CASS
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/08/2025, n. 29232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29232 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: LU NL, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 21/02/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per l'imputato, l'Avv. Antonino Favazzo, che ha concluso riportandosi al ricorso e • chiedendone l'accoglimento. PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/02/2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 20/02/2024, assolveva NL LU in ordine al capo B) (art. 256-bis d. Igs. 152/2006), rideterminava la pena in ordine al capo A) (art. 256 d. Igs. 152/2006) in mesi tre di arresto e revocava la confisca, disposta in primo grado, di una pala meccanica tg. MEAA437, confermando quella di un camion. 1 /g) Penale Sent. Sez. 3 Num. 29232 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 10/07/2025 La sentenza precisava a pagina 6 che, sebbene nel capo di imputazione si faccia generico richiamo all'articolo 256 lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza specificare quali delle fattispecie previste da tale norma sia oggetto di contestazione, l'espresso riferimento all'attività di trasporto rifiuti per conto terzi svolto dalla ditta individuale di cui è titolare l'imputato ed al deposito sull'area in dettaglio indicata di legnami provenienti da potatura, pallet e materiali ferrosi, consente di individuare il reato ascritto al LU NL nel deposito incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 2, e non anche nella discarica non autorizzata di cui al comma 3 della disposizione in parola. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso il LU. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta il vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha adeguatamente giustificato l'inquadramento delle condotte ascritte al ricorrente alla fattispecie ex art. 255, comma 2, d.lgs. N. 152/2006. Nello specifico, la carenza di motivazione riguarderebbe due profili. Sotto il primo aspetto, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia ritenuto sussistente il reato di deposito incontrollato e non quello di discarica abusiva ex art. 256, comma tre, d.lgs. n. 152/2006, omettendo di vagliare l'insieme degli elementi costitutivi della fattispecie così come elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. In secondo luogo, il ricorrente contesta nuovamente la qualificazione giuridica del reato ascrittogli, ritenendo non motivata la scelta di qualificare il fatto come abbandono di rifiuti sul suolo, anziché come deposito incontrollato di rifiuti. Sono vari gli elementi caratterizzanti le due tipologie di reato che non sono stati valutati dal giudice . di secondo grado, tra i quali la corretta individuazione della condotta materiale, l'atteggiamento soggettivo dell'autore del reato e, infine, l'individuazione del contesto di attività di impresa, in quanto l'art. 256, comma due, d.lgs. 152/2006 si configura come reato proprio. In generale si ritiene violato il diritto di difesa dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta vizio di motivazione meritatamente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Sotto un primo aspetto, il ricorrente critica la sentenza di appello laddove pone al centro della propria valutazione il quantitativo di rifiuti rinvenuto sul posto per escludere l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.. Ritiene la difesa che questo metodo di valutazione si ponga in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale afferma come il giudizio in questione debba tenere conto sia delle modalità della condotta, sia dell'eseguità del danno arrecato al bene giuridico. Ancora, la difesa ritiene viziata da illogicità la valutazione operata dal giudice di secondo grado che, per determinare l'abitualità della condotta, ha ritenuto sufficiente che il fatto sia stato posto in essere nell'esercizio di una attività imprenditoriale organizzata. 2 Inoltre, sempre in relazione alla determinazione dell'abitualità della condotta, la difesa ritiene illogica la motivazione in quanto ha dato erroneamente rilievo al fatto che il ricorrente fosse già stato sottoposto a procedimento penale nel 2019 per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La difesa mette in evidenza come la giurisprudenza di legittimità non consenta di determinare il comportamento abituale tramite un simile criterio interpretativo, necessitando invece una pluralità di illeciti della stessa indole al fine di non applicare l'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea valutazione operata dalla Corte di appello per la disposizione della confisca dell'autocarro. La difesa rileva come non sussista il nesso di pertinenzialità tra l'autocarro confiscato e il reato ascritto al ricorrente. Il vizio di motivazione si deduce dalla lettura degli atti del processo, dai quali emerge chiaramente che l'autocarro confiscato fosse impiegato per il trasporto di inerti provenienti dalle demolizioni. Contrariamente, l'imputazione al capo a) fa riferimento a materiale ferroso, legnami e pallet. Si lamenta l'automatismo con cui la Corte territoriale ha identificato l'autocarro quale unico mezzo possibile per la commissione dei fatti ascritti al LU. Ed invero, all'epoca dei fatti il ricorrente disponeva di più mezzi per l'esercizio della propria attività, così come risulta dagli allegati in atti, e pertanto non può operare l'automatismo con cui è stato determinato il nesso di pertinenzialità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto propone una personale rivalutazione del compendio probatorio e della situazione di fatto, non consentiti in sede di legittimità. Come noto, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (v., ex multis, Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). Inoltre, nel caso in esame, la sentenza impugnata (pag. 6) . evidenzia come, al di là dell'incerta contestazione, la condotta posta in essere dall'imputato vada inquadrata, alla luce dei quantitativi depositati e dell'eterogeneità dei rifiuti rinvenuti in occasione del controllo, nell'ipotesi del deposito incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 2, d. Igs. 152/2006. L'articolo 185-bis del d. Igs. 152/2006 stabilisce che il c.d. «deposito temporaneo» deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: 3 a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci); b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Esso è, inoltre, effettuato alle seguenti condizioni: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Ove effettuato alle condizioni di cui sopra, il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. La giurisprudenza ha chiarito (da ultimo: Sez. 3, n. 20841 del 09/05/2024, Michelini, n.m.; Sez. 3, n. 16183 del 28/02/2013, Lazzi, n.m.) che solo l'osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo - e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. 3 n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3 n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. 3 n. 21587, 17 marzo 2004) - l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono. 4 Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrata da parte della difesa la sussistenza dei requisiti per potersi parlare di deposito temporaneo, per cui la censura difensiva è generica e pertanto inammissibile. Né, d'altro canto, può dolersi dell'omessa applicazione del comma 3 dell'articolo 256 d. Igs. 152/2006, in quanto la soluzione interpretativa svolta dalla sentenza gravata è stata quella di applicare la disciplina sanzionatoria mitiore. Da ultimo, in ogni caso la riqualificazione della condotta come deposito incontrollato anziché come abbandono sarebbe irrilevante, posto che la cornice sanzionatoria delle due condotte alternativamente indicate dalla norma in esame è la medesima e non si pongono problemi di prescrizione, essendo la condotta stata contestata come commessa il 5 agosto 2020. 3. La seconda doglianza è manifestamente infondata. La sentenza gravata fa buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01). Nel caso di specie, la sentenza gravata ha ritenuto - con giudizio in fatto insuscettibile di sindacato in questa sede - che il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità in ragione del quantitativo considerevole di rifiuti, ciò che impedisce la valorizzazione dell'elemento della occasionalità della condotta. 4. La terza doglianza, relativa alla confisca dell'autocarro, è invece fondata. Questa Corte ha già ritenuto (Sez. 3, n. 38090 del 13/07/2021, Bonafede, n.m.) che, in casi come questo, la decisione di non restituire i beni sequestrati non può essere ritenuta legittima, atteso che, nell'ambito del d. Igs. 152/2006, per quanto riguarda il mezzo di trasporto la confisca é prevista solo nell'ipotesi di trasporto illecito ex art. 256, 258 comma 4 e 259 commi 1 e 2, oltre che nel caso di discarica abusiva, per quanto concerne l'area ad essa adibita di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato (ai sensi dell'art. 256, comma 3, del decreto). Nel caso in esame, la Corte di appello ha espressamente riqualificato il reato per cui si procede in quello di cui all'articolo 256, comma 2, d. Igs. 152 del 2006, in esso ritenendo (evidentemente) assorbito quello di trasporto illecito. Per la fattispecie per cui si procede in questa sede, pertanto, non è prevista la confisca obbligatoria dello strumento del reato, che non può quindi ricavarsi dalla disciplina normativa della fattispecie ritenuta assorbita. La Corte territoriale ben avrebbe potuto ordinare la confisca facoltativa, ex art. 240, primo comma, cod. pen., dell'autocarro in parola, in quanto cosa che servì a commettere il reato di deposito incontrollato, motivando adeguatamente in relazione alla sussistenza dei relativi 5 presupposti (in primis il rapporto di pertinenzialità col reato), ma ha errato laddove ha richiamato l'ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'articolo 259 d. Igs. 152/2006, così incorrendo in violazione di legge. 7. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina per nuovo giudizio, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 8. Il Collegio dichiara l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen., concernendo l'annullamento un «punto» della sentenza rispetto ad esso funzionalmente autonomo (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646 - 01) e non essendosi instaurato il rapporto di impugnazione in relazione ai capi di sentenza per i quali le doglianze sono state dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del mezzo con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 10/07/2025.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito, per l'imputato, l'Avv. Antonino Favazzo, che ha concluso riportandosi al ricorso e • chiedendone l'accoglimento. PREMESSO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21/02/2025, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 20/02/2024, assolveva NL LU in ordine al capo B) (art. 256-bis d. Igs. 152/2006), rideterminava la pena in ordine al capo A) (art. 256 d. Igs. 152/2006) in mesi tre di arresto e revocava la confisca, disposta in primo grado, di una pala meccanica tg. MEAA437, confermando quella di un camion. 1 /g) Penale Sent. Sez. 3 Num. 29232 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 10/07/2025 La sentenza precisava a pagina 6 che, sebbene nel capo di imputazione si faccia generico richiamo all'articolo 256 lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza specificare quali delle fattispecie previste da tale norma sia oggetto di contestazione, l'espresso riferimento all'attività di trasporto rifiuti per conto terzi svolto dalla ditta individuale di cui è titolare l'imputato ed al deposito sull'area in dettaglio indicata di legnami provenienti da potatura, pallet e materiali ferrosi, consente di individuare il reato ascritto al LU NL nel deposito incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 2, e non anche nella discarica non autorizzata di cui al comma 3 della disposizione in parola. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso il LU. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta il vizio di motivazione in quanto la Corte di appello non ha adeguatamente giustificato l'inquadramento delle condotte ascritte al ricorrente alla fattispecie ex art. 255, comma 2, d.lgs. N. 152/2006. Nello specifico, la carenza di motivazione riguarderebbe due profili. Sotto il primo aspetto, il ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia ritenuto sussistente il reato di deposito incontrollato e non quello di discarica abusiva ex art. 256, comma tre, d.lgs. n. 152/2006, omettendo di vagliare l'insieme degli elementi costitutivi della fattispecie così come elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. In secondo luogo, il ricorrente contesta nuovamente la qualificazione giuridica del reato ascrittogli, ritenendo non motivata la scelta di qualificare il fatto come abbandono di rifiuti sul suolo, anziché come deposito incontrollato di rifiuti. Sono vari gli elementi caratterizzanti le due tipologie di reato che non sono stati valutati dal giudice . di secondo grado, tra i quali la corretta individuazione della condotta materiale, l'atteggiamento soggettivo dell'autore del reato e, infine, l'individuazione del contesto di attività di impresa, in quanto l'art. 256, comma due, d.lgs. 152/2006 si configura come reato proprio. In generale si ritiene violato il diritto di difesa dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta vizio di motivazione meritatamente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Sotto un primo aspetto, il ricorrente critica la sentenza di appello laddove pone al centro della propria valutazione il quantitativo di rifiuti rinvenuto sul posto per escludere l'applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.. Ritiene la difesa che questo metodo di valutazione si ponga in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale afferma come il giudizio in questione debba tenere conto sia delle modalità della condotta, sia dell'eseguità del danno arrecato al bene giuridico. Ancora, la difesa ritiene viziata da illogicità la valutazione operata dal giudice di secondo grado che, per determinare l'abitualità della condotta, ha ritenuto sufficiente che il fatto sia stato posto in essere nell'esercizio di una attività imprenditoriale organizzata. 2 Inoltre, sempre in relazione alla determinazione dell'abitualità della condotta, la difesa ritiene illogica la motivazione in quanto ha dato erroneamente rilievo al fatto che il ricorrente fosse già stato sottoposto a procedimento penale nel 2019 per l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La difesa mette in evidenza come la giurisprudenza di legittimità non consenta di determinare il comportamento abituale tramite un simile criterio interpretativo, necessitando invece una pluralità di illeciti della stessa indole al fine di non applicare l'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea valutazione operata dalla Corte di appello per la disposizione della confisca dell'autocarro. La difesa rileva come non sussista il nesso di pertinenzialità tra l'autocarro confiscato e il reato ascritto al ricorrente. Il vizio di motivazione si deduce dalla lettura degli atti del processo, dai quali emerge chiaramente che l'autocarro confiscato fosse impiegato per il trasporto di inerti provenienti dalle demolizioni. Contrariamente, l'imputazione al capo a) fa riferimento a materiale ferroso, legnami e pallet. Si lamenta l'automatismo con cui la Corte territoriale ha identificato l'autocarro quale unico mezzo possibile per la commissione dei fatti ascritti al LU. Ed invero, all'epoca dei fatti il ricorrente disponeva di più mezzi per l'esercizio della propria attività, così come risulta dagli allegati in atti, e pertanto non può operare l'automatismo con cui è stato determinato il nesso di pertinenzialità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla disposta confisca. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto propone una personale rivalutazione del compendio probatorio e della situazione di fatto, non consentiti in sede di legittimità. Come noto, infatti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su motivi che postulano una non consentita rivalutazione delle prove, in quanto ciò esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (v., ex multis, Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). Inoltre, nel caso in esame, la sentenza impugnata (pag. 6) . evidenzia come, al di là dell'incerta contestazione, la condotta posta in essere dall'imputato vada inquadrata, alla luce dei quantitativi depositati e dell'eterogeneità dei rifiuti rinvenuti in occasione del controllo, nell'ipotesi del deposito incontrollato di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 2, d. Igs. 152/2006. L'articolo 185-bis del d. Igs. 152/2006 stabilisce che il c.d. «deposito temporaneo» deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: 3 a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti (da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci); b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Esso è, inoltre, effettuato alle seguenti condizioni: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Ove effettuato alle condizioni di cui sopra, il deposito temporaneo non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. La giurisprudenza ha chiarito (da ultimo: Sez. 3, n. 20841 del 09/05/2024, Michelini, n.m.; Sez. 3, n. 16183 del 28/02/2013, Lazzi, n.m.) che solo l'osservanza di «tutte» le condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo - e quindi anche lo smaltimento con cadenza almeno annuale - solleva il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. 3 n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3 n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. 3 n. 21587, 17 marzo 2004) - l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile, o abbandono. 4 Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrata da parte della difesa la sussistenza dei requisiti per potersi parlare di deposito temporaneo, per cui la censura difensiva è generica e pertanto inammissibile. Né, d'altro canto, può dolersi dell'omessa applicazione del comma 3 dell'articolo 256 d. Igs. 152/2006, in quanto la soluzione interpretativa svolta dalla sentenza gravata è stata quella di applicare la disciplina sanzionatoria mitiore. Da ultimo, in ogni caso la riqualificazione della condotta come deposito incontrollato anziché come abbandono sarebbe irrilevante, posto che la cornice sanzionatoria delle due condotte alternativamente indicate dalla norma in esame è la medesima e non si pongono problemi di prescrizione, essendo la condotta stata contestata come commessa il 5 agosto 2020. 3. La seconda doglianza è manifestamente infondata. La sentenza gravata fa buon governo dei principi stabiliti da questa Corte, secondo cui «ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità» (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01). Nel caso di specie, la sentenza gravata ha ritenuto - con giudizio in fatto insuscettibile di sindacato in questa sede - che il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità in ragione del quantitativo considerevole di rifiuti, ciò che impedisce la valorizzazione dell'elemento della occasionalità della condotta. 4. La terza doglianza, relativa alla confisca dell'autocarro, è invece fondata. Questa Corte ha già ritenuto (Sez. 3, n. 38090 del 13/07/2021, Bonafede, n.m.) che, in casi come questo, la decisione di non restituire i beni sequestrati non può essere ritenuta legittima, atteso che, nell'ambito del d. Igs. 152/2006, per quanto riguarda il mezzo di trasporto la confisca é prevista solo nell'ipotesi di trasporto illecito ex art. 256, 258 comma 4 e 259 commi 1 e 2, oltre che nel caso di discarica abusiva, per quanto concerne l'area ad essa adibita di proprietà dell'autore o del compartecipe del reato (ai sensi dell'art. 256, comma 3, del decreto). Nel caso in esame, la Corte di appello ha espressamente riqualificato il reato per cui si procede in quello di cui all'articolo 256, comma 2, d. Igs. 152 del 2006, in esso ritenendo (evidentemente) assorbito quello di trasporto illecito. Per la fattispecie per cui si procede in questa sede, pertanto, non è prevista la confisca obbligatoria dello strumento del reato, che non può quindi ricavarsi dalla disciplina normativa della fattispecie ritenuta assorbita. La Corte territoriale ben avrebbe potuto ordinare la confisca facoltativa, ex art. 240, primo comma, cod. pen., dell'autocarro in parola, in quanto cosa che servì a commettere il reato di deposito incontrollato, motivando adeguatamente in relazione alla sussistenza dei relativi 5 presupposti (in primis il rapporto di pertinenzialità col reato), ma ha errato laddove ha richiamato l'ipotesi di confisca obbligatoria di cui all'articolo 259 d. Igs. 152/2006, così incorrendo in violazione di legge. 7. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina per nuovo giudizio, mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. 8. Il Collegio dichiara l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità, ai sensi dell'articolo 624 cod. proc. pen., concernendo l'annullamento un «punto» della sentenza rispetto ad esso funzionalmente autonomo (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, Arici, Rv. 226646 - 01) e non essendosi instaurato il rapporto di impugnazione in relazione ai capi di sentenza per i quali le doglianze sono state dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del mezzo con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 10/07/2025.