Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 9771/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 19/05/2024 avverso il provvedimento emesso il
26/01/2024 dalla Questura di Vicenza e notificato il 30/04/2024, promossa da:
nato a [...] il [...] Parte_1 domiciliato in 36029 San Nazario Valbrenta (VI) in Via Merlo
n.67 C.Fisc (docc.1-4) rappresentato, C.F._1 assistito e difeso dall' Avv. Davide Verlato del foro di Vicenza
C.Fisc. con studio ivi in Contrà San C.F._2
Faustino n. 27
-attore-
CONTRO
Controparte_1
-convenuto contumace-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio di un permesso per motivi di protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e comma 1.2 D.Lgs
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite dalla difesa con nota di deposito del
02/04/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.
Il ricorrente, in Italia ha documentato di aver frequentato la scuola e ha prodotto certificazioni linguistiche (cfr. attestato di frequenza e competenza della lingua italiana livello preA1, rilasciato dal Centro
Provinciale per l'Istruzione degli Adulti, Provincia di Vicenza, anno scolastico 2018/2019 contenuto nella nota di deposito del 02/04/2025).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha documentato di essere stato, negli anni, titolare di diversi contratti di lavoro che, benché a tempo determinato, sono idonei a dimostrare il suo impegno nel radicarsi sul territorio italiano (cfr. unilav relativa al contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di bracciante agricolo, decorrente dal
09/12/2022 con scadenza prevista al 30/04/2023, alle dipendenze dell'
e buste paga dei mesi di dicembre 2022 e Controparte_2
Pag. 2 di 4 gennaio 2023, contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di bracciante agricolo, decorrente dal 15/09/2023 con scadenza prevista al
30/11/2023, alle dipendenze dell'azienda AGOSTINI SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE, relativa unilav e busta paga del mese di settembre
2023, assunzione a tempo determinato con la mansione di
[...] decorrente dall'11/03/2024 con scadenza al Controparte_3
30/04/2024, alle dipendenze della Controparte_4
e relativa proroga dapprima al 30/09/2024 e poi al
[...]
31/12/2024 contenuti nel ricorso, cfr. buste paga dal mese di luglio 2024 al mese di dicembre 2024, assunzione a tempo determinato decorrente dal
03/02/2025 con scadenza prevista al 18/04/2025, alle dipendenze della contenuti nella nota di Controparte_4 deposito del 10/02/2025, cfr. busta paga del mese di febbraio 2025 contenuta nella nota di deposito del 02/04/2025).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, in accoglimento del ricorso, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di (C.U.I. Parte_1
) al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione Nume_1 speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
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Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la
Pag. 3 di 4 collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Silvia
Cinquanta
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