Sentenza 9 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato al pagamento di una provvisionale la concessione del beneficio della sospensione della pena, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento era stato dichiarato fallito in proprio dopo la sentenza di condanna di primo grado e spogliato dei suoi beni, venduti all'asta).
Commentario • 1
- 1. Condizionale subordinata alla provvisionale? (Cass. 37160/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 ottobre 2024
Il giudice che intenda subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale da parte del condannato è tenuto a motivare sommariamente sulla possibilità per lo stesso di adempiere qualora siano stati addotti dall'imputato ovvero emergano dagli atti elementi concreti che possano far dubitare della capacità economica del medesimo di adempiere, quali ad es. il richiesto patrocinio a spese dello Stato, eventuali dichiarazioni dei redditi contenute nel fascicolo processuale, natura del reato contestato, condizioni personali come l'età avanzata e/o lo stato di salute. Se il giudice di primo grado non ha sommariamente accertato le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/12/2019, n. 11299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11299 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2019 |
Testo completo
1 1299 -20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3618/2019 EDUARDO DE GREGORIO -Presidente - UP - 09/12/2019 MARIA TERESA BELMONTE Relatore - R.G.N. 13853/2019 BARBARA CALASELICE MICHELE ROMANO ELISABETTA MARIA MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI OB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alle pene accessorie;
rigetto nel resto. udito il difensore L'avvocato Drago, insiste affinchè il ricorso presentato venga accolto. C₁ RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino riformava parzialmente quella pronunciata, all'esito del giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Cuneo riconoscendo la circostanza attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma L.F. con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante, con conseguente rideterminazione della pena inflitta in primo grado confermando per il resto la condanna di BE LI per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale socio illimitatamente responsabile della Alto 1 s.a.s. di LI BE & C., dichiarata fallita il 17/09/2007. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione BE LI con il ministero del difensore che svolge sette motivi.
2.1. Con i primi tre motivi ci si riferisce alla condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Si deduce violazione di legge e vizio della motivazione sotto plurimi profili. Innanzitutto è dedotta la nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen,. per erronea applicazione dell'artt. 521 cod. proc. pen, osservando che nell'imputazione si fa riferimento alla distrazione delle somme ( euro 15.600,00) incassate con la vendita dei beni aziendali, mentre la Corte di appello ha motivato la condanna facendo riferimento al fatto, diverso, della distrazione dei beni aziendali. D'altro canto, è pervenuta alla conclusione della distrazione del prezzo incassato, così producendo una motivazione del tutto contraddittoria. Ulteriore vizio riguarda la omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, segnalando il ricorrente che l'imputato è fallito personalmente e che l'intero suo patrimonio e quello della moglie fidejussore sono stati aggrediti dai creditori i quali si sono rivalsi in tal modo, sicchè del tutto irrilevante risulta la cessione di mobili e arredi per la somma di euro 15.600,00, al fine di configurare la volontà di recare pregiudizio ai creditori sociali, ampiamente soddisfatti dal patrimonio immobiliare dell'imputato.
2.2. Analoghi vizi vengono dedotti con riferimento alla bancarotta documentale, in ordine alla quale erroneamente la Corte territoriale avrebbe omesso di inquadrare il fatto ai sensi dell'art. 217 L.F., dal momento che all'imputato viene contestata una condotta omissiva, consistente nel non avere tenuto i libri e le scritture contabili. Invero, la Corte di merito non ha dimostrato ai fini della bancarotta documentale fraudolenta - il dolo specifico, avendo prodotto piuttosto un ragionamento probatorio che ha desunto dalle conseguenze della condotta ( il pregiudizio ai creditori proveniente dalla omessa tenuta dei libri contabili ) l'elemento soggettivo. Neppure la email richiamata in sentenza è utile allo scopo, poiché da essa emergerebbe solo la volontà del ricorrente di definire al più presto i problemi connessi alla gestione della società Alto 1. S.a.s.. Infine, in ragione della natura dei debiti sociali, relativi a istituti bancari, fisco e alcuni fornitori, l'occultamento delle scritture contabili non era in grado di produrre alcun danno, trattandosi di posizioni debitori tutte documentalmente supportate e ricostruibili dai creditori. 2 т 2.3. Con il quinto, il sesto e il settimo motivo ci si duole del trattamento sanzionatorio, Con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, esse sarebbero state immotivatamente negate senza tenere conto della modestia della condotta, e facendo leva su una non veritiera mancata collaborazione del prevenuto;
d'altro canto, vi sarebbe contraddizione con l'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F, osservando che la limitata entità del danno contrasta con l'affermata gravità del fatto;
quanto alla riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F., la Corte avrebbe immotivatamente contenuto la riduzione in sei mesi, rispetto a una diminuzione possibile fino al limite di due terzi;
infine, ci si duole della subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, in quanto pronunciata ex officio, in carenza della domanda della controparte, rimasta assente nel giudizio di secondo grado, come invece richiesto dall'art. 165 cod. pen., e senza considerare che il fallimento in proprio del LI lo aveva privato di ogni bene, che la curatela aveva già escusso l'intero patrimonio dell'imputato, onde egli si trovava nella materiale impossibilità di adempiere a tale prescrizione. D'altro canto le ragioni del fallimento erano state già tutte soddisfatte.
3.Con motivi aggiunti depositati il 21 novembre 2019, la difesa del LI insiste in particolare sui motivi relativi al trattamento sanzionatorio, e quindi ribadisce le doglianze per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la ridotta diminuzione per la circostanza attenuante di cui all'art. 219 L.F., per la subordinazione della pena sospesa al risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è solo parzialmente fondato, quanto al trattamento sanzionatorio, con riguardo, in particolare, alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Nel resto, il ricorso è infondato, in buona parte perché inammissibile, reiterando doglianze già confutate con argomenti pertinenti e giuridicamente corretti dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte deve rilevare, anche ex officio, la illegalità della determinazione della durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F.. 2. Ciò ha riguardo certamente alle contestazioni che involgono l'affermazione di responsabilità per la bancarotta distrattiva, in ordine alla quale appare del tutto strumentale e fuorviante la dedotta violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc., emergendo, con tutta chiarezza, dalla lettura della sentenza, che il giudizio si è formato con riferimento alla distrazione dei corrispettivi ( non rinvenuti nel patrimonio della fallita) ricavati dalla vendita dell'intero complesso dei beni aziendali, attraverso l'operazione architettata dal LI, puntualmente descritta e valutata dai giudici di merito, anche valorizzando il contenuto della email di cui si dà conto a pg. 6, nella quale emerge l'interesse del ricorrente a proseguire 2 l'attività attraverso lo schermo di un'altra società, e la particolare of Juza dimostrata 3 dall'imputato nell'organizzare la vendita e la successiva retrocessione coinvolgendo la Ergo Food, che avrebbe dovuto proseguire la attività della fallita;
elemento quest'ultimo, d'altro canto, idoneo a fondare l'elemento soggettivo del reato, configurato, come è noto, nei termini del mero dolo generico, costituito dalla consapevolezza di arrecare un danno alle aspettative del ceto creditorio. Giova, ad abundantiam, ricordare che l'insegnamento di questa Corte è costante nell'affermare che, per «fatto nuovo», regolato dall'art.518 cod. proc.pen., si intende un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato, ossia, un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che, eventualmente, vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Invece, per «fatto diverso», considerato dal comma 2 dell'art.521, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n.26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861; Sez. 5, n. 2295 del 03/07/2015 -dep. 2016,p.c.in proc. Marafioti, Rv. 266019; Sez. 5, n. 10310 del 25/08/1998, Capano, Rv. 211477). Conseguentemente, si afferma che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria, capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Domizi e altri, Rv. 254888); vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619). Le Sezioni unite di questa Corte, hanno, infatti, affermato che, non si determina automaticamente la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., qualora la nuova definizione del reato, da parte della Corte di appello, fosse prevedibile per l'imputato e comunque non abbia determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, 31617 del 26/06/2015, Lucci). La violazione, dunque, deve aver comportato un concreto e non meramente ipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento della cornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei termini dell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che da quel mutamento sono scaturiti. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 26443801; conf. sez. 5 n. 19380 del 12/02/2018). Ciò che, come premesso, del tutto irrazionalmente viene dedotto dalla difesa nel caso di specie,, poiché nessun passaggio, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, fa emergere la contraddittorietà denunciata, né la compressione o limitazione del diritto al contraddittorio. Neppure, come evidenziato dalla sentenza impugnata, la difesa ha fornito una plausibile ricostruzione alternativa, limitandosi, anche con il ricorso in esame, a generiche deduzioni già confutate dai giudici di 4 С merito, che hanno ben spiegato, invece, i risvolti, in termini di profitto, dell'operazione messa in pratica del ricorrente. D'altro canto, la circostanza che il fallimento sia ancora aperto, è significativo dell'esistenza, ancora, di debitori da soddisfare, e perciò non ha pregio la deduzione difensiva che i ricorrenti si siano interamente rivalsi sul patrimonio immobiliare del ricorrente.
3. Del pari infondate sono le contestazioni in ordine alla bancarotta documentale;
la Corte territoriale ha esplicitato con molta chiarezza le ragioni per le quali non di condotta omissiva si è trattato come deduce la difesa ricorrente ma di sottrazione o distruzione delle scritture contabili, alla luce di quanto dichiarato dal commercialista della società, desumendo con lineare ragionamento, che non cede alle censure difensive, che anche detta condotta fosse finalizzata, come la distrazione di cui si è detto, a impedire la ricostruzione del patrimonio sociale in danno dei creditori. Dal che discende anche la ravvisata sussistenza dell'elemento soggettivo che la norma incriminatrice individua nel dolo specifico - qui ravvisato nello scopo di impossessarsi del profitto delle condotte distrattive - in conformità ai consolidati principi di diritto secondo cui, in tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice, in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori;
in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, I. fall. ( ex plurimis Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Rv. 268867). Come è noto, nel comma primo n. 2 dell'art. 216 è configurata la bancarotta fraudolenta documentale, integrata da due condotte alternative che, rispettivamente, delineano la bancarotta documentale "specifica" ( "ha sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le scritture contabili)", e "generale" ( "li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari"). Anche sotto tale versante l'ordinamento fa carico all'imprenditore insolvente di tenere un comportamento attivo volto a dimostrare non solo la situazione economica nella sua attualità, ma anche la consistenza della pregressa gestione, con lo scopo di consentire la migliore ricostituzione possibile dell'asse attivo sul quale la procedura potrà effettuare la liquidazione, poiché i libri e le scritture contabili non costituiscono solo un fatto interno all'impresa ma sono anche destinati a tutelare i terzi che con l'impresa vengono a contatto. Nella giurisprudenza di questa Corte si è da tempo evidenziato che, per la ipotesi c.d. "generale", la legge prevede solo il dolo generico, consistente nell'intenzione dell'agente di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, mentre il dolo specifico, configurato dalla locuzione " con lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori" è richiesto esclusivamente per le ipotesi di c.d. bancarotta documentale "specifica". L'utilizzo della disgiuntiva tra le ipotesi che integrano il dolo specifico richiesto per la 5 configurabilità della fattispecie di bancarotta documentale specifica ha fatto ritenere che, accanto allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ( animus nocendi) sia contemplato, alternativamente, lo scopo di recare a sé o ad altri un ingiusto profitto ( animus lucrandi), sicchè la prova di uno dei due diversi intenti è sufficiente all'affermazione di responsabilità ( Sez. 5 n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611; Sez. 5 n. 18634 del 01/12/2017, Rv. 269904; Sez. 5 n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, rv. 263242): pertanto, per la configurazione delle ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili previste dall'art. 216, primo comma n. 2 prima parte della legge fallimentare, è necessario il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Nella sentenza impugnata la Corte di Appello, come si è già osservato, ha svolto puntualmente l'indagine finalizzata alla ricostruzione dell'elemento soggettivo (dolo specifico) che ha sorretto l'azione fraudolenta del ricorrente, qualificata come detto, nei termini della sottrazione, e a tanto consegue la impossibilità della derubricazione invocata dal ricorrente.
4. Venendo ai motivi che tendono a scardinare la decisione impugnata sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, va premessa la genericità delle deduzioni che lamentano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte territoriale adempiuto all'onere motivazionale, valorizzando il comportamento del fallito, anche durante la procedura fallimentare. Come è noto, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di applicazione delle circostanze in parola (Sez. 2 . n. 9299 del - 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640). Lo stesso è a dirsi per la dedotta contraddittorietà tra detta statuizione e la riconosciuta circostanza attenuante del danno di lieve entità. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che non sussiste la dedotta incompatibilità atteso che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto riferimento, quanto alla gravità della condotta, alla particolare callidità e astuzia dimostrata dall'imputato, oltre che alla mancata collaborazione con gli organi della procedura fallimentare, mentre, come è noto, in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo alla particolare tenuità del fatto deve essere posto in relazione alla diminuzione che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Cass., Sez. V, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv 255063); ed analoghi principi appaiono ribaditi in ordine alla bancarotta documentale, ove i presupposti per la ravvisabilità della circostanza in argomento debbono essere valutati «in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori» (Cass., Sez. V, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv 255439; v. anche Cass., Sez. V, n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv 253778, secondo cui nella ipotesi di bancarotta documentale, ai fini della applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non rileva l'ammontare del passivo, ma la differenza che la mancanza dei libri o delle scritture contabili ha determinato nella quota complessiva 6 dell'attivo da ripartire tra i creditori, avendo riguardo al momento della consumazione del reato>> ; Sez. 5, n. 36816 del 23/05/2016 Rv. 267854).
5. Come premesso, è fondato il motivo con cui ci si duole della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale in favore del fallimento. Premesso, che la parte civile ha formulato, in primo grado, la domanda di provvisionale, la motivazione resa dalla Corte territoriale, quanto alla insussistenza della impossibilità economica del LI, è solo apparente, mancando il riferimento a una valida analisi delle condizioni economiche del reo. Erroneamente, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla mancata deduzione, da parte dell'imputato, di elementi significativi della impossibilità di adempiere al pagamento della provvisionale, poichè, invece, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve, tuttavia, effettuare un motivato apprezzamento di esse, se, dagli atti, emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ( Sez. 6 n. 25413 del 15/05(2016, Rv. 267134- In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per consentire al giudice di merito di verificare se l'imputato, dichiarato fallito dopo la sentenza di condanna di primo grado, avesse perduto l'amministrazione del proprio patrimonio con conseguente impossibilità di adempiere personalmente al pagamento della provvisionale), ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5 , n. 48913 del 01/10/2018 Rv. 274599). Facendo corretta applicazione degli enunciati criteri, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare adeguatamente, ai fini in esame, la circostanza che si tratta di fallimento personale e che il ricorrente era stato spogliato di tutti i beni venduti all'asta, con soddisfazione dei creditori. A tali fini la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo esame ai giudici di merito.
6. Il Collegio deve, inoltre, rilevare, anche di ufficio, la illegalità delle pene accessorie ex art. 216 u.c.
1.f. applicate ex lege come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata (art. 20 cod.pen.). Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, infatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. I.f. nella parte in cui dispone: la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.» La sostituzione della cornice edittale operata dalla citata pronuncia, determina la illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel "nuovo" parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. In aderenza all'insegnamento contenuto nella sentenza Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207, deve escludersi che possa essere conservata, in quanto legittima, sotto il profilo del 7 principio costituzionale di proporzione tra offesa e pena, la pena determinata in relazione ad una cornice edittale prevista da una norma dichiarata incostituzionale e, quindi, inesistente sin dalla sua origine». L'illegalità sopravvenuta della previsione della durata delle pene accessorie impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, al fine di consentire al giudice di merito di stabilire la durata delle pene accessorie;
giudizio che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità. Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi nella rideterminazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo nel massimo, le Sezioni Unite, successive alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all'art. 133 cod.pen." ( Sez. U -, n. 28910 del 28/02/2019 , (dep. 03/07/2019) Rv. 276286).
7. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con riferimento sia alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena che alle pene accessorie, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
8. Ai sensi dell'art. 624 cod.pen., dall'annullamento con rinvio circoscritto a tale punto della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quello annullato, e quindi, nella specie, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato e alla pena principale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216 ult. comma L:F e quanto alla sospensione condizionata della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 09 dicembre 2019 Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte J es Il Presidente Eduardo De Gregorio こー ん CORTE DEPO LERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIO dott.ssa D'Angelo 8