Sentenza 20 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9857 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA INT MEDEL POROLO ITALIANO9857 01 DY CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 6181/99 Cron. 22460 Rel. Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Consigliere Ud. 30/05/01 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RR ET, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE GERMANICO 197, presso lo studio dell'avvocato BRUNO FRANCESCO SAVERIO, rappresentata e difesa dagli avvocati DI SALVO SETTIMIO, DI SALVO ROBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (AVIS); intimato avverso la sentenza n. 1397/98 del Tribunale di NOLA, 2001 emessa il 18/11/98 R.G.N. 559/96;· dep. il 20/11/98; 2604 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 30/05/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DI SALVO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto notificato il 28 maggio 1994, la dottoressa CO IG ricorreva al OR /giudice del lavoro di RA nei confronti della sezione dell'AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue - di quella località, in - riassunzione del processo, già iniziato avanti al OR di Caserta che, con sentenza in data 22 marzo 1994, si era dichiarato incompetente per la parte del giudizio attinente alle prestazioni rese dalla IG a favore della stessa Sezione: deduceva di avere prestato lavoro subordinato, quale medico, assistente di base, per i centri mobili di emoteca, presso il centro dell'ente di RA dal giugno 1983 al novembre 1987 e chiedeva che fossero dichiarati la natura subordinata del rapporto e il proprio diritto all'inquadramento come assistente sin dall'inizio del rapporto medesimo o, comunque, agli effetti normativi, a decorrere dal compimento del primo trimestre e quindi dal 1° settembre 1983; che l'AVIS fosse condannato a corrisponderle la somma di £.73.640.891 a titolo di retribuzione e comunque ai sensi dell'art.36 Cost.; che fosse dichiarata l'antigiuridicità della situazione derivante dall'omissione contributiva e fosse condannata l'AVIS Sez. di RA alla costituzione della posizione previdenziale;
- in via gradata, e salvo gravame, che fosse determinato il compenso dovutole ai sensi dell'art.2225 c.civ. con condanna di controparte al relativo pagamento. 618199.doc L'AVIS di RA, rilevato che non vi era continuità del rapporto, rispetto a quello successivo, tra la IG e l'AVIS di Caserta, eccepiva (tra l'altro che ora non interessa) che i pretesi diritti di credito si erano prescritti. Il OR accoglieva la domanda che, su appello dell'Ente, veniva, invece, respinta dal Tribunale -Sezione del lavoro di Nola, con sentenza in data 18/28 novembre 1998. Le spese erano compensate. Il Tribunale ha, anzitutto, censurato, alla stregua di quanto risultava dalla memoria di costituzione dell'AVIS avanti al OR adito per primo, l'affermazione del OR di RA secondo cui l'eccezione di prescrizione sarebbe stata sollevata dall'AVIS solo al momento della sua costituzione nel giudizio riassunto. Ha, poi, ritenuto che fosse stata eccepita la prescrizione di cui all'art.2948 c.civ.. Tale prescrizione, non interrotta col semplice deposito del ricorso, avrebbe potuto esserlo con la notificazione dello stesso, avvenuta, però, il 29 gennaio 1993, dopo che il termine prescrizionale di cinque anni era ormai decorso (rapporto di lavoro cessato il 31 ottobre 1987). Per la cassazione di questa sentenza ricorre la IG con due motivi. L'AVIS è intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, l'annullamento della sentenza è chiesto per violazione degli artt. 112, 132, 414, 434 c.p.c. ed omessa pronuncia in relazione all'art.360, n.3 e 5 c.p.c., denunciandosi da parte della lavoratrice la mancata pronuncia in 618199.doc ordine alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto (e della qualifica spettante), nonché all'accertamento della illegittimità della mancata costituzione della posizione contributiva: si tratterebbe di diritti soggetti all'ordinaria prescrizione decennale, non decorsa, e comunque mai eccepita, neppure genericamente, in ordine a tali pretese. Se, poi, in via di mera ipotesi, anche tali domande dovessero ritenersi implicitamente rigettate, la pronuncia relativa sarebbe immotivata. Il motivo non può essere accolto. Rileva la Corte che il OR di RA ha dichiarato che la ricorrente doveva essere inquadrata, sotto il profilo di assistente, per il periodo dal 1° giungogiugno 1983 al 31 ottobre 1987, alle dipendenze dell'ente convenuto. Tale statuizione non ha costituito specifico motivo di impugnazione da parte della sezione AVIS, la quale, da quanto si rileva dalla sentenza di secondo grado, si era limitata ad opporre la prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro;
pertanto, il Tribunale, col circoscrivere la propria decisione all'accoglimento di tale eccezione, non aveva l'obbligo di decidere anche in ordine alla natura del rapporto ed alla qualifica riconosciuta dal OR alla lavoratrice. Sotto tale profilo non sussiste, dunque, il denunciato vizio di omessa pronuncia. Vero è che il Tribunale non ha adottato alcuna decisione sulle domande volte a far dichiarare l'illiceità dell'omessa contribuzione previdenziale e alla condanna dell'AVIS di RA alla costituzione della posizione previdenziale, ma, rileva la Corte, per il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, 618199.doc 5 sancito dall'art.2116 c.civ., il lavoratore che, come nel caso di specie, abbia ottenuto l'accertamento del rapporto di lavoro e della qualifica, non ha un interesse ulteriore e distinto, processualmente rilevante (ex art. 100 c.p.c.), ad una specifica pronuncia del giudice civile (oltretutto nei soli confronti della datrice di lavoro e non anche dell'ente di previdenza e assistenza) di accertamento, anche, della antigiuridicità della mancata contribuzione;
di affermazione della -antigiuridicità dell'omissione; e di condanna del datrice di lavoro alla costituzione della posizione assicurativa, che come detto, consegue, di per sé, alla automaticità delle prestazioni. Invero, l'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
nelle azioni di mero accertamento esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto (cfr. ex multis, Cass. S.u. 10 agosto 2000 n.565): siffatta situazione di incertezza non è ravvisabile in presenza di un accertamento giudiziario già intervenuto del rapporto di lavoro e della qualifica del lavoratore. D'altra parte, il principio di automaticità delle prestazioni di previdenza e assistenza sociale esclude anche l'interesse alla pronuncia di condanna della datrice di lavoro alla costituzione della posizione assicurativa, considerato anche che l'obbligazione contributiva, che ha per oggetto il pagamento dei contributi assicurativi dovuti all'istituto assicuratore, è un'obbligazione che ha come 618199.doc soggetto attivo tale istituto, creditore dei contributi e, come soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi;
a tale rapporto obbligatorio è interamente estraneo il lavoratore, che è il solo beneficiario della prestazione previdenziale, e cioè terzo, rispetto a quel medesimo rapporto obbligatorio, designato ex lege ad acquisire il vantaggio patrimoniale dell'assicurazione sociale (Cass., 30 settembre 1968, n.3051). Solo nel caso in cui l'istituto di previdenza e assistenza obbligatoria, a causa della mancata contribuzione, non sia tenuto a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute può essere promossa azione di danno nei confronti del datore di lavoro, a norma del secondo comma dell'art.2116 c.civ.; ma la IG non ha proposto azione risarcitoria, tanto che neppure ha dedotto che ne ricorressero i presupposti dell'essere venuto meno l'obbligo dell'istituto di assicurazione sociale o dell'essere intervenuto il rifiuto, da parte dell'istituto medesimo, in ragione della mancata contribuzione, di prestazioni il diritto alle quali si fosse, eventualmente, frattanto maturato. Col secondo motivo, deducendo violazione degli artt.2395, 2943, 2948 c.civ., 99, 100, 112, 132 c.p.c., nonché motivazione omessa o insufficiente, in relazione all'art. 360, n.3 e 5 c.p.c., la IG sostiene che: - a) l'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata mancava del requisito delle specificità; - b) in ogni caso, la prescrizione era stata interrotta per avere la stessa controparte affermato, nella memoria di costituzione avanti al OR di RA, che il ricorso introduttivo della IG le era pervenuto (quando ancora non era maturata la 618199.doc 7 prescrizione) il 27 ottobre 1992 (ossia lo stesso giorno del deposito) ancorché notificato il 29 gennaio 1993; -c) infine, malgrado il OR di Caserta avesse individuato in due soggetti distinti (rispettivamente le Sezioni AVIS di RA e di Caserta) le parti tenute a rispondere, per i due successivi periodi di lavoro in ordine alle pretese retributive della lavoratrice, in realtà si era trattato di un unico rapporto di lavoro intercorso con le due sezioni comunali dell'Ente (pur dotate di autonomia amministrativa), ininterrottamente dal 1° giugno 1983 al 4 gennaio 1992, tanto che il trasferimento dal centro mobile di RA a quello fisso di Caserta era stato disposto proprio dal direttore dell'AVIS di RA: in relazione all'unico rapporto, con unico ente, operante mediante strutture locali, seppur dotate di autonomia amministrativa, la prescrizione non era maturata. Il motivo è infondato. Anzitutto, deve essere disattesa la censura sub a). Se è vero, infatti, che nella memoria difensiva di cui all'art.416 c.p.c., depositata avanti al OR di Caserta per l'udienza del 6 maggio 1993, l'AVIS nell'eccepire la prescrizione di ogni pretesa della IG per quanto riguarda straordinario e differenza paga ed ogni altra pretesa essendo applicabile al caso in esame quanto previsto e disciplinato dall'art.2248 c.civ. ha adottato un riferimento normativo palesemente estraneo allo stesso istituto della prescrizione e alla materia controversa, appare di tutta evidenza l'errore materiale nel quale è incorsa la parte con siffatta indicazione, mentre avrebbe dovuto citare l'art.2948 ? c.civ., che, appunto, riguarda la prescrizione (breve) proprio dei crediti sopra 618199.doc menzionati, tanto è vero che la IG, lungi dall'immediatamente rilevare la genericità dell'eccezione di prescrizione, ha replicato, avanti allo stesso OR di Caserta (cfr. note autorizzate in data 28 maggio 1993) che la continuità del rapporto di lavoro, svoltosi prima ad RA e poi a Caserta, valeva a contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'AVIS di RA in tema di rapporto di lavoro subordinato. Indipendentemente quindi dal considerare (come pure si è dedotto) se, in quali copie della memoria difensiva e con quale efficacia, l'errore materiale dell'indicazione della disposizione di legge fosse stata manualmente rettificata, sta di fatto che la replica della lavoratrice all'eccezione di prescrizione era chiaramente mirata a contrastare la prescrizione breve non tanto per il riferimento al rapporto di lavoro subordinato, quanto perché solo in relazione alla prescrizione breve e non alla prescrizione ordinaria (che non si sarebbe comunque maturata al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio) aveva senso far valere la continuità del rapporto di lavoro tra il servizio svolto in RA e quello successivamente espletato e conclusosi a Caserta. La censura sub b) è pure priva di fondamento. Il Tribunale ha correttamente individuato l'atto interruttivo della prescrizione nella notificazione del ricorso al OR di Caserta, avvenuta pacificamente il 29 gennaio 1993, quando era decorso il quinquennio dalla cessazione (31 ottobre 1987) del rapporto di lavoro presso l'AVIS di RA. Il ricorso era già stato depositato presso la cancelleria della Pretura di Caserta il 27 ottobre 1992, ma il deposito non costituiva atto idoneo ad interrompere la prescrizione. 618199.doc 6 A fronte di tale pronuncia, la censura della IG trae spunto dalle seguenti espressioni, adoperate dall'AVIS nella memoria di costituzione avanti alla Pretura di RA: eccepisce [...] preliminarmente, essendo il rapporto con la concludente terminato il 31.10.1987, ed essendo stato il ricorso presentato innanzi alla Pretura di Caserta il 27.10.1992, la prescrizione per qualsiasi diritto di credito ex art.2934 c.c. e 2948 punto 5 c.c., essendo il rapporto di lavoro con la concludente cessato, così come affermato dalla ricorrente il 31.10.1987 ed il ricorso presentato dopo altre 5 anni e pervenuto il 27.10.1992. La IG intende, in altri termini, sostenere che controparte avrebbe reso confessione del fatto di avere ricevuto (non è dato sapere per qual via, con quali modalità e per quali ragioni) il ricorso introduttivo del giudizio per esserle lo stesso pervenuto, prima della formale notifica, nello stesso giorno in cui esso risulta (pacificamente) depositato presso la Cancelleria della Pretura di Caserta, ma tale prospettazione è sotto diversi profili inaccettabile. A parte la novità della questione connessa alla prospettazione di un fatto (confessione) che la IG non indica di avere dedotto nei giudizi di merito, si deve anche considerare che non costituisce confessione della parte, ai sensi dell'art.2730c.civ., l'eventuale ammissione di un fatto alla parte stessa sfavorevole resa in uno scritto difensivo dal suo difensore in quanto, il procuratore ad litem è soggetto di norma, privo del potere di disposizione del diritto controverso (cfr. Cass. 15 marzo 1994, n.2465; 13 gennaio 1990, n.93; 22 aprile 1986, n.2816; 5 1 agosto 1982, n.4389; 11 marzo 1976, n. 854; 15 giugno 1973, n.1758; cfr. anche U 618199.doc 10 con riferimento ad analoghe dichiarazioni del consulente tecnico di parte, Cass. 19 maggio 1997, n.4437; 26 gennaio 1996, n.600). Peraltro, è opportuno rilevare, altresì -per ritenere non necessariamente attribuibile sul piano della logica giuridica nemmeno valore semplicemente indiziario (nel senso ritenuto da Cass. 6 gennaio 1982, n.4; 8 agosto 1979, n.4620; 15 maggio 1971, n.1407) alla pretesa ammissione -, che, stando alla stessa formulazione sopra riportata, non appare affatto conforme alla logica e a criteri di comune esperienza, dedurne con certezza (sicché la censura non appare decisiva) la volontà del legale, espressa, per di più, proprio in sede di illustrazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, di ammettere che l'atto era pervenuto alla parte nella medesima data del deposito e prima ancora della sua notificazione (dunque in tempo utile per interrompere la prescrizione stessa): oltretutto la stessa consecutio dell'esposizione sintattica degli eventi da parte del difensore non esclude, sul piano logico, che lo stesso procuratore intendesse porre in rilievo la posteriorità del pervenuto (anche se a tale riguardo ha contestualmente indicato la data del deposito anziché quella della notifica), rispetto al presentato, piuttosto che riferire di una ipotetica, fortunosa, inspiegabile e non spiegata ricezione dell'atto, avvenuta prima della sua notificazione e nel giorno stesso del suo deposito in cancelleria. Infine, l'infondatezza della critica sub c) appare di tutta evidenza, ove si consideri che non solo la IG non è insorta contro la pronuncia, del OR di Caserta, di incompetenza per il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'AVIS di RA ritenuto distinto da quello successivamente svoltosi alle dipendenze 618199.doc 11 dell'AVIS di Caserta, in ordine al quale lo stesso OR ha deciso nel merito ma, addirittura, avanti al OR dichiarato competente, la lavoratrice ha fatto riferimento allo specifico rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 1° giugno 1983 al 31 ottobre 1987 con l'AVIS di quella località e in relazione soltanto al rapporto così identificato ha proposto tutte le proprie domande. Ne deriva che la richiesta di accertamento dell'unicità dei due rapporti formulata in questa sede (indipendentemente dal contrasto con l'eventuale pronuncia definitiva formatasi sul punto a seguito della sentenza del OR di Caserta) costituisce domanda nuova, rispetto a quella formulata con l'atto di riassunzione, come tale inammissibile nel giudizio di cassazione. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono di rigettare il ricorso. I Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione in assenza di D , 0 O A 1 S L . S qualsiasi attività processuale dell'intimata. L 3 T A O 3 R T B 5 , A I ' A . L D S L E N A E P T D S 3 I 3 N P. T. M. E E T C La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 30 maggio 2001. IL PRESIDENTE жин IL CONSIGLIERE ESTENSORE. کے IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 20 LUG. 2001 M POL CAS oggi, E R IL CANCELLIERE IL CAN P 618199.doc E N O