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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
ER AN, EL
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2093/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013437309801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220033748341001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230039776845001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230039776744801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240018041920801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021583503801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202400134337410801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043545449801 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240045061551801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240053043476801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250004194809801
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5246/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Difensore_1, impugna le seguenti cartelle di pagamento, aventi ad oggetto tributi non meglio precisati:
1) Cartella n. 028 2023 00 39776744801 000 dell'importo di € 508,70;
2) Cartella n. 028 2024 0013437309801 dell'importo di € 8.059,38;
3) cartella n. 028 2024 0018041920801 dell'importo di € 105,40
4) cartella n. 028 2024 00 21583503801 dell'importo di € 1.176,37;
5) cartella n. 028 2024 004354449801 dell'importo di € 1.614,02;
6) cartella n. 028 2024 0045061551801 dell'importo di € 2.051,65;
7) cartella n. 028 2025 0004194809801 dell'importo di € 202,69;
8) cartella n. 028 2022 003748341001 dell'importo di € 158,19;
9) cartella n. 028 2023 0039776845001 dell'importo di € 160,31;
10) cartella n. 028 2024 0013437410801 dell'importo di € 280,62;
11) cartella n. 028 2024 0053043476801 dell'importo di € 241,20.
La parte ricorrente eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse deduzioni, eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c,. stante la non impugnabilità del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono non notificate. L'art.3 bis del D.L. n.146/21, convertito nella L. n.215/21, ha introdotto due novità per il processo tributario stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente si duole dell'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Dunque, in applicazione della nuova norma vigente, si deve necessariamente affermare che, nel caso di specie, il contribuente non ha alcun interesse ad agire avverso il ruolo e le cartelle di cui dichiara di non aver mai avuto conoscenza legale a mezzo di rituale notificazione ( Cfr Cass. SS.UU. 6 settembre
2022, n. 26283). Egli infatti non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, anche attraverso un'istanza di concessione di un termine per il deposito di idonea documentazione probatoria, di avere interesse ad agire avverso le cartelle di pagamento ritenute non notificate, perché dalle stesse gli deriva un pregiudizio ricompreso nelle tre fattispecie previste dalla norma citata. Conseguentemente, il ricorso, proposto avverso le cartelle asseritamente non notificate, deve essere dichiarato inammissibile per difetto dell'interesse ad agire ex art.100 cpc.
La natura meramente processuale della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente
ER AN, EL
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2093/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240013437309801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220033748341001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230039776845001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230039776744801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240018041920801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240021583503801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202400134337410801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240043545449801 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240045061551801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240053043476801
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250004194809801
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5246/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rapp.ta e difesa dall'Avv.to Difensore_1, impugna le seguenti cartelle di pagamento, aventi ad oggetto tributi non meglio precisati:
1) Cartella n. 028 2023 00 39776744801 000 dell'importo di € 508,70;
2) Cartella n. 028 2024 0013437309801 dell'importo di € 8.059,38;
3) cartella n. 028 2024 0018041920801 dell'importo di € 105,40
4) cartella n. 028 2024 00 21583503801 dell'importo di € 1.176,37;
5) cartella n. 028 2024 004354449801 dell'importo di € 1.614,02;
6) cartella n. 028 2024 0045061551801 dell'importo di € 2.051,65;
7) cartella n. 028 2025 0004194809801 dell'importo di € 202,69;
8) cartella n. 028 2022 003748341001 dell'importo di € 158,19;
9) cartella n. 028 2023 0039776845001 dell'importo di € 160,31;
10) cartella n. 028 2024 0013437410801 dell'importo di € 280,62;
11) cartella n. 028 2024 0053043476801 dell'importo di € 241,20.
La parte ricorrente eccepisce la nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, impugnate le avverse deduzioni, eccepisce l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c,. stante la non impugnabilità del ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono non notificate. L'art.3 bis del D.L. n.146/21, convertito nella L. n.215/21, ha introdotto due novità per il processo tributario stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente si duole dell'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento impugnate. Dunque, in applicazione della nuova norma vigente, si deve necessariamente affermare che, nel caso di specie, il contribuente non ha alcun interesse ad agire avverso il ruolo e le cartelle di cui dichiara di non aver mai avuto conoscenza legale a mezzo di rituale notificazione ( Cfr Cass. SS.UU. 6 settembre
2022, n. 26283). Egli infatti non ha dimostrato, né ha chiesto di dimostrare, anche attraverso un'istanza di concessione di un termine per il deposito di idonea documentazione probatoria, di avere interesse ad agire avverso le cartelle di pagamento ritenute non notificate, perché dalle stesse gli deriva un pregiudizio ricompreso nelle tre fattispecie previste dalla norma citata. Conseguentemente, il ricorso, proposto avverso le cartelle asseritamente non notificate, deve essere dichiarato inammissibile per difetto dell'interesse ad agire ex art.100 cpc.
La natura meramente processuale della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.