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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3282/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCHIEPPATI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'AMBROGIO N. 4 20015 PARABIAGO presso il difensore avv. SCHIEPPATI MASSIMO
RECLAMANTE
CONTRO
E PER (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO, elettivamente P.IVA_2
pagina 1 di 8 domiciliato in Piazza Del Popolo n. 5 87027 Paola presso il difensore avv. FEDELE VINCENZO RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. (C.F. Parte_1
P.IVA_1
RECLAMATA CONTUMACE avente ad oggetto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In via pregiudiziale: disporre in favore dell'odierna ricorrente la rimessione nei termini per il deposito del presente ricorso per le ragioni meglio esposte nei motivi in fatto e in diritto richiamati. In via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza di fumus boni iuris, periculum in mora e gravi motivi, dichiarare sospesa la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e Parte_1 ogni sua relativa statuizione. In via principale: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società
[...]
e per essa per le ragioni esposte in narrativa. CP_1 Controparte_2
2) accertare e dichiarare che il credito vantato da e per essa CP_1
è prescritto per i motivi esposti in fatto e in diritto Controparte_2
3) revocare la liquidazione giudiziale dichiarata come in premessa per improcedibilità della domanda nonché per essere infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria: ammettersi prove per testi sui capitoli di cui in narrativa da intendersi qui trascritti e preceduti dalle parole “Vero che” con formale richiesta di disporre l'acquisizione di tutti i mezzi istruttori che la
[...]
ritenesse opportuno acquisire per meglio istruire il presente CP_3 procedimento. Salvis iuribus. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per PER Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del proposto gravame per decadenza dei termini per impugnare e conseguentemente, per le motivazioni di cui in narrativa respingere l'istanza di rimessione in termini. Rigettare, pertanto, la domanda in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale per carenza del presupposto del fumus bonis iuris e del periculum in mora; In subordine e nel merito: respingere, nella sua interezza, il reclamo proposto dalla perché infondato in fatto e diritto. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.” In via istruttoria, contestando quanto ex adverso prodotto
Ragioni in fatto e in diritto propone reclamo avverso la sentenza del tribunale di Busto Arsizio Parte_1 pubblicata il 23.10.2024, con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della suddetta società, su ricorso di mandataria di Controparte_2 CP_1
creditrice dell'importo di euro 258.798,77 quale cessionaria di crediti bancari
[...] in blocco ex art 58 TUB. La reclamante formula preliminarmente una richiesta di rimessione in termini in considerazione del deposito fuori termine del ricorso. Si è costituito il creditore istante la liquidazione tramite CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo in assenza delle
[...] condizioni per disporre la rimessione in termini e l'infondatezza nel merito delle ragioni di doglianza. All'udienza del 16 gennaio 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
*** La richiesta di rimessione in termini per la proposizione del ricorso viene motivata in ragione mancata imputabilità dell'errore che ha portato il sistema Polisweb a rifiutare l'atto di reclamo, che era stato tempestivamente depositato telematicamente. Il reclamante assume che l'atto non era stato accettato dalla cancelleria per una mera irregolarità formale. L'istanza è meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 8 Dagli atti risulta che il reclamo veniva depositato in via telematica il 22.11.2024, giorno di scadenza del termine ultimo di cui all'art. 51 co 1 CCII, indirizzandolo al registro fallimenti e rubricando l'atto come “reclamo al Collegio”. Il deposito non veniva accettato dal sistema in data 23.11.2024 e successivamente, il 26.11.2024, la cancelleria “rifiutava il deposito in quanto pervenuto con errore fatale non recuperabile”. Questa la dicitura della mail Codice esito: -1.
Descrizione esito: -- IDBUSTA: 200073190 Deposito di atto non conforme. Si rifiuta in quanto pervenuto con errore fatale non recuperabile. Si prega di effettuare un nuovo deposito. Inserirlo come ricorso generico e non come reclamo al collegio e senza scegliere i registri delle procedure concorsuali. . Atti rifiutati il 26/11/2024. CP_4
Il difensore in pari data eseguiva un nuovo deposito regolarmente accettato. Va in primo luogo rilevato che la dicitura “errore fatale” esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 238 del 05/01/2023; Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024), il che non necessariamente implica la colpa del mittente. Nella specie la mancata accettazione da parte della cancelleria è dipesa dall'inserimento dell'atto come “reclamo al collegio” e non come “ricorso generico”. Considerato che l'atto caricato telematicamente dal difensore era effettivamente un reclamo al collegio e che il difensore non poteva sapere che in quella dicitura accetta solo i reclami avverso i provvedimenti interinali e non le Pt_2 impugnazioni, l'errore di inserimento compiuto risulta ampiamente giustificabile. La reclamante deve pertanto essere rimessa in termini tramite il nuovo deposito del reclamo effettuato il 26.11.2024. La richiesta di rimessione in termini è da reputarsi tempestiva stante la contestualità tra la comunicazione di avvenuto rifiuto dell'atto per errore fatale e il nuovo deposito. Venendo al merito queste le censure articolate nel reclamo. 1°. La reclamante contesta la legittimazione della creditrice sotto un duplice profilo (x) l'avvenuta prescrizione del credito azionato tramite un decreto ingiuntivo emesso in data 1.2.2012 e mai eseguito dal ricorrente che aveva agito – anche in sede esecutiva- solo nei confronti dei fideiussori. Poiché la debitrice principale, dopo la notifica del decreto avvenuta in data 28.3.2012 non era stata destinataria pagina 4 di 8 di alcun atto interruttivo della prescrizione, il credito doveva ritenersi estinto per decorso del termine di cui all'art. 2953 c.c.; (xx) la mancata prova da parte della cessionaria creditrice reclamata della propria legittimazione attiva non risultando all'uopo sufficiente l'allegazione della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso dell'avvenuta cessione da parte della di alcuni crediti CP_5
2°. La società, non costituitasi in sede prefallimentare, allega essere impresa minore, perché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII. A tal fine prospetta di non avere più di fatto svolto attività di rilievo dopo il deposito dell'ultimo bilancio nel 2010 e che dall'analisi delle movimentazioni bancarie e dalle dichiarazioni IVA emergerebbe la sostanziale inattività dell'impresa. Peraltro anche l'ultimo bilancio depositato, in cui tutte le poste risultano sotto soglia (attivo pari a euro 225.732-ricavi pari a 0- debiti per euro 322.000 circa) confermerebbe che la società si stava avviando verso una fase di sostanziale inoperatività.
3°. Il tribunale avrebbe errato nel ritenere provato lo stato di insolvenza. La reclamante sottolinea l'assenza degli indici rivelatori di un'incapacità irreversibile dell'impresa a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari.
* Il reclamo non è fondato. Il creditore istante l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ha adeguatamente provato la propria legittimazione. Il credito di cui lamenta il mancato pagamento trae origine dal rapporto CP_1 di conto corrente acceso da presso Intesa Sanpaolo SpA e garantito Parte_1 dal rilascio di una fideiussione. Il credito veniva poi ceduto dall'istituto di credito con contratto di cessione dei crediti in blocco del 10.12.2020 pubblicato in GU n. 145 del 12.12.2020 a Dall'estratto della cessione dei crediti in CP_1 blocco pubblicato in G.U. (doc. 4 resistente) risulta l'avvenuta cessione di tutti i crediti di Intesa San Paolo derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio o conti anticipi sorti tra il 1950 e il 30 giugno 2020 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza. Come emerge dalla sintesi della posizione debitoria (doc. 8 resistente) il credito in questione rientra, in relazione all'epoca di insorgenza e al titolo contrattuale, nell'ambito di una delle categorie menzionate nell'avviso pubblicato in G.U.. Ciò è sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito pagina 5 di 8 in capo alla resistente secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Quanto alla eccepita estinzione del credito per intervenuto decorso del termine prescrizionale, premesso che la valutazione che questa Corte è chiamata ad operare in merito alla sussistenza del credito è meramente incidentale (Cass. 2014 n. 6306), deve farsi applicazione della disciplina di cui all'art. 1310 co. 1 c.c., di cui la società resistente invoca l'applicazione, in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri.
allega di avere promosso “diverse azioni nei confronti dei fideiussori, da CP_1 ultimo azione revocatoria nei confronti del (fideiussore)…” che documenta tramite Pt_3 la produzione delle relative sentenze (docc. 11 e 12). Poiché come afferma la giurisprudenza di legittimità la proposizione da parte del creditore dell'azione revocatoria al fine di preservare il soddisfacimento del proprio diritto di credito
“produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 cod. civ., l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1084 del 18/01/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016), l'interruzione della prescrizione effettuata nei riguardi del condebitore ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti Pt_3 della debitrice reclamante. Non hanno migliore destino le ulteriori doglianze. L'art. 2 co. 1 lett. d) CCII definisce impresa minore, non soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, b) ricavi lordi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila, realizzati nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, c) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila. La norma – se non per la definizione di “impresa minore” - non introduce alcuna innovazione rispetto alla precedente disciplina contenuta all'art. 1 l. fall., sicché ben può farsi riferimento agli approdi giurisprudenziali elaborati sotto la vigenza della vecchia disciplina.
pagina 6 di 8 Deve dunque ritenersi che anche l'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ponga a carico del debitore l'onere di provare la ricorrenza di tali requisiti in ossequio al principio di "prossimità della prova" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 28/05/2010). Tale onere probatorio non è stato esaustivamente assolto dalla reclamante. La prova principe, per le società obbligate alla redazione e al deposito dei bilanci ex art. 2435 c.c., è costituita dalla produzione dei bilanci del triennio e di una situazione patrimoniale aggiornata. Al debitore è comunque consentito fornire prova di essere imprenditore minore anche attraverso strumenti probatori alternativi ai bilanci, quali le scritture contabili, o anche qualsiasi altro tipo documento, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (così Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022). La società allega senza provare di possedere i requisiti dimensionali della impresa minore. La disciplina dettata dall'art 2 co. 1 lett. D) CCII utilizza il dato documentale come elemento rappresentativo della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa. La reclamante non colma la completa assenza di dati contabili ufficiali della società, dovuta all'omesso deposito, negli ultimi quattordici anni, dei bilanci (l'ultimo risale all'esercizio 2010) con la produzione di un'esaustiva documentazione alternativa. Si è infatti limitata a produrre le dichiarazioni IVA 2010 e 2011 ma non le ulteriori scritture contabili obbligatorie, rendendo di fatto impossibile una fedele ricostruzione dell'evoluzione della situazione economico e patrimoniale dell'impresa nel triennio in considerazione. In assenza di una fotografia attendibile della situazione economica e patrimoniale dell'impresa del triennio in rilievo essa non può considerarsi impresa minore. Quanto allo stato di insolvenza, va rammentato che esso consiste nell'incapacità del debitore di far fronte ai propri debiti con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione dei propri beni. La debitrice contesta di versare in condizioni di insolvenza sottolineando l'assenza di protesti a suo carico e di procedure esecutive. Non chiarisce tuttavia come intenda provvedere a ripianare la propria esposizione debitoria e cioè con quali mezzi onorerà il debito per l'importo capitale di € 258.000,00 maturato nei confronti del creditore istante e quello di natura tributaria. Tanto basta per ritenere che la società non è in grado di operare proficuamente sul mercato, versando in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare pagina 7 di 8 regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (così Cass. Sez. 1 ordinanza n. 32280 del 02/11/2022). Il reclamo va dunque respinto e la condannata a rifondere alla Parte_1 controparte costituita le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della scarsa complessità delle questioni trattate. Non si ravvedono le condizioni di cui all'art. 51 co. 15 CCII.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Busto Arsizio:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2. condanna la reclamante a rifondere le spese di lite alla parte reclamata costituita liquidate nell'importo di euro 3.476,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, il 16 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Mammone Consigliera dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3282/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCHIEPPATI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA SANT'AMBROGIO N. 4 20015 PARABIAGO presso il difensore avv. SCHIEPPATI MASSIMO
RECLAMANTE
CONTRO
E PER (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. FEDELE VINCENZO, elettivamente P.IVA_2
pagina 1 di 8 domiciliato in Piazza Del Popolo n. 5 87027 Paola presso il difensore avv. FEDELE VINCENZO RECLAMATA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOC. (C.F. Parte_1
P.IVA_1
RECLAMATA CONTUMACE avente ad oggetto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In via pregiudiziale: disporre in favore dell'odierna ricorrente la rimessione nei termini per il deposito del presente ricorso per le ragioni meglio esposte nei motivi in fatto e in diritto richiamati. In via preliminare: accertata e dichiarata la sussistenza di fumus boni iuris, periculum in mora e gravi motivi, dichiarare sospesa la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società e Parte_1 ogni sua relativa statuizione. In via principale: 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società
[...]
e per essa per le ragioni esposte in narrativa. CP_1 Controparte_2
2) accertare e dichiarare che il credito vantato da e per essa CP_1
è prescritto per i motivi esposti in fatto e in diritto Controparte_2
3) revocare la liquidazione giudiziale dichiarata come in premessa per improcedibilità della domanda nonché per essere infondata in fatto e in diritto. In via istruttoria: ammettersi prove per testi sui capitoli di cui in narrativa da intendersi qui trascritti e preceduti dalle parole “Vero che” con formale richiesta di disporre l'acquisizione di tutti i mezzi istruttori che la
[...]
ritenesse opportuno acquisire per meglio istruire il presente CP_3 procedimento. Salvis iuribus. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per PER Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 8 “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del proposto gravame per decadenza dei termini per impugnare e conseguentemente, per le motivazioni di cui in narrativa respingere l'istanza di rimessione in termini. Rigettare, pertanto, la domanda in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e in diritto;
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale per carenza del presupposto del fumus bonis iuris e del periculum in mora; In subordine e nel merito: respingere, nella sua interezza, il reclamo proposto dalla perché infondato in fatto e diritto. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite.” In via istruttoria, contestando quanto ex adverso prodotto
Ragioni in fatto e in diritto propone reclamo avverso la sentenza del tribunale di Busto Arsizio Parte_1 pubblicata il 23.10.2024, con la quale è stata dichiarata la liquidazione giudiziale della suddetta società, su ricorso di mandataria di Controparte_2 CP_1
creditrice dell'importo di euro 258.798,77 quale cessionaria di crediti bancari
[...] in blocco ex art 58 TUB. La reclamante formula preliminarmente una richiesta di rimessione in termini in considerazione del deposito fuori termine del ricorso. Si è costituito il creditore istante la liquidazione tramite CP_1 CP_2 eccependo l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo in assenza delle
[...] condizioni per disporre la rimessione in termini e l'infondatezza nel merito delle ragioni di doglianza. All'udienza del 16 gennaio 2025, sentite le parti, la Corte si è riservata di decidere.
*** La richiesta di rimessione in termini per la proposizione del ricorso viene motivata in ragione mancata imputabilità dell'errore che ha portato il sistema Polisweb a rifiutare l'atto di reclamo, che era stato tempestivamente depositato telematicamente. Il reclamante assume che l'atto non era stato accettato dalla cancelleria per una mera irregolarità formale. L'istanza è meritevole di accoglimento.
pagina 3 di 8 Dagli atti risulta che il reclamo veniva depositato in via telematica il 22.11.2024, giorno di scadenza del termine ultimo di cui all'art. 51 co 1 CCII, indirizzandolo al registro fallimenti e rubricando l'atto come “reclamo al Collegio”. Il deposito non veniva accettato dal sistema in data 23.11.2024 e successivamente, il 26.11.2024, la cancelleria “rifiutava il deposito in quanto pervenuto con errore fatale non recuperabile”. Questa la dicitura della mail Codice esito: -1.
Descrizione esito: -- IDBUSTA: 200073190 Deposito di atto non conforme. Si rifiuta in quanto pervenuto con errore fatale non recuperabile. Si prega di effettuare un nuovo deposito. Inserirlo come ricorso generico e non come reclamo al collegio e senza scegliere i registri delle procedure concorsuali. . Atti rifiutati il 26/11/2024. CP_4
Il difensore in pari data eseguiva un nuovo deposito regolarmente accettato. Va in primo luogo rilevato che la dicitura “errore fatale” esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito (Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 238 del 05/01/2023; Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024), il che non necessariamente implica la colpa del mittente. Nella specie la mancata accettazione da parte della cancelleria è dipesa dall'inserimento dell'atto come “reclamo al collegio” e non come “ricorso generico”. Considerato che l'atto caricato telematicamente dal difensore era effettivamente un reclamo al collegio e che il difensore non poteva sapere che in quella dicitura accetta solo i reclami avverso i provvedimenti interinali e non le Pt_2 impugnazioni, l'errore di inserimento compiuto risulta ampiamente giustificabile. La reclamante deve pertanto essere rimessa in termini tramite il nuovo deposito del reclamo effettuato il 26.11.2024. La richiesta di rimessione in termini è da reputarsi tempestiva stante la contestualità tra la comunicazione di avvenuto rifiuto dell'atto per errore fatale e il nuovo deposito. Venendo al merito queste le censure articolate nel reclamo. 1°. La reclamante contesta la legittimazione della creditrice sotto un duplice profilo (x) l'avvenuta prescrizione del credito azionato tramite un decreto ingiuntivo emesso in data 1.2.2012 e mai eseguito dal ricorrente che aveva agito – anche in sede esecutiva- solo nei confronti dei fideiussori. Poiché la debitrice principale, dopo la notifica del decreto avvenuta in data 28.3.2012 non era stata destinataria pagina 4 di 8 di alcun atto interruttivo della prescrizione, il credito doveva ritenersi estinto per decorso del termine di cui all'art. 2953 c.c.; (xx) la mancata prova da parte della cessionaria creditrice reclamata della propria legittimazione attiva non risultando all'uopo sufficiente l'allegazione della Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso dell'avvenuta cessione da parte della di alcuni crediti CP_5
2°. La società, non costituitasi in sede prefallimentare, allega essere impresa minore, perché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII. A tal fine prospetta di non avere più di fatto svolto attività di rilievo dopo il deposito dell'ultimo bilancio nel 2010 e che dall'analisi delle movimentazioni bancarie e dalle dichiarazioni IVA emergerebbe la sostanziale inattività dell'impresa. Peraltro anche l'ultimo bilancio depositato, in cui tutte le poste risultano sotto soglia (attivo pari a euro 225.732-ricavi pari a 0- debiti per euro 322.000 circa) confermerebbe che la società si stava avviando verso una fase di sostanziale inoperatività.
3°. Il tribunale avrebbe errato nel ritenere provato lo stato di insolvenza. La reclamante sottolinea l'assenza degli indici rivelatori di un'incapacità irreversibile dell'impresa a far fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari.
* Il reclamo non è fondato. Il creditore istante l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale ha adeguatamente provato la propria legittimazione. Il credito di cui lamenta il mancato pagamento trae origine dal rapporto CP_1 di conto corrente acceso da presso Intesa Sanpaolo SpA e garantito Parte_1 dal rilascio di una fideiussione. Il credito veniva poi ceduto dall'istituto di credito con contratto di cessione dei crediti in blocco del 10.12.2020 pubblicato in GU n. 145 del 12.12.2020 a Dall'estratto della cessione dei crediti in CP_1 blocco pubblicato in G.U. (doc. 4 resistente) risulta l'avvenuta cessione di tutti i crediti di Intesa San Paolo derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio o conti anticipi sorti tra il 1950 e il 30 giugno 2020 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza. Come emerge dalla sintesi della posizione debitoria (doc. 8 resistente) il credito in questione rientra, in relazione all'epoca di insorgenza e al titolo contrattuale, nell'ambito di una delle categorie menzionate nell'avviso pubblicato in G.U.. Ciò è sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito pagina 5 di 8 in capo alla resistente secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023). Quanto alla eccepita estinzione del credito per intervenuto decorso del termine prescrizionale, premesso che la valutazione che questa Corte è chiamata ad operare in merito alla sussistenza del credito è meramente incidentale (Cass. 2014 n. 6306), deve farsi applicazione della disciplina di cui all'art. 1310 co. 1 c.c., di cui la società resistente invoca l'applicazione, in punto di opponibilità degli atti interruttivi della prescrizione contro uno dei condebitori in solido, nei confronti degli altri.
allega di avere promosso “diverse azioni nei confronti dei fideiussori, da CP_1 ultimo azione revocatoria nei confronti del (fideiussore)…” che documenta tramite Pt_3 la produzione delle relative sentenze (docc. 11 e 12). Poiché come afferma la giurisprudenza di legittimità la proposizione da parte del creditore dell'azione revocatoria al fine di preservare il soddisfacimento del proprio diritto di credito
“produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 cod. civ., l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto, pur se quest'ultimo sia azionato solo successivamente in autonomo giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1084 del 18/01/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16293 del 04/08/2016), l'interruzione della prescrizione effettuata nei riguardi del condebitore ha prodotto i suoi effetti anche nei confronti Pt_3 della debitrice reclamante. Non hanno migliore destino le ulteriori doglianze. L'art. 2 co. 1 lett. d) CCII definisce impresa minore, non soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, b) ricavi lordi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila, realizzati nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, c) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila. La norma – se non per la definizione di “impresa minore” - non introduce alcuna innovazione rispetto alla precedente disciplina contenuta all'art. 1 l. fall., sicché ben può farsi riferimento agli approdi giurisprudenziali elaborati sotto la vigenza della vecchia disciplina.
pagina 6 di 8 Deve dunque ritenersi che anche l'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ponga a carico del debitore l'onere di provare la ricorrenza di tali requisiti in ossequio al principio di "prossimità della prova" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13086 del 28/05/2010). Tale onere probatorio non è stato esaustivamente assolto dalla reclamante. La prova principe, per le società obbligate alla redazione e al deposito dei bilanci ex art. 2435 c.c., è costituita dalla produzione dei bilanci del triennio e di una situazione patrimoniale aggiornata. Al debitore è comunque consentito fornire prova di essere imprenditore minore anche attraverso strumenti probatori alternativi ai bilanci, quali le scritture contabili, o anche qualsiasi altro tipo documento, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (così Sez. 1 - , Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 35381 del 01/12/2022). La società allega senza provare di possedere i requisiti dimensionali della impresa minore. La disciplina dettata dall'art 2 co. 1 lett. D) CCII utilizza il dato documentale come elemento rappresentativo della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa. La reclamante non colma la completa assenza di dati contabili ufficiali della società, dovuta all'omesso deposito, negli ultimi quattordici anni, dei bilanci (l'ultimo risale all'esercizio 2010) con la produzione di un'esaustiva documentazione alternativa. Si è infatti limitata a produrre le dichiarazioni IVA 2010 e 2011 ma non le ulteriori scritture contabili obbligatorie, rendendo di fatto impossibile una fedele ricostruzione dell'evoluzione della situazione economico e patrimoniale dell'impresa nel triennio in considerazione. In assenza di una fotografia attendibile della situazione economica e patrimoniale dell'impresa del triennio in rilievo essa non può considerarsi impresa minore. Quanto allo stato di insolvenza, va rammentato che esso consiste nell'incapacità del debitore di far fronte ai propri debiti con l'uso di mezzi ordinari di pagamento e senza la distruzione dei propri beni. La debitrice contesta di versare in condizioni di insolvenza sottolineando l'assenza di protesti a suo carico e di procedure esecutive. Non chiarisce tuttavia come intenda provvedere a ripianare la propria esposizione debitoria e cioè con quali mezzi onorerà il debito per l'importo capitale di € 258.000,00 maturato nei confronti del creditore istante e quello di natura tributaria. Tanto basta per ritenere che la società non è in grado di operare proficuamente sul mercato, versando in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare pagina 7 di 8 regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (così Cass. Sez. 1 ordinanza n. 32280 del 02/11/2022). Il reclamo va dunque respinto e la condannata a rifondere alla Parte_1 controparte costituita le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi dell'art. 4 co. 10 sexies DM 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile e della scarsa complessità delle questioni trattate. Non si ravvedono le condizioni di cui all'art. 51 co. 15 CCII.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa sul reclamo proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Busto Arsizio:
1. rigetta il reclamo e conseguentemente conferma la sentenza n. 137/2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
2. condanna la reclamante a rifondere le spese di lite alla parte reclamata costituita liquidate nell'importo di euro 3.476,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, il 16 gennaio 2025
La Consigliera est Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
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