Rigetto
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 26/03/2025, n. 2527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2527 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02527/2025REG.PROV.COLL.
N. 01153/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2024, proposto dal sig. TI UC in proprio e quale amministratore delegato e legale rappresentante della Società Autoquadrifoglio s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Avolio, Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 00784/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 19576, del 16 marzo 2022, con il quale il Comune di Savona, in esito ALesame della “richiesta di parere preliminare per intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento e delocalizzazione in applicazione dell’art. 6 della l.r. 49/09 - istanza prot. 90/2022, ha comunicato al sig. UC TI il parere negativo sulla pratica, ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale della Liguria n. 16 del 2008, in relazione a un intervento di recupero innovativo (demolizione e ricostruzione con ampliamento) di un immobile già oggetto di espropriazione da parte dell’A.N.A.S., situato in Savona, Via Turati.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda:
a) il sig. FA TI (padre dell’odierno ricorrente-appellante) era proprietario di un fabbricato precedentemente adibito a casello ferroviario e ad abitazione del casellante situato a Savona, in Via Turati, in prossimità di una vecchia linea ferroviaria;
b) l’immobile veniva interessato da una procedura espropriativa attivata nel 2008 dALA.N.A.S., sede di Genova per la realizzazione dell’Aurelia bis;
c) il Sig. TI trasmetteva ALAN (soggetto espropriante) la nota prot. n. 10950 del 5 agosto 2011, con cui richiedeva di mantenere la potenzialità edificatoria del proprio fabbricato con l’intento di ricollocare la medesima volumetria su una diversa area;
d) in sede di adozione del decreto di esproprio, nel 2015, le parti concordavano che “nella ipotesi in cui, per qualsiasi causa o motivo, non fosse possibile attuare il trasferimento della volumetria espropriata, l’indennità … concordata dovrà essere reintegrata della somma di euro 47.520.00 corrispondete al valore di permuta a suo tempo dedotto”;
e) di recente, il sig. UC TI, figlio del sig. FA TI si determinava ad intraprendere il recupero della volumetria, avvalendosi di quanto previsto dALarticolo 6 della legge regionale n. 49 del 2009, trasferendo l’immobile in un compendio di proprietà, tangente Via Nizza, in un’area inedificata attualmente utilizzata quale deposito di autoveicoli;
f) a tal fine, egli richiedeva al Comune di Savona una valutazione preventiva, ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2008;
g) in data 21 gennaio 2022 il Comune di Savona formulava richiesta di chiarimenti applicativi alla Regione Liguria: nella circostanza evidenziava che “alla data del 30 giugno 2009 l'immobile era ancora esistente e che la ricostruzione avverrà con delocalizzazione in variante al PUC in area di “tessuto saturo edilizio di impianto recente” (dove non sono ammessi né interventi di nuova costruzione né interventi di demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico) e in ambito “TU” di PTCP”;
h) con nota prot. n. 4770 del 21 gennaio 2022, la Regione Liguria forniva i richiesti chiarimenti, evidenziando (in sintesi) che: i) “gli articoli 6 e 7 della l.r. n. 49/2009 e non possono trovare applicazione in relazione ad immobili che, pur essendo stati esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale (30/6/2009), risultino demoliti, e dunque non siano più esistenti, al momento della richiesta del titolo edilizio per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dalle disposizioni sopra citate”; ii) “la disciplina di natura premiale ed incentivante prevista dalla legge regionale trova la propria giustificazione nella presenza di un manufatto suscettibile di riqualificazione fisicamente esistente, per il quale possano attualmente accertarsi le oggettive condizioni richieste dalla legge che ne consentano rimozione per il superamento della situazione di criticità in essere”;
i) nella seduta del 1 marzo 2022, la commissione edilizia comunale formulava parere contrario alla realizzazione dell’intervento;
l) seguivano la comunicazione di motivi ostativi (nota prot. n. 16388 del 4 marzo 2022) e il provvedimento finale (in data 16 marzo 2022, prot. n. 19576), con il quale il Comune di Savona, a conclusione del procedimento, reputava non sussistere “le condizioni per l’espressione di un parere preliminare positivo in ordine alla proposta inoltrata”.
3. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Liguria (ng 331/2022), il sig. TI impugnava i menzionati atti in quanto ritenuti immediatamente lesivi (id est, arresto procedimentale). Il ricorso veniva affidato ai seguenti motivi.
I) Violazione degli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta:
a) l’assunto del Comune per cui difetterebbe il presupposto di suscettibilità di riqualificazione dell’immobile è erroneo in quanto:
i) ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 49 del 2009, deve pacificamente considerarsi “edificio suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale”, come tale passibile dei benefici di legge, ogni edificio che interferisca con l’attuazione di interventi aventi ad oggetto infrastrutture o opere di pubblica utilità: e tale sarebbe l’immobile espropriato, interferente con la realizzazione della variante alla Strada Statale Aurelia;
ii) l’articolo 6 statuisce espressamente che: “I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili quali residenze collettive, esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1), lettera c), numeri 1) o 2) possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente”, pertanto, i benefici di cui alla norma invocata (e quindi la demolizione e ricostruzione dell’edificio con incremento di volumetria) possono (e devono) essere riconosciuti agli edifici che: abbiano destinazione prevalentemente residenziale; - siano esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 49 del 2009 (vale a dire il 30 giugno 2009); - abbiano una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi; - necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, secondo i criteri di cui al precedente art. 2 …”;
iii) la circostanza temporale per cui il Comune di Savona ha ritenuto difettasse il requisito della necessità di riqualificazione dell’edificio, in quanto non più esistente al momento della presentazione della domanda di parere preventivo, risulta del tutto priva di rilievo nella fattispecie in esame poiché “l’interferenza del volume con l’attuazione di un intervento avente ad oggetto un’infrastruttura (requisito ex se idoneo a qualificare l’edificio de quo come “suscettibile di riqualificazione”) è un dato di fatto pacifico ed inconfutabile, valutato ed acclarato a suo tempo dALAmministrazione Pubblica con un grado di certezza tale da condurre addirittura ALespropriazione dell’area e alla demolizione dell’edificio”, tale da non implicare “valutazioni tecnico-discrezionali di carattere complesso, in relazione alle quali l’istruttoria amministrativa” poteva ragionevolmente prescindere da accertamenti sull’immobile;
iv) la giurisprudenza ha chiarito che “la nozione di esistenza di un edificio richiesta per potere beneficiare degli effetti della l.r. 49/09 (c.d. piano casa) deve essere necessariamente interpretata alla luce della nozione di ristrutturazione contemplata dALart. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. 380/01 come modificato dal d.l. 21.6.2013 n. 69, che ammette la ristrutturazione mediante ricostruzione di edifici precedentemente crollati e demoliti purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.
II) Violazione degli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità manifesta:
a) il parere della commissione edilizia è la testuale riproduzione del parere reso dalla Regione Liguria, che richiama anche esplicitamente;
b) il principio espresso dalla commissione edilizia comunale ob relationem da quanto esposto dalla Regione, e anche quanto esposto dalla Regione, risulta ictu oculi un principio generale ed astratto.
3.1. Si costituiva, per resistere, il comune di Savona.
3.2. Il T.a.r., con la sentenza n. 584 del 5 settembre 2023, respingeva il ricorso e compensava le spese. In particolare, il T.a.r., richiamati i propri precedenti, riteneva che:
a) l’assentibilità di un intervento di demo-ricostruzione ex art. 6, l.r. Liguria n. 49/2009, presuppone l’esistenza attuale dell’edificio da riqualificare al momento della definizione del procedimento edilizio;
b) nel caso in esame, si controverte in ordine ad un manufatto venuto meno da molti anni, siccome demolito a seguito di una procedura espropriativa per pubblica utilità, quindi insuscettibile di riqualificazione perché non più interferente con la realizzazione di alcuna opera pubblica;
c) nulla impedisce che la volumetria dell’edificio demolito sia utilizzata secondo la vigente disciplina urbanistica, rimanendo solamente precluso l’accesso ai benefici previsti dalla legislazione speciale i quali presuppongono l’esistenza attuale dell’edificio da riqualificare;
d) l’Amministrazione ha puntualmente individuato l’oggetto della richiesta valutazione; la chiara ed esaustiva motivazione del parere negativo rende piena contezza delle ragioni sottese al giudizio di non assentibilità dell’intervento.
4. Ha appellato il sig. TI, che censura la sentenza nella sola parte in cui non ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenuto centrale per l’impugnazione e l’unico sul quale l’interessato insiste, avverso la quale egli deduce erroneità per violazione ed erronea interpretazione degli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49; erroneità per mancato riconoscimento dei vizi di legittimità indicati in rubrica nel dedurre il motivo (“Violazione degli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta”).
4.1. Come seguono le censure.
a) Il motivo dedotto in primo grado ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato per avere l’Amministrazione comunale escluso la sussistenza di una precisa condizione, ovvero la presenza di un “immobile che necessita di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale”, così come definito dALarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 49 del 2009: questo in ragione del fatto che l’edificio interessato, nel frattempo, era già stato demolito per eseguire la programmata opera pubblica.
Sennonché:
i) nel caso previsto dalla legge regionale, in cui il volume da recuperare interferisce con l’attuazione di una infrastruttura pubblica, e in cui è la stessa fonte primaria a definire direttamente come suscettibile di riqualificazione il volume da recuperare auspicandone la traslazione a vantaggio dell’infrastruttura medesima, ogni valutazione è stata effettuata a priori dal legislatore e non occorre accertare alcunché circa le condizioni dell’edificio: di conseguenza, non ne occorre la permanente presenza, ben potendosi dar corso intanto alla sua celere eliminazione, ferma la recuperabilità del volume, in coerenza con la finalità della norma;
b) diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., qualora ricorrano le specifiche circostanze del caso, corrispondenti alla pertinente definizione di legge, non occorre affatto che il fabbricato venga mantenuto sino al suo recupero, ben potendo essere anticipatamente rimosso, ferma la facoltà di ricostruzione assicurata dalla norma;
c) per chiara decisione del legislatore regionale può (e deve) pacificamente considerarsi “edificio suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale”, come tale passibile dei benefici di legge, ogni edificio, costituente “volume esistente” (e, quindi, esistente alla data del 30 giugno 2009) che interferisca con l’attuazione di interventi aventi ad oggetto infrastrutture o opere di pubblica utilità;
d) la necessità della persistente esistenza dell’edificio interessato dALintervento di demolizione e ricostruzione al momento della definizione del procedimento di assenso edilizio non sussiste nella fattispecie de qua in cui non sono richieste, dalla norma, valutazioni tecnico-discrezionali in relazione alle quali l’istruttoria amministrativa volte ad accertare la effettiva consistenza dell’immobile;
e) la nozione di esistenza di un edificio richiesta per potere beneficiare degli effetti della l.r. 49/2009 (c.d. piano casa) deve essere necessariamente interpretata alla luce della nozione di ristrutturazione contemplata dALart. 3 comma 1 lett. d) d.p.r. 380/2001 come modificato dal d.l. 21.6.2013 n. 69 che ammette la ristrutturazione mediante ricostruzione di edifici precedentemente crollati e demoliti purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
f) ha errato il T.a.r. nell’incentrare l’analisi sulla necessità di riqualificazione dell’edificio e della sua area di pertinenza - laddove ha ritenuto che i presupposti che legittimano l’applicazione della normativa derogatoria premiale prevista dalla legge regionale n. 49 del 2009 non sarebbero soltanto quelli espressamente individuati dal legislatore ALarticolo 2 della legge, dovendosi ad essi aggiungere anche un’ulteriore valutazione discrezionale dell’amministrazione comunale circa la finalizzazione sempre dell’intervento al superamento di una situazione di “degrado” - atteso che, qualora il volume - come nel caso di specie - interferisca con l’attuazione di un intervento volto alla realizzazione di infrastrutture o opere di pubblica utilità, tale circostanza integra di per sé la qualificazione di “edificio suscettibile di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale”.
4.2. Si è costituito, per resistere, il comune di Savona che ha depositato memoria in data 31 ottobre 2024..
4.3. In data 14 novembre 2024, parte appellante ha depositato memoria di replica.
5. All’udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il presente giudizio verte sul provvedimento con cui il Comune di Savona ha esitato negativamente il procedimento attivato dal sig. TI (ricorrente-appellante) in relazione ad un “Intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del 35% e delocalizzazione in applicazione dell’art. 6 della L.R. 49/209 relativamente a fabbricato (ex Casello Ferroviario) interessato da procedura espropriativa (Aurelia Bis) sito in via Turati ed identificato al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 57, particella 19 e suo trasferimento presso l’area urbana sita in Via Nizza e identificata al n.c.e.u. al foglio 77, particelle 485 e 1447.
7. L’appello è incentrato su un unico motivo, articolato in plurime censure che possono trattarsi congiuntamente in quanto avvinte da un unico, omogeneo profilo viziante rappresentato dalla motivazione con cui l’intimata Amministrazione ha espresso il parere negativo, previa acquisizione di analogo parere reso dalla regione Liguria.
7.1. Il parere negativo è stato formulato in ragione del fatto che difettasse, nella fattispecie, la presenza di un “immobile che necessita di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale”, così come definito dALarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 49 del 2009: questo in ragione del fatto che l’edificio interessato, nel frattempo, era già stato demolito per eseguire la programmata opera pubblica.
8. Parte appellante censura il diniego per mal governo degli artt. 2 e 6 della l.r. Liguria n. 42 del 2009, le cui norme non implicherebbero alcuna valutazione discrezionale in ordine alla verifica sullo stato di degrado dell’immobile ai fini della ammissibilità dell’intervento, dovendosi soltanto riscontrare, come unica condizione legale, l’interferenza dello stesso con un’opera pubblica (art. 2, comma 1, lett. c., 1.3, l.r. cit.) da realizzare. Poiché nel caso di specie tale interferenza deve ritenersi del tutto pacifica, in ragione del disposto esproprio dell’immobile per la realizzazione dell’opera pubblica stradale, nulla altro il Comune (e la Regione) potevano opporre al recupero della volumetria medesima mediante la sua traslazione su altra area.
In definitiva, mentre il Comune ha escluso l’applicabilità al prospettato intervento edilizio della disciplina di favore prevista dALart. 6 della l.r. Liguria n. 49/2009 in ragione della risalente demolizione dell’edificio non più esistente al momento dell’istanza edilizia, parte appellante ritiene che ricorrerebbero, nella fattispecie, tutti i presupposti previsti dALarticolo 6 citato, in combinato disposto con l’articolo 2 della medesima legge regionale per assentire il progettato intervento di ricostruzione (meglio, recupero) della volumetria in altra area, con ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici, non ostandovi la circostanza che l’immobile oggetto del prospettato intervento, al momento della richiesta del titolo edilizio, fosse stato già da tempo espropriato e demolito, e quindi non fosse più presente dovendo l’amministrazione unicamente riscontrare la sussistenza del requisito richiesto dALart. 2, comma 1, della l.r. n. 49/2009 (id est, interferenza con l’opera pubblica) senza alcuna valutazione tecnico-discrezionale sulla situazione di degrado dell’immobile siccome già compiuta dal legislatore regionale.
9. L’appello è infondato.
10. Il procedimento espropriativo si è perfezionato nel 2015 con l’adozione del decreto di esproprio.
Da tale data, l’appellante non risultava più il proprietario del bene per essere stata trasferita, la proprietà, in capo ALAN (già da 7 anni).
Questo primo rilievo è decisivo per affermare che difettava, nella fattispecie, la sussistenza delle condizioni oggettive per accedere al beneficio previsto della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49.
L’articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 così recita: “… per individuare misure di contrasto della crisi economica mediante il riavvio dell'attività edilizia, la presente legge disciplina interventi atti a promuovere l'adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, nonché la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del patrimonio edilizio esistente in condizioni di rischio idraulico o idrogeologico o di incompatibilità urbanistica anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici”.
Il seguente articolo 2, comma 1, 1.3, così dispone: “Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le seguenti definizioni: … c) Edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale in quanto alternativamente: 1) presentano una o più delle seguenti condizioni: … interferenza rispetto all'attuazione di interventi aventi ad oggetto infrastrutture od opere di pubblica utilità”.
Il successivo articolo 6, ai sensi del quale l’istanza progettuale è stata presentata, statuisce che: “I singoli edifici prevalentemente residenziali, o ad essi assimilabili quali residenze collettive, esistenti alla data del 30 giugno 2009 aventi una volumetria non superiore a 2.500 metri cubi e che necessitano di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1), lettera c), numeri 1) o 2) possono essere demoliti e ricostruiti con incremento fino al 35 per cento del volume esistente, anche mediante realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dALampliamento del volume esistente dell’edificio da demolire …”.
11. L’intervento in questione è regolato, pertanto, dalla citata legge regionale e sconta i relativi presupposti applicativi.
12. Orbene, se in linea generale la demo-ricostruzione non deve necessariamente essere contestuale (cfr art. 3, comma 1, lett. d, del d.p.r. n. 380/2001, dopo la modifica legislativa introdotta con l’art. 30, comma 1, lett. a) del d.l. 21 giugno 2013, n. 69), purché sia provata l'entità dell'opera demolita, occorre tuttavia considerare che, nella peculiarità della fattispecie (ovvero, tenuto conto dello svolgersi dei fatti e della normativa regionale), tale possibilità (id est, non contestualità della demo-ricostruzione) non è applicabile poiché la demolizione non era finalizzata alla ricostruzione in altro sito, avvalendosi della legislazione nazionale e di quella regionale sul Piano casa, bensì alla realizzazione dell’opera pubblica.
Tale circostanza, tenuto conto del notevole lungo lasso di tempo intercorso, ha operato una cesura logico-giuridica tra l’evento demolizione e il fatto della ricostruzione, con la conseguenza che quest’ultima non si è più posta in continuità funzionale con la prima.
12.1. In altri termini, parte appellante o si avvaleva della normativa nazionale sulla demo-ricostruzione (art. 3, d.p.r. n. 380/2001 citato), e allora avrebbe dovuto ricostruire, sia pure a distanza di tempo, ma nello stesso sito; oppure, avvalendosi (come ha fatto) della legge regionale citata, ovvero della norma speciale sulle opere pubbliche, avrebbe dovuto ricostruire nella contestualità, previa acquisizione del relativo titolo da parte del Comune, per far valere il proprio status di proprietario del bene.
12.2. Sennonché, l’appellante ha perso la proprietà nel 2015; l’edificio è stato demolito dal nuovo proprietario AN; nel 2022 il sig. TI rivendica una volumetria che non esiste più, ovvero che non è più nella sua disponibilità giuridica e materiale.
13. Parte appellante sostiene che il “diritto” di ricostruire gli sia stato riconosciuto dALaccordo concluso con AN (punto 11 dell’accordo sottoscritto nel 2013: “Le parti concordano che nell’ipotesi in cui … non fosse possibile attuare il trasferimento della volumetria espropriata l’indennità … dovrà essere reintegrata …”).
14. Il Collegio osserva che l’accordo in questione (tra AN e appellante) non poteva impegnare (ovvero, costringere) il Comune a rispettare un patto concluso con altra amministrazione (AN).
L’art. 1372, comma 2, codice civile sancisce che “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge” in armonia con l’antico brocardo latino in virtù del quale res inter alios acta tertio neque nocet, neque prodest.
Il comune di Savona era soggetto terzo rispetto al suddetto accordo.
Parte appellante e AN erano, peraltro, di ciò ben consapevoli avendo previsto la reintegrazione della indennità.
Secondo la rigida impostazione tradizionale, dunque, gli effetti del contratto non possono pregiudicare i terzi, ovvero porre a loro carico obbligazioni (id est, impegno a rilasciare il titolo edilizio in qualsiasi momento futuro) oppure obblighi di fare pregiudizievoli (id est, modifiche urbanistiche per consentire la ricostruzione).
15. Per quando sin qui argomentato, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
16. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore del comune di Savona, in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO