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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/03/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4578 /2019
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 4578 /2019
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACA Parte_1 C.F._1
IRENE, la quale ha chiesto di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni pressi
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ROMOLI ROSSELLA, elettivamente domiciliata in Empoli, Piazza Giacomo
Matteotti n.35 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
03/10/2024.
Parte ricorrente ha, così, concluso: “
1. sollevare definitivamente la SI. ra della CP_1
corresponsione del 25% per le spese straordinarie in favore della LI, che verranno sostenute al 100% dal SI.
2. eliminare l'assegno mensile pari ad Euro 400,00 che Pt_1
il SI. corrisponde alla SI. ra a titolo di mantenimento della medesima;
Pt_1 CP_1
Si insiste, altresì, sui mezzi istruttori non ancora espletati (indagine fiscale-tributaria sulla
SI. ra . Con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
Parte resistente ha, così, concluso: “Disporre, revocata ogni precedente statuizione contraria
e/o contrastante l'obbligo a carico del SI. di provvedere a sostenere le spese Parte_1
di natura straordinaria – mediche, scolastiche, ricreative e di svago – in favore della LI nella misura del 100%, e nel caso in cui dette spese siano anticipate e/o sostenute dalla madre, con obbligo di rimborso per l'intero in favore della medesima dietro semplice richiesta e, comunque, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'esborso effettuato;
- Confermare e disporre a carico del SI. il versamento di un Parte_1 assegno divorzile di importo non inferiore ad € 400,00 a favore della SI.ra CP_1
da adeguarsi automaticamente agli indici ISTAT, da versare alla comparente
[...]
tramite bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. - In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, IVA 22%
e successive spese occorrende e con vittoria di spese e competenze di giudizio inerenti la fase incidentale di reclamo davanti alla Corte di Appello di Firenze, da liquidarsi in questa sede, determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, IVA 22%.”
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/10/2019, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le Controparte_2
parti celebrato in data 03/11/2002 nel comune di San Giuliano Terme, dalla cui unione nasceva la LI in data 23/02/2004, oggi quindi ventunenne. La separazione personale Per_1
dei coniugi veniva dichiarata con la sentenza n.597/2015 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 22/05/2015.
La IG.ra si costituiva in giudizio in data 13/02/2020 e non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sullo status. Depositava, poi, la delibera di ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato n.54/2020 emessa dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa in data
24/02/2020.
Le parti concludevano per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, che veniva dichiarata con sentenza del 02/04/2022 dal Tribunale di Pisa n.425/2022.
Nel merito, il ricorrente ha allegato:
- che la situazione di conflitto tra le parti è fortemente diminuita nel tempo, sebbene la IG.ra abbia continuato, sporadicamente, ad avere condotte di forte Controparte_1
opposizione e assenza di condivisione sulle scelte importanti relative alla LI;
- che la resistente mai ha ottemperato alla compartecipazione delle spese relative alla minore, nella misura del 25% come previsto dal Tribunale di Pisa;
- che la resistente vive da anni in una casa in affitto con la propria madre, e non si è mai attivata per reperire un'attività lavorativa,
- che ha, personalmente, acquistato un'autovettura intestata alla IG.ra CP_1 CP_1
con rate ancora da pagare.
[...]
Tanto premesso, il IG. chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della LI, con residenza presso il padre, la regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario, la corresponsione del totale delle spese straordinarie esclusivamente da parte del ricorrente,
3 eliminazione dell'assegno mensile di mantenimento a favore della resistente, versato dal IG.
. Parte_1
In data 13/02/2020, la IG.ra si costituiva in giudizio Controparte_1
depositando comparsa, nella quale ha contestato le allegazioni attoree, associandosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 24/02/2020, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l'ascolto della LI minore;
con successiva ordinanza del 10/10/2020, pubblicata Per_1
il 12/10/2020, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti che confermavano le condizioni di separazione, salvo quanto segue: veniva disposta la collocazione prevalente e la residenza della minore presso la madre, con regolamentazione del regime di frequentazione padre/LI, con obbligo per quest'ultimo di versare alla madre, mensilmente
€.200,00, rivalutabile, a titolo di contributo al mantenimento della LI, fermo il regime delle spese stabilito in separazione. Il Presidente nominava se stesso Giudice Istruttore e rinviava, fissando i termini per il deposito della comparsa di costituzione della resistente e delle memorie integrative.
In data 17.12.2020, il SI. notificava alla comparente il reclamo ex art. 708 Parte_1
c.p.c. avverso la suddetta ordinanza e ne chiedeva la modifica con collocamento della LI minore presso di sé, con l'obbligo del medesimo di occuparsi di tutte le spese, Persona_2
ordinarie e straordinarie, nonché la revoca di ogni tipo di mantenimento alla SI.ra
[...]
Quest'ultima si costituiva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello Controparte_1
contestando in toto i contenuti del reclamo.
Il procedimento in Corte di Appello si concludeva in Camera di ConIGlio del 05.02.2021 con il rigetto del reclamo proposto dal SI. e conferma delle statuizioni Parte_1 assunte dal Tribunale di Pisa con ordinanza presidenziale. Sulle spese, la Corte d'Appello evidenziava che “Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte
d'Appello, adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale
4 provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio
(Cass. Civ. Sentenza n. 8432 del 30/04/2020)”.
Il giudizio ordinario proseguiva con il deposito degli atti integrativi di parte nei termini concessi dal Giudice nell'ordinanza presidenziale e, all'udienza di trattazione del 08.04.2021, in occasione della quale le parti depositavano note di conclusione in trattazione scritta, il
Presidente rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale relativa allo stato, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Venivano, altresì, assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della presente comparsa conclusionale e di memorie di replica.
Nelle more, durante il periodo pandemico, a causa del mancato assenso della madre, il
Tribunale ha autorizzato la minore a sottoporsi alla vaccinazione anti-covid, con il solo consenso del padre, con provvedimento del 30/07/2021.
Il Collegio, emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 425/2022 pubblicata in data 05/04/2022, rimetteva con ordinanza la causa sul ruolo e concedeva i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. chiesti dalle parti.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e con prove orali.
Durante il giudizio sono mutate le condizioni anche abitative della LI, la quale già nell'anno 2022 si era di fatto trasferita a vivere presso il padre (circostanza ritenuta pacifica stante l'assenza di contestazione da parte della resistente); con ordinanza resa all'udienza di prove del 19/01/2023, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, veniva disposto il contributo al mantenimento a carico del padre ed a favore della LI, nel frattempo, divenuta maggiorenne, con versamento diretto, ferme restando le altre statuizioni.
All'udienza del 21/03/2024, il Tribunale su richiesta del ricorrente ed assenso della resistente, disponeva consulenza tecnica di ufficio per accertare se, letti gli atti, e visitata la resistente, riferisse se quest'ultima fosse o meno affetta da patologie fisiche o psichiche e, quindi, in grado o non, abile al lavoro, specificando se la stessa avesse richiesto o ottenuto dichiarazione di invalidità, autorizzando l'ausiliario nominato alla consultazione delle risultanze INPS e
INAIL.
5 Con ordinanza del 02/09/2024, lette le note scritte in funzione di sostituzione dell'udienza del 18/07/2024, quelle del 16/04/2024 e 10/04/2024 sulle produzioni documentali depositate oltre i termini di legge, e ritenuto all'esito della relazione C.T.U. già depositata in data
01/06/2024, l'irrilevanza della documentazione depositata dalla resistente, comunque tardiva, il Tribunale rigettava la richiesta di indagine tributaria avanzata sulla IG.ra
[...]
, e disponeva per entrambe le parti l'aggiornamento della condizione Controparte_1
economico-reddituale e patrimoniale, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 08/10/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, effettuato da entrambe le parti.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
Con decreto del 28/02/2025, veniva liquidato il compenso del C.T.U. nominato.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio, il Tribunale di Pisa si è già pronunciato con la sentenza n.425/2022 pubblicata in data 05/04/2022, residuando le controverse condizioni accessorie di natura economica.
Occorre, quindi, preliminarmente analizzare la situazione reddituale di entrambe le parti.
Con memoria del 17/09/2024, il ricorrente ha depositato il Modello 730/2024, attestante la proprietà di due terreni, due fabbricati al 100% e di un reddito di lavoro dipendente e assimilato pari ad €. 35.094,00, così come nel Modello 730/2023, con reddito imponibile pari ad €.30.410,00.
La resistente, con note del 13/09/2024, ha depositato la C.U.2024 attestante un reddito di lavoro dipendente per contratto a tempo indeterminato con la società Trattoria Toscana-Pisa di VA CO & C. s.n.c. pari ad €. 12.454,49, ed abita in un immobile in locazione con altri familiari.
Per quanto riguarda il mantenimento della LI , divenuta maggiorenne se pur ancora Per_1
non autosufficiente da tale punto di vista economico nel corso del giudizio, con ordinanza
6 resa all'udienza di prove del 19/01/2023, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, veniva disposto che il padre versasse direttamente alla LI il contributo al mantenimento disposto e quantificato dal Tribunale nell'importo di €. 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
La LI negli atti depositati dal ricorrente, risultava essersi trasferita a vivere Persona_2
presso il padre, senza contestazione iniziale da parte della resistente, successivamente, anche nella comparsa conclusionale la madre ha asserito che la ragazza pernotta presso la casa condotta in locazione dalla madre, ove ha mantenuto la propria residenza, ma frequenta regolarmente anche la casa paterna. A seguito di tale mutamento, quindi, la resistente allega che ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento della LI, in ragione del tempo trascorso con ciascuno di essi. Sul punto, nella comparsa conclusionale di replica, il padre ha confermato la circostanza di mantenere la LI.
Tutto ciò premesso, nelle conclusioni nessuno dei due genitori ha precisato sul punto, salvo l'adesione all'attribuzione delle spese straordinarie al 100% al ricorrente.
Residua, dunque, la sola questione controversa della richiesta dell'assegno divorzile.
La IG.ra ha chiesto che l'assegno di mantenimento, Controparte_1 nell'importo di €.400,00 di cui alla pregressa separazione personale, venisse convertito in assegno divorzile, allegando una serie di patologie tali da pregiudicarla nello svolgimento dell'attività lavorativa che, comunque, la costringe a vivere in una condizione economica non adeguata.
Il Tribunale quindi, su richiesta del ricorrente, come detto, ha disposto sulla resistente c.t.u. per la valutazione medico legale sulle condizioni di salute e sulla di lei abilità o non, allo svolgimento di attività lavorativa. Esaminati gli atti di causa, valutata la documentazione medica, rilevato che la stessa perizianda ha riferito di non aver avuto riconoscimenti di invalidità in ambito previdenziale ed assistenza sociale, dall'indagine medica autorizzata è emerso che la IG.ra ha una condizione patologica a carattere Controparte_1 degenerativo, attestata dalle indagini d'imaging a carico del tratto lombare del rachide, con iniziali segni di artrosi margino-somatica e interapofisaria, note di disidratazione dei dischi intersomatici, protusione discale posteriore in L4-L5. Il C.T.U., a pag. 13 della relazione, ha
7 dedotto che: “Si tratta di un quadro di modesta rilevanza clinica, da ritenere parafisiologico in considerazione dell'età e del sesso della paziente, conseguente all'usura ed all'invecchiamento delle articolazioni, con evolutività ingravescente e che può essere motivo di possibili acuzie lombalgiche. Tale condizione al momento è risultata in ottimo compenso clinico-funzionale, con assenza di appezzabili deficit motori e neurologici periferici. Le alterazioni diagnosticate possono essere stimate sulla scorta della tabella di cui al DM 5 febbraio 1992 che esprime l'incidenza delle infermità sulla IT IV RI .
Ai valori indicati nella tabella è possibile applicare variazioni in più o in meno, fino a 5 punti percentuali, nel caso vi sia una qualche incidenza ovvero nessuna incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini della persona (IT IV Semispecifica) e sulla IT IV Specifica. La voce n. 7010 di questa tabella riguarda l'anchilosi del rachide lombare infermità valutata nel range 31% - 40%: è questa una infermità di rilevanza invalidante di molto superiore alla condizione che presenta la IG.ra
[...]
che, con criterio proporzionalistico, è da definire in dieci procenti Controparte_1
(10%). Utile anche il riferimento alla Tabella Inail di cui al DM 12 luglio 2000, tabella del
Danno Biologico, che alla voce 204, riguardante l'anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori, indica una valutazione percentuale massima di 25 punti;
mentre alla voce 2013 troviamo l'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti, stimata fino a dodici procenti (12%).”.
Tenuto conto di tutto ciò, l'ausiliario del Tribunale ha valutato la IG.ra Controparte_1
abile al lavoro, con una riduzione del 10%-15% della sua capacità lavorativa ed,
[...] in particolare, ha evidenziato che tale situazione fisica, in considerazione dell'attività lavorativa di cameriera e barista (nella relazione, a pag.14) “non è motivo di perdita dell'idoneità lavorativa: 'la IG.ra è in grado di svolgere Controparte_1 proficuamente tutte le mansioni richieste al suo profilo professionale, secondo l'impegno orario settimanale stabilito nel contratto;
sono possibili occasionali giorni di assenza dal lavoro per acuzie lombalgiche dovute a momenti lavorativi od extralavorativi.” Il consulente di parte resistente, a pag.15 della relazione del C.T.U., in punto di osservazioni ha dichiarato di non avere nulla da eccepire sulle modalità di espletamento delle operazioni peritali e di acquisizione dei rilievi anamnestici- clinici, ritenendo condivisibile la risposta del C.T.U. al
8 quesito posto dal Tribunale ma ha, comunque, espresso l'opportunità di un'integrazione precisando che, è vero che la perizianda può lavorare come cameriera di ristorante per non più di 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, ma sarebbe inidonea per un lavoro diverso qualora dovesse perdere l'attuale impiego.
A fronte di tali osservazioni, il C.T.U. ha dato riscontro con allegazioni puntuali e ben circostanziate, qualificando il quadro clinico della resistente di modesta rilevanza clinica,
“da ritenere parafisiologico in considerazione dell'età e del sesso della paziente, conseguente all'usura ed all'invecchiamento delle articolazioni. Come tale non è possibile affermare che tale condizione possa essere “tout-court” motivo di inidonietà nell'applicazione in un lavoro diverso dall'attuale, in mancanza di specificazioni riguardo al complesso dei parametri qualificanti un eventuale impiego alternativo.” (pag.16 relazione
C.T.U.). Non solo, ma il C.T.U. ha chiarito che: “ la è idonea in attività lavorative CP_1
attitudinali, cioè in lavori che comportano impegno psico-fisico analogo l'attuale e che, viste le esperienze d'impiego riferite da quando ha iniziato a lavorare a tutt'oggi, sono afferenti
a mansioni lavorative esecutive semplici, caratterizzate dall'assenza di un particolare sovraccarico biomeccanico per il rachide e per le grandi articolazioni degli arti (commessa, addetta a portineria, attività di segreteria, ecc)” (pag.16 relazione C.T.U.).
Tra l'altro, il C.T.U. ha invocato anche il D. Lgs n. 81/2008 in tema di sicurezza e tutela della salute del lavoratore al fine di escludere qualsiasi ipotesi di impedimento allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della IG.ra , in quanto nel luogo Controparte_1
di lavoro spetta al datore di lavoro, tramite il Medico Competente, individuare accorgimenti organizzativi e tecnici inserendo eventuali “limitazioni”, quali ad esempio, misure di restrizione, come un orario lavorativo ridotto o il divieto di spostare oggetti superiori ad un determinato peso o di compiere determinati movimenti o di assumere e mantenere determinate posture, ovvero di “prescrizioni” come l'uso di attrezzature di ausilio e supporto o particolari modalità di comportamento lavorativo, tipo le pause da prevedere per frequenza e durata durante il turno lavorativo.
Ciò premesso, attese le risultanze specialistiche della Consulenza Tecnica d'Ufficio, è indubbio l'accertamento di una situazione patologica in atto a carico della resistente, che non potrà non incidere sulla sua futura attività lavorativa, quantomeno in punto di mansioni.
9 La IG.ra , infatti, svolge un'attività lavorativa che oltretutto Controparte_1
molto difficilmente potrà essere differente nel futuro, tenuto conto dell'età, della mancanza di qualifiche e competenze specifiche, ma sempre con limitazioni o prescrizioni che, anche se adottate, non comporteranno, ad esempio, un orario a tempo pieno e quindi una maggiore retribuzione.
Considerati, inoltre, la durata del matrimonio, il reddito di entrambi i coniugi e la tempistica con la quale la IG.ra è entrata nel mondo del lavoro, si Controparte_1 ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 5 L. 898/1970.
Occorre, infatti, considerare, anche “l'accertamento della sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo, le ragioni di questo squilibrio, la riconducibilità della situazione economico patrimoniale accertata alla conduzione della vita familiare ed il concorso della definizione dei ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge” (Cass.Civ., sent.n.16703/2024), come interpretato dalla Corte di Cassazione S.U. n.18827 del 2018; non solo, ma l'accoglimento della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, quale istituto avente “funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa”, ai sensi dell'art. 5, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ.
Sez.I, ord, 17/04/2024).
E' indubbio, alla luce della documentazione in atti e delle prove orali svolte, che la resistente costituisca la parte economicamente più debole, con necessità di un intervento compensativo e perequativo, che, valutate le condizioni personali, i redditi e i patrimoni, appare congruo nella misura pari ad €.400,00 a titolo di assegno divorzile.
10 Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico del ricorrente, soccombente in ordine alla domanda di assegno divorzile e tenuto conto anche della condotta processuale dello stesso il quale, pur nell'esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito, ha imputato alla ricorrente condotte artefatte, soprattutto per quanto riguarda la propria condizione di salute. Inoltre, è previsto il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della IG.ra Controparte_1
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei
[...]
compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del
2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto
a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sent. n.19 del 3 gennaio 2020)”.
Le spese di C.T.U., in ossequio ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.16/2025 con conseguente liquidazione, per le vacazioni successive alla prima, di un onorario non inferiore a quello stabilito per quest'ultima, sono state quantificate con decreto del 28/02/2025 e sono disposte a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo così provvede:
1. DISPONE l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento in forma diretta della LI maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autosufficiente per il tempo in cui la stessa sarà presso ognuno di loro;
11 2. DISPONE che il IG. contribuisca nella misura del 100% alle spese Parte_1 straordinarie sostenute nell'interesse della LI e nel caso in cui dette Persona_2 spese siano anticipate e/o sostenute dalla madre, con obbligo di rimborso per l'intero in favore della medesima dietro esibizione della documentazione relativa e, comunque, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'esborso effettuato;
3. PONE a carico del IG. l'obbligo di versare a favore della IG.ra Parte_1
l'assegno divorzile nell'importo di €. 400,00, Controparte_1
rivalutabile annualmente automaticamente, in base agli indici ISTAT, da versare alla stessa tramite bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla pecisazione delle conclusioni;
4. CONDANNA il IG. a rifondere in favore della IG.ra Parte_1 [...]
sia le spese di lite del presente giudizio da versarsi in favore Controparte_1
dell'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CNPA ed IVA come per legge, sia le spese di lite e competenze di giudizio inerenti la fase incidentale di reclamo davanti alla Corte di Appello di Firenze, nell'importo di €.
1.800,00 determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.N.P.A. ed IVA”;
5. PONE, definitivamente, a carico del IG. le spese di C.T.U. liquidate Parte_1
con decreto del 28/02/2025.
Così deciso in Pisa, nella camera di conIGlio del 28/02/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Polidori
12
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eleonora Polidori Presidente relatore dott. Teresa Guerrieri Giudice
dott. Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 4578 /2019
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRACA Parte_1 C.F._1
IRENE, la quale ha chiesto di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni pressi
Email_1
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ROMOLI ROSSELLA, elettivamente domiciliata in Empoli, Piazza Giacomo
Matteotti n.35 presso lo studio del difensore
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
03/10/2024.
Parte ricorrente ha, così, concluso: “
1. sollevare definitivamente la SI. ra della CP_1
corresponsione del 25% per le spese straordinarie in favore della LI, che verranno sostenute al 100% dal SI.
2. eliminare l'assegno mensile pari ad Euro 400,00 che Pt_1
il SI. corrisponde alla SI. ra a titolo di mantenimento della medesima;
Pt_1 CP_1
Si insiste, altresì, sui mezzi istruttori non ancora espletati (indagine fiscale-tributaria sulla
SI. ra . Con vittoria di spese e onorari”. Controparte_1
Parte resistente ha, così, concluso: “Disporre, revocata ogni precedente statuizione contraria
e/o contrastante l'obbligo a carico del SI. di provvedere a sostenere le spese Parte_1
di natura straordinaria – mediche, scolastiche, ricreative e di svago – in favore della LI nella misura del 100%, e nel caso in cui dette spese siano anticipate e/o sostenute dalla madre, con obbligo di rimborso per l'intero in favore della medesima dietro semplice richiesta e, comunque, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'esborso effettuato;
- Confermare e disporre a carico del SI. il versamento di un Parte_1 assegno divorzile di importo non inferiore ad € 400,00 a favore della SI.ra CP_1
da adeguarsi automaticamente agli indici ISTAT, da versare alla comparente
[...]
tramite bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese. - In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, IVA 22%
e successive spese occorrende e con vittoria di spese e competenze di giudizio inerenti la fase incidentale di reclamo davanti alla Corte di Appello di Firenze, da liquidarsi in questa sede, determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, IVA 22%.”
OGGETTO: ricorso per lo scioglimento del matrimonio.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27/10/2019, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le Controparte_2
parti celebrato in data 03/11/2002 nel comune di San Giuliano Terme, dalla cui unione nasceva la LI in data 23/02/2004, oggi quindi ventunenne. La separazione personale Per_1
dei coniugi veniva dichiarata con la sentenza n.597/2015 del Tribunale di Pisa, pubblicata in data 22/05/2015.
La IG.ra si costituiva in giudizio in data 13/02/2020 e non si Controparte_1
opponeva alla pronuncia sullo status. Depositava, poi, la delibera di ammissione al Patrocinio
a spese dello Stato n.54/2020 emessa dal ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa in data
24/02/2020.
Le parti concludevano per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, che veniva dichiarata con sentenza del 02/04/2022 dal Tribunale di Pisa n.425/2022.
Nel merito, il ricorrente ha allegato:
- che la situazione di conflitto tra le parti è fortemente diminuita nel tempo, sebbene la IG.ra abbia continuato, sporadicamente, ad avere condotte di forte Controparte_1
opposizione e assenza di condivisione sulle scelte importanti relative alla LI;
- che la resistente mai ha ottemperato alla compartecipazione delle spese relative alla minore, nella misura del 25% come previsto dal Tribunale di Pisa;
- che la resistente vive da anni in una casa in affitto con la propria madre, e non si è mai attivata per reperire un'attività lavorativa,
- che ha, personalmente, acquistato un'autovettura intestata alla IG.ra CP_1 CP_1
con rate ancora da pagare.
[...]
Tanto premesso, il IG. chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della LI, con residenza presso il padre, la regolamentazione del regime di frequentazione con il genitore non collocatario, la corresponsione del totale delle spese straordinarie esclusivamente da parte del ricorrente,
3 eliminazione dell'assegno mensile di mantenimento a favore della resistente, versato dal IG.
. Parte_1
In data 13/02/2020, la IG.ra si costituiva in giudizio Controparte_1
depositando comparsa, nella quale ha contestato le allegazioni attoree, associandosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 24/02/2020, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l'ascolto della LI minore;
con successiva ordinanza del 10/10/2020, pubblicata Per_1
il 12/10/2020, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti che confermavano le condizioni di separazione, salvo quanto segue: veniva disposta la collocazione prevalente e la residenza della minore presso la madre, con regolamentazione del regime di frequentazione padre/LI, con obbligo per quest'ultimo di versare alla madre, mensilmente
€.200,00, rivalutabile, a titolo di contributo al mantenimento della LI, fermo il regime delle spese stabilito in separazione. Il Presidente nominava se stesso Giudice Istruttore e rinviava, fissando i termini per il deposito della comparsa di costituzione della resistente e delle memorie integrative.
In data 17.12.2020, il SI. notificava alla comparente il reclamo ex art. 708 Parte_1
c.p.c. avverso la suddetta ordinanza e ne chiedeva la modifica con collocamento della LI minore presso di sé, con l'obbligo del medesimo di occuparsi di tutte le spese, Persona_2
ordinarie e straordinarie, nonché la revoca di ogni tipo di mantenimento alla SI.ra
[...]
Quest'ultima si costituiva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello Controparte_1
contestando in toto i contenuti del reclamo.
Il procedimento in Corte di Appello si concludeva in Camera di ConIGlio del 05.02.2021 con il rigetto del reclamo proposto dal SI. e conferma delle statuizioni Parte_1 assunte dal Tribunale di Pisa con ordinanza presidenziale. Sulle spese, la Corte d'Appello evidenziava che “Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte
d'Appello, adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale
4 provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio
(Cass. Civ. Sentenza n. 8432 del 30/04/2020)”.
Il giudizio ordinario proseguiva con il deposito degli atti integrativi di parte nei termini concessi dal Giudice nell'ordinanza presidenziale e, all'udienza di trattazione del 08.04.2021, in occasione della quale le parti depositavano note di conclusione in trattazione scritta, il
Presidente rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale relativa allo stato, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Venivano, altresì, assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della presente comparsa conclusionale e di memorie di replica.
Nelle more, durante il periodo pandemico, a causa del mancato assenso della madre, il
Tribunale ha autorizzato la minore a sottoporsi alla vaccinazione anti-covid, con il solo consenso del padre, con provvedimento del 30/07/2021.
Il Collegio, emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio n. 425/2022 pubblicata in data 05/04/2022, rimetteva con ordinanza la causa sul ruolo e concedeva i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. chiesti dalle parti.
La causa veniva quindi istruita documentalmente e con prove orali.
Durante il giudizio sono mutate le condizioni anche abitative della LI, la quale già nell'anno 2022 si era di fatto trasferita a vivere presso il padre (circostanza ritenuta pacifica stante l'assenza di contestazione da parte della resistente); con ordinanza resa all'udienza di prove del 19/01/2023, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, veniva disposto il contributo al mantenimento a carico del padre ed a favore della LI, nel frattempo, divenuta maggiorenne, con versamento diretto, ferme restando le altre statuizioni.
All'udienza del 21/03/2024, il Tribunale su richiesta del ricorrente ed assenso della resistente, disponeva consulenza tecnica di ufficio per accertare se, letti gli atti, e visitata la resistente, riferisse se quest'ultima fosse o meno affetta da patologie fisiche o psichiche e, quindi, in grado o non, abile al lavoro, specificando se la stessa avesse richiesto o ottenuto dichiarazione di invalidità, autorizzando l'ausiliario nominato alla consultazione delle risultanze INPS e
INAIL.
5 Con ordinanza del 02/09/2024, lette le note scritte in funzione di sostituzione dell'udienza del 18/07/2024, quelle del 16/04/2024 e 10/04/2024 sulle produzioni documentali depositate oltre i termini di legge, e ritenuto all'esito della relazione C.T.U. già depositata in data
01/06/2024, l'irrilevanza della documentazione depositata dalla resistente, comunque tardiva, il Tribunale rigettava la richiesta di indagine tributaria avanzata sulla IG.ra
[...]
, e disponeva per entrambe le parti l'aggiornamento della condizione Controparte_1
economico-reddituale e patrimoniale, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 08/10/2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, assegnando alle parti i termini massimi di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, effettuato da entrambe le parti.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, nulla opponeva.
Con decreto del 28/02/2025, veniva liquidato il compenso del C.T.U. nominato.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio, il Tribunale di Pisa si è già pronunciato con la sentenza n.425/2022 pubblicata in data 05/04/2022, residuando le controverse condizioni accessorie di natura economica.
Occorre, quindi, preliminarmente analizzare la situazione reddituale di entrambe le parti.
Con memoria del 17/09/2024, il ricorrente ha depositato il Modello 730/2024, attestante la proprietà di due terreni, due fabbricati al 100% e di un reddito di lavoro dipendente e assimilato pari ad €. 35.094,00, così come nel Modello 730/2023, con reddito imponibile pari ad €.30.410,00.
La resistente, con note del 13/09/2024, ha depositato la C.U.2024 attestante un reddito di lavoro dipendente per contratto a tempo indeterminato con la società Trattoria Toscana-Pisa di VA CO & C. s.n.c. pari ad €. 12.454,49, ed abita in un immobile in locazione con altri familiari.
Per quanto riguarda il mantenimento della LI , divenuta maggiorenne se pur ancora Per_1
non autosufficiente da tale punto di vista economico nel corso del giudizio, con ordinanza
6 resa all'udienza di prove del 19/01/2023, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, veniva disposto che il padre versasse direttamente alla LI il contributo al mantenimento disposto e quantificato dal Tribunale nell'importo di €. 200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
La LI negli atti depositati dal ricorrente, risultava essersi trasferita a vivere Persona_2
presso il padre, senza contestazione iniziale da parte della resistente, successivamente, anche nella comparsa conclusionale la madre ha asserito che la ragazza pernotta presso la casa condotta in locazione dalla madre, ove ha mantenuto la propria residenza, ma frequenta regolarmente anche la casa paterna. A seguito di tale mutamento, quindi, la resistente allega che ciascun genitore provvederà in modo diretto al mantenimento della LI, in ragione del tempo trascorso con ciascuno di essi. Sul punto, nella comparsa conclusionale di replica, il padre ha confermato la circostanza di mantenere la LI.
Tutto ciò premesso, nelle conclusioni nessuno dei due genitori ha precisato sul punto, salvo l'adesione all'attribuzione delle spese straordinarie al 100% al ricorrente.
Residua, dunque, la sola questione controversa della richiesta dell'assegno divorzile.
La IG.ra ha chiesto che l'assegno di mantenimento, Controparte_1 nell'importo di €.400,00 di cui alla pregressa separazione personale, venisse convertito in assegno divorzile, allegando una serie di patologie tali da pregiudicarla nello svolgimento dell'attività lavorativa che, comunque, la costringe a vivere in una condizione economica non adeguata.
Il Tribunale quindi, su richiesta del ricorrente, come detto, ha disposto sulla resistente c.t.u. per la valutazione medico legale sulle condizioni di salute e sulla di lei abilità o non, allo svolgimento di attività lavorativa. Esaminati gli atti di causa, valutata la documentazione medica, rilevato che la stessa perizianda ha riferito di non aver avuto riconoscimenti di invalidità in ambito previdenziale ed assistenza sociale, dall'indagine medica autorizzata è emerso che la IG.ra ha una condizione patologica a carattere Controparte_1 degenerativo, attestata dalle indagini d'imaging a carico del tratto lombare del rachide, con iniziali segni di artrosi margino-somatica e interapofisaria, note di disidratazione dei dischi intersomatici, protusione discale posteriore in L4-L5. Il C.T.U., a pag. 13 della relazione, ha
7 dedotto che: “Si tratta di un quadro di modesta rilevanza clinica, da ritenere parafisiologico in considerazione dell'età e del sesso della paziente, conseguente all'usura ed all'invecchiamento delle articolazioni, con evolutività ingravescente e che può essere motivo di possibili acuzie lombalgiche. Tale condizione al momento è risultata in ottimo compenso clinico-funzionale, con assenza di appezzabili deficit motori e neurologici periferici. Le alterazioni diagnosticate possono essere stimate sulla scorta della tabella di cui al DM 5 febbraio 1992 che esprime l'incidenza delle infermità sulla IT IV RI .
Ai valori indicati nella tabella è possibile applicare variazioni in più o in meno, fino a 5 punti percentuali, nel caso vi sia una qualche incidenza ovvero nessuna incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini della persona (IT IV Semispecifica) e sulla IT IV Specifica. La voce n. 7010 di questa tabella riguarda l'anchilosi del rachide lombare infermità valutata nel range 31% - 40%: è questa una infermità di rilevanza invalidante di molto superiore alla condizione che presenta la IG.ra
[...]
che, con criterio proporzionalistico, è da definire in dieci procenti Controparte_1
(10%). Utile anche il riferimento alla Tabella Inail di cui al DM 12 luglio 2000, tabella del
Danno Biologico, che alla voce 204, riguardante l'anchilosi del tratto lombare con risentimento trofico-sensitivo, a seconda dei disturbi motori, indica una valutazione percentuale massima di 25 punti;
mentre alla voce 2013 troviamo l'ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti, stimata fino a dodici procenti (12%).”.
Tenuto conto di tutto ciò, l'ausiliario del Tribunale ha valutato la IG.ra Controparte_1
abile al lavoro, con una riduzione del 10%-15% della sua capacità lavorativa ed,
[...] in particolare, ha evidenziato che tale situazione fisica, in considerazione dell'attività lavorativa di cameriera e barista (nella relazione, a pag.14) “non è motivo di perdita dell'idoneità lavorativa: 'la IG.ra è in grado di svolgere Controparte_1 proficuamente tutte le mansioni richieste al suo profilo professionale, secondo l'impegno orario settimanale stabilito nel contratto;
sono possibili occasionali giorni di assenza dal lavoro per acuzie lombalgiche dovute a momenti lavorativi od extralavorativi.” Il consulente di parte resistente, a pag.15 della relazione del C.T.U., in punto di osservazioni ha dichiarato di non avere nulla da eccepire sulle modalità di espletamento delle operazioni peritali e di acquisizione dei rilievi anamnestici- clinici, ritenendo condivisibile la risposta del C.T.U. al
8 quesito posto dal Tribunale ma ha, comunque, espresso l'opportunità di un'integrazione precisando che, è vero che la perizianda può lavorare come cameriera di ristorante per non più di 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, ma sarebbe inidonea per un lavoro diverso qualora dovesse perdere l'attuale impiego.
A fronte di tali osservazioni, il C.T.U. ha dato riscontro con allegazioni puntuali e ben circostanziate, qualificando il quadro clinico della resistente di modesta rilevanza clinica,
“da ritenere parafisiologico in considerazione dell'età e del sesso della paziente, conseguente all'usura ed all'invecchiamento delle articolazioni. Come tale non è possibile affermare che tale condizione possa essere “tout-court” motivo di inidonietà nell'applicazione in un lavoro diverso dall'attuale, in mancanza di specificazioni riguardo al complesso dei parametri qualificanti un eventuale impiego alternativo.” (pag.16 relazione
C.T.U.). Non solo, ma il C.T.U. ha chiarito che: “ la è idonea in attività lavorative CP_1
attitudinali, cioè in lavori che comportano impegno psico-fisico analogo l'attuale e che, viste le esperienze d'impiego riferite da quando ha iniziato a lavorare a tutt'oggi, sono afferenti
a mansioni lavorative esecutive semplici, caratterizzate dall'assenza di un particolare sovraccarico biomeccanico per il rachide e per le grandi articolazioni degli arti (commessa, addetta a portineria, attività di segreteria, ecc)” (pag.16 relazione C.T.U.).
Tra l'altro, il C.T.U. ha invocato anche il D. Lgs n. 81/2008 in tema di sicurezza e tutela della salute del lavoratore al fine di escludere qualsiasi ipotesi di impedimento allo svolgimento dell'attività lavorativa da parte della IG.ra , in quanto nel luogo Controparte_1
di lavoro spetta al datore di lavoro, tramite il Medico Competente, individuare accorgimenti organizzativi e tecnici inserendo eventuali “limitazioni”, quali ad esempio, misure di restrizione, come un orario lavorativo ridotto o il divieto di spostare oggetti superiori ad un determinato peso o di compiere determinati movimenti o di assumere e mantenere determinate posture, ovvero di “prescrizioni” come l'uso di attrezzature di ausilio e supporto o particolari modalità di comportamento lavorativo, tipo le pause da prevedere per frequenza e durata durante il turno lavorativo.
Ciò premesso, attese le risultanze specialistiche della Consulenza Tecnica d'Ufficio, è indubbio l'accertamento di una situazione patologica in atto a carico della resistente, che non potrà non incidere sulla sua futura attività lavorativa, quantomeno in punto di mansioni.
9 La IG.ra , infatti, svolge un'attività lavorativa che oltretutto Controparte_1
molto difficilmente potrà essere differente nel futuro, tenuto conto dell'età, della mancanza di qualifiche e competenze specifiche, ma sempre con limitazioni o prescrizioni che, anche se adottate, non comporteranno, ad esempio, un orario a tempo pieno e quindi una maggiore retribuzione.
Considerati, inoltre, la durata del matrimonio, il reddito di entrambi i coniugi e la tempistica con la quale la IG.ra è entrata nel mondo del lavoro, si Controparte_1 ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 5 L. 898/1970.
Occorre, infatti, considerare, anche “l'accertamento della sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo, le ragioni di questo squilibrio, la riconducibilità della situazione economico patrimoniale accertata alla conduzione della vita familiare ed il concorso della definizione dei ruoli endofamiliari all'accrescimento del patrimonio familiare e dell'ex coniuge” (Cass.Civ., sent.n.16703/2024), come interpretato dalla Corte di Cassazione S.U. n.18827 del 2018; non solo, ma l'accoglimento della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente, quale istituto avente “funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa”, ai sensi dell'art. 5, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ.
Sez.I, ord, 17/04/2024).
E' indubbio, alla luce della documentazione in atti e delle prove orali svolte, che la resistente costituisca la parte economicamente più debole, con necessità di un intervento compensativo e perequativo, che, valutate le condizioni personali, i redditi e i patrimoni, appare congruo nella misura pari ad €.400,00 a titolo di assegno divorzile.
10 Le spese processuali, liquidate in dispositivo, devono gravare a carico del ricorrente, soccombente in ordine alla domanda di assegno divorzile e tenuto conto anche della condotta processuale dello stesso il quale, pur nell'esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito, ha imputato alla ricorrente condotte artefatte, soprattutto per quanto riguarda la propria condizione di salute. Inoltre, è previsto il versamento diretto in favore dell'Erario a condizione della definitiva ammissione della IG.ra Controparte_1
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ma senza il dimezzamento dei
[...]
compensi alla stregua del condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115 del
2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto
a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. sez. II, sent. n.19 del 3 gennaio 2020)”.
Le spese di C.T.U., in ossequio ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.16/2025 con conseguente liquidazione, per le vacazioni successive alla prima, di un onorario non inferiore a quello stabilito per quest'ultima, sono state quantificate con decreto del 28/02/2025 e sono disposte a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo così provvede:
1. DISPONE l'obbligo a carico di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento in forma diretta della LI maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autosufficiente per il tempo in cui la stessa sarà presso ognuno di loro;
11 2. DISPONE che il IG. contribuisca nella misura del 100% alle spese Parte_1 straordinarie sostenute nell'interesse della LI e nel caso in cui dette Persona_2 spese siano anticipate e/o sostenute dalla madre, con obbligo di rimborso per l'intero in favore della medesima dietro esibizione della documentazione relativa e, comunque, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo all'esborso effettuato;
3. PONE a carico del IG. l'obbligo di versare a favore della IG.ra Parte_1
l'assegno divorzile nell'importo di €. 400,00, Controparte_1
rivalutabile annualmente automaticamente, in base agli indici ISTAT, da versare alla stessa tramite bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla pecisazione delle conclusioni;
4. CONDANNA il IG. a rifondere in favore della IG.ra Parte_1 [...]
sia le spese di lite del presente giudizio da versarsi in favore Controparte_1
dell'Erario a condizione della definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, spese che liquida in €. 5.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, CNPA ed IVA come per legge, sia le spese di lite e competenze di giudizio inerenti la fase incidentale di reclamo davanti alla Corte di Appello di Firenze, nell'importo di €.
1.800,00 determinati ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), C.N.P.A. ed IVA”;
5. PONE, definitivamente, a carico del IG. le spese di C.T.U. liquidate Parte_1
con decreto del 28/02/2025.
Così deciso in Pisa, nella camera di conIGlio del 28/02/2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Polidori
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