CASS
Sentenza 25 gennaio 1988
Sentenza 25 gennaio 1988
Massime • 1
Ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, cod. pen., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione, considerato che la ratio dell'aggravante consiste anche - eventualmente in via esclusiva - nella maggiore pericolosità del fatto, dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto. ( Conf mass n 139738).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/1988, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1988 |
Testo completo
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89 2
4
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 25.1.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SENTENZA PENALE II⭑
N. 186 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. GIOVANNI MEO
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. FRANCO SCORZA
N. 27200 2. SALVATORE CIANCI
3. >>> BRUNELLO DELLA PENNA לל
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
+. N NICOLA ZINGALE UFFICIO COPIE
->
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente
SENTENZA per diritti L. 1200
N 3 OTT, 1989 sul ricorso proposto da IL AN
MI ZI, nato a [...] il [...],
16.1.1987 della Corte d'Appello avverso la sentenza di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere ..
*Mod: 82
A. Bolnoel Roma NICOLA ZINGALE
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. GUARDASCIONE
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21.11.1986 del Tribunale
di Roma, IS AB era condannato, con cesse le attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di due anni, due mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa per ché ritenuto colpevole di rapina aggravata, per essersi impossessato, in concorso con un com- 3
plice non identificato (che attendeva a breve di-
stanza al volante di un ciclomotore), di una ca-
tenina d'oro, strappandola di dosso a Nuzzo Carmen.
neť cui confronti usava violenza e profferiva mi nacce;
sentenza che la Corte d'Appello confermava con pronuncia del 16.4.87
L'imputato proponeva ricorso per cassazio ne, denunciando errones applicazione della legge penale, per essersi ravvisata l'aggravante del ny mero delle persone riunite pur non avendo la par-
te lesa avvertito la presenza del complice rima sto ignoto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento, non sus-
sistendo il denunciato vizio.
Invero, come questa Corte ha già avuto of casione di affermare, ricorre l'aggravante di cui all'art.628, comma 3°, numero 1, 3a ipotesi, c.p.
anche se la vittima non abbia avvertito la presen za di più persone coalizzate ai suoi danni a non abbia quindi subito una maggiore intimidazione,
considerato che la "ratio" dell'aggravante consi-
ste anche -eventualmente in via esclusiva- nella maggiore pericolosità del fatto, dovuta all'ap-
porto causale del correo al momento e sul luoga del delitto;
per cui, nella specie, è da ritenere irrilevante la circostanza secondo la quale la parte offesa si sarebbe accorta della presenza del complice (in attesa al volante del ciclomotore)
solo allorquando i due correi si diedero alla fuga
Pertnato, essendosi correttamente rav-
visata l'aggravante, il ricorso va respinto.
A norma dell'art.549 C.P.P. il ricorren-
te va condannato alle spese processuali;
la somma che è tenuto a pagare alla Cassa delle ammende può, equamente determinarsi in L.500.000.
P. Q. M.
La Corte, visti gli artt.537, 549 c. p. p.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese processuali ed al pagamento di L.500.000
alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 25.1.1988
IL PRESIDENTE
Ecc:poty.Giovanni M Mer
IL CONSIGLIERE ESTENSORE N. DEPOSITATA in CANCELLERIA Dott;
Nicola Zingale
addi 28 MAR 1989
N Funz
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 25.1.1988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SENTENZA PENALE II⭑
N. 186 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. GIOVANNI MEO
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. FRANCO SCORZA
N. 27200 2. SALVATORE CIANCI
3. >>> BRUNELLO DELLA PENNA לל
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
+. N NICOLA ZINGALE UFFICIO COPIE
->
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente
SENTENZA per diritti L. 1200
N 3 OTT, 1989 sul ricorso proposto da IL AN
MI ZI, nato a [...] il [...],
16.1.1987 della Corte d'Appello avverso la sentenza di Roma
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere ..
*Mod: 82
A. Bolnoel Roma NICOLA ZINGALE
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. GUARDASCIONE
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21.11.1986 del Tribunale
di Roma, IS AB era condannato, con cesse le attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di due anni, due mesi di reclusione e lire 1.000.000 di multa per ché ritenuto colpevole di rapina aggravata, per essersi impossessato, in concorso con un com- 3
plice non identificato (che attendeva a breve di-
stanza al volante di un ciclomotore), di una ca-
tenina d'oro, strappandola di dosso a Nuzzo Carmen.
neť cui confronti usava violenza e profferiva mi nacce;
sentenza che la Corte d'Appello confermava con pronuncia del 16.4.87
L'imputato proponeva ricorso per cassazio ne, denunciando errones applicazione della legge penale, per essersi ravvisata l'aggravante del ny mero delle persone riunite pur non avendo la par-
te lesa avvertito la presenza del complice rima sto ignoto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è privo di fondamento, non sus-
sistendo il denunciato vizio.
Invero, come questa Corte ha già avuto of casione di affermare, ricorre l'aggravante di cui all'art.628, comma 3°, numero 1, 3a ipotesi, c.p.
anche se la vittima non abbia avvertito la presen za di più persone coalizzate ai suoi danni a non abbia quindi subito una maggiore intimidazione,
considerato che la "ratio" dell'aggravante consi-
ste anche -eventualmente in via esclusiva- nella maggiore pericolosità del fatto, dovuta all'ap-
porto causale del correo al momento e sul luoga del delitto;
per cui, nella specie, è da ritenere irrilevante la circostanza secondo la quale la parte offesa si sarebbe accorta della presenza del complice (in attesa al volante del ciclomotore)
solo allorquando i due correi si diedero alla fuga
Pertnato, essendosi correttamente rav-
visata l'aggravante, il ricorso va respinto.
A norma dell'art.549 C.P.P. il ricorren-
te va condannato alle spese processuali;
la somma che è tenuto a pagare alla Cassa delle ammende può, equamente determinarsi in L.500.000.
P. Q. M.
La Corte, visti gli artt.537, 549 c. p. p.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese processuali ed al pagamento di L.500.000
alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 25.1.1988
IL PRESIDENTE
Ecc:poty.Giovanni M Mer
IL CONSIGLIERE ESTENSORE N. DEPOSITATA in CANCELLERIA Dott;
Nicola Zingale
addi 28 MAR 1989
N Funz