Sentenza 26 ottobre 2020
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di merito che, senza operare una effettiva verifica della capacità economica del condannato, aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, nonostante risultasse dagli atti che il destinatario del provvedimento versava in una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Commentari • 2
- 1. Stabilire il termine in caso di sospensione condizionale subordinataDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 ottobre 2022
A chi spetta stabilire il termine in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio Indice Il fatto La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale passata in giudicato, ritenuto l'inadempimento degli obblighi risarcitori disposti in favore della parte civile (condanna al risarcimento del danno liquidato in …
Leggi di più… - 2. Condannato indigente, condizionale e risarcimento del danno (Cass. 33384/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
Quando l'imputato è ammesso al gratuito patrocinio, il giudice di merito, a prescindere dall'esistenza o meno di ulteriori allegazioni sul punto, è tenuto a valutare in concreto le condizioni economiche dell'imputato e a dare conto delle ragioni sulle quali fonda la conclusione circa l'effettiva possibilità di risarcire il danno. In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi, quale una situazione di indigenza tale da legittimare l'ammissione al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2020, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2020 |
Testo completo
03 1 87 -2 1 t, REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1489/2020 ROSSELLA CATENA UP 26/10/2020 ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 49564/2019 MARIA TERESA BELMONTE BARBARA CALASELICE RENATA SESSA Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'Avv. FRANCESCO LA VELA si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04.07.2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Marsala in data 28.09.2017, che aveva condannato GE IO a mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 393, 582, 612 cod. pen. e art. 4 comma 2 e 3 L. 110/1975. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, per il seguente motivo.
2.1. Si lamenta il vizio argomentativo in ordine allo specifico motivo di gravame già dedotto dalla difesa in appello, vale a dire il vizio di motivazione in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. Con il motivo di appello n. 10, invero, la difesa aveva contestato la decisione del primo giudice, che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della parte civile, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, facendo rilevare che l'imputato non avesse la possibilità di adempiere, in quanto versava (e versa tuttora) in gravi, se non addirittura indigenti condizioni economiche, tant'è che lo stesso aveva dovuto fare ricorso all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ( avendo prodotto, nel corso dell'anno di riferimento, un reddito di soli euro 4938,00, con a carico moglie disoccupata e figlio minore ). A tal proposito, la difesa aveva richiamato pronunce con le quali questa Corte aveva dichiarato illegittima in quanto in contrasto con i principi di legalità e tassatività la decisione con cui il giudice subordina la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, senza aver proceduto, con apprezzamento che ne desse conto in motivazione, alla verifica delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario. Ciò nonostante, la Corte di Appello si è limitata ad osservare che la j subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno dovesse essere confermata perché essa prescinde dall'incensuratezza del condannato, atteso che "tale specifico provvedimento non è diretto a favorire la posizione di quest'ultimo, sulla base della prognosi favorevole di futura astensione dalla commissione di reato (già operata con la concessione del beneficio), quanto piuttosto a salvaguardare la posizione di coloro che sono stati pregiudicati dal fatto di reato, inducendo l'autore a rimuoverne gli effetti più immediati". Per tutto quanto sopra esposto si chiede l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato con la conseguenza che, rilevando la decorrenza del termine di prescrizione, il reato è estinto per l'intervenuta maturazione dello stesso.
1.2. Ritiene questo collegio che, infatti, nel caso di specie gravava sul giudicante innanzitutto l'obbligo di motivazione che sussiste anche in relazione alla decisione di subordinare, ai sensi dell'art. 165 comma 1 cod. pen., la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, trattandosi di statuizione che, a differenza di quella di cui al comma secondo dell'art. 165 cod. pen., non è imposta dalla legge, ma è frutto dell'esercizio del potere discrezionale del giudice. Ne consegue che il giudice che, in esplicazione di tale potere, opera tale subordinazione, deve dare conto dei motivi sottesi alla decisione di modulare, anche mediante tale imposizione, il giudizio prognostico ( se del caso dovrebbe indicare anche le ragioni per le quali ha ritenuta consona una determinata modalità di condizionamento rispetto ad un'altra, essendo diverse le ipotesi previste dall'art. 165 comma 1 cit. ). Se è vero, infatti, che mediante la subordinazione si realizza la salvaguardia di interessi di terzi ( nel caso del risarcimento del danno, si avvantaggia la persona pregiudicata dal fatto reato ), è altrettanto vero che un siffatto provvedimento costituisce comunque un corollario del beneficio della sospensione condizionale della pena che è ancorato alla prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento del condannato, prognosi che quella subordinazione va in ogni caso a completare, puntellandone la formulazione ( risolvendosi l'obbligo a carico dell'imputato in un ulteriore impegno che si aggiunge a quello di non commettere ulteriori reati nei termini e nei modi indicati dall'art. 168 cod. pen., pena -sia nell'uno che nell'altro caso la revoca del beneficio ). - Un principio analogo è stato, d'altronde, già affermato da questa Corte, terza sezione penale, sia pure in relazione ai reati edilizi - ma ovviamente l'affermazione è valida con riferimento anche ad altre ipotesi di reato e di subordinazione - ; si è in particolare ritenuto che il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo, tuttavia, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, 3 cod. pen., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (Sez. 3, Sentenza n. 39471 del 18/07/2017, Rv. 272503 - 01. conf. 3, Sentenza n. 17729 del 10/03/2016, Rv. 267027 -01 ). In altri termini il potere discrezionale di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 cod. pen, è correttamente esercitato quando, in considerazione delle circostanze di fatto, la prognosi di astensione del reo dal commettere nuovi reati può essere positivamente pronunciata solo in presenza di una manifestazione di effettivo ravvedimento, che si traduce nell'adempimento di un obbligo di "facere" direttamente funzionale al ripristino del bene offeso (Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013 - dep. 23/01/2014, Domingo e altro, Rv. 258587; Sez. 3, sentenza n. 43576 del 20altro, Rv. 258587; Sez. 3, sentenza n. 43576 del 2014, ric. Principalli ed altro, non massimata). E' necessario quindi spiegare perché, sul piano prognostico di cui all'art. 164 c.p., comma 1, si ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Altrimenti ragionando si finirebbe per elidere ogni differenza tra l'ipotesi, facoltativa, di cui all'art. 165 c.p., comma 1, e quella, obbligatoria, di cui all'art. 165 c.p., comma 2. Ne discende che la prognosi favorevole non può che investire anche la possibilità di adempimento dell'obbligo imposto con la subordinata perché altrimenti perderebbe di significato il riconoscimento del beneficio medesimo se subordinato a qualcosa che in partenza si appalesa come non realizzabile ( e ciò di là del fatto che l'oggetto della subordinata si risolva, in realtà, in un vantaggio per soggetti diversi dall'imputato ). Come quando si formula la prognosi sul futuro comportamento di astensione dal commettere altri reati si deve verificare se una tale evenienza sia sostenibile sulla base degli elementi concreti, così anche in relazione all'adempimento dell'obbligo oggetto della subordinata si devono operare i preliminari accertamenti perché non avrebbe senso una sua previsione ove si dovesse escludere in partenza la possibilità di realizzazione. Una siffatta anticipata valutazione al momento della cognizione consentirà al giudice anche di scegliere l'obbligo che meglio si attaglia al caso concreto, evitando di prevedere adempimenti che sono destinati a rimanere sulla carta in quanto non assolvibili da parte del condannato. In definitiva, questo Collegio non condivide l'indirizzo ermeneutico, sostenuto in alcune pronunce di questa Corte, secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato - Sez. 6, 4 n. 33020 del 08/05/2014, Rv. 260555 -, in quanto rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio ( Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano, Rv. 256385 ). Si ritiene, invece, condivisibile il principio già affermato da questa Corte secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 40480 del 24/06/2019, Rv. 278381 - 02, Sez. 5, n. 21557 del 02/02/2015, Rv. 263675 - 01, Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015, Rv. 263185 - 01 ). Pur non volendo giungere ad affermare che sussista un onere di accertamento/indagine da parte del giudice della cognizione non essendo il - giudizio di merito deputato ad accertare le condizioni economiche dell'imputato e ben potendo la parte interessata comunque rappresentare o sottoporre al giudice gli elementi specifici al riguardo si deve concludere che un onere di motivato apprezzamento sussista quanto meno quando dagli atti emergono elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta, ovvero quando tali elementi vengono forniti dalla parte interessata in vista della decisione.
1.3. In conclusione, la Corte di Appello avrebbe dovuto indagare lo spessore delle difficoltà economiche, invocate come ostative della possibilità di adempiere in concreto al pagamento del risarcimento del danno, e motivare sul punto, al fine di rendere la statuizione di subordinazione della sospensione condizionale della pena effettiva e non equivalente ad un mero passaggio formale irrealizzabile e, dunque, inesigibile dall'imputato, e non limitarsi ad affermare che un siffatto accertamento non compete.
1.4. Tanto consente di ritenere fondato il ricorso, e, conseguentemente, di dichiarare la prescrizione del reato a mente del consolidato principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti, Rv. 244275). Invero, la non inammissibilità del ricorso non ha impedito il decorso del tempo necessario a prescrivere che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cc.p., pure a tener conto dei giorni di sospensione - gg. 60, per il rinvio dal 3.11.2015 al 8.3.16 per 5 malattia del difensore e giorni 99 per il rinvio dal 22.6.2017 al 28.9.17 su richiesta della parte, per complessivi giorni 159 - risulta maturato il 8.1.2020 ( fatto del 30.1.2012: prescrizione massima, in relazione ai reati di cui agli artt. 393 e 582 cod. pen. pari a anni sette e mesi sei, a cui devono aggiungersi complessi giorni 159 per le sospensioni suindicate ).
2.Alla luce di quanto considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 26.10.2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Renata Sessa Rossella Catena Penly Cay DEPOSITATAL addi 26 GEN 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camera Un Jun 60