Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 2
L'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63, condizione la conservazione dell'efficacia alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati dagli artt. 64 e 197-bis cod. proc. pen. alla loro rinnovazione da parte del pubblico ministero, purché il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari, restando del tutto ininfluente, a questi fini, che i termini di durata massima delle indagini siano scaduti, con la conseguenza che la rinnovazione è sempre consentita fino a quando non venga esercitata l'azione penale.
Non è richiesta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini, dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere ignoti gli autori del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2002, n. 17900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17900 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI Presidente del 25/03/2002
Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI rel. Consigliere N. 1829
Dott. GIANFRANCO RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CANZIO Consigliere N. 41622/2001
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER AN, n. 11.8.1941 a Cosenza,
avverso l'ordinanza in data 1.8.2001 del Tribunale di Catanzaro Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Udite le richieste del P.M., Dott. Enrico DELEHAYE, che chiede il rigetto del ricorso
Uditi i difensori, Avv. Tommaso SORRENTINO e Concetta SANTO, OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, costituito ex art. 309 C.P.P., confermava il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 16.7.2001 dal G.I.P. in sede nei confronti di ER AN, indagato per concorso morale negli omicidi di ZA VA, SS UC e GA AN. Premesso che i delitti si inquadravano in un contesto delinquenziale già assodato con sentenza passata in giudicato, caratterizzato dall'alleanza fra i gruppi criminali RN - Pranno e PI - Sena, come rappresaglia per la partecipazione delle vittime all'uccisione della suocera e del cognato di un sodale del gruppo RN, respingeva eccezioni in rito avanzate dalla difesa.
Il fatto aveva già formato oggetto di una prima ordinanza custodiale, annullata dallo stesso Tribunale per inutilizzabilità delle dichiarazioni collaborative poste a fondamento della misura, non rinnovate nelle forme di cui all'art. 26, co. 2, L.
1.3.2001 n.63. Tale pronuncia non precludeva un secondo provvedimento coercitivo sullo stesso fatto, una volta che il P.M. aveva proceduto al rinnovo degli esami dei collaboratori di giustizia secondo la normativa sopravvenuta e aveva fondato su tali atti, nuovi ed autonomi rispetto alle precedenti acquisizioni, la reiterata domanda cautelare. Nè l'inutilizzabilità poteva derivare dalla rinnovazione oltre il termine di durata delle indagini preliminari, posto che dall'art. 26 L. n. 63/2001 emerge soltanto un distinzione tra atti già confluiti nel fascicolo per il dibattimento - valutabili secondo la disciplina previgente - e atti rinnovabili prima del dibattimento. Infondata è ritenuta l'ulteriore eccezione di improcedibilità per omissione del provvedimento di riapertura delle indagini dopo l'iniziale archiviazione a carico di ignoti, alla stregua della consolidata giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 415 C.P.P. ad opera della L. 16.12.1999 n. 479.
Tanto premesso, il Tribunale del riesame, ad esse rinviando, condivideva le argomentazioni del G.I.P. circa l'intrinseca ed estrinseca attendibilità delle convergenti dichiarazioni collaborative a carico del ER, provenienti da soggetti che si erano accusati di gravissimi delitti ed avevano concordemente descritto la causale, la dinamica e gli esecutori materiali degli episodi criminali qui contestati. La difesa aveva evidenziato una anomala gestione dei collaboratori, risultante da sentenza pronunciata nel processo c.d. "Garden"; peraltro, la stessa decisione di merito aveva ciononostante ritenuto attendibili le dichiarazioni di costoro. Sulla specifica posizione dell'indagato le fonti- di accusa sono costituite dai collaboratori PI AN, RT LE, VI FE, CO AN, VI AN RI, RO AN, che avevano confessato di avere partecipato alla deliberazione dei delitti insieme al ER, vertice dell'organizzazione criminale, fornendo precisi e coincidenti particolari.
Le esigenze cautelari erano presunte in relazione al titolo dei reati, e non erano emersi elementi che consentissero di superare la presunzione.
I difensori hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, denunciando sotto i seguenti profili violazione della legge processuale o carenza della motivazione:
- l'ordinanza cautelare non poteva essere reiterata, sia perché fondata su una valutazione di inutilizzabilità delle fonti d'accusa, sia perché il P.M. affermava di avere impugnato la relativa decisione;
ciò tanto più che il "nuovo" materiale probatorio riproduceva integralmente quello dichiarato inutilizzabile;
- le rinnovate dichiarazioni raccolte ex art. 26 L. n. 63/2001 erano inutilizzabili perché intervenute oltre il termine di durata delle indagini;
- l'emissione del provvedimento cautelare per l'omicidio SS era preclusa dal decreto di archiviazione a suo tempo intervenuto a carico di ignoti, non seguito da riapertura;
- l'ordinanza di riesame non aveva compiuto una esaustiva analisi dei profili di attendibilità intrinseca ed autonomia delle dichiarazioni collaborative, anche alla stregua degli specifici elementi dedotti dalla difesa, specie in relazione alla censurabile condotta dei propalanti e alla posizione ormai "storica", e non attuale, di capo attribuita al ER, all'epoca dei fatti confinato in altra regione;
- non vi era congrua motivazione sulle esigenze cautelari. I gravami sono infondati. Invero
- il Tribunale non aveva annullato la prima ordinanza di custodia cautelare per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, ma sul presupposto che le dichiarazioni dei collaboratori in precedenza sentiti dal P.M. non potevano essere utilizzate se non rinnovate, seconda la previsione dell'art. 26, co. 2, L. n. 63/2001, con le formalità di cui ai novellati artt. 64 e 197 bis C.P.P.. Si trattava, quindi, di un annullamento per vizio sopravvenuto, attinente alle modalità di raccolta degli elementi investigativì e perciò, di natura meramente formale, onde, rinnovata nelle forme prescritte dalla legge vigente l'acquisizione degli elementi stessi, nessun ostacolo impediva la richiesta e la emissione di una nuova ordinanza di custodia cautelare per gli stessi fatti. Nè l'inutilizzabilità può farsi discendere dalla norma generale dell'art. 191, co. 1, C.P.P., che colpisce l'acquisizione di dati probatori "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge": infatti, nel caso in esame le dichiarazioni dei collaboratori erano state originariamente assunte in conformità alla legge all'epoca vigente (e, se già acquisite al fascicolo dibattimentale, sarebbero state utilizzabili a norma del co. 3 del ricordato art. 26). D'altra parte, la sanzione di inutilizzabilità non menzionata dalla legge sopravvenuta, che si limita a prescrivere, quando siano ancora in corso le indagini preliminari, la rinnovazione dell'atto secondo le formalità di cui al nuovo testo degli artt. 64 e 197 bis C.P.P., onde il divieto di utilizzazione - in mancanza di rituale rinnovazione - avrà effetto, alla stregua della generale previsione del co. 1 dell'art. 26 L. n. 63/2001, soltanto nelle fasi successive. Nè è rilevante la dedotta circostanza che i collaboratori si siano limitati a confermare pedissequamente - previa lettura - le dichiarazioni rilasciate in precedenza, dovendo tali dichiarazioni considerarsi, fino alla loro rinnovazione, valide ed utilizzabili. - Ininfluente è la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari ai fini dell'utilizzabilità degli atti rinnovati dal P.M. (e già ritualmente assunti - secondo la legge processuale vigente - entro i detti termini). Infatti, la L. n. 63/2001, nell'intento di contemperare il nuovo assetto del "giusto processo" con gli effetti sostanziali di politica criminale derivanti dalla loro immediata applicazione, ha ritenuto di conservare interinalmente efficacia alle dichiarazioni già assunte, imponendo, tuttavia, al P.M. il potere - dovere di riassumerle quando il procedimento "è ancora nella fase delle indagini preliminari"; ne segue che la rinnovazione è sempre consentita, purché non sia stata ancora esercitata l'azione penale (cfr. Cass., Sez. 1^, 29.1/12.3.2002, Dedato;
c.c. 8.3.2002, Pranno).
- Quanto alla pretesa preclusione derivante dalla precedente archiviazione per mancata identificazione degli autori del reato, va osservato che, attesa la finalità di por termine alle indagini da cui sono accomunate tutte le varie ipotesi di archiviazione, è giustificata l'estensione, dall'ipotesi di base (archiviazione per infondatezza della notizia di reato) all'ipotesi dell'art. 415 (archiviazione perché ignoto l'autore del reato), di quanto risulta compatibile con quest'ultima, correlativamente alla non estensibilità degli istituti che si appalesano, invece, incompatibili con la mancata individuazione della persona cui è attribuito il reato. Tale criterio ermeneutico, implicito ma non espressamente enunciato nel testo originario del codice, era comunque generalmente accettato, e fu autorevolmente affermato dalla sentenza (interpretativa di rigetto) 12/31.7.1990 n.409 della Corte Costituzionale. La L. 16.12.1999 n. 479, introducendo nell'art. 415 il co. 3 ("si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo") non ha fatto altro che codificare espressamente la regola già implicita nel sistema processuale. La questione sollevata dal ricorrente si risolve dunque nella verifica di compatibilità della preclusione stabilita dall'art. 414 C.P.P. con le caratteristiche funzionali e strutturali del decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato. Al proposito va anzitutto ricordato che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, il citato, art. 414, subordinando la riapertura del procedimento concernente un fatto in precedenza archiviato al "placet" del giudice, ha attribuito un'efficacia (limitatamente) preclusiva al provvedimento di archiviazione, nella misura in cui, in difetto del provvedimento giudiziale, non è consentito indagare sullo stesso fatto e nei riguardi della stessa persona e rimane impedito l'eventuale esercizio dell'azione penale, secondo il generale principio "ne bis in idem" sancito dall'art. 649 C.P.P. e con un meccanismo mutuabile, quanto agli effetti, dalla sentenza di non luogo a procedere in assenza della revoca di cui agli artt. 434 e seguenti C.P.P. (cfr. Corte Cost. 12/19.1.1995 n. 27; Cass., Sez. Un., 22.3/1.6.2000, Finocchiaro, la giurisprudenza ivi citata). In sostanza, l'archiviazione, che va richiesta entro un termine - determinato dalla legge e prorogabile, entro limiti prestabiliti, dal giudice decorrente "dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro" (art. 405, co. 2), assume una funzione di garanzia dell'indagato, risolvendosi, "rebus sic stantibus", nel divieto di ulteriori, investigazioni a seguito della mancata acquisizione nel termine di elementi idonei a giustificare il rinvio a giudizio. La stessa funzione non può invece essere riconosciuta all'archiviazione disposta per essere rimasto ignoto l'autore del fatto, anzitutto per l'ovvia considerazione che in tal caso manca un indagato come tale iscritto nel registro delle notizie di reato, e quindi il titolare della situazione garantita. La differenza - ed anzi opposizione - funzionale fra le due ipotesi di archiviazione è evidenziata anche dal diverso oggetto del controllo demandato al giudice di fronte alla richiesta del P.M.. Nel caso di procedimento a carico di persona nota è attribuita al G.I.P. una serie di penetranti poteri volti a verificare se non ricorrano invece - immediatamente o attraverso ulteriori investigazioni, quando per esse vi sia ancora spazio - le condizioni- per l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'incolpato. Nell'ipotesi di iscrizione contro ignoti il giudice ha ben diverse opzioni, essendo tenuto a controllare se non sussistano i presupposti per l'immediata attribuzione del fatto a persona determinata o (cfr. la citata Corte Cost. n. 409/1990) per la prosecuzione delle indagini volte alla sua identificazione;
la verifica investe quindi la correttezza dello svolgimento dell'attività investigativa e delle determinazioni all'esito adottate dal P.M. e il provvedimento di archiviazione vale soltanto a legittimare, allo stato e senza vincoli per il futuro attesa l'obbligatorietà sancita dall'art. 112 della Costituzione - l'inerzia del titolare dell'azione penale (cfr. sul punto Cass., Sez. 6^, 19.3/9.6.1998, Di Piazza). Va altresì considerato che la durata delle indagini, nel caso di mancata individuazione dell'autore del reato, è fissata, salvo proroga, in un termine decorrente "dalla data della registrazione della notizia di reato" (art. 415, co. 1, C.P.P.). Ben può accadere, peraltro, che prima della scadenza si addivenga all'identificazione; in tale ipotesi il momento di decorrenza del termine verrà automaticamente posposto, a norma della ricordata disposizione dell'art. 405, co. 2, C.P.P., alla diversa e successiva data di iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato. Ne segue che il tempo durante il quale il procedimento è rimasto iscritto a carico di ignoti verrà per così dire, neutralizzato ai fini della decorrenza del termine, consentendo una maggior durata complessiva delle indagini, senza neppure riflessi sull'utilizzabilità a carico dell'indagato degli elementi raccolti prima della registrazione del suo nominativo. Tale "indifferenza" della registrazione contro ignoti in caso di successiva identificazione, direttamente desumibile dal sistema quando i due momenti rimangono distinti nell'ambito della stessa iscrizione, deve logicamente estendersi all'ipotesi in cui al procedimento chiuso con archiviazione ex art. 415 C.P.P. faccia seguito una nuova iscrizione nei confronti di persona in seguito identificata.
Per le considerazioni fin qui esposte va dunque ribadita l'opinione già espressa dalla giurisprudenza di gran lunga prevalente secondo cui, non ricorrendo identità di "ratio" ne' compatibilità di struttura, l'istituto della riapertura delle indagini non è estensibile al caso di archiviazione per essere rimasto ignoto l'autore del reato (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1^, 21.12.2000/21.3.2001, D'Angelo, ed i precedenti ivi citati). L'opposta conclusione porterebbe oltretutto al divieto di svolgere, dopo l'archiviazione ex art. 415 C.P.P., qualsiasi indagine sul fatto nei confronti di chiunque, ponendosi in contrasto con la regola costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e con la stessa struttura del provvedimento previsto dall'art. 414 cui viene fatto riferimento per estensione - che esplica i suoi effetti nei confronti di una persona determinata, non precludendo affatto lo svolgimento di nuove investigazioni nei confronti di altri soggetti. - Infondate sono anche le censure relative al giudizio di gravità indiziaria espresso dal giudice del riesame.
Questi, pur tenendo conto delle vicende relative alla non limpida "gestione" dei collaboratori, ne ha ritenuto l'attendibilità riguardo alla specifica posizione del RN, secondo il criterio della frazionabilità e dando conto delle ragioni di tale valutazione in termini esenti da manifeste incongruenze. Ha poi rilevato la convergenza di numerose chiamate in correità da parte di soggetti che, per il loro ruolo e la partecipazione alle deliberazioni delittuose, erano necessariamente condizione di conoscere lo svolgimento della fase ideativa;
ha altresì ricavato un argomento logico di conferma dalla congiunta considerazione della veste di capo di uno dei gruppi criminali coinvolti, attribuita al ER da una sentenza passata in giudicato, del movente riferibile ad uno dei suoi collaboratori, della congiunta partecipazione all'esecuzione di membri dei due sodalizi alleati, che riconducono la vicenda ad una deliberazione di vertice. Viene quindi delineato un quadro indiziario adeguato a fondare la valutazione di qualificata probabilità di colpevolezza, propria della sede cautelare, con riferimento alla individuale posizione dell'indagato ed in osservanza della regola introdotta - mediante il rinvio all'art. 192, co. 3, C.P.P. - dal co. 1^ bis dell'art. 273 C.P.P.. Le doglianze esposte dalla difesa si risolvono in una generica contestazione dell'affidabilità dei dichiaranti ed in una alternativa interpretazione delle dichiarazioni rese, nonché nell'assunto che il ruolo del ricorrente nell'ambito della criminalità locale si sarebbe nel tempo affievolito o sarebbe venuto meno;
trattasi, quindi, di censure in punto di fatto non deducibili nel giudizio di legittimità.
- Generiche sono infine le doglianze relative alle esigenze cautelari;
queste, come esattamente rilevato dal giudice "a quo", sono presunte in ragione del contesto di tipo mafioso dei delitti, nè alcun elemento in contrario è stato prospettato o dedotto. Il gravame va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2002