Sentenza 1 febbraio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, le qualificate esigenze cautelari richieste dall'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen. si distinguono da quelle ordinarie solo per il grado del pericolo, nella specie di reiterazione, in quanto, a fronte dell'elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., è necessaria la certezza che l'indagato, ove sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continui nella commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che, confermando la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del ricorrente, ultrasettantenne, aveva ravvisato la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alcuni dei quali commessi mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenendoli sintomatici della sua insofferenza a qualunque prescrizione e della possibilità di conseguire un effetto dissuasivo solo in via coatta attraverso la custodia cautelare).
Commentari • 2
- 1. Stupefacenti e arresti domiciliari: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 gennaio 2023
- 2. come si applicano e i criteri di sceltaCavaliere Armando · https://www.diritto.it/ · 6 maggio 2019
Le misure cautelari, disciplinate dal Libro IV del Codice di rito (agli artt. 272-325), sono quei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria, provvisori ed immediatamente esecutivi, diretti ad evitare che il trascorrere del tempo possa provocare pericoli in merito all'accertamento del reato (inquinamento probatorio), all'esecuzione della sentenza definitiva (fuga o, per le reali, depauperamento del patrimonio da parte del sottoposto al procedimento o processo), alle conseguenze del reato ovvero alla commissione di altri reati. Volume Il contrasto in Costituzione È di certo facilmente intuibile lo “scontro” tra l'applicabilità di queste misure ed il principio di presunzione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2017, n. 7983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7983 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2017 |
Testo completo
07983-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 298 - Presidente - FRANCESCO IPPOLITO REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.45931/2016 ANDREA TRONCI - ANNA CRISCUOLO EMILIA ANNA GIORDANO ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT SO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GIULIO MASTROBATTISTA, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Аб RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia di MM OT ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 19-21.10.2016, con cui il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, adottata dal g.i.p. del Tribunale di Latina nei confronti dell'ultrasettantenne prevenuto, indagato per l'illecita detenzione di 20 bustine di cocaina, del peso complessivo di gr. 12,30, accertata in data 08.10.2016 dai Carabinieri, di cui il prevenuto aveva cercato di disfarsi lanciandole dal balcone di casa, dopo il negativo controllo effettuato nell'abitazione dai militari, il detto OT essendo già in regime di arresti domiciliari in relazione a due distinti procedimenti, entrambi per violazione della normativa sugli stupefacenti. A supporto della proposta impugnazione il legale ricorrente deduce: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 275 co. 4 cod. proc. pen., non ricorrendo nella fattispecie le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza richieste da detta norma, di cui si sottolinea la prevalenza anche rispetto alla presunzione in malam partem prevista dal comma 3 del medesimo articolo del codice di rito, come peraltro desumibile dalle opposte determinazioni assunte dai due g.i.p. dei pregressi procedimenti penali uno di essi, peraltro, coincidente con la persona fisica del giudice che ha emesso l'ordinanza genetica entrambi i quali hanno confermato il regime degli - arresti domiciliari in essere, non ritenendo la condotta di cui qui si discute idonea a determinare un aggravamento della misura a suo tempo adottata;
II) difetto assoluto di motivazione, in relazione alla medesima disposizione di cui sopra, nonché agli artt. 292 co. 2 lett. c) e 292 co. 2 c bis) cod. proc. pen., non avendo il Tribunale del riesame colmato la lacuna argomentativa presente nell'originario provvedimento, come pure nei suoi poteri, benché espressamente sollecitato sul punto;
III) contraddittorietà ed illogicità della motivazione in rapporto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla luce sia della risoluta negazione della ricostruzione del fatto compiuta dagli operanti di p.g., quale formalizzata dal OT, da apprezzarsi anche alla luce della pacifica ammissione delle proprie responsabilità dallo stesso effettuata in passato, con riferimento alle precedenti vicende a suo carico;
sia dell'esito negativo della perquisizione domiciliare eseguita pochi minuti prima, pur con l'ausilio di un'unità cinofila;
sia della presenza, al piano immediatamente sovrastante l'appartamento del OT, dell'abitazione di altro pregiudicato, sempre per violazione della normativa in tema di stupefacenti, dal quale pure i militari si erano recati, senza però che fosse loro aperta la porta d'ingresso; 2б IV) violazione di legge, in relazione al mancato inquadramento del fatto in seno all'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, alla stregua della "invocata obiettiva valutazione sul dato ponderale", in uno con "l'assenza di denaro o altro elemento che potesse far presumere una attività di spaccio (ed) il mancato rinvenimento dello strumentario tipico dello spacciatore"; V) "violazione ed erronea applicazione della legge penale", nonché "mancanza e manifesta illogicità della motivazione", avuto riguardo alla malamente ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, qui asseritamente non ricorrendo la "necessaria concretezza di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p. in ordine al pericolo di reiterazione della condotta criminosa", per come richiesta dal legislatore dopo le modifiche introdotte con la legge n. 47 del 2015; VI) "nullità dell'ordinanza applicativa della misura per violazione degli artt. 273, 274 e 275 e art. 292, comma 2, lettera c), cod. proc. pen., quantomeno sotto il profilo del difetto di motivazione"; VII) ulteriore nullità del provvedimento impugnato, per essere stata adottata la più gravosa delle misure consentite dall'ordinamento, in violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, previsti dalla legge delega, in accordo con la normativa costituzionale e con quella di carattere sovranazionale;
VIII) infine, "nullità dell'ordinanza applicativa della misura per violazione del principio del 'minor sacrificio necessario' ", stante l'esigenza che la compressione del bene fondamentale della libertà personale dell'indagato sia contenuta "entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Reputa la Corte che il ridondante ricorso sia infondato, risultando anzi al limite dell'ammissibilità.
2. Seguendo l'ordine logico-giuridico delle questione dedotte, rileva la Corte quanto segue: per certo non consentite sono le doglianze che investono la ritenuta sussistenza del requisito dei gravi indizi di reità motivi III) e VI) - da - ritenersi espressione semplicemente di una diversa valutazione degli elementi di fatto rispetto a quella prospettata dal giudice distrettuale, sulla 3 scorta di una motivazione immune da vizi di illogicità manifesta, dalla quale ultima emerge: a) che, pur avendo la perquisizione dato esito negativo, nondimeno il cane addestrato utilizzato nella circostanza si fosse soffermato "più volte in diversi punti della casa"; b) che, pertanto, i militari ritennero opportuno, una volta usciti dall'abitazione, due di fermarsi lungo le scale dell'immobile e due di posizionarsi nel piazzale esterno, antistante l'abitazione del OT;
c) che, avendo i Carabinieri rimasti all'interno del palazzo suonato nuovamente al campanello del OT, quest'ultimo non aprì la porta, venendo invece visto distintamente dai commilitoni posti sul piazzale affacciarsi al balcone e lanciare un quid, rivelatosi essere un involucro per fazzoletti di carta, al cui interno furono reperite le 20 buste di cocaina per cui è processo;
d) che nell'occasione, in particolare, giusta le (riprodotte) dichiarazioni rese dall'app. ANDREOZZI, il OT fu riconosciuto con certezza, malgrado l'orario, atteso che non era del tutto buio e vi era la luce proveniente dall'interno dell'abitazione, ciò che consentì anche di notare che il prevenuto aveva indosso i medesimi abiti visti sulla sua persona nel corso del controllo di pochi minuti prima;
e) che nell'abitazione non vi erano altre persone presenti, essendo al momento assente la sua convivente;
dovendosi solo osservare, da ultimo, che il riferimento difensivo ad altro pregiudicato, abitante nello stabile, introduce un dato non consentito, perché non risultante dal provvedimento impugnato e comunque congetturale, a maggior ragione in considerazione dell'assenza di detto individuo, di cui si dà atto nel ricorso, rappresentando che i Carabinieri avrebbero suonato invano alla porta del suo appartamento;
motivoesente da censure altresì la qualificazione giuridica dell'addebito IV relativamente alla quale il Tribunale capitolino ha rilevato che, in funzione dell'inquadramento del fatto in seno alla meno grave ipotesi di cui all'invocato comma quinto dell'art. 73 D.P.R. 309/90, è necessario che tutti i parametri indicati dalla norma siano rispettati, a detto fine soffermando la propria attenzione non già sul dato ponderale - obiettivamente modesto e sul quale concentra esclusivamente la propria attenzione il ricorso, così sottraendosi ad un reale confronto con l'apparato argomentativo del provvedimento impugnato bensì sulle "modalità e circostanze dell'illecita - detenzione per la quale qui si procede", significando a tal proposito come б А l'obiettiva ed allarmante constatazione che il OT si fosse procurato la droga in costanza della misura cautelare degli arresti domiciliari, peraltro impostagli per precedenti e plurime violazioni della medesima normativa, fosse di insuperabile ostacolo alla possibilità di apprezzare la sua condotta in termini "di lieve entità" e, quindi, di offensività minimale;
➤ manifestamente infondate sono le doglianze che concernono il profilo delle esigenze cautelari, ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. motivi V) e VI) - la - sussistenza delle quali deve reputarsi addirittura conclamata, alla luce dei profili fattuali di cui si è appena dato conto, non senza aggiungere, conclusivamente, che essi valgono senza meno ad integrare il richiesto requisito della "concretezza", da interpretarsi correttamente alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della motivazione della sentenza n. 20769 del 28.04.2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, laddove l'Alto Consesso evidenzia come gli "indici rivelatori" da prendere in esame, ai fini della verifica della reale sussistenza del requisito in questione - come pure di quello, formalmente distinto, della "attualità" sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale di Roma, lungi dall'esservisi sottratto, ha puntualmente eseguito, nei termini sopra esposti;
altrettanto dicasi per i profili di critica che investono la pretesa violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dei quali quello del "minor sacrificio necessario" non è altro che la declinazione - cfr. motivi VI), VII) e VIII) - che si risolvono entrambi nell'astratta enunciazione dei principi medesimi, del tutto avulsa da qualsivoglia doveroso confronto con la realtà della presente vicenda processuale, in cui la commissione di un ennesimo episodio di detenzione a fine di spaccio, in costanza del regime di arresti domiciliari, vale a significare all'evidenza - così come opinato dal Tribunale l'insufficienza di quest'ultima misura, con conseguente, necessitato ricorso a quella più gravosa della custodia cautelare in carcere;
- infine, non sono condivisibili neppure i residui motivi, di cui ai precedenti punti I) e II), con cui si è inteso contestare la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. E' indubbio che il OT, in quanto soggetto ultrasettantenne, rientri nell'ambito della sfera di operatività dell'art. 275 co. 4 cod. proc. pen., che prevede in conformità alla consolidata interpretazione offertane dalla - giurisprudenza di questa Corte un rafforzamento degli indicatori del pericolo di reiterazione, che, a fronte della elevata probabilità di rinnovazione dell'attività delittuosa richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., 5 Аб nell'ipotesi disciplinata dall'art. 275 dello stesso codice diviene certezza della ripetizione (cfr. Sez. 5, sent. n. 2240 del 05.12.2005 - dep. 19.01.2006, Rv. 233026; Sez. 2, sent. n. 32472 dell'08.06.2010, Rv. 248352; da ultimo, in parte motiva, Sez. 6, sent. n. 15016 del 13.02.2013): ciò che consente di contemperare le esigenze di cautela con la salvaguardia di peculiari condizioni personali, che di per sé sono tali da comportare un ordinario affievolimento delle medesime esigenze. Tanto premesso e dato atto altresì che a tal fine vanno apprezzati gli stessi elementi da valutarsi ai fini delle ordinarie esigenze cautelari, è stato sintomaticamente ritenuto essere "immune da censure l'ordinanza del Tribunale del riesame che ravvisa la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza atte a giustificare l'adozione della custodia cautelare in carcere nei confronti di una madre con prole di età inferiore a tre anni nella quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti della stessa specie (furti anche in abitazione) che ne evidenzino l'esclusiva e sistematica abitualità alla commissione di delitti contro il patrimonio, di guisa che sia impossibile fronteggiare l'eccezionale pericolosità sociale con misure diverse dalla custodia in carcere" (così la già citata sentenza n. 2240/2006 della Sezione 5): il che al di là dell'irrilevante differenza della categoria della persona attinta dalla misura, madre con prole in tenera età anziché anziano si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui il ultrasettantenne - Tribunale del riesame ha valorizzato giusto la sistematica dedizione del OT ad attività di spaccio ("da almeno dieci anni"), comprovata dalle cinque condanne definitive appositamente richiamate, nonché dalle vicende recenti di cui il prevenuto è stato protagonista, sostanziatesi nei suoi reiterati arresti sempre per illecita detenzione di sostanze stupefacenti - in - data 30.12.2015 e, ancora, 25.02.2016 (cui si riferisce la condanna in primo grado già intervenuta) e 23.07.2016, in questi ultimi due casi effettuati nel mentre l'odierno ricorrente era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, così come in quello oggetto della presente vicenda processuale: ciò a dimostrazione della incontestabile insofferenza dello stesso al rispetto delle prescrizioni impostegli e, per l'effetto, del mancato conseguimento di qualsivoglia effetto dissuasivo connesso a tale misura, ottenibile solo in via coatta, attraverso la custodia in carcere, stante il ritenuto, consapevole approfittamento, da parte del prevenuto, della propria situazione relativa all'età, onde poter continuare a svolgere incessantemente l'attività criminale che gli è propria, senza essere tradotto in vinculis.
P.Q.M.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, l'01.02.2017 Il Consiglere est. Il Presidente Andra Jean DEPOSITATO IN CANCELLERIA, 20 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 7