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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
RO IO, LA
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1717/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 03076202500000133000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SOCIETA' Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di AT e Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202500000133000 (fascicolo n. 2025/1865), relativa al ruolo formato sulla base dell'avviso di accertamento n. TDY06T100186/2024, impugnato e attualmente pendente presso la CGT di primo Grado di AT ed iscritto al R.G. 2685/2025.
Al riguardo ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'intero importo della pretesa tributaria in pendenza del giudizio di primo grado e conseguente illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Nullità per violazioni formali e sostanziali. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione provinciale di AT che ha contestato punto per punto le eccezioni e argomentazioni contenute nel ricorso. A sostegno ha prodotto atti documentali che giustificavano l'emissione del ruolo straordinario, oltre alla sentenza che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento che ha dato luogo alla notifica dell'atto impugnato. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(In ordine ai motivi formulati dalla società ricorrente , la Corte osserva.
L'art. 15-bis, D.p.r. 29 settembre 1972, n. 602, consente all'Agenzia delle Entrate – in deroga alle regole in materia di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi di cui all'art. 15 – di affidare all'agente della riscossione l'intero carico individuato dall'avviso di accertamento, e non – come avviene generalmente – il carico ridotto, costituito da un terzo della relativa imposta accertata e relativi interessi. In altri termini,
l'agente della riscossione iscrive nei ruoli straordinari l'intero importo inerente a imposte, interessi e sanzioni risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo. Secondo l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto, l'iscrizione nei ruoli straordinari avviene quando vi è “fondato pericolo per la riscossione”. In sostanza,
l'iscrizione nel ruolo straordinario trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale. Ciò si verifica, in specie, nei casi in cui vi sia una sproporzione tra credito vantato dall'Amministrazione finanziaria e valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche dell'eventualità che quest'ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa fiscale. Appare evidente la natura cautelare del ruolo straordinario, posto a tutela del credito dell'Amministrazione, come espressamente affermato dalla stessa Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. un., 13 gennaio 2017, n. 758. Nel caso in esame è di tutto evidente che le ragioni che instavano per l'iscrizione straordinaria erano evidenti. Infatti, la società ricorrente a mezzo dei propri soci, ha svolto una serie di azioni distrattive del patrimonio aziendale, costituendo delle società nuove Società_1 Societa' Semplice (c.f. P.IVA_2) apportando, come capitale sociale crediti vantati nei confronti della Ricorrente_1 oltre ad aver effettuato delle vendite immobiliari di ingente valore. Circostanze queste che non risultano essere state superate da parte ricorrente o quanto meno giustificate. A ciò bisogna aggiungere che nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n.1345/2025 depositata in data 23.06.2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT che ha rigettato il ricorso n. 2685/2024 proposto per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TDY06T100186/2024, quale atto presupposto. Sicchè, il ricorso proposto dalla società ricorrente va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia Entrate direzione provinciale di AT determinate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in AT nella camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore Il presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
RO IO, LA
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1717/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV IPOTECA n. 03076202500000133000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA SOCIETA' Ricorrente_1 SRL ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di AT e Agenzia delle Entrate riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202500000133000 (fascicolo n. 2025/1865), relativa al ruolo formato sulla base dell'avviso di accertamento n. TDY06T100186/2024, impugnato e attualmente pendente presso la CGT di primo Grado di AT ed iscritto al R.G. 2685/2025.
Al riguardo ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per l'intero importo della pretesa tributaria in pendenza del giudizio di primo grado e conseguente illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Nullità per violazioni formali e sostanziali. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si è costituita l'Agenzia Entrate direzione provinciale di AT che ha contestato punto per punto le eccezioni e argomentazioni contenute nel ricorso. A sostegno ha prodotto atti documentali che giustificavano l'emissione del ruolo straordinario, oltre alla sentenza che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento che ha dato luogo alla notifica dell'atto impugnato. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(In ordine ai motivi formulati dalla società ricorrente , la Corte osserva.
L'art. 15-bis, D.p.r. 29 settembre 1972, n. 602, consente all'Agenzia delle Entrate – in deroga alle regole in materia di iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi di cui all'art. 15 – di affidare all'agente della riscossione l'intero carico individuato dall'avviso di accertamento, e non – come avviene generalmente – il carico ridotto, costituito da un terzo della relativa imposta accertata e relativi interessi. In altri termini,
l'agente della riscossione iscrive nei ruoli straordinari l'intero importo inerente a imposte, interessi e sanzioni risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo. Secondo l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto, l'iscrizione nei ruoli straordinari avviene quando vi è “fondato pericolo per la riscossione”. In sostanza,
l'iscrizione nel ruolo straordinario trova applicazione tutte le volte in cui la situazione economico-finanziaria del contribuente non offra garanzie idonee a soddisfare la pretesa fiscale. Ciò si verifica, in specie, nei casi in cui vi sia una sproporzione tra credito vantato dall'Amministrazione finanziaria e valore dei beni facenti parte del patrimonio del contribuente, tenuto conto anche dell'eventualità che quest'ultimo possa disperderli o sottrarli alla garanzia prima di avere soddisfatto la pretesa fiscale. Appare evidente la natura cautelare del ruolo straordinario, posto a tutela del credito dell'Amministrazione, come espressamente affermato dalla stessa Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. un., 13 gennaio 2017, n. 758. Nel caso in esame è di tutto evidente che le ragioni che instavano per l'iscrizione straordinaria erano evidenti. Infatti, la società ricorrente a mezzo dei propri soci, ha svolto una serie di azioni distrattive del patrimonio aziendale, costituendo delle società nuove Società_1 Societa' Semplice (c.f. P.IVA_2) apportando, come capitale sociale crediti vantati nei confronti della Ricorrente_1 oltre ad aver effettuato delle vendite immobiliari di ingente valore. Circostanze queste che non risultano essere state superate da parte ricorrente o quanto meno giustificate. A ciò bisogna aggiungere che nel corso del giudizio è intervenuta la sentenza n.1345/2025 depositata in data 23.06.2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT che ha rigettato il ricorso n. 2685/2024 proposto per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
TDY06T100186/2024, quale atto presupposto. Sicchè, il ricorso proposto dalla società ricorrente va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AT sez. 4 cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia Entrate direzione provinciale di AT determinate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in AT nella camera di consiglio del 09.02.2026
Il relatore Il presidente
Avv. Antonio Maccarone dott. Michele Sessa