CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 689/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
DR sez. 1 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J012G016802019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J012G016802019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J012G016802019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 773/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Voglia l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte adita:
In via principale, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza relativamente ai capi e punti impugnati sopra indicati relativamente ai quali il contribuente è risultato soccombente in primo grado e pertanto annullare e/o dichiarare nullo il sottostante avviso di accertamento impugnato, con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso disporre la riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, co. 3, l. 212/2000 e condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria al rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge.
Con vittoria di spese e di onorari, IV e Cpa per entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: - il rigetto dell'appello di controparte e la condanna della medesima alle spese di giudizio;
- l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto ritualmente inviato a controparte , propose appello per la riforma della sentenza n. 51/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria.
Espose i fatti di causa e denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale.
1.2. – L'Agenzia delle entrate, con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario, si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
1.3. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 30 luglio 2025 l'Ufficio rappresentò che: «le parti hanno sottoscritto, in data 30/07/2025, accordo di conciliazione giudiziale della controversia in oggetto, a norma degli artt. 48 e segg. del D. Lgs. 546/92. L'accordo n. 500024-2025 sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, riguardante l'integrale pretesa dedotta in giudizio, è depositato tramite “Il portale della Giustizia Tributaria > Processo Tributario Telematico
(P.T.T.) – S.I.G.i.T.”».
Chiese pertanto volersi dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le loro posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.1. – Avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
2.2. – Le spese sono compensate per concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Così deciso in Torino, allì 2 dicembre 2026 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Fabio Michelone
IL PRESIDENTE
Avv. Giuliana Passero
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 689/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 51/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
DR sez. 1 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J012G016802019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J012G016802019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J012G016802019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 773/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
«Voglia l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte adita:
In via principale, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza relativamente ai capi e punti impugnati sopra indicati relativamente ai quali il contribuente è risultato soccombente in primo grado e pertanto annullare e/o dichiarare nullo il sottostante avviso di accertamento impugnato, con ogni conseguente statuizione.
In ogni caso disporre la riduzione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, co. 3, l. 212/2000 e condannare l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Alessandria al rimborso delle somme eventualmente percepite nelle more del processo, aumentate degli interessi di legge.
Con vittoria di spese e di onorari, IV e Cpa per entrambi i gradi di giudizio».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: - il rigetto dell'appello di controparte e la condanna della medesima alle spese di giudizio;
- l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 1.1. - Con atto ritualmente inviato a controparte , propose appello per la riforma della sentenza n. 51/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria.
Espose i fatti di causa e denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale.
1.2. – L'Agenzia delle entrate, con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario, si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
1.3. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 30 luglio 2025 l'Ufficio rappresentò che: «le parti hanno sottoscritto, in data 30/07/2025, accordo di conciliazione giudiziale della controversia in oggetto, a norma degli artt. 48 e segg. del D. Lgs. 546/92. L'accordo n. 500024-2025 sottoscritto digitalmente da entrambe le parti, riguardante l'integrale pretesa dedotta in giudizio, è depositato tramite “Il portale della Giustizia Tributaria > Processo Tributario Telematico
(P.T.T.) – S.I.G.i.T.”».
Chiese pertanto volersi dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le loro posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.1. – Avendo le parti raggiunto un accordo conciliativo il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
2.2. – Le spese sono compensate per concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
Spese compensate.
Così deciso in Torino, allì 2 dicembre 2026 IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Fabio Michelone
IL PRESIDENTE
Avv. Giuliana Passero