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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 15/10/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EL
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. SE Di AM , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1592/2021
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1981 , residente in [...]rappresentato e difeso dall' DI
DIO IL
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.IANNÌ Controparte_1 P.IVA_1
NZ
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.379\2021
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a premetteva che : con Parte_2 decreto ingiuntivo n. 379/2021 R.D.I. (R.G. n. 1308/2021) su ricorso di CP_1
con sede a Gela nella Via Venezia n. 258-260 (P.IVA: ), in
[...] P.IVA_1
persona dell'Amministratore unico veniva ingiunto Controparte_2
all'opponente il pagamento della somma di € 7.483, 79 oltre Parte_1
interessi e spese sulla scorta di di fatture relative alla vendita e fornitura di bibite nel periodo compreso tra il mese di luglio 2019 ed il mese di settembre 2020.
Rilevava di avere provveduto diverse volte a pagamenti in contanti, articolava prove a sostegno della domanda e chiedeva revocarsi il d.i. opposto. Si costituiva la creditrice opposta contestando la domanda, rilevava che l'opponente non contestava la fornitura dei beni nei termini di cui alle fatture azionate;
non veniva contestato né l'importo delle singole fatture né è stata eccepita la mancata ricezione della merce dettagliatamente descritta nelle fatture e nei documenti di trasporto. Chiedeva rigettarsi l'opposizione e concedersi la provvisoria esecuzione. Entrambe le parti formulavano mezzi istruttori.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, sulla scorta della mancanza della prova scritta dell'opposizione, venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti e spedita per le conclusioni. Assegnati i termini 190 c.p.c. solo parte opponente provvedeva al deposito di memoria conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto.
Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Fatte queste premesse va rilevato, nel merito, che l'opposizione si presenta sprovvista di adeguato supporto probatorio. A fronte delle fatture prodotte e dei documenti di trasporto dai quali si evince la consegna della merce, e sulla quale non vi è stata contestazione, la prova del pagamento in contanti non può essere rimessa alle deposizioni testimoniali per il noto divieto di cui all'art. 2721 c.c. che stabilisce un divieto di prova testimoniale per contratti con valore superiore a
2,58 euro, limite che l'articolo 2726 estende ai pagamenti. Secondo Cass. civ. n.
7940/2020, infatti: “ Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.” Tali eccezioni non risultano soddisfatti dalle allegazioni dell'opponente posto che : “La prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt.
2726 e 2729 cod. civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti. Cass. civ. n. 25213/2014.
Ne deriva che l'opposizione non può essere accolta. Va confermato il d.i. n.
379/2021.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
7483,00) per le prime tre fasi del giudizio, ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 379/2021 che conferma.
Liquida le spese del giudizio in € 1689,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta Controparte_1
Gela, 15/10/2025
Il Gop
SE Di AM
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EL
- SEZIONE CIVILE-
Il Gop dott. SE Di AM , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1592/2021
T R A
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1981 , residente in [...]rappresentato e difeso dall' DI
DIO IL
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv.IANNÌ Controparte_1 P.IVA_1
NZ
CONVENUTO OPPOSTO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.379\2021
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a premetteva che : con Parte_2 decreto ingiuntivo n. 379/2021 R.D.I. (R.G. n. 1308/2021) su ricorso di CP_1
con sede a Gela nella Via Venezia n. 258-260 (P.IVA: ), in
[...] P.IVA_1
persona dell'Amministratore unico veniva ingiunto Controparte_2
all'opponente il pagamento della somma di € 7.483, 79 oltre Parte_1
interessi e spese sulla scorta di di fatture relative alla vendita e fornitura di bibite nel periodo compreso tra il mese di luglio 2019 ed il mese di settembre 2020.
Rilevava di avere provveduto diverse volte a pagamenti in contanti, articolava prove a sostegno della domanda e chiedeva revocarsi il d.i. opposto. Si costituiva la creditrice opposta contestando la domanda, rilevava che l'opponente non contestava la fornitura dei beni nei termini di cui alle fatture azionate;
non veniva contestato né l'importo delle singole fatture né è stata eccepita la mancata ricezione della merce dettagliatamente descritta nelle fatture e nei documenti di trasporto. Chiedeva rigettarsi l'opposizione e concedersi la provvisoria esecuzione. Entrambe le parti formulavano mezzi istruttori.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, sulla scorta della mancanza della prova scritta dell'opposizione, venivano rigettate le richieste istruttorie delle parti e spedita per le conclusioni. Assegnati i termini 190 c.p.c. solo parte opponente provvedeva al deposito di memoria conclusiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto preliminarmente si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., è chiamato a pronunciarsi sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (v. da ultimo Cass. sez. II, 12/03/2019, n.7020; Cass. Sez. L. 12/08/2004, n.15702;
Cass. sez. II, 22/03/2001, n.4121). L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è, dunque, ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto stesso, ma “si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (così in massima Cass. Sez. L.
15702/2004 cit.).
Dall'affermazione di tale principio generale, invero costantemente enunciato dalla giurisprudenza, discende che l'accertamento della fondatezza dell'azione monitoria non può limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo, ma deve riguardare gli elementi di prova addotti nel giudizio di merito a sostegno della domanda, alla luce delle prove offerte dal ricorrente ed opposto nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso.
Sotto tale profilo si osserva che la fattura commerciale, in ragione della sua formazione unilaterale, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si concretizza nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Quanto al suo valore probatorio, va precisato che la fattura, se è sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione a cognizione piena non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, mero indizio delle stesse.
Parimenti per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss., purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e delle scritture prescritte dalle leggi tributarie, se tenute con l'osservanza delle norme per queste previste, costituiscono, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., idonee prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di opposizione, che è un ordinario giudizio di cognizione, si applicano le norme ordinarie in materia di onere della prova.
A tal proposito in base agli artt. 2709 e 2710 c.c. i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore che li ha redatti e, ove regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti afferenti all'esercizio dell'impresa, restando in tal caso liberamente valutabili dal giudice (v. Trib. Milano sez. IV, 12/06/2019 n.5664; v. anche Trib.
Pavia Sez. III, 23/01/2019, n.101). Va poi brevemente rammentato che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente ricopre la posizione sostanziale di convenuto.
Incombe dunque sull'opposto l'onere della prova del credito azionato in sede monitoria, mentre grava sull'opponente l'onere di dare prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere o, comunque, dei fatti posti a fondamento delle eventuali eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria.
Fatte queste premesse va rilevato, nel merito, che l'opposizione si presenta sprovvista di adeguato supporto probatorio. A fronte delle fatture prodotte e dei documenti di trasporto dai quali si evince la consegna della merce, e sulla quale non vi è stata contestazione, la prova del pagamento in contanti non può essere rimessa alle deposizioni testimoniali per il noto divieto di cui all'art. 2721 c.c. che stabilisce un divieto di prova testimoniale per contratti con valore superiore a
2,58 euro, limite che l'articolo 2726 estende ai pagamenti. Secondo Cass. civ. n.
7940/2020, infatti: “ Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.” Tali eccezioni non risultano soddisfatti dalle allegazioni dell'opponente posto che : “La prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt.
2726 e 2729 cod. civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti. Cass. civ. n. 25213/2014.
Ne deriva che l'opposizione non può essere accolta. Va confermato il d.i. n.
379/2021.
Le spese della lite seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente: sono liquidate ai sensi del D.M. 55\14 sulla scorta del valore (€
7483,00) per le prime tre fasi del giudizio, ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e\o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. n. 379/2021 che conferma.
Liquida le spese del giudizio in € 1689,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge in favore dell'opposta Controparte_1
Gela, 15/10/2025
Il Gop
SE Di AM