento alle modalità di acquisizione dei materiali biologici rinvenuti sui mozziconi di sigaretta e sul cotton fioc utilizzati dall'indagato, questa Suprema Corte in una fattispecie del tutto - assimilabile ha affermato che il prelievo di saliva, avvenuto all'insaputa dell'imputato, mediante l'apprensione di un bicchierino di caffè offerto dalla polizia giudiziaria, può essere effettuato ai sensi dell'art. 348 cod. proc. pen. e dunque senza ricorrere ad un - provvedimento di perquisizione e sequestro in quanto l'attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell'interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona (Sez. 1, n. 1028 del 02/11/2005, Esposito e altro, Rv. 233132).
3.1.1. Nel caso di specie, il ricorrente risulta essersi completamente disfatto dei mozziconi di sigaretta e del cotton fioc, avendoli gettati dopo il loro consumo e/o la loro utilizzazione, con la conseguenza che, per effetto dell'abbandono, detti oggetti hanno assunto la natura di res nullius: conseguentemente, pertanto, è da ritenersi perfettamente legittima l'attività di raccolta operata dalla polizia giudiziaria, sulle cui modalità di prelievo non è stata sollevata alcuna specifica censura, così come nessuna esplicita doglianza viene rivolta in ordine all'osservanza della disposizione di cui all'art. 357 cod. proc. pen. 5 3.1.2. Ferma la ritualità del prelievo, osserva il Collegio come, in conformità all'orientamento espresso da questa Corte, non è necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 224-bis cod. proc. pen. se il campione biologico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona, risultando dagli atti il consenso del RA al prelievo del tampone e, conseguentemente, l'assenza di costrizione in tal senso sullo stesso (cfr., Sez. 1, n. 48907 del 20/11/2013, P.M. in proc. Costantino, Rv. 258269, in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il prelievo di tracce biologiche da un mozzicone di sigaretta maneggiata e fumata dall'indagato, acquisito dalla polizia giudiziaria dopo che l'indagato medesimo l'aveva abbandonato).
3.1.3. Né al medesimo indagato era dovuta la comunicazione del successivo accertamento tecnico disposto sui reperti dal pubblico ministero. Invero, il richiamo all'osservanza delle formalità di cui all'art. 360 cod. proc. pen. presuppone che l'accertamento tecnico riguardi reperti soggetti a modificazione, di tal ché non sia possibile una successiva ripetizione nel corso delle diverse fasi del procedimento. Nel caso di specie, non risulta né il ricorrente ha - dedotto elementi in tal senso che le tracce biologiche rinvenute siano state distrutte nel corso dell'accertamento e che, per la natura dei reperti о per le modalità di conservazione, l'effettuata comparazione non potesse essere utilmente ripetuta in fase dibattimentale. Al riguardo, questa Suprema Corte ha infatti affermato che, in tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l'attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è un'operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia sempre assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche (Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014, Santangelo, Rv. 261867).
3.1.4. Tanto premesso, perde di conseguenza specificità l'ulteriore questione posta dal ricorrente dell'inutilizzabilità dei risultati dell'indagine sulle tracce biologiche del RA, sul rilievo dell'omesso avviso all'indagato e al suo difensore dell'espletamento dell'accertamento tecnico, trattandosi di censura che presuppone la natura irripetibile dell'atto. Peraltro, sul punto, il Tribunale del riesame, pur escludendo la natura irripetibile dell'atto e che, dunque, all'indagato e al suo difensore spettasse l'avviso, ha tuttavia precisato come l'iscrizione del nominativo del RA nel registro delle notizie di reato conseguì proprio a detto accertamento che venne, invece, espletato nell'ambito di altro e diverso procedimento contro ignoti. In ogni caso, la deduzione difensiva, secondo cui il RA sarebbe stato iscritto nel registro delle notizie di reato unitamente ai correi prima dell'accertamento di cui si tratta, non ha trovato dimostrazione alcuna da parte del ricorrente che, pertanto, non risulta aver assolto all'onere documentativo connesso al rispetto del principio dell'autosufficienza (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192).
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Con lo stesso si deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in punto di valutazione della gravità indiziaria. In particolare, quanto alla tentata rapina ai danni dell'esercizio "Superbrio di Torchiarolo", osserva il ricorrente come non vi sia prova che il guanto sia stato lasciato nell'autovettura - rubata tra il 19 ed il 24 febbraio - proprio in occasione della rapina svoltasi il successivo 7 marzo, posto che, secondo l'ipotesi accusatoria, l'auto sarebbe stata utilizzata anche in occasione di altra rapina commessa il precedente 4 marzo. Nulla escluderebbe, poi, che il guanto possa essere stato ivi lasciato in coincidenza col furto dell'auto ovvero da altri che abbiamo utilizzato quello stesso guanto adoperato dall'indagato in altre occasioni. Con la conseguenza che la possibilità di una ricostruzione alternativa delle ragioni della presenza dell'oggetto escluderebbe la natura univoca dell'indizio e, dunque, la sua idoneità ad integrare quella gravità necessaria a fondare l'applicazione della misura cautelare.
4.1. In realtà, quanto alla valenza degli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA dell'indagato, i relativi risultati, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di vera e propria prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, sent. n. 48349 del 30/06/2004, Rizzetto, Rv. 231182).
4.2. Nel caso in esame, l'assenza di censure specifiche e documentate sulla portata del risultato raggiunto, consentono di ritenere che sia proprio del ricorrente il profilo genetico estratto dal guanto sequestrato.
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Con lo stesso si denuncia violazione di legge ed omessa motivazione con riferimento alle esigenze cautelari;
il provvedimento impugnato è del tutto carente in punto della loro attualità, considerato che il reato contestato risulta commesso più di due anni addietro.
5.1. Il Tribunale, con motivazione coerente e scevra da vizi logici, ha dato conto degli elementi fattuali che ricollegano l'autovettura Lancia BR tg. CS915HD a quella utilizzata per il tentativo di rapina a mano armata ai danni dell'esercizio Superbrio di Torchiarolo. Ciò ricavandosi dalle dichiarazioni della commessa (che ha anche individuato le due lettere iniziali CJ della targa, - precisando modello e colore), dai fotogrammi dell'impianto di video- sorveglianza (che immortalano una vettura di questo tipo), dal fatto che già nei giorni precedenti tale veicolo, con alla guida uno dei coindagati (SS AN), era stato ripreso nei pressi dell'esercizio e dalla circostanza dell'assenza di un valido iato temporale tra il fatto ed il rinvenimento dell'autovettura, a nulla valendo, quindi, le ipotesi alternative prospettate dalla difesa, di carattere meramente ipotetico e non idonee, in questa sede, a scalfire la gravità dell'indizio e ad inficiare il dato di stretta relazione esistente tra il momento del rinvenimento del guanto e la commissione del reato. Il Tribunale risulta, pertanto, avere correttamente apprezzato gli elementi da cui ha tratto la sussistenza dei gravi indizi. - -5.2. A tal fine si ricorda che come accennato in premessa allorché sia denunciato in sede di legittimità vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto o meno ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione 8 riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460).
6. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. Con lo stesso si denuncia la violazione di legge in ordine alle recenti modifiche introdotte in materia di misure cautelari personali dalla legge n. 47/2015. In particolare, il giudice del riesame ha omesso di dare conto sia della concretezza del pericolo che della sua attualità finendo per ricavare le esigenze cautelari (in base alle quali è stata disposta la misura cautelare massima non considerando che la stessa va applicata solo come extrema ratio) in re ipsa, ossia sulla base dei soli gravi indizi di colpevolezza.
6.1. In particolare, il Tribunale, ai fini del pericolo di recidiva, risulta avere coerentemente valorizzato per un verso la gravità del reato per cui si procede (trattasi di episodio di tentata rapina a mano armata commesso da più persone riunite, travisate, previo utilizzo di AL autovettura rubata e con modalità, dunque, che rivelano una predisposizione non elementare al delitto), logicamente indicativa dell'inserimento dell'indagato in contesti criminali di particolare pericolosità e, per altro, la recente sottoposizione del ricorrente ad altra misura custodiale (confermata dal Tribunale del riesame) perché accusato del grave delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. Tali elementi non solo rivelano un'alta pericolosità sociale del ricorrente ma danno conto anche dell'assenza di qualunque tipo di recisione di legami con gli ambienti delinquenziali all'interno dei quali sono maturati gli episodi criminali per cui si procede, di tal ché non risulta decisiva, ai fini dell'esclusione o attenuazione delle esigenze cautelari, la circostanza che la tentata rapina sia stata commessa a distanza di tempo. Invero, l'inserimento dell'indagato in organizzazione di carattere criminale, unitamente all'assenza di fonti di reddito lecite, rende assai concreto ed attuale il pericolo che all'indagato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti contro il patrimonio, anche in considerazione del carattere diffuso della presenza di esercizi commerciali e della loro facile aggressione.
6.2. In conclusione, il Tribunale risulta avere individuato in 9 modo specifico e dettagliato gli elementi concludenti atti a cogliere l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa fronteggiabile solo con la permanenza in carcere, misura cautelare del tutto ineludibile per una personalità delinquenziale quale quella palesata dal RA (Sez. 3, n. 4374 del 15/12/1997, Di Giorgi, Rv. 209859: nella specie la Corte ha ritenuto recente un reato commesso due anni e mezzo prima).
7. Per le ragioni dinanzi esposte, nella valutazione del Tribunale non si riscontra alcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale, essendo le conclusioni assunte del tutto congrue e prive di illogicità manifesta: da qui il rigetto del ricorso.
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 07/10/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Pellegrino AN Prestipino DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA CEZIONE PENALE 3 0 NOV. 2016 CANCELL Claudia Pine 10