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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37739 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ACCORINTI NINO IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE SEGRETERIA TERRITORIALE FEDERAZIONE CISL MEDICI CATANZARO nel procedimento a carico di: CU RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato LL RI che, nell'interesse della parte civile, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
e dall'avvocato DOMENICO PIETRAGALLA che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
cf Penale Sent. Sez. 5 Num. 37739 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 maggio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 16 aprile 2018, ha assolto ER NC - che aveva interposto gravame -, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di diffamazione aggravata nei confronti di NO TI e ha revocato le statuizioni civili in favore di quest'ultimo. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la mancanza e l'illogicità della motivazione, in quanto la Corte di merito sarebbe pervenuta alla riforma della prima decisione limitandosi a negare portata diffamatoria alle espressioni in imputazione, senza ripercorrere e valutare le copiose risultanze processuali e senza esporre - in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità - il ragionamento logico-giuridico seguito a sostegno della difforme conclusione (rispetto a quella argomentata del Tribunale, che era giunto alla condanna valorizzando anche le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame); e ciò quantunque la Corte distrettuale abbia ammesso che le condotte in imputazione fossero pacifiche e incontestate, il che avrebbe dovuto condurre al più a una formula assolutoria diversa da quella adottata, e nonostante la portata diffamatoria delle espressioni in discorso fosse una circostanza provata in ragione della ritenuta attendibilità della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, difettando di quella una critica argomentata ed effettiva che è il quid di ogni impugnazione (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo vigente in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, da applicarsi nella specie;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Difatti, la Corte di appello, in maniera logica, non ha ripercorso il compendio probatorio poiché ha ritenuto provato il fatto descritto in imputazione e la riferibilità di esso all'imputato. Tuttavia, nell'esercizio del proprio potere di qualificazione di esso sub specie iuris ne ha negato la tipicità ex art. 595 cod. pen. e - coerentemente - ha reso pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili;
ragion per cui nella specie non hanno alcun rilievo nei termini dedotti dal ricorso le risultanze istruttorie - comunque richiamate in maniera del tutto generica - che, ad avviso della parte civile, non sarebbero state compiutamente esaminate;
e ciò in particolare sotto il profilo della portata offensiva delle espressioni in imputazione, che non potrebbe trarsi - come invece il ricorso finisce per assumere - dall'apprezzamento dello stesso offeso quanto ritenuto dall'offeso, essendo tale apprezzamento / > - come esposto - riservato al giudice. 2 L'inammissibilità del ricorso esime questa Corte - che pure in materia di diffamazione, può conoscere e valutare l'offensività delle espressioni che si assumono lesive della altrui reputazione (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706) - da ogni ulteriore considerazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato LL RI che, nell'interesse della parte civile, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
e dall'avvocato DOMENICO PIETRAGALLA che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;
cf Penale Sent. Sez. 5 Num. 37739 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 maggio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 16 aprile 2018, ha assolto ER NC - che aveva interposto gravame -, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di diffamazione aggravata nei confronti di NO TI e ha revocato le statuizioni civili in favore di quest'ultimo. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, formulando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la mancanza e l'illogicità della motivazione, in quanto la Corte di merito sarebbe pervenuta alla riforma della prima decisione limitandosi a negare portata diffamatoria alle espressioni in imputazione, senza ripercorrere e valutare le copiose risultanze processuali e senza esporre - in ossequio ai princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità - il ragionamento logico-giuridico seguito a sostegno della difforme conclusione (rispetto a quella argomentata del Tribunale, che era giunto alla condanna valorizzando anche le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame); e ciò quantunque la Corte distrettuale abbia ammesso che le condotte in imputazione fossero pacifiche e incontestate, il che avrebbe dovuto condurre al più a una formula assolutoria diversa da quella adottata, e nonostante la portata diffamatoria delle espressioni in discorso fosse una circostanza provata in ragione della ritenuta attendibilità della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, difettando di quella una critica argomentata ed effettiva che è il quid di ogni impugnazione (cfr. artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo vigente in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, da applicarsi nella specie;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Difatti, la Corte di appello, in maniera logica, non ha ripercorso il compendio probatorio poiché ha ritenuto provato il fatto descritto in imputazione e la riferibilità di esso all'imputato. Tuttavia, nell'esercizio del proprio potere di qualificazione di esso sub specie iuris ne ha negato la tipicità ex art. 595 cod. pen. e - coerentemente - ha reso pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste e ha revocato le statuizioni civili;
ragion per cui nella specie non hanno alcun rilievo nei termini dedotti dal ricorso le risultanze istruttorie - comunque richiamate in maniera del tutto generica - che, ad avviso della parte civile, non sarebbero state compiutamente esaminate;
e ciò in particolare sotto il profilo della portata offensiva delle espressioni in imputazione, che non potrebbe trarsi - come invece il ricorso finisce per assumere - dall'apprezzamento dello stesso offeso quanto ritenuto dall'offeso, essendo tale apprezzamento / > - come esposto - riservato al giudice. 2 L'inammissibilità del ricorso esime questa Corte - che pure in materia di diffamazione, può conoscere e valutare l'offensività delle espressioni che si assumono lesive della altrui reputazione (Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; cfr. pure Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706) - da ogni ulteriore considerazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/06/2023.