Accoglimento
Sentenza 27 novembre 2025
Parere interlocutorio 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 9343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9343 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09343/2025REG.PROV.COLL.
N. 00830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2025, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n.-OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025, il consigliere RA IG e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda, formulata nei confronti del Ministero della difesa dal figlio di un ufficiale dell’Esercito italiano deceduto in conseguenza di una patologia tumorale riconosciuta dipendente da causa di servizio in relazione a missioni svolte all’estero, di risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) subiti dal de cuius .
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) -OMISSIS- ufficiale dell’Esercito italiano, prese parte a plurime missioni internazionali di pace e, in particolare, venne impiegato: a1) in SN (contingente “IFOR”) dal 17 marzo 1997 al 14 ottobre 1997, svolgendo mansioni di capo gestione del danaro presso il Comando multinazionale Nord in condizioni ambientali e climatiche estremamente disagiate, in infrastrutture disastrate (l’ufficio era sito in ex ospedale pediatrico danneggiato dai bombardamenti) posizionato in una area post conflitto; a2) in Macedonia (operazione “Joint Guarantor”) e in Kosovo (operazione “Joint Guardian”) dal 6 aprile 1999 al 22 ottobre 1999, dove nel primo teatro svolse le mansioni di capo gestione del danaro del Centro amministrativo d’intendenza in un accampamento non asfaltato, con scarsa aerazione e frequenti contatti con liquami di risalita stante l’insufficienza del sistema fognario e nel secondo svolse mansioni analoghe in analoga struttura e in presenza di polveri derivanti dalle esplosioni per distruzione di materiale bellico rinvenuto e/o sequestrato; a3) in Iraq (operazione “Antica Babilonia”) dal 26 giugno 2003 al 17 ottobre 2003, dove ricoperse l’incarico di capo cellula “S4”, svolgendo prevalentemente attività di comando e controllo in condizioni ambientali e operative estreme per clima e carenza della struttura logistica;
b) l’invio in tali missioni venne preceduto da un’amplia profilassi vaccinale e le attività lavorative dell’ufficiale furono caratterizzate permanere e spostarsi (percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti) in territori colpiti da bombardamenti anche mediante l’impiego di proiettili all’uranio impoverito (in particolare nel teatro della ex Jugoslavia), con conseguente costante esposizione all’inquinamento derivante dall’impiego dai predetti proiettili, comportante la dispersione nell’ambiente di nanoparticelle derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli di metalli pensanti, in assenza di qualsivoglia specifico dispositivo di protezione individuale (ad esempio, guanti, mascherine e tute protettive);
c) oltre all’esalazione di nanoparticele di metalli pesanti, l’ufficiale si nutrì con cibo e acqua dei luoghi in cui si trovava, che usò anche per l’igiene personale;
d) in data 5 novembre 2015, a seguito di biopsia endoscopica, venne diagnosticato, da una struttura della Azienda sanitaria locale di Caserta, al tenente colonnello -OMISSIS-un “Carcinoma diffuso infiltrante panCK + (90%), CD56”;
e) tale patologia ne provocò il decesso in data 29 gennaio 2016 a 52 anni;
f) in data 10 maggio 2016 -OMISSIS- il figlio ed erede dell’ufficiale, presentò all’amministrazione della difesa un’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento in capo al de cuius dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e la conseguente concessione dei benefici connessi;
g) nel corso del relativo procedimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, intervennero: g1) il verbale della commissione medica ospedaliera di Roma n. BL/G n. T51621005 del 16 gennaio 2017, con cui venne emessa la diagnosi di « documentato carcinoma infiltrante diffuso sottocardiale panck + (90%). CD56, constatando, a causa del decesso un’invalidità complessiva pari al 100% »; g2) il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 855292017 (posizione n. 12583 SSB), reso nell’adunanza n. 310 dell’11 aprile 2017, con la patologia venne reputata « riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall’art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e risultanti dagli atti, le quali hanno esposto il dipendente a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta »; g3) i decreti numeri 294 del 21 novembre 2017 (posizione n. 12589/SSB) e 132 del 13 aprile 2018 (posizione n. 12589/SSB) del Ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva, II reparto, servizio speciali benefici, con cui venne riconosciuto in capo all’ufficiale deceduto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere e vennero conseguentemente liquidate al figlio rispettivamente l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio nonché la speciale elargizione;
h) avverso la quantificazione dell’assegno vitalizio, l’interessato propose ricorso al Tribunale di Roma, che, con sentenza della sezione lavoro n. 452/2021 del 19 gennaio 2021, accertò « il diritto del ricorrente a percepire l’assegno vitalizio di cui all’art. 2 L. 407/88 nella misura di € 500,00 mensili, a decorrere dal 29.1.2016 »;
i) con decreto dal Ministero della difesa, direzione generale della previdenza militare e della leva, II reparto, servizio speciali benefici, prot. n. M_D GPREV SBE2021 0000432 del 23 settembre 2021, venne liquidato all’interessato l’assegno vitalizio nell’importo stabilito dal giudice ordinario.
3. Con il ricorso n. 3134 del 2021 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania e affidato ad un unico complesso motivo compendiato in: « La condotta colposa del datore di lavoro », « Il nesso eziologico », « La responsabilità ex artt. 32 Cost., 2087 e 1218 c.c. », « La responsabilità ex art. 2087 anche in relazione all’art. 2050 cod. civ. » e « Il risarcimento richiesto », -OMISSIS- ha domandato la condanna al risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) subiti dal de cuius , nella misura complessiva di euro 2.000.000, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell’evento (insorgenza delle patologie) fino al saldo.
4. Il Ministero si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n.-OMISSIS- il T.a.r. per la Campania, sezione sesta, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
5.1. In particolare, il collegio di primo grado ha affermato che « che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il Ministero della Difesa Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva II° Reparto Servizio Speciali Benefici, espressamente richiamando il parere di verifica per le cause di servizio che aveva dichiarato l’infermità letale che ha colpito il de cuius riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ha riconosciuto al ricorrente tutti i benefici previsti per i militari colpiti da malattie letali a seguito del servizio prestato nelle missioni a cui ha partecipato il padre » e che « è stato corrisposto, a titolo di indennizzo, quale unico familiare avente diritto, con un primo provvedimento del 23.11.2017 l’assegno vitalizio non reversibile di € 258,23 mensili (somma soggetta annualmente a perequazione automatica) a decorrere dal 29.1.2016 data del decesso del Ten. Col. -OMISSIS- nonché lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033 mensili stessa decorrenza del primo; e che, con successivo provvedimento del 13.4.2018, l’Amministrazione ha concesso al ricorrente la speciale elargizione per un importo totale di € 226.400,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, da corrispondersi in una sola volta ».
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 13 gennaio 2025 e in data 31 gennaio 2025 – -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo (esteso da pagina 8 a pagina 18 del gravame) e ha riproposto (da pagina 19 a pagina 30) le deduzioni svolte in primo grado circa la quantificazione del danno.
7. Il Ministero della difesa si è costituito in resistenza in giudizio.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 novembre 2025.
9. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
10. Tramite l’unico motivo d’impugnazione l’appellante ha lamentato « Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. -OMISSIS-/2024 dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Sezione Settima (pubblicata in data 24.12.2024 e non notificata) per erronea/infondata valutazione della condizione del de cuius – riconoscimento dello status di “Equiparato a Vittima del Dovere” – costituente “confessione stragiudiziale” della colpa dell’Amministrazione. Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. -OMISSIS-/2024 dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Sezione Settima (pubblicata in data 24.12.2024 e non notificata) per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 2087 c.c., nonché, del combinato disposto di cui agli artt. 32 Cost, 2087 e 1218 c.c. Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. -OMISSIS-/2024 dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Sezione Settima (pubblicata in data 24.12.2024 e non notificata) per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 2087 c.c. anche in relazione all’art. 2050 c.c. Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. -OMISSIS-/2024 dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Sezione Settima (pubblicata in data 24.12.2024 e non notificata) per travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti, difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per erroneità, carenza e perplessità della motivazione. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza ».
11. Siffatte doglianze sono fondate.
11.1. La circostanza che all’erede dell’ufficiale deceduto siano stati attribuiti dall’amministrazione i benefici indennitari previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere (assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio e speciale elargizione) non preclude di per sé la possibilità di ottenere un risarcimento dei danni non patrimoniale iure hereditatis .
Gli indennizzi, erogati una tantum o tramite assegni periodici, non esauriscono, invero, l’area del ristoro economico per equivalente a fronte di un danno illecitamente prodotto al lavoratore da omissioni di tutela da parte del datore di lavoro.
11.2. Posto, quindi, che nel caso di specie non deve essere escluso in radice e in modo sostanzialmente pregiudiziale il risarcimento del danno a fronte della già intervenuta attribuzione di benefici indennitari, occorre ora valutare la concreta fondatezza della domanda risarcitoria.
11.3. Innanzi tutto devono essere richiamati i recentissimi arresti dell’adunanza plenaria di questo Consiglio abbiano introdotto novità rilevanti ai fini della presente controversia.
11.3.1. Occorre invero considerare che, con la sentenza del 7 ottobre 2025, n. 15 (e con altre tre coeve, le numeri 12, 13, 14), l’adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (pronunciandosi a seguito di ordinanze di rimessione, di analogo tenore, della seconda sezione del Consiglio di Stato in data 29 aprile 2025, n. 3649, 29 aprile 2025, n. 3650, 2 maggio 2025, n. 3726, 5 maggio 2025, n. 3749), ha affermato il seguente principio di diritto: « nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia ».
Al supremo consesso le ordinanze di rimessione avevano formulato il seguente quesito: « quale sia la disciplina giuridica applicabile alle modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio con riferimento a patologie tumorali insorte in capo a militari che siano stati esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale »; in particolare, si chiedeva di stabilire se l’accertamento della causa di servizio postuli il riscontro effettivo del nesso eziologico secondo il consueto canone civilistico del “più probabile che non”, ovvero se possa ravvisarsi una presunzione iuris tantum di sussistenza del detto nesso, superabile solo attraverso l’individuazione di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Con le decisioni in rassegna la plenaria ha ritenuto di aderire all’orientamento della giurisprudenza per il quale – quando è accertata una patologia tumorale di un militare esposto ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in ragione del suo servizio prestato in particolari contesti operativi – la legge pone a suo favore una presunzione relativa sulla sussistenza del nesso di causalità, superabile se il Ministero della difesa fornisce la prova contraria.
11.3.2. L’adunanza plenaria è giunta ad affermare il principio sopra riportato sulla base di un articolato percorso logico-giuridico che, in estrema sintesi, ha portato a ritenere (cfr. punto 33 delle richiamate sentenze), che esclusivamente per determinate patologie (“ infermità o patologie tumorali ”) contratte « per le particolari condizioni ambientali ed operative » nelle quali i militari si sono trovati ad operare in missioni entro e fuori i confini nazionali, ovvero essendo impiegati «nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento », il sistema dell’equo indennizzo per causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 è stato innovato dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare (c.m.) e dalla relativa disciplina regolamentare [articoli 1078 e 1079 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (r.m.)], con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i seguenti criteri:
a) il militare è tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica dimostrazione della genesi extra-lavorativa della patologia;
c) risultano viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull’assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale.
11.3.3. Discende da quanto sopra che l’azione degli organi preposti (sia a livello medico che amministrativo) agli accertamenti richiesti, in relazione ai principi elaborati dalla adunanza plenaria, si calibra nel modo che segue:
a) in ordine logico, spetta al militare, dimostrare in sede procedimentale ed eventualmente processuale:
a1) le attività lavorative in concreto espletate;
a2) di avere svolto il proprio servizio tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento);
a3) le particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia;
a4) che la patologia manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio;
b) soddisfatto tale onere, dall’art. 603 c.m. si evince che il legislatore ha riconosciuto, in favore dei soggetti indicati nella norma stessa, l’esistenza di un rischio professionale specifico con riferimento a “infermità o patologie tumorali” contratte “per le particolari condizioni ambientali od operative” basato sopra una valutazione astratta sulla pericolosità delle operazioni svolte dal personale predetto in determinati contesti lavorativi, al fine di superare le difficoltà probatorie legate al caso concreto e sulla base delle acquisizioni della scienza medica e delle indagini svolte in sede amministrativa, anche internazionale;
c) detta norma ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (“ post hoc ergo propter hoc ”), tanto allo scopo di evitare che il “fatto ignoto” ridondi contro il soggetto colpito dalle tassative patologie tumorali su indicate;
d) al tempo stesso rimane fermo che se la eziopatogenesi è nota e porta ad escludere nel caso concreto – secondo il criterio del “più probabile che non” – la derivazione della patologia dal contesto normativamente positivizzato, il beneficio economico non potrà essere riconosciuto;
e) tale meccanismo opera, quindi, esclusivamente per determinate patologie e con la rimodulazione degli oneri probatori per l’accertamento della causa di servizio, secondo i criteri dati; assodati tali elementi, l’amministrazione è invece onerata della prova contraria che si sostanzia in una specifica genesi extra-lavorativa della patologia;
f) pertanto i giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio, qualora si basino esclusivamente sull’assenza di studi scientifici che dimostrino – sulla base del criterio del “più probabile che non” – la correlazione causale della neoplasia con l’esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere; tali giudizi, onde negare il beneficio economico, dovranno viceversa dare atto che: i) il richiedente non ha assolto al proprio onere probatorio (il cui contenuto è stato dianzi precisato); ii) in base alle acquisizioni della letteratura medico scientifica, in una con tutte le peculiari circostanze del caso concreto, la patologia tumorale deve ritenersi avere una genesi extra-lavorativa.
11.4. Delineate tali coordinate normative e giurisprudenziali, nel rispetto dei principi formulati dalla Adunanza plenaria – come attualizzati in base ai criteri applicativi sopra illustrati – deve rilevarsi dunque che l’appello deve essere accolto: si osserva che nel caso di specie l’interessato ha dimostrato il tipo, il tempo e il luogo di attività lavorative in concreto espletate nel quadro di una missione internazionale e in condizioni ambientali e operative caratterizzate da costante contatto con agenti inquinanti e con materiale ragionevolmente contaminato da nanoparticelle di uranio impoverito o comunque di altri metalli pesanti derivanti da esplosioni di munizionamento bellico.
Inoltre, la patologia tumorale – per tipologia e tempistica della sua manifestazione – da cui è affetto il militare può essere ricondotta e ai suddetti fattori di rischio.
Va altresì evidenziato, con valenza sostanzialmente dirimente, che l’amministrazione, in base a favorevole parere del Comitato di verifica, ha già riconosciuto la sussistenza della dipendenza della patologia tumorale da causa di servizio in relazione al lavoro prestato dall’ufficiale e gli ha riconosciuto lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, attribuendo all’erede i consequenziali benefici economici.
Peraltro in sede giurisdizionale il Ministero della difesa non ha specificamente contestato (né in primo, né in secondo grado) i fatti dedotti dal ricorrente, che, pertanto, devono essere considerati ammessi in forza del disposto di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., né ha confutato la ricostruzione giuridica dedotta dall’interessato e, in particolare, non ha negato la sussistenza del nesso causale, che, come già precisato, è già stato riconosciuto dall’amministrazione in sede amministrativa.
11.5. Tanto precisato, la domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius è fondata.
12. Occorre ora vagliare le deduzioni circa la quantificazione, non analizzate dal T.a.r., il quale, invero, ha respinto la domanda sull’ an , e riproposte in sede d’appello.
12.1. Sul punto va osservato che il danno non patrimoniale (subito dall’ufficiale perito e chiesto iure hereditatis dall’appellante) va ristorato integralmente e, pertanto, nella sua veste di danno biologico dinamico e personalizzato e della componente del danno morale per il pretium doloris .
12.2. In proposito la Corte di cassazione ha precisato che « L’obbligo ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro di apprestare una particolare protezione al fine di assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore integra, al contempo, fonte di responsabilità contrattuale e risarcitoria (nella specie, del danno morale), in quanto la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 1218 cod. civ. » (Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio 2015, n. 1918).
12.3. In linea generale va sottolineato che il danno iure hereditatis rappresenta lo specifico pregiudizio fatto valere dagli eredi di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito altrui per il danno non patrimoniale – categoria omnicomprensiva nella quale confluiscono sia il danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona, sia il danno morale, per la sofferenza psicologica avvertita a cagione del peggioramento progressivo delle proprie condizioni di salute (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2017, n. 3242) – patito dal de cuius nell’intervallo temporale tra l’esordio dei sintomi della patologia e il momento del decesso, sempreché detto intervallo sia apprezzabile, con conseguente configurabilità di « un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla effettiva menomazione della integrità psicofisica patita dal soggetto leso per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante jure hereditatis » ( ex aliis , Cass. civ., sez. III, 3 gennaio 2002, n. 24 e 14 luglio 2004, n. 13066).
Al riguardo è stato precisato che « il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus » (Cass. civ., sez. lav., 28 giugno 2019, n. 17577).
In sostanza, « il danno morale è una componente del danno biologico, consistente nella lesione del bene salute; esso va liquidato con riferimento all’entità del danno biologico, mantenendo distinte le due specifiche voci di danno, salva specifica allegazione e prova di una misura eccezionalmente ulteriore della lesione risarcibile » (Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2025, n. 8475). Pertanto « Il danno non patrimoniale da lesione alla salute il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore rescindente dalle vicende dinamico - relazionali, onde costituisce oggetto di separata valutazione e autonoma liquidazione rispetto al danno biologico che espressamente riconosce che nel danno non patrimoniale dalla lesione della salute non è una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale danno alla vita quotidiana e alle attività dinamico - relazionali, e un ulteriore risarcimento della sofferenza interiore (c.d. danno morale, rappresentato dal dolore dell’animo, dalla vergogna, dalla disistima di sé, dalla paura e dalla disperazione), per cui, se addotto e provato, quest’ultima va considerato oggetto di separata valutazione e liquidazione » (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2025, n. 4746).
12.4. Tanto premesso, ai fini del concreto calcolo del danno non patrimoniale, anche in considerazione del fatto che niente ha dedotto sul punto l’amministrazione, il Collegio reputa di dover utilizzare i parametri delle note tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella più recente versione aggiornata al 2024, il che rappresenta un approdo ermeneutico conforme alla ratio del criterio equitativo di cui all’art. 1226 del codice civile, da cui discende che occorre applicare le tabelle vigenti al momento della liquidazione, anche se il danno si è verificato sotto la vigenza di precedenti tabelle (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25485 e 10 maggio 2016, n. 9367).
In proposito, ai fini del calcolo, va considerato che l’ufficiale alla data della manifestazione dell’evento dannoso e alla data del decesso aveva soli 52 anni (nato il [...] e deceduto il 29 gennaio 2016, con patologia riscontrata il 5 novembre 2015) e che nell’arco di tempo intercorrente tra il palese insorgere della patologia e il decesso (85 giorni) l’ufficiale non solo ha subito una rilevantissima diminuzione dell’integrità fisica, vedendo progressivamente ridursi, fino al totale annientamento, le proprie facoltà vitali (danno biologico in senso stretto di tipo terminale – da risarcire alla vittima e iure hereditatis a suo figlio – determinato dalla lesione al bene salute, consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all’ exitus , di entità massima pari al 100% per 85 giorni, anche in considerazione di mancanza di controdeduzioni dell’amministrazione), ma ha altresì ragionevolmente percepito il proprio stato, ovverosia ha avuto la lucida ed angosciosa consapevolezza della fine imminente (danno morale sostanziantesi in una sofferenza psicologica senz’altro di tipo severo). Si tratta, in particolare, del cosiddetto danno catastrofale o da lucida agonia (rientrante nell’alveo del danno non patrimoniale), consistente in una crescente sofferenza per la percezione del peggioramento e per la conoscibilità dell’avvicinarsi dell’ exitus , che esprime un vero e proprio pretium doloris , da ristorare alla vittima (e iure hereditatis a suo figlio) in ragione della obiettiva sofferenza derivatagli dalla progressiva consapevolezza della ineluttabilità della propria fine. Al riguardo è stato precisato che: « La possibilità di chiedere iure hereditatis il risarcimento del danno patito dalla vittima di lesioni mortali è ammessa, quanto al “danno biologico temporaneo”, laddove la lesione della salute si sia protratta per un periodo di tempo “apprezzabile” che ne consenta l'accertamento medico-legale e, quanto al “danno morale”, laddove sussista uno stato di coscienza della vittima che le consenta di prefigurarsi la morte imminente e di addolorarsi per essa » (Cass. civ., sez. VI, 13 dicembre 2018, n. 32372); « In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”), al quale, nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell’“exitus”, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida” » (Cass. civ., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727); « La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di denaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito. E per stabilire se vi siano state duplicazioni nel risarcimento o se, viceversa, questo sia stato erroneamente sottostimato, non si deve fare riferimento ai nomi attribuiti dal giudice al pregiudizio lamentato (biologico, morale, esistenziale), ma esclusivamente al concreto pregiudizio preso in esame. Pertanto, nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, dovranno essere distintamente valutati - per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesioni psico-fisiche - sia l’aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto » (Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2018, n. 9196).
12.5. Sulla base del su esposto quadro giurisprudenziale, nella vicenda in esame il danno morale catastrofale è senza dubbio sussistente, considerata la rapidissima progressione della patologia che ha condotto l’ufficiale (il quale consta essere rimasto lucido almeno per la gran parte del periodo d’interesse) al decesso in 85 giorni dalla diagnosi.
In definitiva, nel caso di specie il danno biologico terminale (da invalidità temporanea totale) deve essere calcolato basandosi sulle tabelle per l’invalidità temporanea, ma con un valore più alto a causa della sua intensità e del suo sfociare nella morte ed equitativamente (cosiddetta personalizzazione), mentre il danno morale catastrofale deve essere liquidato con criteri equitativi puri e non attraverso le tabelle.
Ciò posto, all’erede -OMISSIS- nell’ambito del danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis , va riconosciuto un danno biologico terminale del 100% (su soggetto di 52 anni) per 85 giorni, personalizzato con un aumento del 25% (stante la gravità del danno alla salute, avvalorata dalla sua repentina evoluzione verso l’esito mortale) e un danno morale ( pretium doloris di tipo catastrofale) nella misura equitativa del 50% di quello biologico (atteso che il danno biologico è pari al 100% di invalidità e in considerazione della sofferenza soggettiva in relazione alla gravità e dell’intensità della patologia e del suo rapidissimo ed esiziale decorso clinico).
12.6. Non va riconosciuto il richiesto danno esistenziale ovverosia il danno da sconvolgimento dell’agenda di vita a seguito dell’insorgere evidente della patologia.
Sul punto va rammentato che il danno non patrimoniale copre tutte le ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (ad esempio, danno morale e danno biologico), cosicché, laddove tali aspetti ricorrano cumulativamente, occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.
Ne discende che non trova riscontro nel nostro ordinamento un’autonoma categoria di danno esistenziale, poiché tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dal danneggiato, rientrano nell’unica fattispecie del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 del codice civile, che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cosiddetto danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell’interesse superi una soglia minima di tollerabilità.
Inoltre, mentre dalla giurisprudenza il danno morale è stato più recentemente distinto, quale voce autonoma, rispetto al danno biologico dinamico relazionale (cfr. Cass. civ. numeri 8475/2025, 4746/2025, 17577/2019, 32372/2018, 26727/2018 e 9196/2018 cit.) una simile distinzione non sussiste per il danno esistenziale, giacché gli aspetti di tipo esistenziale del danno non patrimoniale sono già considerati mediante la personalizzazione della liquidazione del predetto danno nella sua voce di danno biologico (inteso come danno biologico dinamico-relazionale), con la conseguenza che liquidare il danno esistenziale in via autonoma comporterebbe una locupletazione, non coerente con la funzione riparatoria e non sanzionatoria del risarcimento. Ne deriva che « costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall’art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute » (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469; in senso analogo, cfr. Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20795).
12.7. Nella liquidazione complessiva deve considerarsi che il debito in questione (inerente al danno non patrimoniale) è di valore, sicché la sua liquidazione deve consentire la rimessa in pristino del patrimonio del danneggiato all’attualità (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191, 24 giugno 2003, n. 10022 e 24 gennaio 2000, n. 748). I criteri di calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sono quelli consueti, ormai fissati graniticamente dalla giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 17 febbraio 1995, n. 1712; Cons. Stato, adunanza plenaria, 15 giugno 1998, n. 3 e 20 luglio 1998, n. 6; Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 6444 e 8 giugno 2018, n. 3461), secondo cui: a) in tema di risarcimento del danno per debiti di valore, la somma calcolata dev’essere aumentata con la rivalutazione secondo i dati Istat e gli interessi; b) la rivalutazione ha la funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l’importo della somma (che viene liquidata con riguardo al fatto in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale; c) la rivalutazione è calcolata ogni anno sempre sul capitale iniziale utilizzando la variazione dell’indice Istat rispetto all’anno e al mese iniziali (in modo da evitare di rivalutare ogni volta un capitale già rivalutato nell'anno precedente); d) gli interessi vanno calcolati dalla data del fatto, non già sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
12.8. Stante l’assenza di opposizione dell’appellante, il Collegio dispone che, alla luce dei suddetti criteri, il Ministero della difesa dovrà, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., formulare all’interessato una specifica proposta di concreta liquidazione del danno non patrimoniale entro il termine di 60 giorni.
12.9. Alla somma in tal modo calcolata, l’amministrazione dovrà sottrarre gli altri importi percepiti dall’interessato in relazione ai fatti di causa in forza del principio della “ compensatio lucri cum damno ”.
12.9.1. Va premesso che la compensatio lucri cum damno deve essere effettuata d’ufficio, anche in assenza di una specifica eccezione del danneggiante.
La giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa (dal cui orientamento il Collegio non intende discostarsi), ha reiteratamente precisato che l’eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in senso lato, ovverosia non rappresenta l’adduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all’esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, cosicché essa è rilevabile d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. civ., sez. VI, 24 settembre 2014, n. 20111; sez. III, 20 gennaio 2014, n. 992 e 24 novembre 2020, 26757).
In sostanza, l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno non corrisponde ad una pretesa fatta valere dal convenuto, ma opera in chiave di contenimento o di esclusione della pretesa risarcitoria per essere il danno inesistente o inferiore a quello di cui si domanda il risarcimento, a causa del vantaggio ( lucrum ) conseguito, in base al medesimo fatto, dal creditore attore (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2023, 16808; sez. II, 24 febbraio 2000, n. 2112). Pertanto esso opera « come regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno » (cfr. Cass. civ., sezioni unite, 22 maggio 2018, n. 12564).
Parimenti questo Consiglio ha affermato che « la c.d. “ compensatio ” opera, nell’ambito della struttura dell’illecito (anche) contrattuale, in punto di causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell’illecito. Là dove, dunque, dal medesimo fatto illecito derivino al contempo conseguenze sia favorevoli (vantaggio) che sfavorevoli (danno) per la parte danneggiata, allora esse andranno compensate. E ciò in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla cd. teoria differenziale ( differenztheorie ): il danno risarcibile, in altri termini, dovrà essere quantificato in ragione della differenza tra l’entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto se il danno non vi fosse stato (cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 28 luglio 2023, n. 23123). Peraltro, giova rammentare che tale compensazione del lucro con il danno costituisce un’eccezione in senso lato, che non integra una deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto fatto valere, bensì una semplice difesa relativamente all’esatta entità globale del danno effettivamente sofferto dal danneggiato, ed è, in quanto tale, rilevabile d’ufficio dal giudicante che può fare riferimento, per il principio dell’acquisizione della prova, a tutte le risultanze del procedimento al fine di stabilire l’esatta misura del danno risarcibile (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 novembre 2020, n. 26757) » (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 313).
Anche questa Sezione ha avuto modo di ribadire l’applicabilità d’ufficio della compensatio lucri cum damno (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 febbraio 2024, 1973).
12.9.2. Ai fini della compensazione vanno considerati i benefici economici riconosciuti una tantum o con cadenza periodica legati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale effetto della partecipazione del militare a missioni internazionali.
La “ compensatio lucri cum damno ” va effettuata laddove il pregiudizio e l’incremento patrimoniale derivino ambedue, in modo immediato e diretto (e non per occasionalità anche necessaria) dal medesimo fatto illecito generatore, mentre, qualora beneficio tragga origine da un titolo diverso e indipendente dal fatto causativo del danno, esso non deve essere scomputato nella liquidazione del danno (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2025, n. 8646).
In sostanza, nell’ambito della compensatio « le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità, sicché il beneficio non è computabile in detrazione con l’applicazione della compensatio allorché trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale » (in tal senso, con precisazioni di carattere generale in tema di “ compensatio lucri cum damno ”, sebbene espresse in materia assicurativa, Cass. civ., sezioni unite, 22 maggio 2018, numeri 12565 e 12566).
12.9.3. Delineate tali coordinate ermeneutica, deve essere sottratto l’importo della speciale elargizione versata dall’amministrazione all’appellante quale congiunto di soggetto equiparato a vittima del dovere, poiché, alla luce della sentenza dell’adunanza plenaria di questo Consiglio n. 1 del 23 febbraio 2018 (secondo cui « la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario »), nel caso de quo la speciale elargizione è derivata dal medesimo fatto generatore del richiesto risarcimento del danno non patrimoniale (ovverosia la patologia tumorale dipendente da causa di servizio svolto in missioni internazionali su territori contaminati da sostanze oncogene), con conseguente necessità di effettuare la compensazione.
12.9.4. Dall’importo risarcitorio, invece, non devono essere detratti gli indennizzi erogati dall’amministrazione a titolo di assegno vitalizio e a titolo di speciale assegno vitalizio (previsti rispettivamente dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e dall’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206), in quanto tali benefici a carattere indennitario sono diretti a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e non un pregiudizio di tipo non patrimoniale (riconosciuto dal T.a.r. sotto il profilo di danno biologico dinamico), la cui quantificazione, pertanto, non deve subire scomputi di indennità erogate per risarcire danni di tutt’altra natura (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2025, n. 8646). In tal senso, ancorché con riferimento alle somme erogate dall’Inps in favore degli invalidi civili, ma con analisi valevole, per identità di ratio , anche per il su citato assegno vitalizio, è stato specificato che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2022, n. 11657 e sez. III, 6 marzo 2025, n. 6031).
13. In conclusione l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado e di conseguenza deve essere ordinato al Ministero della difesa di formulare a -OMISSIS- entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, una proposta di liquidazione del danno ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. alla luce dei criteri indicati ai paragrafi da 12.1. a 12.9.4 ed effettuando soltanto le detrazioni ivi indicate (che potrebbero, in ipotesi, comportare anche un azzeramento del quantum risarcitorio esigibile); per l’ipotesi di inottemperanza deve essere sin d’ora nominato, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., il commissario ad acta nella persona del Presidente dell’Inail, con facoltà di delegare un dirigente dell’Istituto, che provvederà a formulare la suddetta proposta.
14. In applicazione del principio della soccombenza, all’accoglimento dell’appello segue la condanna dell’amministrazione appellata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 830 del 2025, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente ordina al Ministero della difesa di formulare a -OMISSIS- entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza, una proposta di liquidazione del danno ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. secondo i criteri indicati ai paragrafi da 12.1. a 12.9.4 della parte motiva; per l’ipotesi di inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Presidente dell’Inail, con facoltà di delegare un dirigente dell’Istituto, che provvederà a formulare la suddetta proposta.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore di -OMISSIS- delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 5.000 (cinquemila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte privata e di persone fisiche comunque citate in sentenza, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il loro stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
IO RM, Presidente
RA IG, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IG | IO RM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.