Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2002, n. 17900
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Sentenza 25 marzo 2002

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L'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63, condizione la conservazione dell'efficacia alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati dagli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen. alla loro rinnovazione da parte del pubblico ministero, purché il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari, restando del tutto ininfluente, a questi fini, che i termini di durata massima delle indagini siano scaduti, con la conseguenza che la rinnovazione è sempre consentita fino a quando non venga esercitata l'azione penale.

Non è richiesta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini, dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere ignoti gli autori del reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2002, n. 17900
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17900
    Data del deposito : 25 marzo 2002

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