Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottrae alcune racchette da tennis ed alcuni capi di abbigliamento all'interno dei locali di un circolo sportivo privato dotato di sistema di video sorveglianza a circuito chiuso, quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, atteso che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la "res" oggetto di sottrazione.
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- 1. Rubare in palestra, circoli o in spiaggia è furto aggravato?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 ottobre 2023
PENA PER IL DELITTO DI FURTO Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 309 a euro 1.032 nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 624 bis cod. pen. La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 qualora concorrono due o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 cod. pen.., ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61 cod. pen. Qualora ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen., la pena è diminuita da un terzo alla metà nei casi di cui all'art. 624, 624 bis, 625 cod. pen. La pena è della …
Leggi di più… - 2. Esposizione a pubblica fede e sorveglianza video o con guardie giurate (Cass. 16353/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2014, n. 14022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14022 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/01/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 17
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Piero - Consigliere - N. 13044/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 14.12.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. In via preliminare va rilevato che non osta alla celebrazione dell'odierna udienza la circostanza che il difensore del ricorrente, avv. Carlo Raffaglio, ha comunicato via fax alla cancelleria di questa Corte, in data 7.1.2014, di essere stato nominato solo per la fase di merito dal RI, dichiarando, inoltre, di rinunciare al mandato professionale a suo tempo ricevuto e di avere già informato l'imputato di tale rinunzia. Una volta intervenuta ed accettata la nomina del difensore di fiducia da parte dell'imputato, infatti, essa conserva la sua efficacia in ogni stato e grado del giudizio, sino a quando non intervenga uno degli eventi previsti dagli artt. 105 e 107 c.p.p. a porre fine al rapporto fiduciario (abbandono e rifiuto della difesa;
rinuncia o revoca del difensore). Nel caso in esame l'avv. Raffaglio, avendo già assunto la qualità di cassazionista (non ancora posseduta all'atto della nomina) quando gli è stato notificato l'avviso per l'odierna udienza di trattazione del ricorso, presentato personalmente dal RI, era ancora legato al suo assistito dal rapporto fiduciario sorto con il mandato difensivo, tanto che lo stesso difensore ha avvertito la necessità di farlo espressamente venir meno con la rinunzia inviata via fax il giorno prima dell'udienza. Ma tale rinunzia, come è noto, giusto il disposto dell'art. 107 c.p.p., comma 3, non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia (che il ricorrente non ha inteso nominare) o da un difensore di ufficio, per la cui nomina, al momento della notifica dell'avviso di fissazione dell'odierna udienza non sussistevano i presupposti. Ne consegue che non partecipando all'odierna udienza l'avv. Raffaglio ha esercitato una facoltà che l'ordinamento gli attribuisce, ma che non costituisce ostacolo alla trattazione del ricorso del RI.
2. Passando al merito dell'impugnazione, va rilevato che con sentenza pronunciata il 14.12.2012 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 20.5.2008, aveva condannato RI SI, imputato del reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7, per essersi impossessato di una borsa sportiva contenente sei racchette da tennis ed alcuni capi di abbigliamento, oltre ad effetti personali, sottraendola a Molina Emanuele, che l'aveva appoggiata, come consuetudine, all'interno dei locali di un centro sportivo, ubicato in Milano, alla via Arimondi.
3. Avverso la sentenza della corte territoriale, ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, l'imputato, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 625 c.p., n. 7, in quanto, da un lato il luogo in cui stato commesso il furto non appartiene alla categoria degli "uffici o stabilimenti pubblici", cui fa riferimento la menzionata disposizione normativa, trattandosi di un circolo sportivo privato;
dall'altro la sussistenza all'interno dei locali del circolo di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso (che ha consentito l'identificazione del colpevole), assicurava una stabile e permanente custodia sulle cose, che, non rendendo facile la sottrazione delle stesse, non consente di configurare la menzionata circostanza aggravante.
Si impone, dunque, ad avviso del ricorrente l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, per difetto di querela, una volta qualificata la condotta dell'imputato come furto semplice e non aggravato.
4. Il ricorso non può essere accolto, essendo infondate le ragioni che lo sostengono.
5. Con riferimento alla prima questione prospettata dal ricorrente (che, peraltro, non avendo formato oggetto di specifica doglianza nell'atto di appello, non poteva essere proposta per la prima volta in questa sede), va ribadito l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 c.p., n. 7, terza ipotesi, non è correlata alla natura - pubblica o privata -
del luogo ove si trova la "cosa", ma alla condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato in cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere (cfr. Cass., sez. 5, 08/02/2006, n. 9022, G.; Cass., sez. 5, 16/09/2008, n. 41375, B., rv. 242593; Cass., sez. 5, 18/01/2008, n. 6355, C, rv. 239119; Cass., sez. 4, 08/05/2009, n. 21285, rv. 243513).
5.1 Se, dunque, tale è la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625 c.p., n. 7, terza ipotesi, vale a dire punire più gravemente chi sia stato facilitato nell'appropriazione dell'altrui res dalla circostanza che essa si trova in un luogo facilmente raggiungibile, cui si possa liberamente accedere, se ne deduce che la predisposizione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, pur assicurando la sorveglianza del luogo in cui la res è collocata, non è di per sè un ostacolo al libero accesso del pubblico al luogo medesimo (come, ad esempio, potrebbe essere una recinzione), dovendosi avere riguardo alle modalità con cui in concreto viene assicurata la sorveglianza stessa, che, nel caso in esame, non essendo costante, non ha impedito il libero accesso ai locali in cui è stato consumato il furto da parte dell'imputato, individuato solo in un secondo momento, grazie alle riprese filmate, rendendo pertanto configurabile la menzionata circostanza aggravante.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell'interesse del RI va, dunque, rigettato, con condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014