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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6412 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
nella controversia iscritta al n. 47070/2024 R.G.
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Panariti e Parte_1 dall'avv. Valentina Morelli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
- resistente -
OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note sostitutive di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
e, premesso di essere titolare di pensione di reversibilità n. 054-700100336583 Cat. TT, ha censurato la legittimità del provvedimento notificatole dall'ente in data 18 settembre 2024, con cui le è stato contestato sulla pensione predetta un indebito di € 18.414,77 sulla base dei dati reddituali comunicati nell'anno 2021, chiedendo al Tribunale di dichiarare irripetibili le somme già versate e non dovuti gli importi richiesti con il provvedimento impugnato e, per l'effetto, disporre la restituzione delle somme nelle more prelevate dall' CP_2 resistente. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' CP_1 contestando la fondatezza del ricorso e insistendo per la legittimità della pretesa di restituzione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi la causa è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, giova osservare che l'unico motivo di censura svolto avverso la pretesa restitutoria dell' si fonda CP_2 sulla dedotta irripetibilità delle somme ricevute, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991. Come correttamente dedotto dalla stessa parte ricorrente, il presente giudizio costituisce un'azione di accertamento negativo dell'indebito, sicché grava sulla parte che agisce dimostrare la fondatezza dalla propria domanda, ossia la corretta percezione delle somme. Sul punto, invero, ritiene il decidente di aderire all'indirizzo interpretativo più rigoroso enunciato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con ampia ed esaustiva motivazione, hanno composto il contrasto interpretativo sulla base della seguente ricostruzione e dei consequenziali passaggi logici: “Nella specifica materia dell'indebito previdenziale, la giurisprudenza di questa Corte, fino alla sentenza 19762/2008, ha sempre ritenuto che nel giudizio promosso per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetti all'attore in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito (Cass. 11504/2004; 2032/2006; 4612/2006). La cit. sentenza 19762/ 2008 ha abbandonato questo indirizzo, ritenendo non condivisibile la premessa secondo cui nelle azioni di accertamento negativo la distribuzione dell'onere probatorio debba avvenire in relazione al ruolo processuale (di attore o convenuto) assunto dalle parti, e patrocinando invece una soluzione in base alla quale il suddetto onere dovrebbe esser collegato alla loro posizione sostanziale. Queste Sezioni Unite ritengono che la soluzione dello specifico problema oggetto di questo ricorso, possa prescindere dall'indagine della più ampia questione concernente le azioni di accertamento negativo. In proposito va infatti osservato che se l'accertamento del diritto alla ripetizione implica accertamento della inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale, l'accertamento negativo di tale diritto, ossia la negazione del diritto di chi abbia effettuato il pagamento non dovuto alla ripetizione della somma erogata, implica simmetricamente e necessariamente. L'affermazione del diritto dell'attore in accertamento negativo di trattenere quanto ricevuto, e perciò la deduzione di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dal convenuto” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046 del 4 agosto 2010). Da queste premesse, la Corte, con ragionamento pienamente condiviso da questo giudice e dal quale la parte non ha fornito argomenti nuovi, tali da indurne una rimeditazione, ha sostenuto che “Di conseguenza, con l'applicare all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale il principio soprarichiamato, secondo cui spetta all'attore di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito la giurisprudenza adotta una regola operativa pienamente conforme alla struttura della fattispecie sostanziale, onerando l'attore in accertamento negativo del diritto alla ripetizione della prova del fatto costitutivo del suo diritto, che è il diritto alla prestazione già ricevuta dalla controparte, rispetto al quale assume carattere meramente strumentale il diritto di "non restituire" quanto ricevuto. Ciò è chiaramente messo in rilievo nella cit. Cass. 2032/06, che esattamente sottolinea come la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implichi la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento spetta all'attore di provare”; per arrivare a concludere che “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”. I medesimi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità e sono ormai consolidati (cfr. Cass., sez. lav., n. 2739 del 11 febbraio 2016). Ancora più di recente, nel richiamare anche Cass. n. 2739/2016, la Suprema Corte ha ribadito che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, resta a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (da Cass., sez. lav., n. 3545 dell'11 febbraio 2025).
3. Quale corollario delle suddette statuizioni sul corretto riparto dell'onere probatorio, non può non convenirsi con l'assunto secondo cui, se parte ricorrente deve dimostrare il proprio diritto a non restituire gli importi a lei erogati, è necessario che i titoli e le ragioni della richiesta di restituzione siano enunciati in maniera chiara, per quanto sintetica, consentendo così di prendere posizione e dimostrare l'insussistenza dell'indebito. Sotto questa angolazione, raccogliendo pienamente i principi enunciati dalle Sezioni Unite e completando il ragionamento, nella vicenda concreta, alla luce del principio di circolarità che permea il rito del lavoro, la Corte di legittimità che successivamente così motivato “Premette la Corte che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata recentemente decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: "In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto".
4. Ritiene, tuttavia, che in tanto il suddetto principio, pur condivisibile e, peraltro, condiviso anche dalla sentenza impugnata - trovi applicazione in quanto, come correttamente rileva la Corte d'appello, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (cfr. Cass., sez. lav., n. 198 del 5 gennaio 2011). Si tratta, invero, di un accertamento “doveroso per il giudice rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione (ovvero di riduzione) del trattamento pensionistico in godimento” (così Cass. 198/2011, cit.). Con la precisazione, peraltro, come ben si evince dalla lettura integrale della sentenza, che l'inintelligibilità delle ragioni poste a fondamento della richiesta dell' non implica l'insussistenza del diritto alla ripetizione, ma CP_2 si limita a invertire il rapporto dell'onere probatorio, addossando sull' CP_1 asseritamente creditore l'onere di dimostrare la fondatezza della propria richiesta. Orbene, nel caso di specie la fondatezza della pretesa restitutoria, sotto il profilo dell'assenza di un diritto alla ricezione delle somme erogate, non è stata nemmeno revocata in dubbio, avendo, piuttosto, l'accipiens eccepito soltanto la presenza dei presupposti per escludere la ripetibilità delle somme percepite.
4. Accertata la percezione indebita delle somme oggetto della richiesta di ripetizione, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento. L'art. 52 della legge n. 88/1989 dispone: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Sulla portata applicativa della norma è successivamente intervenuta la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
5. Nel merito, l'indebito azionato nel presente giudizio è quindi di natura pensionistica, riguardando il trattamento pensionistico di reversibilità fruito dalla ricorrente, sicché trova applicazione l'art. 52 della legge n. 88/1989, il quale, come visto, a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, ai fini dell'irripetibilità della prestazione erogata postula non soltanto l'assenza di dolo dell'interessato (a cui è parificata, ut supra richiamato, l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), ma anche la condizione dell'errore imputabile all'ente erogatore (cfr., su questa ricostruzione, anche Cass. 3545/2025, cit.). Giova, per completezza osservare che, in presenza di una regolazione specifica della fattispecie, non operano i principi tracciati dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale. Anzi, è consolidata in giurisprudenza la non praticabilità di un'interpretazione analogica di estensione del regime previsto dal sopra citato art. 52 anche alle prestazioni assistenziali, sia per la necessità di evitare antinomie nel sistema, sia per la coerenza sistematica (v., fra le altre, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018), proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v., per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).
6. Ciò è confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24180/2022, la quale ha, infatti, evidenziato la specialità dell'indebito assistenziale, regolato in modo autonomo e non dalla disciplina prevista per quello pensionistico, e ha affermato il “principio per cui «In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte» (cfr., tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019)”. Sull'esegesi dell'art. 52 della legge n. 88/1989, come interpretato autenticamente dall'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, la giurisprudenza della Corte regolatrice ha raggiunto dei punti fermi condivisi pienamente dal decidente. In particolare, secondo l'orientamento della Corte regolatrice, ormai pacifico in materia, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (cfr., di recente, Cass., sez. lav., n. 5984 del 23 febbraio 2022 e Cass., sez. lav., n. 10337 del 18 aprile 2023). E, secondo il pacifico e condivisibile indirizzo interpretativo ribadito dalla recente Cass. 3545/2025, cit., “il criterio per la imputabilità dell'errore all'ente erogatore della prestazione è la disponibilità o meno, da parte dell'ente, dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione (v. Cass. n. 17417 del 2016)" e che "se i dati non sono già conosciuti dall'ente (per non essere in suo possesso) e vengono trasmessi dall'interessato (o dal datore di lavoro), l' non ha un onere di verifica degli stessi (neppure in caso di CP_1 anomalie apparenti); come logico corollario, è stata affermata la non configurabilità di un errore imputabile all' per l'omissione del relativo CP_1 controllo (così in motivaz., Cass. n. 17417 cit.)”.
7. Orbene, come correttamente dedotto dalla ricorrente nel caso di specie il ricalcolo del trattamento pensionistico di reversibilità dipende soltanto da un riesame dei redditi dell'anno 2021, tempestivamente e correttamente comunicati in sede di relativa dichiarazione annuale all'amministrazione finanziaria. Non è stato nemmeno profilato, invero, che la ricorrente abbia omesso di dichiarare una parte dei redditi posseduti o che, in ogni caso, abbia dichiarato una situazione reddituale diversa da quella effettiva, per il possesso di altri redditi non inseriti nel modello 730. Di conseguenza, l'esatta situazione reddituale della ricorrente era conoscibile dall secondo la normale diligenza nella verifica dei dati CP_2 reddituali in suo possesso. Giova sotto questo profilo osservare che, sia pure nella diversa fattispecie dell'indebito assistenziale, ma con argomenti sotto questo profilo pienamente aderenti al presente giudizio, la Suprema Corte ha specificato in cosa debba consistere l'onere di controllo a carico dell'ente previdenziale ai fini dell'imputabilità o meno dell'errore per la conoscenza o conoscibilità dei redditi posseduti dal percettore di un beneficio economico. In particolare, sono state esaminate le fonti normative in base alle quali l' si trova in possesso – e, di conseguenza, ha l'onere di controllare – i dati CP_1 reddituali degli assicurati, anche per gli adempimenti specifici della normativa dettata per l'indebito pensionistico, nei seguenti termini: “17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. CP_1 in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le CP_1 predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1 incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 35, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' (cfr. Cass., n. 13223 del CP_1
30 giugno 2020). Di conseguenza, in assenza di erronee comunicazioni reddituali effettuate all'Agenzia delle entrate o di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per l'anno 2021 – come detto, nemmeno allegate dell' – CP_2 nessun obbligo di comunicazione ulteriore, in base alla normativa vigente, sopra esaminata, era configurabile in capo al pensionato, profilandosi un errore imputabile all' nell'originario provvedimento di liquidazione del CP_1 trattamento pensionistico e, al contempo, l'assenza di dolo in capo all'odierna ricorrente. In conclusione, le domande spiegate in ricorso vanno accolte, sussistendo tutte le condizioni stabilite in giurisprudenza per ritenere irripetibili le somme indebitamente percepite dalla ricorrente.
8. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, sulla base dello scaglione di valore della causa, anche in ragione dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara l'irripetibilità delle somme richieste dall' alla CP_1 ricorrente con nota del 18 settembre 2024 e condanna l' alla restituzione di CP_1 quanto medio tempore corrisposto a tale titolo. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Roma, 4 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo