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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 920/2024 V.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
E
[...]
, nata a [...], in data [...]; Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Carruba.
Conclusioni delle parti: hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 maggio 2024, e Parte_1 [...]
hanno esposto: Parte_2
- di avere contratto matrimonio ad Agrigento il giorno 20 agosto 1988, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Agrigento dell'anno 1988, parte II, Serie A, n. 410;
-che, con decreto n. 4845/2021 del 03/08/2021, il Tribunale di Caltanissetta ha omologato la separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio (rectius: cessazione degli effetti civili del matrimonio), alle condizioni previste in sede di separazione, senza alcuna modifica o integrazione.
Avendo le parti dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare, l'udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte, per il quale è stato concesso termine fino al 17 settembre 2024.
Depositate le suddette note, con successive ordinanze il collegio ha invitato le parti ad integrare la documentazione, nonché a fornire chiarimenti in ordine alla situazione del figlio
, posto che in ricorso si è riferito della sua autosufficienza dal punto di vista economico, Per_1 mentre nell'accordo di separazione - le cui condizioni le parti hanno confermato in questa sede
- si poneva a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in suo favore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
In ottemperanza all'invito rivolto dal collegio, le parti hanno depositato documentazione integrativa, nonché specificato in ricorso la posizione del figlio , insistendo per Per_1
l'accoglimento della domanda congiunta.
Quindi, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati, come dagli stessi dichiarato.
Pertanto, risulta evidente che non può ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni pattuite, si osserva come quelle riguardanti il figlio siano meritevoli di accoglimento, siccome conformi al suo interesse, dato che il Per_1 predetto non ha ancora raggiunto la piena indipendenza dal punto di vista economico, come chiarito dalle parti con le note depositate il 21 dicembre 2024.
Infine, va preso atte delle ulteriori pattuizioni, che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme di carattere imperativo.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e ad Parte_1 Parte_2
Agrigento il giorno 20 agosto 1988, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 1988, parte II, Serie A, n. 410, alle condizioni di cui al ricorso ,come integrato con atto depositato il 21 dicembre 2024.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Agrigento di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto