Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
In tema di trasporto di merce per via marittima, nella controversia promossa innanzi al giudice italiano per ottenere la condanna del vettore al risarcimento del danno in favore dell'avente diritto alla riconsegna della merce perduta (nella specie, per effetto di un incendio sviluppatosi a bordo della nave che avrebbe dovuto trasportare la merce da uno Stato estero in Italia), deve negarsi la giurisdizione del predetto giudice in ordine alla domanda accessoria di manleva proposta dal vettore stesso nei confronti delle due società, rispettivamente proprietaria e armatrice della nave da lui noleggiata per il trasporto, non aventi in Italia sede ne' rappresentante autorizzato a stare in giudizio, in mancanza dei criteri di collegamento idonei all'affermazione di tale giurisdizione, previsti dalla Convenzione di Bruxelles 27 Settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 Giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni, criteri alla stregua dei quali, giusta il disposto dell'art.3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, la questione di giurisdizione, tempestivamente eccepita, va risolta ove si tratti di società non aventi in Italia sede ne' rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Deve, in particolare, escludersi l'applicabilità del criterio di cui all'art. 6, n. 2, di detta Convenzione - per il quale, in caso di azione di garanzia, il garante può essere citato davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda - non vertendosi in materia di garanzia c.d. propria, la quale ricorre quando la domanda principale e quella di garanzia abbiano lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/08/1999, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente -
Dott. Francesco AMIRANTE - Pres. di Sez. -
Dott. Massimo GENGHINI - Pres. di Sez. -
Dott. Giovanni OLLA, relatore - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3838 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1998, proposto da
WA KI KAISHA LTD, con sede in Giappone (Tokyo), in persona del suo legale rappresentante in carica, e PEARL MARITIME CO. LTD, con sede in Liberia (Monrovia) in persona del suo legale rappresentante in carica, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via della Mercede n. 52 presso lo studio dell'avvocato Mario Menghini, che, unitamente agli avvocati Massimo Mordiglia e Marco Lopez de Gonzalo, le rappresenta in virtù di procure speciali 9 gennaio 1998 e le difende,
ricorrenti contro
SEA LAND SERVICE INC., con sede in Charlotte, North Caroline, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n 27, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Sperati che, disgiuntamente dall'avvocato Giorgia M. Boi, la rappresenta in virtù di procura speciale 13 marzo 1998 e la difende controricorrente
e nei confronti di
SOCIETÀ ITALIANA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI - SIAT, società per azioni con sede in Genova, in persona del suo legale rappresentante in carica, intimata per regolamento preventivo di giurisdizione in ordine alla causa pendente davanti al Tribunale di Genova ed iscritta al n. 5240 del Ruolo Affari Contenziosi Civili per l'anno 1996, proposta dalla s.p.a. SIAT nei confronti della Sea LA IC Inc. e nella quale la convenuta ha chiamato in rivalsa le società KI e PE IM.
Udita, nella pubblica udienza del 26 febbraio 1999, la relazione del consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per le ricorrenti, l'avvocato Menghini;
udito, per la controricorrente, l'avvocato Sperati;
udito, per il Pubblico Ministero, l'Avvocato Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Franco Morozzo della Rocca, il quale ha concluso per la giurisdizione del giudice italiano per la causa principale ed il difetto di giurisdizione dello stesso giudice per la causa di garanzia;
in subordine, per la rimessione della questione alla Corte di giustizia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con contratto 18 dicembre 1993, la Sea LA IC Inc. assunse l'obbligo di trasportare via mare da LA (India) ad Ancona (Italia) il contenitore-frigo SEAU 5140104 contenente 1371 cartoni di gamberi e calamari congelati.
Il vettore caricò il contenitore nella m/v Orient - College e, successivamente, lo trasbordò sulla m/v Seven Seas Bridge. Il giorno 6 gennaio 1994 questa nave salpò dal porto di Jeddah e sulla stessa si sviluppò un incendio. La nave, peraltro, proseguì il suo viaggio sino a Malta dove giunse il 2 febbraio 1994. In questo porto, le Autorità veterinarie dopo aver accertato che il pesce conservato nel contenitore s'era scongelato ed avariato, ne ordinò la distruzione.
2.- La s.p.a. CA-FIN - asserita avente diritto alla riconsegna del carico - chiese ed ottenne dalla s.p.a. SIAT - Società Italiana di Assicurazione e riassicurazione e presso la quale il carico stesso era stato assicurato, l'indennizzo assicurativo.
3.- Con atto notificato alla Sea LA il 14 giugno 1996, la S.I.A.T. richiamò, in premessa, le circostanze fin qui esposte;
dedusse di agire in surroga ex art. 1916 Cod. civ. dell'avente diritto alla riconsegna del carico e beneficiario della assicurazione da essa indennizzata;
dedusse altresì che l'evento dannoso (la perdita del pesce) s'era verificato per colpa del vettore Sea LA;
pertanto, convenne la Sea LA davanti al Tribunale di Genova perché fosse condannata al risarcimento del danno subito dall'avente diritto alla riconsegna, da liquidarsi nella misura di L. 122.039.000. oltre la rivalutazione e gli interessi.
4.- La società convenuta, costituitasi in giudizio, resistette alla domanda.
Inoltre, dopo aver ottenuto la concessione del relativo termine, convenne in giudizio la società liberiana PE IM Co. ltd e la società giapponese KI SE IS ltd., rispettivamente proprietaria ed armatrice della m/v Seven Seas Bridge, perché fossero dichiarate tenute a manlevarla ed a tenerla indenne, eventualmente anche in via extra contrattuale, del pagamento di qualsiasi somma fosse eventualmente condannata a versare in favore della SIAT.
Le società chiamate in causa, costituitesi in giudizio, pregiudizialmente eccepirono la nullità dell'atto di citazione per la mancata indicazione dei fatti costitutivi della avversa pretesa;
sempre in via pregiudiziale eccepirono il difetto della giurisdizione italiana in ordine alla causa di manleva proposta nei loro confronti, sottolineando che - a tutto concedere, il comportamento fonte di danno non s'era verificato in Italia, ne' sussisteva alcun altro elemento di collegamento col giudice italiano, stante anche l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 6 n. 2 della Convenzione di Bruxelles, non sussistendo, nella specie, i relativi presupposti;
in subordine, nel merito, contestarono la domanda deducendo, tra l'altro, di non aver stipulato alcun contratto con la Sea LA: infatti, la società PE IN aveva noleggiato la nave alla società KI e questa, a sua volta, l'aveva noleggiata alla società P & O NT che, per quanto sembrava, l'aveva noleggiata a sua volta, in tutto o in parte, alla Sea LA. 5.- Con ricorso notificato il 4 marzo 1998, le società chiamate in causa hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione col quale hanno chiesto a questa Corte regolatrice di dichiarare la carenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla causa di garanzia.
L'intimata Sea LA resiste con controricorso.
La s.p.a. SIAT non ha svolto attività difensiva.
Le ricorrenti e la controricorrente hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 Cod. proc civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Come si è detto nella parte espositiva: a) con atto di citazione notificato il 14 giugno 1996, la s.p.a. S.I.A.T., agendo in surroga ex art. 1916 Cod. civ. dell'assicurato s.p.a. CA-FIN, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Genova la società Sea LA IC perché - previa la declaratoria della sua responsabilità quale vettore per i danni subiti dalla merce che si era impegnata a trasportare via mare ed a riconsegnare alla CA.FIN - fosse condannata a pagare a tale titolo, ad essa attrice la somma di L. 122.039.000; b) con atto di citazione datato 14 novembre 1996, la convenuta Sea LA ha chiamato nel processo introdotto dalla S.I.A.T. la società KI SE IS ltd (K-IN) e la società PE IM MP ltd (PE), rispettivamente armatrice e proprietaria della m/v Seven Seas Bridge con la quale era stato effettuato il trasporto, perché fossero dichiarate "tenute a manlevare ed a tenere indenne (essa chiamante) dal pagamento di qualsiasi somma fosse eventualmente condannata a versare in favore della S.I.A.T.".
2.- La giurisdizione del giudice italiano rispetto in ordine alla domanda principale non è mai stata contestata.
3.1.- Il giudice italiano, invece, è carente di giurisdizione in ordine alla causa avente ad oggetto la domanda di manleva proposta dalla Sea LA IC Inc. nei confronti delle chiamate in causa K.IN e PE.
3.2.- Infatti, le società chiamate in causa non hanno sede in Italia;
non hanno qui un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 Cod. proc. civ.; ed hanno tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione. Conseguentemente, giusta il disposto dell'art. 3 comma 2 L. 31 maggio 1995 n. 218 sulla Riforma del sistema italiano di diritto internazionale provato, la questione di giurisdizione relativa a tale causa deve essere risolta alla stregua dei criteri di collegamento stabiliti dalla Sezione 2 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 resa esecutiva in Italia con L.21 giugno 1971 n. 804 e successive modificazioni.
Ebbene, nessuno dei criteri previsti nella richiamata Sezione legittima l'attribuzione della giurisdizione al giudice italiano. a) Risulta immediatamente palese (ed in effetti su questa conclusione concordano le parti) l'inapplicabilità dei criteri di cui all'art. 5 n. 1 perché le obbligazioni contrattuali che la Sea LA assume gravare sulle chiamate in causa non dovevano essere eseguite in Italia;
e all'art. 5 n. 3 perché l'illecito extracontrattuale prospettato in via subordinata non si è verificato in Italia.
b) Si deve escludere, inoltre, anche l'applicabilità del criterio di cui all'art. 6 n. 2 (invocato dalla controricorrente) per il quale, ove si tratti di un'azione di garanzia, il garante può essere citato davanti al giudice presso il quale è stato proposta la domanda principale, anche se carente di giurisdizione rispetto a tale domanda.
Per vero, tenuto conto della sua ragion d'essere e della sua portata derogatoria rispetto al principio della attribuzione della cognizione della causa al giudice naturale, detta norma non può che essere interpretata nel senso che l'attribuzione della giurisdizione sull'azione di garanzia al giudice della causa principale opera soltanto quando tra quelle cause esista una connessione intrinseca ed immanente che - rendendo potenziale un contrasto di giudicati in caso di trattazione separata - esige, per evitarlo, il simultaneus processus con la connessa deroga della disciplina ordinaria in tema di riparto della giurisdizione internazionale.
Quindi, quel criterio trova applicazione soltanto con riferimento alle cause di garanzia c.d. propria (così, già Cass. S.U. 13 gennaio 1987 n. 246), la quale ricorre quando la domanda principale e la domanda di garanzia abbiano in comune lo stesso titolo, o quando si verifichi una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande, ovvero quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettato con l'azione principale e con quella di garanzia (v. da ultimo, Cass. 1 luglio 1997 n. 5863, che ribadisce un orientamento del tutto consolidato).
Ebbene (e tanto determina, appunto, l'inconfigurabilità del criterio del quale si tratta) l'azione di manleva proposta dalla Sea LA non ha natura di domanda di garanzia propria.
- Il titolo posto a suo fondamento è certamente diverso da quello della domanda principale;
e questa conclusione, a ben vedere, non è contestata dalla controricorrente.
Nè potrebbe essere diversamente. L'azione principale è fondata sul contratto di trasporto marittimo di cose determinate assunto dalla Sea LA, ed ha oggetto l'inadempimento della obbligazione di riconsegna gravante su questo vettore, il quale, dal suo canto, si difende eccependo "l'esonero dalla responsabilità per la sussistenza del pericolo eccettuato di cui all'art.
4.2.b) della Convenzione di Bruxelles del 1924". L'azione di garanzia è fondata o su un contratto di noleggio della nave "Seven Seas bridge" di proprietà della soc. PE che la Sea LA assume (ma ciò è contestato) di aver stipulato con la società K-IN, ed ha ad oggetto l'asserito inadempimento dell'obbligazione di tenere la nave in condizione di navigabilità; ovvero su una responsabilità extracontrattuale prospettata in modo assolutamente generico sì che, allo stato, non consente di individuarne i presupposti di fatto e giuridici. - I predetti titoli sono tra loro radicalmente autonomi e in nessun modo reciprocamente concatenati.
I fatti generatori delle contrapposte responsabilità, infine, sono radicalmente diversi, il che, tra l'altro, esclude definitivamente qualsiasi potenziale conflitto di giudicati. Nell'azione principale è stato dedotto quale fatto generatore della responsabilità della Sea LA l'avere esso vettore omesso di tenere un comportamento inerente alla sua attività nautica idoneo ad evitare il danno: in concreto, perché, la nave, dopo il verificarsi dell'incendio e nonostante fosse vicino al porto di Jeddah dal quale al momento del sinistro era partita da alcune ore, "anziché far dentro all'ultimo porto di scalo od al porto vicino, dove avrebbe potuto far fronte all'emergenza asseritamente creatasi, prendendo tutte le misure del caso per la custodia e la conservazione del carico, proseguiva il viaggio con destinazione Malta". Nell'azione di garanzia, invece, la Sea LA non contesta la propria autonomia in ordine alla rotta della nave, ma pone a fondamento della sua pretesa di rivalsa nei confronti delle società chiamate in causa, l'inadempimento dell'obbligazione, a suo dire su esse gravante, di tenere la nave in condizione di navigabilità e di adottare gli opportuni provvedimenti per la cura del carico. 4.- Pertanto, occorre dichiarare il difetto della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla causa di garanzia. Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - dichiara il difetto della giurisdizione del giudice italiano in ordine alla causa di garanzia, pendente davanti al Tribunale di Genova, proposta dalla società Sea LA IC nei confronti delle società KI SE IS e PE IM Co. con la citazione del 14 novembre 1996;
- compensa per intero tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, il 26 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 1999