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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TO UI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2022 depositato il 01/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bosa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata dichiarandola nulla ed illegittima e di conseguenza, annullare gli avvisi di accertamento oggetto di contestazione e condannare il Comune di Bosa alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore tecnico per onorari non riscossi ai sensi del'art. 93 c.p.c.
Resistente/Appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano sez. II n. 179/2021 emessa il 10/11/2020 e depositata in data 10/12/2021 con la quale erano stati respinti i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Bosa per IMU 2013, 2014, 2015 e 2016 del valore complessivo di € 1.675,00, per omesso o insufficiente versamento dell'IMU relativa all'immobile sito in Bosa, Indirizzo_1, dati catastali. L'avviso di accertamento del Comune era conseguente al mancato riconoscimento dell'esenzione del 50% in assenza del presupposto dello stato di inagibilità e inabitabilità dell'immobile di proprietà della contribuente. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER CONTROVERSA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 D. LGS. 504/1992 – DIRITTO DELLA CONTRIBUENTE ALLE AGEVOLAZIONI IMU - CONOSCIBILITÀ DELLO STATO DI INAGIBILITÀ E INABITABILITÀ DEI LOCALI DA PARTE DEL COMUNE DI BOSA
2. NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL DISCONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI IMU– VIOLAZIONE DELL'ART. 8 D. LGS. 504/92 – SUSSISTENZA DEL REQUISITO OGGETTIVO
3. ERRORE MOTIVAZIONALE DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA MANCATA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PRE-ACCERTATIVO E CONSEGUENTE SUA NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ
4. CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE PER MANCANZA DI DOLO O COLPA AI SENSI DELL'ART. 5 D. LGS. 472/97 Si costituisce in giudizio il Comune di Bosa che contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, intervenendo sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ha apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 13, del D. L. n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevedendo la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, attribuendo ai comuni la possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Conseguentemente il Comune di Bosa ha previsto, all'art. 6 comma 7 del proprio Regolamento, la riduzione della base imponibile del 50% che “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara l'inagibilità/inabitabilità dell'immobile e di essere in essere in possesso di perizia a firma di tecnico abilitato o di documentazione di verifica/certificazione rilasciata da parte degli Enti preposti indicandone gli estremi . In mancanza di documentazione, su istanza ed a spese del proprietario, l'ufficio tecnico comunale procede a perizia di accertamento a fini fiscali della inagibilità e/o inidoneità all'uso della unità immobiliare per la quale il richiedente intenda avvalersi del diritto alla riduzione dell'imposta. Il contribuente interessato presenta a tal fine, a seguito del verificarsi dell'evento che abbia determinato la condizione di inagibilità del proprio immobile, apposita istanza, completa di ricevuta di versamento di importo fisso, dovuto a titolo di rimborso spese e diritti, determinato con Deliberazione della Giunta. La riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia o della dichiarazione sostitutiva, ed a condizione che venga accertata dall'ufficio tecnico comunale entro 60 giorni dalla presentazione, previo versamento anticipato dei diritti comunali di accertamento, così come determinati con provvedimenti degli organi comunali competenti. In nessun caso la presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva assolve l' obbligo di presentazione della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione della riduzione si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati la cui inagibilità o inabitabilità consista in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo” La Suprema Corte, con sentenza della sez. trib. del 11/07/2023, n.19665, ha precisato che
”nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai fini dell'ICI, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all'ICI: Cass., Sez. 5", 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5", 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6"-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5", 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6"-5, 22 aprile 2021, n. 10724; - con riguardo all'IMU: Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6"- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6"-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5", 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6"-5, 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. 5", 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. 5", 8 maggio 2023, n. 12226); analogo principio è stato ultimamente ribadito anche per l'esenzione da IMU per i fabbricati colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (Cass., Sez. 5", 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562)”. Su tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessiti della reiterazione per il futuro di una specifica richiesta da parte del contribuente per usufruire della riduzione dell'ICI nella misura del 50% per ciascun anno di imposta, essendo sufficiente che l'ente impositore abbia conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della sopravvenuta e protratta inutilizzabilità dell'immobile; Proprio in rigorosa coerenza con i richiamati principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212), nonché di esonero del contribuente dall'onere di fornire informazioni o produrre documenti già in possesso dell'ente impositore (art. 6, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212), corollario di tale conclusione è che, dal momento in cui l'ente impositore viene a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale”. Ciò premesso, il Collegio osserva, in primo luogo, che non è stata depositata agli atti del giudizio l'asserita comunicazione del 2002 per cui il contribuente non ha dato prova che il Comune fosse a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile dalla suddetta data. Risulta poi allegata agli atti del giudizio: a. documentazione riguardante lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'immobile nel 2008 (richiesta della contribuente del 30/04/2008 ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria;
autorizzazione del Comune di Bosa ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria n. 109 del 27/05/2008; relazione tecnica del geom. Marras). b. comunicazione del 04/07/2013 inviata a mezzo AR consegnata al Comune di Bosa in data 05/07/2013, con la quale la contribuente, in riscontro a richiesta del Comune di pagamento TARSU, fa presente che l'immobile è “tuttora assolutamente inagibile e sprovvisto di allacci Gas, Acqua ed Elettricità che siano fruibili e privo di certificazione di abitabilità. Aggiungo altresì che con mia Raccomandata, Vi ho tempo addietro comunicato l'inagibilità ai fini IMU” . Il Collegio ritiene, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che la documentazione sopra descritta non sia idonea a giustificare la richiesta di riduzione dell'IMU e che pertanto gli avvisi di accertamento siano legittimi. Infatti:
1. la documentazione sub a, che risale al 2008, riguarda lavori di manutenzione straordinaria, che non provano la sussistenza dello stato di inagibilità o inabitabilità dei locali, e cioè di “un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo” (art. 6 comma 7 Reg. cit.), che è il presupposto per il riconoscimento dell'agevolazione richiesta.
2. La documentazione sub b, che risale al 2013, riguarda la richiesta di esenzione dal pagamento di altro tributo (TARSU). In ogni caso, la comunicazione non può essere ritenuta idonea per la richiesta di agevolazione IMU, oggetto del presente giudizio, poiché essa non consiste in dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e non contiene la dichiarazione di essere in possesso di perizia a firma di tecnico abilitato o di documentazione di verifica/certificazione rilasciata da parte degli Enti preposti indicandone gli estremi né di istanza, “completa di ricevuta di versamento di importo fisso, dovuto a titolo di rimborso spese e diritti”, per l'esecuzione, a spese del proprietario, di perizia di accertamento da parte del Comune (art. 6 Reg. cit.). Il terzo motivo di appello è privo di fondamento. L'osservanza del contraddittorio nella fase precontenziosa è imposta comunitariamente, essendo consacrata nell'art. 6, comma 3, della Convenzione per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e negli artt. 41, par. 1 e 2, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed essendo stata più volte ribadita dalla Corte di Giustizia con effetti direttamente operativi anche nel nostro ordinamento interno, dove, comunque, l'obbligatorietà del contraddittorio in ambito procedimentale trova riscontro a livello di normativa ordinaria (cfr. art. 1, ss. l. n. 241/1990 ed art. 7 e 12 l. n. 212/2000 e nello specifico dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973), in piena rispondenza con i principi d'imparzialità, collaborazione e buona fede consacrati nell'art. 97 Cost. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno posto al riguardo la basilare distinzione, in tema di contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione Europea, chiarendo che "in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" (nella successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6 - 5, ord. 27 luglio 2018 n. 20036; Cass. sez. 6 - 5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass. sez. 6, 22/05/2020, n.9496). Ciò premesso, nel caso in esame, che tratta la materia IMU, tributo non armonizzato, non esiste un obbligo espressamente sancito di contraddittorio endoprocedimentale. Pertanto nessuna illegittimità può essere ravvisata nell'atto per l'asserita violazione del diritto del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale, non costituendo il mancato espletamento di detta attività un adempimento prescritto a pena di nullità dell'atto. Il quarto motivo di appello è privo di fondamento. La Suprema Corte, con ordinanza del 15/05/2019 n. 12901, ha pure ribadito il principio di diritto, al quale il Collegio intende aderire, in ordine alla doglianza sulla sanzione applicata, che: “in tema di sanzione tributaria l'elemento soggettivo della violazione, che può constare anche solo della colpa, comporta che al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza;
quanto al riparto dell'onere probatorio, la prova dell'assenza di colpa grava quindi sul contribuente sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa"”. È, pertanto sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a sanzione tributaria, una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o tantomeno di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario (così sostanzialmente, in motivazione, Cass. n. 14042 del 03/08/2012; cfr. Cass. n. 13068 del 15/06/2011; Cass. n. 22890 del 25/10/2006; sulla non necessità di un intento fraudolento si veda anche Cass. n. 4171 del 20/02/2009; in termini infine vedasi Cass. n. 22329/2018). Nel caso in esame il contribuente chiede la rideterminazione della sanzione in assenza di dolo o colpa, senza produrre nessun altro elemento ulteriore probatorio a supporto di quanto asserito, per cui il motivo di appello non può essere accolto. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 600,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
TO UI, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 404/2022 depositato il 01/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Bosa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 10/12/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 67 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 66 IMU 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 68 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata dichiarandola nulla ed illegittima e di conseguenza, annullare gli avvisi di accertamento oggetto di contestazione e condannare il Comune di Bosa alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore tecnico per onorari non riscossi ai sensi del'art. 93 c.p.c.
Resistente/Appellato: rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig.ra propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano sez. II n. 179/2021 emessa il 10/11/2020 e depositata in data 10/12/2021 con la quale erano stati respinti i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Bosa per IMU 2013, 2014, 2015 e 2016 del valore complessivo di € 1.675,00, per omesso o insufficiente versamento dell'IMU relativa all'immobile sito in Bosa, Indirizzo_1, dati catastali. L'avviso di accertamento del Comune era conseguente al mancato riconoscimento dell'esenzione del 50% in assenza del presupposto dello stato di inagibilità e inabitabilità dell'immobile di proprietà della contribuente. L'odierno appellante contesta la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1. NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER CONTROVERSA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 D. LGS. 504/1992 – DIRITTO DELLA CONTRIBUENTE ALLE AGEVOLAZIONI IMU - CONOSCIBILITÀ DELLO STATO DI INAGIBILITÀ E INABITABILITÀ DEI LOCALI DA PARTE DEL COMUNE DI BOSA
2. NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE IN RELAZIONE AL DISCONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI IMU– VIOLAZIONE DELL'ART. 8 D. LGS. 504/92 – SUSSISTENZA DEL REQUISITO OGGETTIVO
3. ERRORE MOTIVAZIONALE DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA MANCATA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PRE-ACCERTATIVO E CONSEGUENTE SUA NULLITÀ ED ILLEGITTIMITÀ
4. CARENZA DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI NON APPLICAZIONE DI SANZIONI PECUNIARIE PER MANCANZA DI DOLO O COLPA AI SENSI DELL'ART. 5 D. LGS. 472/97 Si costituisce in giudizio il Comune di Bosa che contesta la fondatezza dei motivi di appello e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Nella camera di consiglio del 16/02/2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene l'appello sia privo di fondamento. Il primo ed il secondo motivo di appello, che sono trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono privi di fondamento. Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, intervenendo sulla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ha apportando modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 13, del D. L. n. 201 del 2011 e negli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevedendo la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, attribuendo ai comuni la possibilità di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Conseguentemente il Comune di Bosa ha previsto, all'art. 6 comma 7 del proprio Regolamento, la riduzione della base imponibile del 50% che “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara l'inagibilità/inabitabilità dell'immobile e di essere in essere in possesso di perizia a firma di tecnico abilitato o di documentazione di verifica/certificazione rilasciata da parte degli Enti preposti indicandone gli estremi . In mancanza di documentazione, su istanza ed a spese del proprietario, l'ufficio tecnico comunale procede a perizia di accertamento a fini fiscali della inagibilità e/o inidoneità all'uso della unità immobiliare per la quale il richiedente intenda avvalersi del diritto alla riduzione dell'imposta. Il contribuente interessato presenta a tal fine, a seguito del verificarsi dell'evento che abbia determinato la condizione di inagibilità del proprio immobile, apposita istanza, completa di ricevuta di versamento di importo fisso, dovuto a titolo di rimborso spese e diritti, determinato con Deliberazione della Giunta. La riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia o della dichiarazione sostitutiva, ed a condizione che venga accertata dall'ufficio tecnico comunale entro 60 giorni dalla presentazione, previo versamento anticipato dei diritti comunali di accertamento, così come determinati con provvedimenti degli organi comunali competenti. In nessun caso la presentazione della perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva assolve l' obbligo di presentazione della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione della riduzione si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati la cui inagibilità o inabitabilità consista in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo” La Suprema Corte, con sentenza della sez. trib. del 11/07/2023, n.19665, ha precisato che
”nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall'art. 4, comma 5, lett. b, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (e, ai fini dell'ICI, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 504), nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (art. 6, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212) (con riguardo all'ICI: Cass., Sez. 5", 10 giugno 2015, n. 12015; Cass., Sez. 5", 21 settembre 2016, n. 18453; Cass., Sez. 6"-5, 29 maggio 2020, n. 10314; Cass., Sez. 5", 11 dicembre 2020, n. 28251; Cass., Sez. 6"-5, 22 aprile 2021, n. 10724; - con riguardo all'IMU: Cass., Sez. 5", 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6"- 5, 26 marzo 2021, n. 8592; Cass., Sez. 6"-5, 22 aprile 2021, n. 10724; Cass., Sez. 5", 18 novembre 2021, n. 35474; Cass., Sez. 6"-5, 16 gennaio 2023, n. 1016; Cass., Sez. 5", 2 marzo 2023, n. 6270; Cass., Sez. 5", 8 maggio 2023, n. 12226); analogo principio è stato ultimamente ribadito anche per l'esenzione da IMU per i fabbricati colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122 (Cass., Sez. 5", 14 febbraio 2023, nn. 4555 e 4562)”. Su tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile non necessiti della reiterazione per il futuro di una specifica richiesta da parte del contribuente per usufruire della riduzione dell'ICI nella misura del 50% per ciascun anno di imposta, essendo sufficiente che l'ente impositore abbia conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della sopravvenuta e protratta inutilizzabilità dell'immobile; Proprio in rigorosa coerenza con i richiamati principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212), nonché di esonero del contribuente dall'onere di fornire informazioni o produrre documenti già in possesso dell'ente impositore (art. 6, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212), corollario di tale conclusione è che, dal momento in cui l'ente impositore viene a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell'immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell'ICI in misura integrale”. Ciò premesso, il Collegio osserva, in primo luogo, che non è stata depositata agli atti del giudizio l'asserita comunicazione del 2002 per cui il contribuente non ha dato prova che il Comune fosse a conoscenza dello stato di inagibilità dell'immobile dalla suddetta data. Risulta poi allegata agli atti del giudizio: a. documentazione riguardante lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nell'immobile nel 2008 (richiesta della contribuente del 30/04/2008 ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria;
autorizzazione del Comune di Bosa ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria n. 109 del 27/05/2008; relazione tecnica del geom. Marras). b. comunicazione del 04/07/2013 inviata a mezzo AR consegnata al Comune di Bosa in data 05/07/2013, con la quale la contribuente, in riscontro a richiesta del Comune di pagamento TARSU, fa presente che l'immobile è “tuttora assolutamente inagibile e sprovvisto di allacci Gas, Acqua ed Elettricità che siano fruibili e privo di certificazione di abitabilità. Aggiungo altresì che con mia Raccomandata, Vi ho tempo addietro comunicato l'inagibilità ai fini IMU” . Il Collegio ritiene, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, che la documentazione sopra descritta non sia idonea a giustificare la richiesta di riduzione dell'IMU e che pertanto gli avvisi di accertamento siano legittimi. Infatti:
1. la documentazione sub a, che risale al 2008, riguarda lavori di manutenzione straordinaria, che non provano la sussistenza dello stato di inagibilità o inabitabilità dei locali, e cioè di “un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo” (art. 6 comma 7 Reg. cit.), che è il presupposto per il riconoscimento dell'agevolazione richiesta.
2. La documentazione sub b, che risale al 2013, riguarda la richiesta di esenzione dal pagamento di altro tributo (TARSU). In ogni caso, la comunicazione non può essere ritenuta idonea per la richiesta di agevolazione IMU, oggetto del presente giudizio, poiché essa non consiste in dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e non contiene la dichiarazione di essere in possesso di perizia a firma di tecnico abilitato o di documentazione di verifica/certificazione rilasciata da parte degli Enti preposti indicandone gli estremi né di istanza, “completa di ricevuta di versamento di importo fisso, dovuto a titolo di rimborso spese e diritti”, per l'esecuzione, a spese del proprietario, di perizia di accertamento da parte del Comune (art. 6 Reg. cit.). Il terzo motivo di appello è privo di fondamento. L'osservanza del contraddittorio nella fase precontenziosa è imposta comunitariamente, essendo consacrata nell'art. 6, comma 3, della Convenzione per la salvaguardia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e negli artt. 41, par. 1 e 2, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ed essendo stata più volte ribadita dalla Corte di Giustizia con effetti direttamente operativi anche nel nostro ordinamento interno, dove, comunque, l'obbligatorietà del contraddittorio in ambito procedimentale trova riscontro a livello di normativa ordinaria (cfr. art. 1, ss. l. n. 241/1990 ed art. 7 e 12 l. n. 212/2000 e nello specifico dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973), in piena rispondenza con i principi d'imparzialità, collaborazione e buona fede consacrati nell'art. 97 Cost. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 9 dicembre 2015, n. 24823, hanno posto al riguardo la basilare distinzione, in tema di contraddittorio endoprocedimentale, a seconda che si tratti o meno di tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell'Unione Europea, chiarendo che "in tema di tributi c.d. non armonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;
mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" (nella successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943; Cass. sez. 6 - 5, ord. 27 luglio 2018 n. 20036; Cass. sez. 6 - 5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass. sez. 6, 22/05/2020, n.9496). Ciò premesso, nel caso in esame, che tratta la materia IMU, tributo non armonizzato, non esiste un obbligo espressamente sancito di contraddittorio endoprocedimentale. Pertanto nessuna illegittimità può essere ravvisata nell'atto per l'asserita violazione del diritto del contribuente al contraddittorio endoprocedimentale, non costituendo il mancato espletamento di detta attività un adempimento prescritto a pena di nullità dell'atto. Il quarto motivo di appello è privo di fondamento. La Suprema Corte, con ordinanza del 15/05/2019 n. 12901, ha pure ribadito il principio di diritto, al quale il Collegio intende aderire, in ordine alla doglianza sulla sanzione applicata, che: “in tema di sanzione tributaria l'elemento soggettivo della violazione, che può constare anche solo della colpa, comporta che al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza;
quanto al riparto dell'onere probatorio, la prova dell'assenza di colpa grava quindi sul contribuente sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa"”. È, pertanto sufficiente, ai fini dell'assoggettamento a sanzione tributaria, una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o tantomeno di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario (così sostanzialmente, in motivazione, Cass. n. 14042 del 03/08/2012; cfr. Cass. n. 13068 del 15/06/2011; Cass. n. 22890 del 25/10/2006; sulla non necessità di un intento fraudolento si veda anche Cass. n. 4171 del 20/02/2009; in termini infine vedasi Cass. n. 22329/2018). Nel caso in esame il contribuente chiede la rideterminazione della sanzione in assenza di dolo o colpa, senza produrre nessun altro elemento ulteriore probatorio a supporto di quanto asserito, per cui il motivo di appello non può essere accolto. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sardegna, sezione I, rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1. Condanna il soccombente al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 600,00 oltre accessori come per legge.