Sentenza 25 febbraio 2009
Massime • 1
L'individuazione di persona nel corso delle indagini preliminari è formalmente una dichiarazione e pertanto il relativo verbale è legittimamente utilizzato per le contestazioni nel corso della deposizione dibattimentale del testimone che l'ha effettuata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2009, n. 13882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13882 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 25/02/2009
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 506
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 047731/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL CA N. IL 01/12/1963;
2) DI AN IS N. IL 20/04/1963;
avverso SENTENZA del 04/10/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Castrovillari ha affermato la responsabilità di EL CA e ON GI BA in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il difensore, deducendo tre motivi.
1.1 Con il primo si deduce violazione di legge a causa della acquisizione ed utilizzazione del verbale di individuazione fotografica che, tuttavia, non costituisce atto irripetibile e non avrebbe pertanto potuto essere acquisito al fascicolo per il dibattimento. Erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto la possibilità di acquisizione a seguito delle contestazioni dibattimentali. La stessa Corte, d'altra parte, non motiva adeguatamente circa la presenza di un esaustivo quadro probatorio a prescindere dal verbale in questione.
2.2 Con il secondo motivo si prospetta violazione dell'art. 499 cod. proc. pen., attesa la violazione del divieto di porre domande che contengano le risposte, nel corso dell'esame condotto dalla parte che lo ha richiesto. Le acquisizioni che si sono conseguite per effetto di tali domande sono pertanto inutilizzabili. D'altra parte, contrariamente a quanto assunto dalla Corte d'appello, non è intervenuta alcuna sanatoria essendo state tempestivamente mosse opposizioni alle domande in questione.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta che la responsabilità è stata fondata sulle dichiarazioni del teste VE che ha proposto solo un vago ricordo dei fatti ed ha fornito comunque informazioni deformate dalla tossicodipendenza.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Per ciò che attiene al verbale di riconoscimento la Corte d'appello condivide l'assunto difensivo relativo alla irripetibilità dell'atto; ma rileva che esso può essere acquisito a seguito di contestazione ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., trattandosi pur sempre di una dichiarazione. Peraltro, pur non utilizzando tale verbale come mezzo di prova autonomo ed originario, rimane inalterato il quadro probatorio di riferimento. A tale riguardo si rileva che la contestazione rivolta al teste può valere solo ai fini della credibilità qualora il teste mantenga la versione resa in dibattimento, mentre assurge al rango di prova qualora il teste, preso atto della contestazione, confermi quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari. Tale assunto è condivisibile: questa Corte ha in effetti ripetutamente enunciato che i verbali di individuazione, integrando nella sostanza sommarie informazioni, possono essere introdotte nel dibattimento con le modalità delle contestazioni (da ultimo Cass. 1^, 17 marzo 1994, Rv. 198276). D'altra parte ciò che risulta decisivo, come correttamente ritenuto dalla Corte d'Appello è che il teste ha ammesso, infine, di aver compiuto la ricognizione di cui si discute.
3.2. Quanto alle modalità dell'esame la Corte territoriale rileva che la doglianza difensiva non incide sulla utilizzabilità della prova, ma può dar luogo soltanto ad una irregolarità, giacché l'art. 191 cod. proc. pen. fa riferimento soltanto alle prove in sè illegittime e non riguarda invece la mera inosservanza di modalità di assunzione della prova. Nel merito, peraltro, la deduzione è infondata poiché il pubblico ministero ha proceduto alla lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria solo allorché il teste ha dichiarato di non ricordare o ha riferito circostanze diverse da quelle in precedenza narrate.
Tale valutazione è conforme al condiviso principio proposto ripetutamente da questa Corte anche a Sezioni unite (Sez. un.27/3/1996, Rv. 204644) secondo cui l'inosservanza delle formalità
prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dall'art.191 cod. proc. pen., comma 1. Ed invero, quest'ultima norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova - vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti - la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale.
Tale principio è stato ripetutamente enunciato anche in riferimento alla violazione delle modalità dell'esame prescritte dall'art. 499 c.p.p. essendosi altrettanto condivisibilmente affermato che va esclusa la ricorrenza della sanzione di inutilizzabilità atteso che non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte, e che non si configura nullità ove non ricorra violazione dell'art. 178 c.p.p. per violazione di diritto di difesa, come ad esempio accade quando al difensore è impedito di porre domande (Cass. 3^, 14 maggio 1999, 214282; Cass. 2^, 8 luglio 2002, Rv. 227360).
3.3 Quanto alla credibilità del teste, infine, la Corte d'appello compie un'ampia ponderazione rilevando che il lasso temporale tra le diverse dichiarazioni giustifica alcune deficienze demoniche. Si considera altresì la ritrosia dei tossicodipendenti a ripetere pubblicamente le accuse mosse ai loro fornitori ed amici. Si evidenziano altresì diversi riscontri come la sorpresa in flagrante, l'esattezza della descrizione dei luoghi, l'assenza di rancore o malanimo che potessero determinare accuse false, l'ammissione del precedente riconoscimento fotografico e la conferma del suo esito. Tale valutazione è immune da vizi logici, e non può essere quindi sindacata nella presente sede di legittimità.
I gravami devono deve essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2009