Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2013, n. 48907
CASS
Sentenza 20 novembre 2013

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Massime1

In tema di raccolta di materiale biologico, non è necessario ricorrere alla procedura prevista dall'art. 224 bis cod. proc. pen. se il campione biologico sia stato acquisito in altro modo, con le necessarie garanzie sulla provenienza dello stesso e senza alcun intervento coattivo sulla persona. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il prelievo di tracce biologiche da un mozzicone di sigaretta maneggiata e fumata dall'indagato, acquisito dalla polizia giudiziaria dopo che l'indagato medesimo l'aveva abbandonato).

Commentario1

  • 1DNA la chiave per risolvere l'omicidio di Yara Gambirasio (Cass. 52872/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 maggio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/2013, n. 48907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48907
Data del deposito : 20 novembre 2013

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