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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2023, n. 12497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12497 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 12497 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 13/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 10.9.2018, aveva condannato CI IN alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 393, co. 1 e 2; 582, 585, co. 2, 61, n. 2), c.p., commessi in danno di RI UR Antonietta, in rubrica ascrittigli ai capi A) e B) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il CI, lamentando: 1) vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni delia persona offesa, da un lato, senza procedere a un penetrante e rigoroso controllo sulla credibilità personale della RI e della intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, prive di riscontri, se non sulla scorta di mere formule di stile;
dall'altro ha omesso di considerare come l'assunto accusatorio sia smentito dalle dichiarazioni rese dai testi IZ PP, escusso ex art. 507, c.p.p., e TA NI CC, testimone dell'accusa, che, al contrario, confermano la versione dei fatti fornita dalla difesa, secondo cui tra l'imputato e la persona offesa si sarebbe svolta una lite meramente verbale, cui faceva seguito una caduta accidentale della RI, dovuta a un semplice scivolone;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha condizionato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento, da parte del ricorrente, di una provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, senza procedere a un accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta dell'11.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che, non presentando il ricorso profili di inammissibilità, la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per estinzione dei reati per cui si procede per intervenuto decorso del relativo termine di prescrizione. Con conclusioni scritte del 9.12.2022, inoltrate a mezzo di posta certificata in data 12.12.2022, il difensore di fiducia della parte civile, avv. Fabrizio Varone, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, allegando relativa nota spese. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la corte territoriale si è scrupolosamente attenuta al consolidato principio di diritto, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). Nel solco della decisione delle Sezioni Unite sì inseriscono ulteriori arresti in cui si evidenzia la necessità che il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (cfr., ex plurimis„ Cass., sez. V, n. 1666 dell'8.7.2014, Rv. 261730). E a tanto ha provveduto il giudice di appello con congrua motivazione, attraverso la quale ha specificamente illustrato le ragioni che militano a favore del giudizio positivo formulato in ordine al narrato della RI (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso). 2 Evidente, pertanto, appare l'inammissibilità del motivo di ricorso di cui si discute, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuta, sotto altro concorrente profilo, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, con riferimento alle menzionate deposizioni testimoniali, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., .Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta i`erma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il 3 provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 6. Manifestamente infondato e genericamente articolato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Risulta, invero, attualmente prevalente nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (cfr. Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, Rv. 280407; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, Rv. 281510; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348). Da ultimo, infine, in altro condivisibile arresto si è evidenziato come in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, sia onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta. (Fattispecie in cui l'imputato si era limitato a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito: cfr. Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Rv. 283591). Alla luce di tali principi il motivo di ricorso di cui si discute appare, come si è detto, inammissibile, in quanto aspecifico nel limitarsi a denunciare il mancato vaglio critico sulle condizioni economiche del ricorrente, senza nulla aggiungere al riguardo, riportandosi "alle richieste avanzate dalla difesa nell'atto di impugnazione", dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice u 2 4 dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono írrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Nulla è dovuto in favore della costituita parte civile, in quanto le relative conclusioni sono state presentate tardivamente, vale a dire non entro i cinque giorni precedenti alla data fissata per la celebrazione dell'udienza innanzi al giudice di legittimità. Il ricorso, invero, è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma, 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma :1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Trova, pertanto, applicazione nel caso in esame il principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148). 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.12.2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 12497 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 13/12/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 10.9.2018, aveva condannato CI IN alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt. 393, co. 1 e 2; 582, 585, co. 2, 61, n. 2), c.p., commessi in danno di RI UR Antonietta, in rubrica ascrittigli ai capi A) e B) dell'imputazione. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il CI, lamentando: 1) vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha fondato la sua decisione sulle dichiarazioni delia persona offesa, da un lato, senza procedere a un penetrante e rigoroso controllo sulla credibilità personale della RI e della intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, prive di riscontri, se non sulla scorta di mere formule di stile;
dall'altro ha omesso di considerare come l'assunto accusatorio sia smentito dalle dichiarazioni rese dai testi IZ PP, escusso ex art. 507, c.p.p., e TA NI CC, testimone dell'accusa, che, al contrario, confermano la versione dei fatti fornita dalla difesa, secondo cui tra l'imputato e la persona offesa si sarebbe svolta una lite meramente verbale, cui faceva seguito una caduta accidentale della RI, dovuta a un semplice scivolone;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha condizionato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento, da parte del ricorrente, di una provvisionale riconosciuta in favore della parte civile, senza procedere a un accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta dell'11.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che, non presentando il ricorso profili di inammissibilità, la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per estinzione dei reati per cui si procede per intervenuto decorso del relativo termine di prescrizione. Con conclusioni scritte del 9.12.2022, inoltrate a mezzo di posta certificata in data 12.12.2022, il difensore di fiducia della parte civile, avv. Fabrizio Varone, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, allegando relativa nota spese. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che la corte territoriale si è scrupolosamente attenuta al consolidato principio di diritto, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituita parte civile, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). Nel solco della decisione delle Sezioni Unite sì inseriscono ulteriori arresti in cui si evidenzia la necessità che il giudice, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata (cfr., ex plurimis„ Cass., sez. V, n. 1666 dell'8.7.2014, Rv. 261730). E a tanto ha provveduto il giudice di appello con congrua motivazione, attraverso la quale ha specificamente illustrato le ragioni che militano a favore del giudizio positivo formulato in ordine al narrato della RI (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso). 2 Evidente, pertanto, appare l'inammissibilità del motivo di ricorso di cui si discute, posto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Né va taciuta, sotto altro concorrente profilo, la violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga, come nel caso in esame, con riferimento alle menzionate deposizioni testimoniali, la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., .Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta i`erma, come chiarito da alcuni recenti arresti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, dovendosi ribadire l'onere di puntuale indicazione ed allegazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il 3 provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419; Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). 6. Manifestamente infondato e genericamente articolato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso. Risulta, invero, attualmente prevalente nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (cfr. Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, Rv. 280407; Sez. 6, n. 22094 del 18/03/2021, Rv. 281510; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, Rv. 282348). Da ultimo, infine, in altro condivisibile arresto si è evidenziato come in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, sia onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta. (Fattispecie in cui l'imputato si era limitato a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito: cfr. Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Rv. 283591). Alla luce di tali principi il motivo di ricorso di cui si discute appare, come si è detto, inammissibile, in quanto aspecifico nel limitarsi a denunciare il mancato vaglio critico sulle condizioni economiche del ricorrente, senza nulla aggiungere al riguardo, riportandosi "alle richieste avanzate dalla difesa nell'atto di impugnazione", dovendosi ribadire, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, come nel caso in esame, si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice u 2 4 dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono írrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879). 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Nulla è dovuto in favore della costituita parte civile, in quanto le relative conclusioni sono state presentate tardivamente, vale a dire non entro i cinque giorni precedenti alla data fissata per la celebrazione dell'udienza innanzi al giudice di legittimità. Il ricorso, invero, è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma, 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma :1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Trova, pertanto, applicazione nel caso in esame il principio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148). 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13.12.2022.