Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 816
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizi di notifica e omessa comunicazione precedente

    La Corte ha ritenuto superati gli aspetti formali, dando predominanza ai motivi di merito.

  • Accolto
    Omesso annullamento a seguito di istanza di autotutela

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione non abbia fornito riscontro all'istanza di riesame in autotutela.

  • Accolto
    Violazione art. 54, comma 8, TUIR

    La Corte ha ritenuto che i compensi per diritti d'autore siano stati correttamente qualificati e che la contribuente avesse diritto all'abbattimento del reddito imponibile previsto dalla normativa, riducendo la base imponibile a € 3.360,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 816
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 816
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo