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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2881 R.G. per l'anno 2024,
promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simona Cavalieri;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo, l'epigrafato ricorrente chiedeva accertarsi il suo status di invalido civile, ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/80, nonché di invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni e, subordinatamente, portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che era stato reputato insussistente ad opera delle competenti commissioni sanitarie.
Veniva disposta CTU medico-legale che riconosceva il ricorrente invalido civile al 100% sin dalla data della domanda amministrativa, senza necessità di assistenza continua e senza avere titolo ai benefici fiscali richiesti, non essendo affetto da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, né da pluriminorazioni. L'interessato eccepisce l'erroneità dell'elaborato peritale, reputando non condivisibili le conclusioni ivi contenute. Afferma, in particolare, di essere stato riconosciuto affetto da handicap grave ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92, a seguito di precedente procedimento di
ATP, in considerazione delle gravi affezioni riscontrate dal precedente consulente deduce, precisando, altresì, che dalla documentazione prodotta emergevano le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione ed allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita.
Per tali motivi, dopo avere depositato tempestivo dissenso, ha proposto il presente giudizio di opposizione nel quale chiede, previo rinnovo della consulenza, l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici fiscali previsti in favore degli invalidi, di cui agli artt. 30, co. 7, L. n. 388/2000 e 8 L. n. 449/97, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o da altra data ritenuta di giustizia, con condanna dell' all'erogazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Si è costituito l' , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso e CP_1 chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Verificata la tempestività dell'opposizione (essendo la dichiarazione di dissenso intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi 30 giorni), deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda opposta dall' , ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6°, CP_1
c.p.c., atteso che il ricorso introduttivo del giudizio non specifica, a pena di inammissibilità sancita dalla norma, i motivi della contestazione avverso la consulenza redatta dal consulente tecnico di ufficio nella fase sommaria.
Infatti, come l' fondatamente eccepisce, parte ricorrente non ha allegato le ragioni CP_1 per cui la consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo sarebbe erronea sotto il profilo medico-legale.
Sul punto, si rileva che l'istante si è limitato ad affermare l'erroneità della consulenza, deducendo che l'ausiliario avrebbe sottovalutato la gravità delle proprie patologie, senza muovere, tuttavia, una critica concreta alle valutazioni medico-legali effettuate dal consulente.
Sennonché, tali doglianze sono all'evidenza generiche e prive di valenza scientifica, risolvendosi in mere valutazioni di parte inidonee a porre in discussione la diagnosi e le conclusioni medico-legali contenute nell'elaborato peritale. Né parte attrice ha spiegato in che modo la ulteriore certificazione medica allegata avrebbe documentato aggravamenti della malattia che l'affligge, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Pertanto, mancando radicalmente i motivi di contestazione, il ricorso proposto si palesa inammissibile.
Va solo aggiunto, nel merito, che il CTU, pur riconoscendo che il ricorrente sia affetto da malattia degenerativa artrosica delle ossa, ha affermato che, dallo studio della documentazione sanitaria, emerge una malattia artrosica la cui gravità oggettiva non corrisponde alla gravità delle manifestazioni dolorose e limitative che egli riferisce. In altri termini, l'ausiliario ha ritenuto che la malattia artrosica, per come accertata in sede di visita peritale e documentata dalle certificazioni ed esami strumentali agli atti, non sia di gravità tale da comportare la necessità di assistenza continua, rilevando uno scarto tra le manifestazioni dolorose riferite dal ricorrente e quanto riscontrato in sede di accertamento obiettivo e documentale. Per tali motivi, il CTU addirittura arriva a dubitare della veridicità delle manifestazioni dolorose riferite dal paziente, nonché della impossibilità da lui lamentata di deambulare da solo (“… la gravità oggettiva non corrisponde alla gravità delle manifestazioni dolorose e limitative che il ricorrente riferisce in sede di visita. Leggendo attentamente le considerazioni medico legali della
CTU il quadro è chiaro, ci troviamo dinanzi ad un paziente che dice di essere incapace di deambulare da solo ma arriva in studio deabulando da solo con bastone, dice di sentire molto dolore, in una scala da 1 a 10, lo descrive come 10, il medico lo visita ma non trova riscontro in ciò che il paziente riferisce, il medico studia la documentazione sanitaria del paziente e ancora una volta il medico non trova riscontro della gravità descritta dal paziente. Due sono le possibilità o il paziente è bugiardo oppure il medico non sa fare il suo lavoro. L'esperienza professionale nel caso in esame mi fa dire che il paziente mente.
Pertanto la risposta ai quesiti posti dal giudice sono: il periziando non necessita di assistenza continua e permanente, non ci sono i presupposti per riconoscere allo stesso i benefici richiesti in ricorso, perché non affetto da grave limitazione della capacità deambulatoria né affetto da pluriamputazioni”).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto si palesa inammissibile.
In ordine alle spese di lite, va disposta la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese della consulenza tecnica espletata nella fase di A.T.P. vanno invece poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1 procedimento per A.T.P.
Catanzaro, lì 18.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott.
Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2881 R.G. per l'anno 2024,
promossa da
nato a [...] il [...], C.F.: difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simona Cavalieri;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con istanza di accertamento tecnico preventivo, l'epigrafato ricorrente chiedeva accertarsi il suo status di invalido civile, ai sensi dell'art. 1 L. n. 18/80, nonché di invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni e, subordinatamente, portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che era stato reputato insussistente ad opera delle competenti commissioni sanitarie.
Veniva disposta CTU medico-legale che riconosceva il ricorrente invalido civile al 100% sin dalla data della domanda amministrativa, senza necessità di assistenza continua e senza avere titolo ai benefici fiscali richiesti, non essendo affetto da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione, né da pluriminorazioni. L'interessato eccepisce l'erroneità dell'elaborato peritale, reputando non condivisibili le conclusioni ivi contenute. Afferma, in particolare, di essere stato riconosciuto affetto da handicap grave ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92, a seguito di precedente procedimento di
ATP, in considerazione delle gravi affezioni riscontrate dal precedente consulente deduce, precisando, altresì, che dalla documentazione prodotta emergevano le gravi limitazioni alla capacità di deambulazione ed allo svolgimento autonomo degli atti quotidiani della vita.
Per tali motivi, dopo avere depositato tempestivo dissenso, ha proposto il presente giudizio di opposizione nel quale chiede, previo rinnovo della consulenza, l'accertamento del suo diritto all'indennità di accompagnamento, nonché ai benefici fiscali previsti in favore degli invalidi, di cui agli artt. 30, co. 7, L. n. 388/2000 e 8 L. n. 449/97, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o da altra data ritenuta di giustizia, con condanna dell' all'erogazione dell'indennità di CP_1 accompagnamento, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Si è costituito l' , eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso e CP_1 chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Verificata la tempestività dell'opposizione (essendo la dichiarazione di dissenso intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato nei successivi 30 giorni), deve ritenersi fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda opposta dall' , ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6°, CP_1
c.p.c., atteso che il ricorso introduttivo del giudizio non specifica, a pena di inammissibilità sancita dalla norma, i motivi della contestazione avverso la consulenza redatta dal consulente tecnico di ufficio nella fase sommaria.
Infatti, come l' fondatamente eccepisce, parte ricorrente non ha allegato le ragioni CP_1 per cui la consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo sarebbe erronea sotto il profilo medico-legale.
Sul punto, si rileva che l'istante si è limitato ad affermare l'erroneità della consulenza, deducendo che l'ausiliario avrebbe sottovalutato la gravità delle proprie patologie, senza muovere, tuttavia, una critica concreta alle valutazioni medico-legali effettuate dal consulente.
Sennonché, tali doglianze sono all'evidenza generiche e prive di valenza scientifica, risolvendosi in mere valutazioni di parte inidonee a porre in discussione la diagnosi e le conclusioni medico-legali contenute nell'elaborato peritale. Né parte attrice ha spiegato in che modo la ulteriore certificazione medica allegata avrebbe documentato aggravamenti della malattia che l'affligge, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Pertanto, mancando radicalmente i motivi di contestazione, il ricorso proposto si palesa inammissibile.
Va solo aggiunto, nel merito, che il CTU, pur riconoscendo che il ricorrente sia affetto da malattia degenerativa artrosica delle ossa, ha affermato che, dallo studio della documentazione sanitaria, emerge una malattia artrosica la cui gravità oggettiva non corrisponde alla gravità delle manifestazioni dolorose e limitative che egli riferisce. In altri termini, l'ausiliario ha ritenuto che la malattia artrosica, per come accertata in sede di visita peritale e documentata dalle certificazioni ed esami strumentali agli atti, non sia di gravità tale da comportare la necessità di assistenza continua, rilevando uno scarto tra le manifestazioni dolorose riferite dal ricorrente e quanto riscontrato in sede di accertamento obiettivo e documentale. Per tali motivi, il CTU addirittura arriva a dubitare della veridicità delle manifestazioni dolorose riferite dal paziente, nonché della impossibilità da lui lamentata di deambulare da solo (“… la gravità oggettiva non corrisponde alla gravità delle manifestazioni dolorose e limitative che il ricorrente riferisce in sede di visita. Leggendo attentamente le considerazioni medico legali della
CTU il quadro è chiaro, ci troviamo dinanzi ad un paziente che dice di essere incapace di deambulare da solo ma arriva in studio deabulando da solo con bastone, dice di sentire molto dolore, in una scala da 1 a 10, lo descrive come 10, il medico lo visita ma non trova riscontro in ciò che il paziente riferisce, il medico studia la documentazione sanitaria del paziente e ancora una volta il medico non trova riscontro della gravità descritta dal paziente. Due sono le possibilità o il paziente è bugiardo oppure il medico non sa fare il suo lavoro. L'esperienza professionale nel caso in esame mi fa dire che il paziente mente.
Pertanto la risposta ai quesiti posti dal giudice sono: il periziando non necessita di assistenza continua e permanente, non ci sono i presupposti per riconoscere allo stesso i benefici richiesti in ricorso, perché non affetto da grave limitazione della capacità deambulatoria né affetto da pluriamputazioni”).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso proposto si palesa inammissibile.
In ordine alle spese di lite, va disposta la compensazione tra le parti, rinvenendosi nel ricorso la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. Le spese della consulenza tecnica espletata nella fase di A.T.P. vanno invece poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1 procedimento per A.T.P.
Catanzaro, lì 18.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona