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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2515/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta
TRA
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 il 22.08.1971 e (C.F. ), nato a [...], il Parte_2 CodiceFiscale_2
18.10.1973, entrambi rappresenti e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Loredana Del Sorbo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pompei (NA), alla via S. Abbondio, n. 157/C
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica consensuale delle condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51, depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Torre
Annunziata n. 4748/2020 del 01.06.2020 con la quale, fra le altre pattuizioni, i coniugi prevedevano a carico di l'obbligo di versare a la somma di € 200,00 a titolo di Parte_2 Parte_1
Per_ concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore e la somma di € Per_2
110,00 a titolo di mantenimento della sig.ra Pt_1
Per_ A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che le figlie e hanno conseguito Per_2 una propria stabilità economica e familiare formando un nuovo nucleo con i loro compagni e che anche la ha una stabile occupazione. Pt_1
Hanno chiesto, pertanto, in accoglimento dell'accordo contenuto nel ricorso, di disporre la revoca - con decorrenza dal deposito del ricorso – del mantenimento posto a carico del in sede di Pt_2 separazione congiunta.
La domanda di modifica in esame va accolta.
Preliminarmente si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Ciò posto, nel caso di specie, le parti hanno chiesto la revoca del mantenimento posto a carico del alle condizioni di cui al ricorso. Pt_2
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Per_ Invero, è emerso, per quanto dedotto dalle parti in ricorso, che le figlie (nata a [...]
Stabia il 19.02.2002) e (nata a [...] il [...]) entrambe maggiorenni, Per_2 hanno conseguito una propria stabilità economica e familiare formando un nuovo nucleo con i loro compagni e che la ha una stabile occupazione. Pt_1 Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica del decreto n. 4748/2020 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 01/06/2020, revoca con decorrenza dal 13.12.2024 (data di deposito del ricorso)
l'obbligo a carico di di versare in favore di l'assegno di euro 400,00 Parte_2 Parte_1
Per_ previsto a titolo di mantenimento delle figlie e , nonché l'assegno di euro 110,00 previsto Per_2
a titolo di mantenimento della moglie.
- nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 19.02.2025.
il Presidente relatore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2515/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta
TRA
(C.F. ), nata a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 il 22.08.1971 e (C.F. ), nato a [...], il Parte_2 CodiceFiscale_2
18.10.1973, entrambi rappresenti e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Loredana Del Sorbo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Pompei (NA), alla via S. Abbondio, n. 157/C
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica consensuale delle condizioni di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51, depositato in data 13.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Torre
Annunziata n. 4748/2020 del 01.06.2020 con la quale, fra le altre pattuizioni, i coniugi prevedevano a carico di l'obbligo di versare a la somma di € 200,00 a titolo di Parte_2 Parte_1
Per_ concorso al mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente autosufficiente, la somma di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore e la somma di € Per_2
110,00 a titolo di mantenimento della sig.ra Pt_1
Per_ A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che le figlie e hanno conseguito Per_2 una propria stabilità economica e familiare formando un nuovo nucleo con i loro compagni e che anche la ha una stabile occupazione. Pt_1
Hanno chiesto, pertanto, in accoglimento dell'accordo contenuto nel ricorso, di disporre la revoca - con decorrenza dal deposito del ricorso – del mantenimento posto a carico del in sede di Pt_2 separazione congiunta.
La domanda di modifica in esame va accolta.
Preliminarmente si osserva che il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l'altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l'apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 09/01/2020), n.283).
Ciò posto, nel caso di specie, le parti hanno chiesto la revoca del mantenimento posto a carico del alle condizioni di cui al ricorso. Pt_2
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. Per_ Invero, è emerso, per quanto dedotto dalle parti in ricorso, che le figlie (nata a [...]
Stabia il 19.02.2002) e (nata a [...] il [...]) entrambe maggiorenni, Per_2 hanno conseguito una propria stabilità economica e familiare formando un nuovo nucleo con i loro compagni e che la ha una stabile occupazione. Pt_1 Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, a modifica del decreto n. 4748/2020 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 01/06/2020, revoca con decorrenza dal 13.12.2024 (data di deposito del ricorso)
l'obbligo a carico di di versare in favore di l'assegno di euro 400,00 Parte_2 Parte_1
Per_ previsto a titolo di mantenimento delle figlie e , nonché l'assegno di euro 110,00 previsto Per_2
a titolo di mantenimento della moglie.
- nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 19.02.2025.
il Presidente relatore
dott.ssa Maria Rosaria Barbato