Art. 32. (Riliquidazione delle pensioni) 1. I titolari di pensioni erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 31 e con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purche' entro lo stesso termine effettuino il versamento di tale contributo integrativo del contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 29. 2. L'integrazione contributiva e' ammessa per i dieci anni anteriori all'anno di decorrenza del pensionamento ed all'anno di entrata in vigore della presente legge. La contribuzione complessiva non puo' superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 17 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I titolari di pensioni di reversibilita' o indirette che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1, devono corrispondere il contributo integrativo nelle stesse percentuali previste per le pensioni ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, i versamenti integrativi possono essere effettuati con riferimento ad un periodo massimo di dieci anni anteriori all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di reversibilita', o anteriori all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette, e comunque per il periodo compreso nel decennio anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge. 4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianita' maturata all'anno del pensionamento. Ai fini del calcolo della media decennale prevista dall'articolo 2, comma 2, il reddito per ciascun anno e' pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 29 e 31. 5. Al pensionato che abbia esercitato il diritto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3. In tal caso, se il pensionato ha continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 7, purche' il medesimo ne faccia domanda e versi per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i contributi integrativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, restando assoggettato per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa. 6. Le pensioni indirette e di reversibilita' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
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