Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Montemagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio US Cinelli in Ancona, via Marsala, 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 05.05.2021, notificato al ricorrente in data 18/10/2021, con il quale si disponeva la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo e ogni altro atto, prodromico, preparatorio, connesso e/o consequenziale, esecutivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 16 aprile 2021 gli agenti del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- intervenivano presso l'abitazione dell’odierno ricorrente, a seguito della segnalazione di un vicino, con la quale veniva comunicata l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco all'interno dell'abitazione del M..
Durante il sopralluogo, all'interno del locale adibito a salone, venivano rinvenuti un pannello di sughero e una sezione di tronco di albero che presentavano dei fori da proiettili: nello spazio esterno antistante l'abitazione veniva, altresì, rinvenuta un'ogiva.
Il M. ammetteva di aver sparato alcuni colpi per esercitarsi al tiro, atteso che, a seguito dello stato di emergenza determinato dal Covid 19, non era possibile recarsi al poligono di tiro.
Gli agenti intervenuti ritiravano l'arma, le munizioni detenute e la licenza di porto di fucile per uso sportivo rilasciata in data 07.05.2019 dal Commissariato di P.S. di -OMISSIS-.
Con provvedimento del 05.05.2021, notificato al ricorrente in data 18/10/2021, il Questore della Provincia di -OMISSIS- disponeva la revoca della licenza di porto di fucile in uso al ricorrente.
Avverso detto provvedimento è insorto nel presente giudizio il signor M., deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Come noto, in materia di detenzione e porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; l'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11,39 e 43, T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso e, stante l'evidenziata ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie.
Ciò posto, ritiene la Sezione che, nel caso di specie, l’Autorità di P.S. abbia correttamente revocato al ricorrente la licenza di porto di fucile ad uso sportivo.
La condotta tenuta dal M., come sopra descritta, ha, infatti, creato allarme sociale, tale da indurre un condomino ad effettuare una segnalazione presso l'organo di Polizia, che, intervenuto, ha constatato all'interno dell'abitazione una sezione di tronco di legno ed un pannello in sughero utilizzati come bersaglio completamente forati da proiettili.
Il controllo effettuato dagli operatori di Polizia ha, inoltre, portato al rinvenimento di un'ogiva nello spazio esterno antistante l'abitazione, dello stesso calibro dei proiettili e della carabina detenuti dal ricorrente.
Il ricorrente, sentito dagli agenti di P.S., ha ammesso di aver esploso dei proiettili all'interno del proprio appartamento per esercitarsi e non ha escluso che l'ogiva rinvenuta all'esterno della sua abitazione potesse essere inavvertitamente uscita dalla finestra durante lo sparo. Tale circostanza assume particolare rilevanza, ai fini del giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi espresso dalla P.A., ove solo si consideri che quell’ogiva calibro 22 avrebbe potuto attingere, ferendolo anche mortalmente, qualsiasi soggetto che si fosse trovato a passare, anche solo per caso, nei pressi dell’abitazione del ricorrente.
Alla luce dei suesposti rilievi, ritenuta non irragionevole, sproporzionata o altrimenti illegittima la valutazione dell’Autorità di P.S. circa la non completa affidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, considerato che in materia l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità in funzione della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, tenuto conto della finalità preventiva e non sanzionatoria dei provvedimenti impugnati, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere alla P.A. le spese di lite, liquidate in € 1500, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA TA, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | MA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.