Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 521, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti all'ufficio requirente ove il pubblico ministero abbia effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, cod. proc. pen., se deve essere necessariamente coordinato con l'art. 23 cod. proc. pen. (incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado), non può in alcun modo essere interpretato nel senso che sia sufficiente la contestazione in udienza, da parte del pubblico ministero, di un qualsiasi reato di competenza superiore (ancorché emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale) per sottrarre in ogni caso al giudice la cognizione del fatto in ordine al quale sia stata ritualmente esercitata l'azione penale e che costituisce la materia del processo. Ciò significa che la restituzione al pubblico ministero degli atti concernenti l'intero oggetto del giudizio può essere possibile, previa declaratoria di incompetenza per materia, solo ove venga effettuata nel dibattimento la contestazione di un reato, di competenza superiore, che secondo l'apprezzamento del giudice ricomprende e sostituisce quello oggetto della originaria imputazione; qualora viceversa venga contestato - al di fuori dei casi di cui agli artt. 516, 517 e 518.2 c.p.p. - un fatto <
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/1999, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Nicola Zingale Presidente del 11/06/99
1.Dott. Pietro Antonio Sirena Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti " N.3043
3. " US Falcone " REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo Fumu " N. 37562/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN ID NZ
avverso l'ordinanza del pretore di Catanzaro in data 13.7.1998 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. Giacomo Fumu Letta la requisitoria del pubblico ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso dell'udienza celebratasi il 13.7.1998 avanti al pretore di Catanzaro nel processo a carico di AN ID NZ, AN US e PO ON, imputati di concorso in truffa pluriaggravata in danno dei soci della Cooperativa "Parco della Vittoria", il pubblico ministero contestava agli imputati i reati di cui agli artt. 2343 bis (in riferimento all'art. 2629) e 2621 del codice civile, a suo avviso emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
specificava che essi dovevano ritenersi "probatoriamente connessi" con quello di truffa per cui si procedeva e chiedeva che il pretore dichiarasse la propria incompetenza per materia disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro.
Il giudicante, sentite le parti, dichiarava la prima richiesta "irrituale ed inammissibile", dovendo l'incompetenza per ragioni di connessione essere dedotta, ai sensi dell'art. 21.3 c.p.p., entro il termine di decadenza indicato dall'art. 491.1 c.p.p., e cioè subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti;
rilevava tuttavia che il pubblico ministero aveva effettuato una nuova contestazione, concernente reati di competenza superiore, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518.2 c.p.p; riteneva pertanto che, ai sensi dell'art. 521.3 c.p.p., si dovesse disporre la trasmissione di tutti gli atti del processo al procuratore della Repubblica presso il giudice competente e provvedeva quindi in conformità con ordinanza.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione AN ID NZ il quale, dichiarando di avere interesse alla pronta definizione del processo che lo riguarda, denuncia l'abnormità dell'ordinanza impugnata per avere essa determinato l'inammissibile regressione del procedimento, già completamente istruito in dibattimento, nella fase delle indagini preliminari. Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio come il codice di rito, in applicazione della direttiva n. 78 della legge delega ("potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio") abbia limitato la possibilità per il titolare dell'azione penale di ampliare la materia del processo, consentendo soltanto la modifica dell'imputazione, se il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartiene alla competenza di un giudice superiore (art. 516 c.p.p.), ovvero la contestazione di un reato connesso a norma dell'art. 12, lett. b), c.p.p. o una circostanza aggravante, non risultanti nel predetto decreto, sempre che la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore (art. 517 c.p.p.). Al di fuori di quest'ultima ipotesi (e di quella, eccezionale perché consentita dall'imputato ed autorizzata dal giudice, di cui all'art. 518.2 c.p.p.), la possibilità dell'ampliamento dell'oggetto del giudizio mediante contestazione di un fatto nuovo emerso nel corso del dibattimento e non enunciato nel decreto che dispone il giudizio è espressamente esclusa, dovendo in tal caso il pubblico ministero procedere nelle forme ordinarie (art. 518.1 c.p.p.), richiedendo cioè la trasmissione di copia degli atti compiuti nell'istruttoria dibattimentale che tale fatto hanno evidenziato ed iscrivendo la relativa notitia criminis nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Il rimedio all'inosservanza del dovere del titolare dell'azione penale di osservare i limiti posti dalla legge alla sua possibilità di ampliare il thema decidendum, in assenza di un filtro giudiziale alle contestazioni dibattimentali che alla sua iniziativa restano pur sempre riservate, è la restituzione degli atti all'ufficio di procura, secondo quanto espressamente dispone l'art. 521.3 c.p.p. Quest'ultima disposizione, che funge da norma di chiusura della disciplina delle contestazioni dibattimentali, deve essere certamente coordinata con l'art. 23 del codice di rito (incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado), la cui applicabilità "ove necessario" in caso di nuove contestazioni è richiamata espressamente nella relazione ministeriale al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, ma non può in alcun modo essere interpretata nel senso che sia sufficiente la contestazione in udienza, da parte del pubblico ministero, di un qualsiasi reato di competenza superiore (ancorché emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale) per sottrarre in ogni caso al giudice la cognizione del fatto in ordine al quale sia stata ritualmente esercitata l'azione penale e che costituisce la materia del processo. Ciò significa che la restituzione al pubblico ministero degli atti concernenti l'intero oggetto del giudizio può essere possibile, previa declaratoria di incompetenza per materia, solo ove venga effettuata nel dibattimento la contestazione di un reato, di competenza superiore, che secondo l'apprezzamento del giudice ricomprenda e sostituisca quello oggetto della originaria imputazione;
qualora viceversa venga contestato - al di fuori dei casi di cui agli artt. 516, 517 e 518.2 c.p.p. - un fatto "nuovo" rispetto a quello originariamente ipotizzato (e cioè un accadimento da questo del tutto difforme ed autonomo per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento) che alla prima imputazione semplicemente si aggiunge, senza sostituirla o inglobarla, la restituzione degli atti al pubblico ministero non può che riguardare il fatto o i fatti irritualmente contestati e non abbisogna di alcuna previa declaratoria di incompetenza, essendo l'ordinanza che la dispone lo strumento apprestato dalla legge per rendere effettivo l'obbligo del pubblico ministero, sancito nell'art. 518.1 c.p.p., di "procede(re) nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio". Nel caso di specie, in cui erano stati contestati in udienza fatti del tutto autonomi rispetto a quello per cui si procedeva, il giudice ha dunque illegittimamente, per le ragioni su esposte, ordinato la restituzione al pubblico ministero di tutti gli atti del processo, così determinando in relazione al reato di truffa, per il quale era stata validamente esercitata l'azione penale ed in relazione al quale nessun elemento di "novità" o "diversità" aveva apportato la contestazione dibattimentale, un'inammissibile regressione alla fase delle indagini preliminari.
Il provvedimento impugnato, dunque, nella parte in cui ha disposto la trasmissione all'ufficio di procura degli atti del processo in corso per il delitto di truffa è abnorme perché emesso in violazione di un principio fondamentale del sistema processuale, e come tale impugnabile con il ricorso per cassazione, non essendo diversamente eliminabile dall'ordinamento. A questo proposito deve infatti precisarsi che l'ordinanza oggi gravata non può essere considerata quale implicita dichiarazione di incompetenza per ragioni di connessione (e dunque, come tale, possibile oggetto di denuncia di conflitto) sia perché tale contenuto è stato espressamente escluso dal pretore per la tardività della relativa eccezione, sia perché l'unica forma di connessione nella specie ipotizzata dal pubblico ministero - quella probatoria - non è prevista dal codice di rito del 1988 (art. 12 c.p.p.) ed è quindi persino astrattamente inidonea a provocare qualsiasi spostamento della competenza, valendo oramai il nesso probatorio fra reati solo a determinare, sussistendone gli ulteriori presupposti, la riunione dei processi (art. 17 c.p.p.) o il collegamento delle indagini (art. 371.2 c.p.p.). In ogni caso una dichiarazione di incompetenza per ragioni di connessione fra il reato per cui si procede con quello, contestato nel corso del dibattimento, di competenza superiore, sarebbe comunque illegittima -ancorché la connessione effettivamente sussistesse - per la regola preclusiva posta dall'art. 21.3 c.p.p. (v. Corte cost., sent. n. 280 del 1994), che impedisce di rilevare l'incompetenza medesima oltre il termine posto dall'art. 491.1 c.p.p.: ne deriva l'impossibilità per questa Corte di attribuire all'invero inequivoco provvedimento pretorile l'implicito contenuto di un atto illegittimo.
Nè, ad avviso del collegio, vale il riferimento, operato dal giudice di merito, a quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato la non impugnabilità, anche sotto il profilo dell'abnormità, dell'ordine di trasmissione adottato ai sensi dell'art. 521 c.p.p. (sez. VI, 2.2.1995, Gualtieri, rv 201105) e che sembra ritenere doverosa la restituzione degli atti al pubblico ministero ove si configuri, a seguito delle contestazioni effettuate nel dibattimento, un reato di competenza superiore (sez. VI, c.c. 13.7.1995, PM in proc. Muccioli, rv 202982); detta giurisprudenza infatti, come si evince agevolmente dalla lettura integrale delle decisioni indicate, concerne fattispecie del tutto diverse da quella oggetto del presente giudizio, nelle quali cioè la contestazione di un reato di competenza superiore effettuata dal pubblico ministero in udienza ricomprendeva, interamente sostituendolo, il fatto-reato di cui all'originaria imputazione;
giova ricordare invece che questa suprema Corte ha già affermato l'abnormità (e la conseguente ricorribilità) del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero "quando esso fa regredire alla fase anteriore anche l'imputazione originariamente contestata, il che non si verifica quando le fattispecie criminose ipotizzate dal giudice non si aggiungono a quella originaria ma la sostituiscono" (sez. IV, c.c. 14.4.1994, PM in proc. Battistelli, rv 198305). Quanto all'interesse all'impugnazione, che deve sussistere anche nell'ipotesi di denuncia di abriormità, si rileva come il ricorrente abbia allegato di voler soddisfare l'esigenza di una pronta definizione del processo cui è sottoposto, la cui istruttoria dibattimentale, durata circa due anni, nel momento in cui è intervenuto il provvedimento gravato era ormai giunta al termine.
Osserva in proposito il collegio che, al di là del ripristino della legalità, il risultato pratico cui tende l'impugnazione è idoneo a configurare l'interesse ad agire di cui all'art. 568.4 c.p.p. in quanto l'esigenza che con essa si intende soddisfare - la speditezza del giudizio in forme semplici - permea l'intero procedimento penale ed è riaffermata dalla legge processuale proprio in tema di "nuove" contestazioni (art. 518.2 c.p.p.). L'ordinanza oggetto del ricorso deve pertanto essere annullata senza rinvio nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti concernenti il reato di truffa all'ufficio del pubblico ministero, con restituzione del fascicolo al pretore di Catanzaro per l'ulteriore corso.
Dalla pronuncia di annullamento senza rinvio dell'ordinanza deriva che non si rende applicabile nel prosieguo la disposizione di cui all'art. 623, lett. d), c.p.p. - relativa al solo annullamento con rinvio delle sentenze - secondo cui il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza limitatamente alla trasmissione al pubblico ministero degli atti concernenti il reato di truffa oggetto del processo. Dispone la restituzione degli atti al pretore di Catanzaro per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999