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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4186/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNLTNLM000161 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNLTNLM000161 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.07.2025 veniva notificato alla contribuente l'avviso di accertamento n. TNLTNLM000161, con cui veniva accertato, per il 2020, l'omessa dichiarazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette di
€ 5.600,00. Con ricorso del 2.10.2025 la contribuente impugnava l'avviso lamentandone l'illegittimità per:
- vizi relativi alla notifica dell'avviso di accertamento ed omessa notifica di avviso/comunicazione precedente alla notifica dell'avviso impugnato;
- omesso annullamento dell'avviso a seguito di istanza di parte di autotutela;
- violazione dell'articolo 54, comma 8, del TUIR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.Vero è che la contribuente aveva omesso la dichiarazione ( e ciò induce comunque alla compensazione delle spese di giudizio), ma la ricorrente ha altresì presentato richiesta di riesame in autotutela inviando all'Agenzia delle Entrate [allegato
3 e 4] elementi utili su cui si fonda la richiesta di annullamento, senza aver avuto alcun riscontro. Il merito:
i compensi su diritti d'autore riguardano opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche. Tali compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto d'autore da parte di privati godono di un trattamento fiscale peculiare: per le persone fisiche residenti che percepiscono tali compensi fuori dall'esercizio di impresa o professione abituale, una quota forfettaria è esclusa da tassazione;
- l'articolo 54, comma 8, del TUIR disciplina la modalità di determinazione del reddito di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b)del TUIR, prevedendo che tale reddito sia ridotto del 25 per cento a titolo di determinazione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni - nel 2020 ha percepito da “ Associazione_1” dei compensi relativi la cessione di diritti d'autore per la scrittura di rubriche e l'apporto creativo nella redazione di testi;
- tali compensi sono, come correttamente indicati nella Certificazione Unica 2021 anno 2020 di “
Associazione_1" soggetti a ritenuta d'acconto nella misura del 20% ed essendo la ricorrente di età inferiore a 35 anni la base imponibile è calcolata solo sul 60% dell'importo percepito;
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è da calcolare sulla base imponibile (abbattuta del 40%) pari a € 3.360,00 e non pari a € 5.600,00 come effettuato dall'Ufficio. Pertanto si ritengono superati gli aspetti formali e si da predominanza a quelli di merito ( peraltro non disconosciuti dall'Ufficio), circa la presenza dei requisiti per l'abbattimento del reddito imponibile. In accoglimento del presente ricorso si manda all'Ufficio affinchè disponga il ricalcolo dell'Irpef e dell'addizionale regionale dovuta per il 2020.
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4186/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNLTNLM000161 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TNLTNLM000161 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.07.2025 veniva notificato alla contribuente l'avviso di accertamento n. TNLTNLM000161, con cui veniva accertato, per il 2020, l'omessa dichiarazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette di
€ 5.600,00. Con ricorso del 2.10.2025 la contribuente impugnava l'avviso lamentandone l'illegittimità per:
- vizi relativi alla notifica dell'avviso di accertamento ed omessa notifica di avviso/comunicazione precedente alla notifica dell'avviso impugnato;
- omesso annullamento dell'avviso a seguito di istanza di parte di autotutela;
- violazione dell'articolo 54, comma 8, del TUIR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.Vero è che la contribuente aveva omesso la dichiarazione ( e ciò induce comunque alla compensazione delle spese di giudizio), ma la ricorrente ha altresì presentato richiesta di riesame in autotutela inviando all'Agenzia delle Entrate [allegato
3 e 4] elementi utili su cui si fonda la richiesta di annullamento, senza aver avuto alcun riscontro. Il merito:
i compensi su diritti d'autore riguardano opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche. Tali compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto d'autore da parte di privati godono di un trattamento fiscale peculiare: per le persone fisiche residenti che percepiscono tali compensi fuori dall'esercizio di impresa o professione abituale, una quota forfettaria è esclusa da tassazione;
- l'articolo 54, comma 8, del TUIR disciplina la modalità di determinazione del reddito di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b)del TUIR, prevedendo che tale reddito sia ridotto del 25 per cento a titolo di determinazione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni - nel 2020 ha percepito da “ Associazione_1” dei compensi relativi la cessione di diritti d'autore per la scrittura di rubriche e l'apporto creativo nella redazione di testi;
- tali compensi sono, come correttamente indicati nella Certificazione Unica 2021 anno 2020 di “
Associazione_1" soggetti a ritenuta d'acconto nella misura del 20% ed essendo la ricorrente di età inferiore a 35 anni la base imponibile è calcolata solo sul 60% dell'importo percepito;
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è da calcolare sulla base imponibile (abbattuta del 40%) pari a € 3.360,00 e non pari a € 5.600,00 come effettuato dall'Ufficio. Pertanto si ritengono superati gli aspetti formali e si da predominanza a quelli di merito ( peraltro non disconosciuti dall'Ufficio), circa la presenza dei requisiti per l'abbattimento del reddito imponibile. In accoglimento del presente ricorso si manda all'Ufficio affinchè disponga il ricalcolo dell'Irpef e dell'addizionale regionale dovuta per il 2020.
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.