Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
La scarcerazione dell'imputato, da parte del giudice che abbia accolto la richiesta dello stesso di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso sentenza di condanna contumaciale, opera esclusivamente con riferimento alla detenzione che ha titolo nella esecuzione di detta sentenza, restando peraltro impregiudicata l'efficacia delle eventuali misure cautelari a carico dell'imputato al momento del passaggio in giudicato della condanna, poichè, in tal caso, il riacquisto dello "status" di imputato, conseguente alla intervenuta restituzione, comporta la sottoposizione alle correlate misure cautelari.
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L'art. 303 c.p.p., comma 2 dispone che in caso di regressione del processo - a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa - a una fase o un grado di giudizio diversi, il termine di custodia cautelare decorre nuovamente dalla data del provvedimento che dispone il regresso. Tra i casi di regressione del processo ai sensi dell'art 303 c.p.p. non è compreso quello della regressione dalla fase esecutiva alla fase di cognizione: una interpretazione estensiva della norma non può essere accolta, poichè l'espressione "o per altra causa" contenuta nell'art. 303 c.p.p., comma 2 comprende ogni possibile ipotesi di regressione del processo nell'ambito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2009, n. 6266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6266 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/01/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 382
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 036844/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GAMBINO ROSARIO, N. IL 21/12/1942;
avverso ORDINANZA del 26/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Uditi, altresì, in Camera di consiglio:
- il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale si è opposto alla ammissione della produzione difensiva (v. infra) e ha concluso pel rigetto del ricorso;
- il difensore del ricorrente, avvocato Aricò Giovanni, il quale ha chiesto ammettersi la produzione di una dichiarazione, redatta in lingua inglese, dell'avvocato statunitense Anderson James (circa la custodia cautelare patita da BI in relazione al procedimento di estradizione), corredata dalla relativa traduzione;
ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha sollevato l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., comma 7, nella parte in cui non comporta la liberazione dell'imputato sottoposto al momento del passaggio in giudicato della sentenza a misura cautelare detentiva, per violazione dell'art. 13 Cost.. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 26 giugno 2008 e depositata il 4 luglio 2008, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice distrettuale nei procedimenti incidentali di appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza della locale Corte di appello 19 maggio 2008 di rigetto della richiesta di revoca dei mandati di cattura 21 giugno e 4 novembre 1980, a carico dell'imputato RO BI, imputato di traffico di stupefacenti e di delitti associativi.
Già condannato, giusta sentenza della Corte di appello di Palermo 20 dicembre 1984 (irrevocabile dal 14 dicembre 1985), BI con provvedimento del giudice della esecuzione 4 dicembre 2006 era stato restituito nel termine per impugnare la sentenza di condanna di prime cure. E la Corte di appello aveva, con ordinanza dell'8 gennaio 2007, dichiarato inefficace l'ordine di carcerazione e sospeso l'esecuzione della pena.
Con riferimento ai motivi di gravame - e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - il Tribunale ha motivato:
(a) la restituzione nel termine "non può esplicare alcuna incidenza sulla efficacia dei titoli cautelari, quali - nella specie - i mandati di cattura"; si tratta di provvedimenti diversi rispetto all'ordine di carcerazione;
sicché non opera il postulato assorbimento dei primi nel secondo, "correttamente ... travolto" - quest'ultimo e solo esso - dalla restituzione nel termine;
privo di rilevanza è il "mero convincimento contrario" espresso dal presidente della prima sezione penale del Tribunale di Palermo nel carteggio "interno"; il riferimento contenuto nell'art. 175 c.p.p., comma 7, all'"imputato" non suffraga la tesi difensiva;
deriva,
infatti, della "reviviscenza della fase di cognizione"; l'argomento difensivo per absurdum (circa la inapplicabilità della disposizione de libertate) è confutato dalla considerazione che l'istituto opera nei confronti di chi (non sottoposto a pregressa misura coercitiva nel corso del giudizio fino alla sentenza) si trovi in vinculis solo per effetto del passaggio in giudicato della condanna;
non sono pertinenti gli arresti di legittimità invocati dall'appellante; le sentenze hanno riguardo, appunto, ai casi di soggetti detenuti in esecuzione di pena e, pertanto, scarcerati in seguito alla rimessione nel termine per impugnare la sentenza di condanna;
(b) l'appellante non ha dimostrato di essere stato detenuto negli Stati Uniti, per effetto della domanda di estradizione, dal 31 marzo 2001 al 18 maggio 2004; la circostanza non è documentata in atti;
nè risulta attestata dal provvedimento della Corte distrettuale californiana di rigetto della richiesta di estradizione;
il provvedimento è, peraltro, privo di qualsivoglia "statuizione liberatoria"; risulta, invece, che BI era detenuto, all'epoca, per altri titoli;
dalle informazioni attinte presso la Autorità straniera dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza non è emerso che l'imputato "abbia patito all'estero custodia ai fini estradizionali";
nè custodia cautelare ha subito in Italia, giusta dispaccio del Dipartimento della amministrazione penitenziaria 31 maggio 2007;
conclusivamente l'assunto difensivo è "carente di prova". 2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Paolo Vittorio Lelli, mediante atto recante la data del 2 ottobre 2008, col quale sviluppa due motivi, con i quali dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere "b)" ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge, in relazione agli artt. 303, 304 e 722 c.p.p. (primo motivo) e art. 175 c.p.p., comma 7 (secondo motivo), nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
2.1 - Con il primo mezzo il ricorrente si duole del rigetto dalla richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare, patita all'estero dal 31 marzo 2001 fino al 18 maggio 2004.
Il difensore oppone: in seguito alla richiesta di estradizione l'Autorità giudiziaria dello Stato della California dispose l'arresto dell'imputato, eseguito il 31 marzo 2001; la procedura di estradizione ebbe termine il 18 maggio 2004, colla reiezione della richiesta in quanto per gli stessi fatti BI era stato già giudicato (e assolto) negli Stati Uniti di America;
contraddittoriamente l'ordinanza appellata aveva riconosciuto che l'imputato "era stato detenuto negli U.S.À. esclusivamente ai fini estradizionali dal 31 marzo 2001 al 18 maggio 2004"; in base ai principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale la detenzione patita all'estero per effetto della richiesta di estradizione è equivalente alla custodia cautelare e deve essere computata ai fini del decorso dei relativi termini;
è da ritenersi pacifico che BI sia rimasto in vinculis per tutta la durata della procedura di estradizione, in quanto lo Stato richiesto non ne poteva "ordinare la liberazione" prima della decisione finale, intervenuta (in difetto di alcun altro provvedimento medio tempore) il 18 maggio 2004; non è influente la carenza nella anzidetta decisione di alcuna statuizione circa la rimessione in libertà di BI, in quanto "tale formula non è utilizzata nella prassi americana"; semmai la decisione avrebbe dovuto menzionare la "precedente liberazione"; irrilevante è, altresì, il concorso, in concomitanza del procedimento di estradizione di ulteriori titoli di detenzione;
deve, poi, escludesi che all'epoca l'imputato fosse ristretto "in attesa della espulsione", trattandosi di coercizione incoata nel 2006; in atti non constano "documenti... che neghino la patita custodia all'estero a fini estradizionali;
priva di pregio è, infine, la informativa del Dipartimento della amministrazione penitenziaria del 31 maggio 2007, atteso che pacificamente BI, latitante, non era stato sottoposto a custodia cautelare in Italia;
la detenzione subita negli Stati Uniti - equiparata alla custodia cautelare in carcere - si è protratta per oltre tre anni, sicché ha "superato il termine massimo, pari al doppio di quello di fase".
2.2 - Con il secondo motivo il ricorrente, dopo aver ricapitolato le vicende del processo e dei relativi incidenti in executivis, ribadisce la tesi dell'assorbimento dei mandati di cattura nel provvedimento di esecuzione del giudicato, divenuto inefficace in virtù della restituzione nel termine, e argomenta: il riferimento al lemma "imputato" (piuttosto che al termine condannato), contenuto nell'art. 175 c.p.p., comma 7, dirime ogni dubbio;
la norma "rimarrebbe lettera morta" in quanto, se dovesse rivivere il provvedimento cautelare, "nessun imputato ... potrebbe essere scarcerato"; e tanto riceve conferma dalla clausola "se occorre" contenuta nella disposizione, presupponendo tale previsione appunto il caso (eventuale) della pregressa adozione di misure cautelari, atteso che "ogni condannato ... il quale presenta incidente di esecuzione si trova già in stato detentivo"; soccorrono, inoltre, gli arresti di legittimità (sentenze DO e OG) circa la scarcerazione dei condannati per effetto del riconoscimento della violazione dei principi del giusto processo;
e, infine, conforta la tesi difensiva l'opinione espressa nella nota dell'8 marzo 2007 dal presidente dalla prima sezione penale del Tribunale di Palermo circa la inefficacia del mandato di cattura "in quanto superato dall'ordine di carcerazione".
3. - In limine la Corte disattende, perché inammissibile nella sede del presente scrutinio di legittimità, la mozione difensiva di acquisizione della prova documentale prodotta.
Il giudizio di cassazione concerne, invero, non la materia, già oggetto della cognizione del giudice di merito, bensì esclusivamente il provvedimento impugnato nell'ambito del sindacato rigorosamente circoscritto à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 1, e assistito dalla comminatoria della inammissibilità "per (i) motivi diversi da quelli consentiti dalla legge", contenuta nel cit. articolo, comma 3. E, pur dopo la entrata in vigore della novella di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, la quale ha esteso lo scrutinio alle ipotesi di contraddittorietà e manifesta illogicità exfra-testuali, questa Corte ha avuto modo di ribadire che "le modifiche apportate .. non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità" (Sez. 4, 10 luglio 2007, n. 35683, Servidei, massima n. 237652; cui adde: Sez. 2, 23 maggio 2007, n. 23419, Vignaroli, massima n. 236893; Sez. 6, 18 dicembre 2006, n. 752/2007, Romagnolo, massima n. 235732; Sez. 1, 16 novembre 2006, n. 42369, De Vita, massima n. 235507; Sez. 6, 4 luglio 2006, n. 27429, Lobriglio, massima n. 234559; Sez. 2, 14 giugno 2006, n. 31978, Bencivenga, massima n. 234910; Sez. 2, 14 giugno 2006, n. 31978, Bencivenga, massima n. 234910; Sez. 2, 14 giugno 2006, n. 31980, Brescia, massima n. 234930; Sez. 6, 6 giugno 2006, n. 23528, Bonifazi, massima n. 234155; Sez. 2, 5 maggio 2006, n. 19584, Capri, massima n. 233775; Sez. 6, 4 maggio 2006, n. 33435, Battistella, massima n. 234364; Sez. 5, 3 aprile 2006, n. 13648, Leotta, massima n. 233381; Sez. 5, 23 marzo 2006, n. 17905, Baratta, massima n. 234109; Sez. 5, 22 marzo 2006, n. 19855, Blandino, massima n. 234095;
e Sez. 5, 22 marzo 2006, n. 12634, Cugliari, massima n. 233780). Consegue che, in considerazione della natura del presente scrutinio e dei limiti strutturali e intrinseci del sindacato sul provvedimento impugnato, sotto nessun profilo questa Corte può prendere in esame i nuovi elementi di prova documentale, esibiti dal difensore del ricorrente e mai sottoposti al vaglio del giudice a quo. 4. - Il secondo motivo di ricorso è infondato.
4.1 - La Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti" (Cass., Sez. 5, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913).
4.2 - Non ricorre il vizio della dedotta violazione di legge:
- ne' sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- ne' sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
Errata è la tesi del ricorrente circa il postulato effetto ablatorio della restituzione nel termine rispetto alle misure cautelari cui l'imputato era sottoposto al momento del passaggio in giudicato della condanna.
L'argomento letterale non suffraga l'assunto difensivo. La terminologia usata dal legislatore (con la adozione del lemma "imputato" contenuto nell'art. 175 c.p.p., comma 7) non è concludente nel senso postulato: invero la norma fa riferimento (piuttosto che al condannato) correttamente e necessariamente "all'imputato detenuto", in quanto il presupposto della previsione è costituito della rimozione del giudicato, per effetto dell'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare.
Privo di pregio è l'ulteriore argomento per absurdum sviluppato dal ricorrente.
La "scarcerazione" contemplata dall'art. 175 c.p.p., comma 7, presuppone: a) che sia stata inflitta condanna a pena detentiva;
b) che l'imputato, già condannato e restituito nel termine, si trovi detenuto in esecuzione del giudicato caducato dalla restituzione. Per l'appunto, la norma reca la clausola "se occorre". E, dunque, il giudice della restituzione provvede a rimuovere (nel caso) effetti e conseguenze del giudicato sullo status libertatis del (già) condannato il quale ha riacquistato la qualità di imputato. Contrariamente alla obiezione difensiva per absurdum, la diposizione trova, pertanto, pratica attuazione, colla effettiva (e non meramente formale) liberazione dell'interessato, sempre che la detenzione abbia titolo esclusivo - e inizio - nella esecuzione della condanna. Altrimenti resta impregiudicata l'efficacia delle (eventuali) misure cautelari a carico dell'imputato al momento del passaggio in giudicato della condanna.
In tal caso, infatti, il riacquisto dello status di imputato comporta necessariamente la sottoposizione alle relative misure cautelari correlate.
4.3 - Manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale, gradatamente proposta dal ricorrente. Alla stregua delle considerazioni esposte nel paragrafo che precede, risulta evidente che la privazione della libertà personale dell'imputato, restituito nel termine, trova titolo, à termini dell'art. 13 Cost., comma 2, in "atto motivato della autorità giudiziaria", emesso "nei soli casi e modi previsti dalla legge" e costituito, per l'appunto, del provvedimento restrittivo in corso di esecuzione al momento del passaggio in giudicato della condanna il quale provvedimento, riprende vigore, in seguito alla restituzione del termine (e alla conseguente rimozione dell'ordine di carcerazione).
5. - È, invece, fondato, nei termini che seguono,il primo motivo in relazione al dedotto vizio di motivazione.
La ordinanza impugnata è inficiata da manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento.
Il Collegio di merito afferma, infatti, essere "priva di supporto probatorio" la circostanza che BI "abbia patito all'estero una custodia ai fini estradizionali rilevante ex art. 303 c.p.p. ininterrottamente nel periodo compreso tra il marzo 2001 e il 18 maggio 2004", mentre, poi, riconosce che il giudice straniero diede "atto nella prima pagina del suo articolato provvedimento della soggezione di BI ad arresto provvisorio nel marzo 2001". Orbene, la pacifica constatazione della instaurazione della custodia cautelare all'estero, per effetto della richiesta di estradizione, impone al giudice il doveroso accertamento della relativa durata attraverso gli istituti della assistenza giudiziaria, sicché è affatto illogica, in difetto della acquisizione delle risolutive informazioni, la negativa conclusione che non sia possibile "inferire con certezza", se la custodia cautelare si sia protratta oltre il termine massimo.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame, nei sensi indicati. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009