Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
" REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP KEAMA ASSAZIONE SENT Oggetto ILE04541 ION SEANDA CONTRATTO 03 Composta dagli APPALTO mi t Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 10500/00 del Dott. Alfredo Cron.10357 IERI Consigliere :: Rep. 1388 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere -Consigliere -CIOFFI Dott. Carlo Ud. 19/12/02 MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENEDETTO CROCE 27, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA BROCATO, difeso dall'avvocato ENRICO PAGANELLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SPA (ora CAFFARO SPA), in persona del Direttore Generale GIOVANNI ARDIZZONE, domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIEelettivamente presso lo studio dell'avvocato MARIO MENDICINI,2002 | 138, 1696 che lo difende unitamente all'avvocato SALVATORE -1- VIRGA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3114/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 17/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato VIRGA Salvatore difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato in data 11/3/1991 la s.p.a. FA conveniva in giudizio ER ET esponendo: che essa società attrice aveva effettuato su incarico del convenuto lavori di revisione e manutenzione sull'elicottero di proprietà del ER per i quali era stato pattuito il compenso, non corri- sposto, di £ 10.500.000 oltre IVA;
che,dopo l'esecuzione di tali interventi,il convenuto, accompagnato dal responsabile della manutenzione Giambrone Vincenzo, aveva effettuato un volo di prova commettendo un errore di guida, che aveva causato la caduta dell'elicottero con conseguente distruzione di una lampada stroboscopica del valore di £ 10.948.000. La FA, quindi, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento di complessive £ 23.443.000 per le causali suddette. Il ER, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che l'elicottero era caduto per lo spegnimento del motore e non per un suo erro- re di guida. Con sentenza 23/11/1995 l'adito tribunale di Milano, in accoglimento della domanda, condannava il ER a pagare alla società attrice la somma di £ 23.443.000 affermando che le operazioni di revisione e di manutenzio- ne dell'elicottero erano state eseguite a perfetta regola d'arte e che il mezzo era caduto per una maldestra manovra del convenuto. Avverso la detta sentenza il ER proponeva appello al quale resisteva la s.p.a. Industrie Chimiche Caffaro nella qualità di cessionaria del credito della FA. La corte di appello di Milano, con sentenza 17/12/1999, rigettava il gra- vame osservando: che il ER aveva affidato alla FA lavori costi- tuiti da normale manutenzione straordinaria seguita da manutenzione ordi- naria;
che tali lavori erano stati tutti eseguiti tanto che il 20/6/1990 il pilota Abbagnale della FA aveva effettuato una serie di prove con esito po- sitivo;
che il giorno successivo, in previsione della prova in volo, era stato espletato il volo officina per il quale non era richiesto l'impiego di un pilota collaudatore ed era sufficiente la presenza di un pilota munito, come il Ver- cesi, di abilitazione alla guida del velivolo, il che escludeva sotto tale profilo una corresponsabilità della FA;
che la caduta dell'elicottero era rife- ribile alla condotta imprudente ed imperita del ER come emergeva dalle risultanze in atti e, in particolare, dalla perizia OL e dalle dichiarazioni del funzionario RAI (Registro Aeronautico Italiano); che la relazione tec- nica dell'ing. RA non era pervenuta a conclusioni diverse;
che il ER era quindi tenuto al pagamento del compenso pattuito ed al rimborso del valore della lampada stroboscopica andata distrutta. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta da ER ET con ricorso affidato a due motivi. La s.p.a. Caffaro - già s.p.a. Industrie Chimiche Caffaro - ha resistito con controricorso illu- strato da memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso ER ET denuncia vizi di motiva- zione e falsa applicazione degli articoli 1655 e seguenti c.c. Il ricorrente de- duce che la corte di appello ha travisato o ignorato gli elementi acquisiti pervenendo a dare forma e sostanza ad una nuova categoria di manutenzio- ne, ossia la "normale manutenzione straordinaria". Nella specie si era invece in presenza di una normale manutenzione neppure straordinaria. E' poi apo- 4 dittica ed infondata l'affermazione della corte di merito secondo cui gli in- terventi richiesti alla FA "furono tutti eseguiti". Al contrario la ma- nutenzione in questione non era stata ultimata come dimostrato dalla pre- senza a bordo della lampada stroboscopica, che era stata imbarcata per ef- fettuare regolazioni necessarie al collaudo RAI preliminare alla nuova auto- rizzazione al volo. L'inadempimento della FA rende superfluo l'esame della condotta di guida di esso ER, posto che la responsabilità delle operazioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione al volo devono rite- nersi a carico esclusivo della detta società. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure con le quali il ricor- rente prospetta sostanzialmente pur denunciando vizi di motivazione e violazione di legge - una diversa lettura del complessivo quadro probatorio, dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze istrutto- rie sono affidate al giudice del merito e costituiscono accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto come appunto nella specie - - da sufficiente motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricor- rente, tali da consentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da essa sostenuta. E' del pari compito del giudice del merito valutare il contenuto del con- tratto al fine di identificarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è soggetto al sindacato della cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione. 5 Costituisce inoltre accertamento in fatto anche la valutazione delle risul- tanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad operare una de- terminata qualificazione del rapporto controverso. Nel caso in esame la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello, con motivato apprezzamento di merito in relazione a quanto accertato in fatto ed evidenziato nella decisione impugnata, ha coerentemente confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda della Eli- caffaro ed erano state ritenute infondate tutte le eccezioni al riguardo solle- vate dal ER. In particolare la corte di merito ha specificato i singoli lavori commissio- nati dal ER e puntualmente eseguiti dalla FA: imbarco del moto- re revisionato, riparazione e sostituzione di parti, assemblaggio, regolazione e collaudo. Tra i compiti commissionati la corte napoletana non ha inserito anche quelli connessi all'obbligo (non assunto dalla FA ) di svolgere l'attività necessaria per far ottenere al ER il certificato di navigabilità. E' evidente poi che come esattamente rilevato dalla società resistente nel controricorso con il termine "collaudo" la corte distrettuale ha inteso riferirsi alla mera prova necessaria per la verifica del completo e perfetto espletamento delle operazioni di manutenzione affidate all'FA e dell'effettivo funzionamento del velivolo. A tal fine la presenza a bordo della lampada stroboscopica era necessaria non per la non ancora completa. esecuzione delle opere commissionate, bensì per osservare e misurare il moto rotatorio e vibratorio del motore. 6 Il giudice di secondo grado ha quindi ineccepibilmente ravvisato nei detti lavori le caratteristiche delle opere di manutenzione straordinaria segnalan- do poi che i lavori commissionati erano stati portati a termine con esito po- sitivo e senza errori di sorta. Al riguardo la corte di merito ha fatto riferi- mento alla perizia dell'ing. OL ed alle dichiarazioni del funzionario RAI, nonché alla stessa relazione tecnica dell'ing. RA ( richiamata nel motivo di ricorso in esame ), con la precisazione che tale relazione era per- venuta a conclusioni non diverse da quelle cui era giunto il OL, avendo solo rilevato alcune violazioni delle opere di manutenzione eseguite dalla FA di scarsa importanza e non aventi alcuna relazione causale con il sinistro verificatosi esclusivamente per la imprudente ed imperita condotta di guida del ER. La corte di merito è pervenuta alla dette conclusioni attraverso argomen- tazioni complete ed appaganti all'esito di un'accurata indagine in fatto com- piuta in maniera corretta ed esauriente. Il processo logico seguito nella sen- tenza impugnata è immune da incoerenze interne e da errori giuridici, sicché le censure relative ai denunciati vizi di motivazione ed alle asserite viola- zione di legge (articoli 1655 e seguenti c.c. ) sono prive di pregio in quanto presuppongono una diversa valutazione del merito della causa e risultano volte sostanzialmente a sollecitare un ulteriore non consentito esame nel merito della controversia da parte di questa Corte. Va inoltre osservato che sul piano degli accertamenti in fatto non si rav- visano errori di motivazione perché il convincimento del giudice del merito risulta giustificato in maniera sufficiente e, soprattutto, logica. Del resto il 7 ricorso non denunzia l'esistenza di dati di fatto non esaurientemente consi- derati dalla corte di appello. Con il secondo motivo di ricorso il ER denuncia falsa applicazione del regolamento tecnico RAI sostenendo che esso ricorrente non era abili- tato al compimento del volo nel corso del quale è avvenuto l'incidente in quanto in possesso di semplice "licenza commerciale" e non di abilitazione di pilota collaudatore. All'epoca del sinistro, trattandosi di aeromobile non in "corrente stato di manutenzione", solo eccezionalmente e previa autoriz- zazione il pilota munito di licenza commerciale poteva essere autorizzato all'esecuzione della prova in volo. Il motivo è inammissibile in quanto dalla lettura della sentenza impu- gnata non risulta - né è stato dedotto dal ricorrente che nel corso dei giu- - dizi di merito le parti abbiano dibattuto la questione prospettata dalla difesa del ER, relativa alla violazione da parte della FA delle norme dettate dal regolamento RAI "approvato con D.M. 24/5/1965 come revisio- nato il [...]” con specifico riferimento al cap. F voce "Prove in volo”. Nella decisione della corte di appello e nella stessa parte espositiva del ricorso vengono specificate le tesi difensive articolate nei giudizi di merito con le quali il ER aveva sostenuto: a) l'inadempimento della FA rispetto all'obbligazione assunta di assemblare il velivolo in questione e di restituire il mezzo funzionante dopo aver ottenuto il nuovo certificato di na- vigabilità; b) l'assenza di qualsiasi responsabilità del ER dovendo rica- dere sulla FA i rischi inerenti all'appalto; c) la mancata ultimazione delle operazioni di manutenzione al momento del sinistro per cui l'elicottero non era stato mai reso navigabile ed era caduto per guasto al motore e non 8 per errore di guida;
d) la responsabilità comunque della società FA per gli eventuali errori di guida del ER e ciò come conseguenza della violazione del dovere di diligenza di cui all'articolo 1175 c.c. Le riportate tesi difensive ed eccezioni del ER non riguardano la questione prospettata nel motivo di ricorso in esame concernente le norme dettate dal regolamento RAI con riferimento al tipo di abilitazione di cui deve essere in possesso il pilota che effettua la prova in volo. La detta questione non può pertanto essere formulata per la prima volta con il ricorso per cassazione non risultando e neanche dedotto dal ricor- rente - che abbia formato oggetto del contraddittorio nei precedenti gradi del giudizio. In proposito è appena il caso di ribadire il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di cassazione, a parte le questioni rilevabili di ufficio (sulle quali non si sia formato il giudi- cato), non è consentita la proposizione di doglianze che, modificando la pre- cedente impostazione difensiva, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nel pregresso giudizio di merito e prospettino comunque questioni fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli ivi proposti. I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non dedotti nella fase del merito né rilevabili d'ufficio. Pertanto, ove il ricorrente pro- ponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione 9 di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere ( nella specie non ri- spettato ) non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudi- zio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito ( tra le tante, sentenze 9/1/2002 n. 194; 7/8/2001 n. 10902; 8/1/2001 n. 13834; 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998, n. 9882). Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi € 102,16. oltre € 1.500,00 a titolo di onorari. Roma 19 dicembre 2002 Il consigliere estensore Il presidente With Албания бена IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Donatella D'Anna а 27 MAR. 2003 CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Roma Si attesta la registratione presso l'Agenzia 23.12.03 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 42207 versate € 1.69.10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n 115 del el 20/5/2002) дом 10