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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2740 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45573 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa da
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Elvia Recina n.19, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giordano Mancini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo telematico ATTORE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
San Gennaro Vesuviano (NA), Via Ottaviano n. 215, presso lo studio dell'avv. Micaela Ottomano che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 9.4.2018 a rogito notaio Per_1
rep. 5435, racc. 3920, allegata al fascicolo telematico CONVENUTA
[...]
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 3.10.2023 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 per sentirla condannare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, al Controparte_1 pagamento dell'indennizzo in misura pari ad € 18.300,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo, con distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Giordano Mancini, dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda l'attore deduceva di aver acquistato in data 25.4.2018 dalla signora l'autovettura Toyota “GT 86” targata FD936CZ al prezzo concordato di € 25.000,00 Persona_2 di cui € 2.500,00 a titolo di caparra confirmatoria, versati in contanti contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata, e la restante somma di € 22.500,00 mediante permuta dell'imbarcazione di sua proprietà modello “Draco 600” (ditta costruttrice “Draco A.S. Flekkef
Jord), numero di matricola 201630, con motore entrobordo “Volvo Penta” matricola 2200024591.
La vettura veniva successivamente assicurata anche per il rischio furto con la con Controparte_1 polizza n. F739591/0100 per il valore di € 18.300,00. In data 6.9.2018, alle ore 12,00 circa, il figlio dell'attore, signor nell'andare a riprendere l'auto, parcheggiata alle ore 21,00 Controparte_2 circa della sera precedente in via della Magliana Nuova altezza civico n. 128, ne accertava la sottrazione ad opera di ignoti. Il furto veniva immediatamente denunciato ai Carabinieri della
“Stazione Roma – Villa Bonelli" e quindi alla Compagnia assicurativa alla quale il successivo
26.10.2018 veniva trasmessa anche tutta la documentazione richiesta, tra cui il doppio esemplare delle chiavi in dotazione del veicolo. In mancanza di riscontro si rivolgeva ad un legale al quale la
“… dava risposta – assolutamente non esaustiva dei motivi addotti nel reclamo Controparte_1 inviato – attraverso la quale si chiedeva di inoltrare evidenza di pagamento dell'acquisto dell'autovettura.”. Seguivano ulteriori diffide inviate dal difensore alla Compagnia per il pagamento dell'indennizzo che rimanevano tuttavia prive di riscontro al pari dell'invito a partecipare all'incontro di mediazione che si concludeva con esito negativo per mancata adesione.
Si costituiva in giudizio la che in via preliminare chiedeva dichiararsi la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata con condanna dell'attore ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. ovvero, in via subordinata, “… nella denegata ipotesi di accoglimento, seppure parziale, della domanda attorea, disattesa ogni avversa incongrua istanza, liquidare l'indennizzo nei limiti del giusto e del provato, tenuto conto dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 come previsto dal contratto” con compensazione delle spese di lite. A sostegno delle proprie difese la eccepiva la tardiva CP_1 costituzione dell'attore in quanto avvenuta oltre i dieci giorni previsti dalla legge nonché
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 1915 c.c. essendo stato denunciato il sinistro oltre i tre giorni dalla conoscenza dell'evento. Evidenziava altresì la mancata consegna da parte del signor della documentazione prevista in polizza, più volte Parte_1 richiesta, ed in particolare “… dell'avvenuto pagamento del mezzo e comunque dell'avvenuta concreta permuta con l'imbarcazione … “. Nel merito contestava i fatti addotti dall'attore a sostegno della domanda in quanto sprovvisti di prova ed evidenziava che non era stato neanche possibile rintracciare la signora per ottenere notizie sul pagamento e sul trasferimento di Per_2 proprietà dell'imbarcazione. Rilevava altresì che l'attore non aveva fornito prova del possesso del veicolo e dello stato di manutenzione dello stesso al momento del furto. Relativamente al valore del mezzo richiamava i vari passaggi di proprietà intervenuti negli anni evidenziando il modesto valore di vendita nonché la presenza nel registro ANIA di un sinistro occorso al mezzo.
Concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c., con la memoria n.1 parte attrice contestava le deduzioni svolte dalla difesa della da quest'ultima ribadite nello stesso Controparte_1 termine, ed entrambe le parti formulavano mezzi istruttori. Espletata l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 3.10.2024 e trattenuta in decisione in data 15.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa della Controparte_1
Non meritevole di accoglimento appare l'eccezione di tardiva costituzione dell'attore.
Dall'esame del fascicolo telematico si ricava infatti che la causa, introdotta con atto di citazione notificato alla con PEC del 14.7.2021, è stato iscritto a ruolo il successivo 15.7.2021 Controparte_1 sebbene la busta sia stata acquisita dalla Cancelleria solo il 19.7.2021.
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4. Invero, secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e che detta nullità può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto (cfr. Cass. Civ. S.U. n.8077/2012). Inoltre, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore, come nel caso in esame, provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. La ragione ispiratrice della norma, infatti, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Nel caso in esame, l'intero contesto dell'atto introduttivo, l'oggetto delle domande formulate e le difese della società convenuta, che ha articolato specifiche e puntuali deduzioni, consentono di escludere la dedotta genericità.
In assenza di prova non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di inoperatività della garanzia per violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni di cui all'art. 1913 c.c. Occorre al riguardo rammentare il consolidato principio di diritto, già affermato in Cass. Civ. n. 24210/2019 e richiamato dalla stessa Corte nella sentenza n. 19071/2024, in base al quale "Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1,
c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato
e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto".
Ciò premesso, in punto di diritto, è principio consolidato della Suprema Corte, da ultimo richiamato nella sentenza n. 3446 del 3.2.2023, quello secondo il quale “… nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro
(Cass.21/12/2017, n.30656); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935).”.
Nel caso in esame si ritiene che parte attrice, della cui legittimazione attiva non vi sono ragioni di dubitare in quanto proprietaria dell'autovettura Toyota “GT 86” targata FD936CZ (cfr all. 2 e 3 atto di citazione), abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Invero il furto del mezzo, denunciato dal signor alla Stazione dei Carabinieri di Roma – Villa Bonelli Controparte_2 nell'immediatezza della scoperta, è stato confermato dalla teste , escussa all'udienza Testimone_1 del 23.11.2022, la quale con un narrato privo di contraddizioni ha confermato di essere stata presente sia la sera del 5.9.2018, quando il signor parcheggiava l'autovettura di Controparte_2 fronte all'autofficina dove era solito custodirla, che la mattina successiva quando veniva scoperto il furto (“… quando ero con lui mi è capitato di vedere che l'auto la notte veniva rimessa all'interno dell'officina che mi viene indicata. … la mattina successiva allorché nell'andare a riprenderla accertavano che non era più presente). La stessa teste, inoltre, conferma le dichiarazioni rese dal signor , del quale non si rileva alcuna incapacità a testimoniare - peraltro tardivamente Tes_2 eccepita solo in sede di memoria conclusionale – secondo il quale l'auto veniva solitamente custodita all'interno della sua officina.
Passando all'esame del quantum, alla luce del noto principio in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali ulteriori fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato in via d'azione, si ritiene che parte attrice non sia riuscita a superare le contestazioni mosse dalla difesa della Compagnia assicurativa in ordine all'effettivo valore del mezzo assicurato.
Invero, secondo quanto dedotto da parte attrice, l'auto oggetto di furto sarebbe stata acquistata dalla signora con scrittura privata del 25.4.2018 per il prezzo di € 25.000,00, di cui Persona_2
€ 2.500,00 versati in contanti contestualmente alla sottoscrizione ed € 22.500,00 mediante permuta dell'imbarcazione Draco 600” numero di matricola 201630 completa di motore entrobordo “Volvo
Penta” matricola 2200024591.
Ritenuto che
alcuna rilevanza può essere data alla scrittura privata depositata dall'attore in quanto atto formato dalla stessa parte, non vi è prova dell'effettiva proprietà del natante in capo all'attore e/o dell'epoca di costruzione dello stesso, circostanze che avrebbero certamente consentito di valutare la congruità del prezzo di permuta e la validità della cessione.
Tanto più che nella fattispecie è stato documentalmente provato che l'autovettura è rimasta gravemente danneggiata in conseguenza di un sinistro avvenuto nel gennaio del 2018 tanto da essere consegnata come rottame alla per il modestissimo prezzo di € 1.500,00 (cfr CP_3 testimonianza e escussi rispettivamente all'udienza del 25.1.2023 e Tes_3 Testimone_4 del 27.9.2023). Né utili al riguardo appaiono le dichiarazioni della signora la quale Persona_2 nel corso dell'escussione, con un narrato assolutamente generico, non è stata in grado di quantificare le spese sostenute per la riparazione del mezzo né, tantomeno, di indicare il prezzo di vendita della vettura essendosi limitata a riferire della somma ricevuta in contanti, pari ad €
2.500,00, dichiarando genericamente per il resto di aver avuto la “consegna in permuta di una imbarcazione”.
Allo stato, pertanto, in mancanza della prova circa l'effettivo valore dell'auto oggetto di furto, è possibile riconoscere al signor la minor somma di € 2.500,00 che la signora Parte_1 ha dichiarato di aver ricevuto in contanti per la vendita della Toyota, con detrazione dello Per_2 scoperto del 10% previsto in polizza.
Tenuto conto che nell'assicurazione contro i danni, nel cui alveo va ricondotta quella contro il furto, il debito d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto nella sua espressione monetaria nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 44 del 05/01/1991), tale somma deve essere rivalutata all'attualità in € 2.660,00.
Sulla sorte capitale, come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sentenza n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sensibilmente diminuito all'esito del giudizio, e del ridotto grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, per quanto in motivazione così provvede:
- riconosciuta l'operatività della polizza n. F739591/0100, condanna la a Controparte_1 corrispondere in favore di la somma di € 2.660,00 ai valori attuali, a titolo di Parte_1 indennizzo per il furto del veicolo Toyota “GT 86” targato FD936CZ, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna la a rifondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
1.278,00 per compensi professionali ed € 303,00 per rimborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mancini Giordano dichiaratosi antistatario.
Roma, 21.2.2025
dott.ssa Laura Liberati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del giudice unico Dott.ssa Laura
Liberati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45573 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, promossa da
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Elvia Recina n.19, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giordano Mancini che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato allegato al fascicolo telematico ATTORE
CONTRO
n persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_1
San Gennaro Vesuviano (NA), Via Ottaviano n. 215, presso lo studio dell'avv. Micaela Ottomano che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 9.4.2018 a rogito notaio Per_1
rep. 5435, racc. 3920, allegata al fascicolo telematico CONVENUTA
[...]
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 3.10.2023 qui da intendersi riportate e trascritte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 per sentirla condannare, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, al Controparte_1 pagamento dell'indennizzo in misura pari ad € 18.300,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al soddisfo, con distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Giordano Mancini, dichiaratosi antistatario.
A fondamento della domanda l'attore deduceva di aver acquistato in data 25.4.2018 dalla signora l'autovettura Toyota “GT 86” targata FD936CZ al prezzo concordato di € 25.000,00 Persona_2 di cui € 2.500,00 a titolo di caparra confirmatoria, versati in contanti contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata, e la restante somma di € 22.500,00 mediante permuta dell'imbarcazione di sua proprietà modello “Draco 600” (ditta costruttrice “Draco A.S. Flekkef
Jord), numero di matricola 201630, con motore entrobordo “Volvo Penta” matricola 2200024591.
La vettura veniva successivamente assicurata anche per il rischio furto con la con Controparte_1 polizza n. F739591/0100 per il valore di € 18.300,00. In data 6.9.2018, alle ore 12,00 circa, il figlio dell'attore, signor nell'andare a riprendere l'auto, parcheggiata alle ore 21,00 Controparte_2 circa della sera precedente in via della Magliana Nuova altezza civico n. 128, ne accertava la sottrazione ad opera di ignoti. Il furto veniva immediatamente denunciato ai Carabinieri della
“Stazione Roma – Villa Bonelli" e quindi alla Compagnia assicurativa alla quale il successivo
26.10.2018 veniva trasmessa anche tutta la documentazione richiesta, tra cui il doppio esemplare delle chiavi in dotazione del veicolo. In mancanza di riscontro si rivolgeva ad un legale al quale la
“… dava risposta – assolutamente non esaustiva dei motivi addotti nel reclamo Controparte_1 inviato – attraverso la quale si chiedeva di inoltrare evidenza di pagamento dell'acquisto dell'autovettura.”. Seguivano ulteriori diffide inviate dal difensore alla Compagnia per il pagamento dell'indennizzo che rimanevano tuttavia prive di riscontro al pari dell'invito a partecipare all'incontro di mediazione che si concludeva con esito negativo per mancata adesione.
Si costituiva in giudizio la che in via preliminare chiedeva dichiararsi la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata e non provata con condanna dell'attore ai sensi degli artt. 91 e 96 c.p.c. ovvero, in via subordinata, “… nella denegata ipotesi di accoglimento, seppure parziale, della domanda attorea, disattesa ogni avversa incongrua istanza, liquidare l'indennizzo nei limiti del giusto e del provato, tenuto conto dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 come previsto dal contratto” con compensazione delle spese di lite. A sostegno delle proprie difese la eccepiva la tardiva CP_1 costituzione dell'attore in quanto avvenuta oltre i dieci giorni previsti dalla legge nonché
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 1915 c.c. essendo stato denunciato il sinistro oltre i tre giorni dalla conoscenza dell'evento. Evidenziava altresì la mancata consegna da parte del signor della documentazione prevista in polizza, più volte Parte_1 richiesta, ed in particolare “… dell'avvenuto pagamento del mezzo e comunque dell'avvenuta concreta permuta con l'imbarcazione … “. Nel merito contestava i fatti addotti dall'attore a sostegno della domanda in quanto sprovvisti di prova ed evidenziava che non era stato neanche possibile rintracciare la signora per ottenere notizie sul pagamento e sul trasferimento di Per_2 proprietà dell'imbarcazione. Rilevava altresì che l'attore non aveva fornito prova del possesso del veicolo e dello stato di manutenzione dello stesso al momento del furto. Relativamente al valore del mezzo richiamava i vari passaggi di proprietà intervenuti negli anni evidenziando il modesto valore di vendita nonché la presenza nel registro ANIA di un sinistro occorso al mezzo.
Concessi i termini di cui all'art.183 VI comma c.p.c., con la memoria n.1 parte attrice contestava le deduzioni svolte dalla difesa della da quest'ultima ribadite nello stesso Controparte_1 termine, ed entrambe le parti formulavano mezzi istruttori. Espletata l'istruttoria orale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 3.10.2024 e trattenuta in decisione in data 15.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa della Controparte_1
Non meritevole di accoglimento appare l'eccezione di tardiva costituzione dell'attore.
Dall'esame del fascicolo telematico si ricava infatti che la causa, introdotta con atto di citazione notificato alla con PEC del 14.7.2021, è stato iscritto a ruolo il successivo 15.7.2021 Controparte_1 sebbene la busta sia stata acquisita dalla Cancelleria solo il 19.7.2021.
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 163 nn. 3 e 4. Invero, secondo l'opinione consolidata della Suprema Corte, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e che detta nullità può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto (cfr. Cass. Civ. S.U. n.8077/2012). Inoltre, l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore, come nel caso in esame, provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese. La ragione ispiratrice della norma, infatti, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Nel caso in esame, l'intero contesto dell'atto introduttivo, l'oggetto delle domande formulate e le difese della società convenuta, che ha articolato specifiche e puntuali deduzioni, consentono di escludere la dedotta genericità.
In assenza di prova non può trovare accoglimento neanche l'eccezione di inoperatività della garanzia per violazione da parte dell'assicurato delle disposizioni di cui all'art. 1913 c.c. Occorre al riguardo rammentare il consolidato principio di diritto, già affermato in Cass. Civ. n. 24210/2019 e richiamato dalla stessa Corte nella sentenza n. 19071/2024, in base al quale "Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1,
c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato
e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto".
Ciò premesso, in punto di diritto, è principio consolidato della Suprema Corte, da ultimo richiamato nella sentenza n. 3446 del 3.2.2023, quello secondo il quale “… nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro
(Cass.21/12/2017, n.30656); dall'altro lato, la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si è verificato (da ultimo, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, Cass. 07/11/2022, n. 32637; in precedenza, più in generale, Cass. 10/02/2003, n. 1935).”.
Nel caso in esame si ritiene che parte attrice, della cui legittimazione attiva non vi sono ragioni di dubitare in quanto proprietaria dell'autovettura Toyota “GT 86” targata FD936CZ (cfr all. 2 e 3 atto di citazione), abbia assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Invero il furto del mezzo, denunciato dal signor alla Stazione dei Carabinieri di Roma – Villa Bonelli Controparte_2 nell'immediatezza della scoperta, è stato confermato dalla teste , escussa all'udienza Testimone_1 del 23.11.2022, la quale con un narrato privo di contraddizioni ha confermato di essere stata presente sia la sera del 5.9.2018, quando il signor parcheggiava l'autovettura di Controparte_2 fronte all'autofficina dove era solito custodirla, che la mattina successiva quando veniva scoperto il furto (“… quando ero con lui mi è capitato di vedere che l'auto la notte veniva rimessa all'interno dell'officina che mi viene indicata. … la mattina successiva allorché nell'andare a riprenderla accertavano che non era più presente). La stessa teste, inoltre, conferma le dichiarazioni rese dal signor , del quale non si rileva alcuna incapacità a testimoniare - peraltro tardivamente Tes_2 eccepita solo in sede di memoria conclusionale – secondo il quale l'auto veniva solitamente custodita all'interno della sua officina.
Passando all'esame del quantum, alla luce del noto principio in tema di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa mentre colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali ulteriori fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato in via d'azione, si ritiene che parte attrice non sia riuscita a superare le contestazioni mosse dalla difesa della Compagnia assicurativa in ordine all'effettivo valore del mezzo assicurato.
Invero, secondo quanto dedotto da parte attrice, l'auto oggetto di furto sarebbe stata acquistata dalla signora con scrittura privata del 25.4.2018 per il prezzo di € 25.000,00, di cui Persona_2
€ 2.500,00 versati in contanti contestualmente alla sottoscrizione ed € 22.500,00 mediante permuta dell'imbarcazione Draco 600” numero di matricola 201630 completa di motore entrobordo “Volvo
Penta” matricola 2200024591.
Ritenuto che
alcuna rilevanza può essere data alla scrittura privata depositata dall'attore in quanto atto formato dalla stessa parte, non vi è prova dell'effettiva proprietà del natante in capo all'attore e/o dell'epoca di costruzione dello stesso, circostanze che avrebbero certamente consentito di valutare la congruità del prezzo di permuta e la validità della cessione.
Tanto più che nella fattispecie è stato documentalmente provato che l'autovettura è rimasta gravemente danneggiata in conseguenza di un sinistro avvenuto nel gennaio del 2018 tanto da essere consegnata come rottame alla per il modestissimo prezzo di € 1.500,00 (cfr CP_3 testimonianza e escussi rispettivamente all'udienza del 25.1.2023 e Tes_3 Testimone_4 del 27.9.2023). Né utili al riguardo appaiono le dichiarazioni della signora la quale Persona_2 nel corso dell'escussione, con un narrato assolutamente generico, non è stata in grado di quantificare le spese sostenute per la riparazione del mezzo né, tantomeno, di indicare il prezzo di vendita della vettura essendosi limitata a riferire della somma ricevuta in contanti, pari ad €
2.500,00, dichiarando genericamente per il resto di aver avuto la “consegna in permuta di una imbarcazione”.
Allo stato, pertanto, in mancanza della prova circa l'effettivo valore dell'auto oggetto di furto, è possibile riconoscere al signor la minor somma di € 2.500,00 che la signora Parte_1 ha dichiarato di aver ricevuto in contanti per la vendita della Toyota, con detrazione dello Per_2 scoperto del 10% previsto in polizza.
Tenuto conto che nell'assicurazione contro i danni, nel cui alveo va ricondotta quella contro il furto, il debito d'indennizzo dell'assicuratore, ancorché convenzionalmente convenuto nella sua espressione monetaria nei limiti di un massimale, configura un debito di valore e non di valuta, assolvendo la funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 44 del 05/01/1991), tale somma deve essere rivalutata all'attualità in € 2.660,00.
Sulla sorte capitale, come sopra indicata, competono gli interessi legali intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sentenza n. 1712/95, come lucro cessante, computabili sulla somma liquidata e devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo come da DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, sensibilmente diminuito all'esito del giudizio, e del ridotto grado di difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, per quanto in motivazione così provvede:
- riconosciuta l'operatività della polizza n. F739591/0100, condanna la a Controparte_1 corrispondere in favore di la somma di € 2.660,00 ai valori attuali, a titolo di Parte_1 indennizzo per il furto del veicolo Toyota “GT 86” targato FD936CZ, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna la a rifondere a le spese di lite che liquida in € Controparte_1 Parte_1
1.278,00 per compensi professionali ed € 303,00 per rimborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mancini Giordano dichiaratosi antistatario.
Roma, 21.2.2025
dott.ssa Laura Liberati