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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11331 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 22884/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Rosa Di Dato, con cui elettivamente domiciliano in Cercola (NA) al Viale dei Tigli n.7;
- OPPONENTI -
CONTRO
già (c.f./p.iva Controparte_1 CP_2
) in persona del l.r.p.t., quale mandataria di P.IVA_1 Parte_5
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Moschiano, con P.IVA_2 cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Depretis n. 102;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 29.09.2024- 2.10.2024
Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, con , Parte_1 Parte_2
ed hanno proposto opposizione all'atto di precetto in Pt_4 Parte_3 oggetto, notificato alla prime tre in data 29.09.2024 e ad in data Parte_3
2.10.2024, ad istanza di rappresentata da oggi Parte_5 CP_2
a seguito di atto di fusione per incorporazione. Controparte_1
L'intimazione è stata spiccata per l'importo complessivo di € 2.119.425,57, comprensivo del capitale, degli interessi sulle rate scadute dal 31.01.2011 e degli interessi convenzionali oltre interessi successivi, spese e funzioni legali occorse ed occorrende. La parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In Via preliminare voglia il Giudice adito sospendere inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo sussistendo fondati gravi motivi come evidenziati nella pedissequa istanza. Sempre in via preliminare e pregiudiziale - accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza o l'invalidità dell'atto di precetto per carenza di titolarità e legittimazione dell'opposta
[...] per tutte le eccezioni innanzi sollevate;
- Nel merito, accertare e dichiarare, Parte_5
l'inefficacia, l'inesistenza, la nullità o l'invalidità del precetto notificato per mancanza di prova certa sul credito vantato e sull'entità dello stesso in quanto non provato;
- accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto per la presenza di clausole vessatorie e nulle per l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione; - accertare e dichiarare in ogni caso e, in subordine, la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c. in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. perché ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo. - accertare e dichiarare in ulteriore via gradata, nullo l'atto di precetto per eccessiva indeterminatezza del quantum richiesto, per l'eccessiva onerosità atteso che, con l'escussione di tutti i beni immobili, oggetto della garanzia fideiussoria, le opponenti non sono nelle condizioni di poter provvedere ad ulteriori pagamenti dovendo ricorrere alla procedura di sovraindebitamento per crisi di insolvenza. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
A fondamento dell'intimazione opposta è posta la fideiussione prestata dalle odierne opponenti fino alla concorrenza di € 4.000.000,00 in seno al contratto di mutuo con dazione di ipoteca per notar in Napoli, del 12.09.2008, rep. n. 5908 Persona_1 racc. n. 2617, con cui la MPS Banca per le Imprese S.p.a. concesse alla Società “Rag.
un prestito dell'importo di € 2.000.000,00 ai sensi del Controparte_3
d.P.R. n. 7/1976.
Con il rimedio azionato, parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata lamentando la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante opposta. Nello specifico, ha contestato la sussistenza di prova della successione nella titolarità del credito originariamente vantato dall'Istituto di credito mutuante nei confronti del debitore garantito e dei fideiussori. Ha sostenuto, in particolare, che ai fini della prova dell'avvenuta cessione non fosse sufficiente
- 2 - l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale perché finalizzato ad assolvere agli oneri di pubblicità e, in particolare, alla notificazione della cessione al debitore ceduto, ma non anche a comprovare l'esistenza e l'oggetto del contratto di cessione. Ha inoltre eccepito la mancata iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese e di prova dell'iscrizione della cessionaria nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. alla data della stipulazione del contratto, requisito soggettivo richiesto ai fini del perfezionamento della cessione. Ancora, ha contestato la mancanza di prova del credito precettato, non sussistendo prova dell'inadempimento, della risoluzione del contratto e dell'andamento del rapporto di finanziamento, dolendosi della mera allegazione dell'entità del credito da parte dell'intimante senza neppure il supporto di un estratto conto certificato del rapporto ex art. 50 T.U.B. Infine, ha contestato la nullità parziale del contratto di fideiussione in relazione alle clausole conformi allo schema ABI del 2003, dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione della normativa antitrust (art. 2, co. 2, lett. a), L. n. 287/1990). In via subordinata ha eccepito la nullità parziale del contratto di fideiussione per vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo. Per l'effetto, ha dedotto l'intervenuta decadenza della creditrice per non aver preventivamente escusso il debitore principale nel termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto. Ancora, ha impugnato tutte clausole relative alla pattuizione degli interessi convenzionali e di mora, all'applicazione effettiva del TAEG, alle commissioni e costi applicati invocando il controllo ufficioso del giudice procedente circa l'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9479/2023. Su tali premesse ha concluso come riportato.
Si è costituita la società intimante resistendo all'opposizione. Preliminarmente ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, precisando che con contratto stipulato in data 20 dicembre 2017 aveva acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. dalle società Banca e Controparte_4 Controparte_5
un portafoglio di crediti vantati verso debitori classificati dalla cedente a
[...] sofferenza;
che di tale cessione era stato dato avviso ex art. 58 T.U.B. mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 151 del 23 dicembre 2017 e che tra i crediti ceduti, le cui caratteristiche erano state specificamente indicate, fosse ricompreso anche quello relativo all'opponente, circostanza comprovata altresì dalla dichiarazione di cessione della cedente e dall'originario contratto di mutuo contenente le fideiussioni escusse. Ha altresì aggiunto di aver intimato precetto per la somma di € 2.119.425,57 (€ 1.455,718,96 per capitale scaduto ed interessi sulle rate scadute dal 31.01.2011 ed € 663.706,61 per interessi convenzionali dal 23.10.2012), al netto degli incassi conseguiti per effetto del
- 3 - piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare avviata in danno dei debitori principali e di e iscritta la n. R.G.E. 679/2013, Parte_3 Parte_2 depositando nuovo conteggio aggiornato del credito pari ad € 2.185,652,21 comprensivo degli ulteriori interessi maturati al netto degli incassi della procedura nelle more contabilizzati. Inoltre, ha precisato che non poteva configurarsi alcuna nullità totale o parziale del contratto di fideiussione per impiego di clausole contrarie alla normativa antitrust in quanto si trattava di fideiussione specifica e non omnibus. Neppure poteva riscontrarsi il presupposto soggettivo della disciplina consumeristica in capo alle garanti in quanto era presidente del Parte_1
Consiglio di amministrazione della società finanziata, mentre le altre garanti erano socie della società garantita di cui avevano anche ricoperto in tempi diversi la carica di amministratore. Del pari, ha contestato la possibilità di invocare l'obbligo di rilievo ufficioso delle clausole abusive da parte del giudice sancito con la nota decisione a Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023, in quanto riferita all'ipotesi in cui il titolo azionato sia costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e non, come nella fattispecie, di garanzia personale rilasciata nell'atto pubblico di mutuo ipotecario. Infine, ha sostenuto l'inammissibilità della richiesta di ctu, denunciandone il carattere puramente esplorativo vista la genericità della contestazione sollevata da parte attrice circa l'illegittimità delle pattuizioni degli oneri accessori contenute nel contratto. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e dell'istanza di sospensione con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 6 marzo 2025 è stata rigettata l'istanza inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza del fumus dei motivi esposti, nonché respinta la richiesta di ctu in ordine all'allegata natura usuraria degli interessi, stante la genericità dell'allegazione. Per l'effetto, rilevata la natura documentale della controversia, è stato disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 19 novembre 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Alla predetta udienza, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Le RI , ed oppongono Parte_1 Parte_2 Pt_4 Parte_3
l'atto di precetto loro notificato da per l'importo di € Parte_5
2.119.425,57.
L'intimazione è stata spiccata in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con l'atto pubblico del 12.09.2008 Rep. 5908 Racc.2617 a rogito del dott. Persona_1
- 4 - con il quale la MPS Banca per le Imprese S.p.a. concesse alla Società “Rag.
[...]
un mutuo ipotecario di € 2.000.000,00, con contestuale fideiussione Controparte_3 prestata dalle RI sino alla concorrenza di € 4.000.000,00; col precetto opposto, segnatamente, l'intimante escute la suddetta garanzia personale.
Con il libello introduttivo parte opponente ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria opposta, la mancanza di prova del credito vantato, la nullità delle clausole abusive della fideiussione e il dovere di rilievo d'ufficio di tali pattuizioni da parte del giudice. Ancora, l'inefficacia del rapporto di garanzia sulla scorta della vessatorietà delle condizioni contrattuali, la mancanza di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e della cessionaria nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, l'illegittimità della pattuizione degli interessi convenzionali e di mora, del TAEG e delle commissioni e costi ulteriori.
Nel precedere all'esame dei motivi di opposizione occorre prendere le mosse dalla contestazione della sussistenza di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta.
Segnatamente le opponenti hanno ritenuto insufficiente la mera pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale ai fini della prova dell'inclusione della specifico posizione creditoria rivendicata in precetto per la restituzione del saldo debitore del capitale mutuato e degli interessi derivanti dalla risoluzione del contratto di mutuo sottoscritto dalla Società “Rag. con la cedente MPS Banca Controparte_3 per le Imprese S.p.a., del cui pagamento le stesse venivano intimate quali fideiussori.
L'eccezione risulta adeguatamente smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta e dai principi presidianti la materia.
La ha allegato l'avvenuta conclusione della cessione già Parte_5 nell'intimazione deducendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ha precisato, altresì, che in virtù del contratto di mutuo erogato alla società garantita era già stata promossa una procedura esecutiva immobiliare in danno della debitrice principale, iscritta al n.R.G.E. 679/13 del Tribunale di Napoli, cui erano conseguiti incassi a parziale soddisfazione del credito.
Ebbene, con la comparsa di costituzione, la cessionaria ha depositato anzitutto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 151 del 23 dicembre 2017 contenente l'avviso di cessione in suo favore dei crediti a sofferenza vantati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a e , la data della cessione e le Controparte_5 categorie dei rapporti ceduti annoveranti “i crediti sorti antecedentemente al 31.12.2016 per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
i rapporti risolti o in relazione ai quali il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
rapporti
- 5 - giuridici classificati a sofferenza sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017 (…)”, con la precisazione che i dati indicativi di ciascun credito ceduto erano messi a disposizione dei debitori sul sito internet ivi indicato. Ha prodotto altresì, la copia esecutiva del contratto di mutuo con le contestuali fideiussioni rilasciate dalle odierne opponenti;
la copia del piano di riparto del pignoramento immobiliare recante R.G.E. n. 679/2013 del Tribunale di Napoli notificato dalla MPS Gestione
Crediti Banca S.p.A. in danno della società Rag. di Rag. Controparte_3
e di e la Controparte_6 Parte_3 Parte_2 dichiarazione della cedente relativa all'inclusione del credito precettato in quelli oggetto di trasferimento, con l'indicazione degli estremi del contratto di mutuo e della convenzione di cessione;
la procura notarile conferita alla Jiuliet S.p.a., oggi per la gestione dei crediti. Controparte_1
Tanto premesso sul piano istruttorio, va osservato che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ.;
c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. E per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo
- 6 - stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Ebbene è indubbio che “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. civ., sent. n. 9073/2025).
Sul tema invero, la Suprema Corte ha reiteratamente sostenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ., n. 15884/2019; Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).
In linea con quanto innanzi, con un più recente orientamento la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024; cfr. Cass. civ., sent. n. 16368/2025).
- 7 - Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente, ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass.
16/04/2012, n. 10200).
Infine, è pacifico che in tema di cessione in blocco, il combinato disposto degli artt. 1263 c.c. e 58 co. 3 T.U.B. e 4 l. 130/1999 preveda che insieme con il credito ceduto devono considerarsi trasferite tutte le garanzie, personali, reali e gli accessori.
Di conseguenza, facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta
“notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
L'opposta ha difatti dimostrato l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione, avendo depositato la documentazione innanzi richiamata, la cui complessiva disamina non genera dubbi circa la legittimazione processuale dell'opposta, né circa il trasferimento del diritto azionato a mezzo dell'operazione pubblicizzata nella richiamata G.U. Del resto, ad ulteriore conforto della legittimazione e della titolarità dello specifico credito depone il possesso del titolo esecutivo in originale, depositato telematicamente in copia esecutiva e conforme all'originale.
Inoltre, è significativa la circostanza incontestata dell'avvenuto preliminare esperimento di un'espropriazione forzata in danno delle società Rag.
[...]
e Rag. nonché di e Controparte_3 Controparte_3 Parte_3 Parte_2
avente ad oggetto i beni immobili ipotecati a garanzia dell'adempimento
[...] del contratto di mutuo fondiario concesso da MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. alla società Rag. In tale procedura subentrava l'odierna parte Controparte_3 opposta, in favore della quale veniva ripartito il ricavato della vendita del compendio staggito senza soddisfazione integrale del credito tanto che la stessa società, con il precetto opposto, ha azionato le ulteriori garanzie personali accessorie al mutuo e prestate, tra le altre, anche dalle due socie datrici di ipoteca, ed Parte_3 Parte_2
Queste ultime non hanno sollevato alcuna contestazione circa la
[...]
- 8 - legittimazione attiva della cessionaria in seno alla procedura esecutiva immobiliare, dovendosi intendere tale contegno processuale quale indice sintomatico del principio di non contestazione.
Sempre in ordine alla legittimazione attiva, parte opponente ha anche contestato il difetto di iscrizione all'albo ex art. 107 T.U.B. (esattamente la norma pertinente è l'art. 106 TUB) della cessionaria.
L'eccezione è però smentita dalla documentazione versata in atti dalla creditrice opposta che comprova tale iscrizione, laddove per la mandataria la giurisprudenza ha chiarito che siffatta iscrizione non risulta condizione di validità per il recupero del credito (cfr. Cass. Civ., ordinanza 590 del 18.3.24).
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. n. 7243/2024, ha negato che l'art. 106 TUB abbia carattere di norma imperativa perché si tratterebbe di una norma di condotta operante in un'altra sfera, riconducibile al potere di vigilanza esercitato dalla Banca d'Italia sugli Istituti di credito e Intermediari finanziari, affermando il seguente principio di diritto: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Il principio è stato poi richiamato dal decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione, pubblicato il 17.05.2024, con cui è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. il rinvio pregiudiziale sollevato con ordinanza del Tribunale di Brindisi in ordine all'interpretazione dello stesso art. 106 TUB.
Anche con riferimento alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese è stato ripetutamente affermato che tale onere non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità della cessione (cfr., art. 58, co. 2, 2° per., TUB.: “la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”) ai fini della sua opponibilità, ossia per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1264 ss. c.c. (art. 58, co. 4, t.u.b.) e delle disposizioni speciali di cui ai co. 5 ss. dell'art. 58 T.U.B. (Cass. civ., sent. n. 21821/2023).
Venendo alle contestazioni di merito e restando all'ordine delle questioni sollevate, va esaminata l'eccezione di carenza di prova dell'ammontare del credito precettato.
Parte attrice lamenta l'insussistenza di prova dell'inadempimento del contratto di mutuo garantito, della risoluzione dello stesso e dell'ammontare del saldo debitore. Eccepisce l'assenza di documentazione attestante l'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e l'andamento finanziario del rapporto,
- 9 - mancando finanche l'estratto conto certificato del saldo debitore a sostegno della quantificazione del credito operata dall'opposta nell'intimazione impugnata.
Il motivo è privo di pregio.
Va dato seguito sul punto al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18). Più in particolare, in tema di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16)” (Cass civ. sent. n. 10507/2019).
Pertanto una volta che la banca creditrice, nella specie il successore a titolo particolare nel credito, ha dimostrato il titolo (contratto di mutuo stipulato per atto pubblico contenente il piano di ammortamento) e l'effettiva erogazione del denaro (atto di erogazione e quietanza anch'essi contenuti nello stesso atto pubblico) e, quindi, che la prestazione della parte mutuante è stata adempiuta e il contratto aveva avuto effettiva esecuzione, spetta al debitore dimostrare di aver restituito l'importo ricevuto a mutuo in tutto o in parte, non essendo onerata la banca della prova dell'andamento dettagliato dello svolgimento del rapporto.
Non solo.
Diversamente da quanto eccepito dalle opponenti, la stessa pendenza della procedura esecutiva recante n. R.G.E. 679/2013 del Tribunale di Napoli comprova l'inadempimento della società mutuataria ed è utile a quantificare l'esposizione debitoria della debitrice principale garantita, atteso che nel relativo piano di riparto depositato dall'opposta si legge espressamente che “il credito della Società Parte_5
è stato quantificato in € 2.709.420,57 di cui € 2.045.713,96 in via ipotecaria ed €
[...]
663.706,61 in chirografo”. A tale importo, ai fini della quantificazione del credito oprata in precetto, è stato detratto quanto incassato in conseguenza del riparto, con ulteriore attualizzazione operata in comparsa in virtù di quanto percepito nelle more, per un ammontare tuttora dovuto pari a complessivi € 2.185,652,21 in luogo di € 2.119.425,57 indicati in precetto.
- 10 - Quanto all'asserita nullità derivata della fideiussione per la presenza di clausole abusive replicanti il modello contrattuale predisposto da ABI, censurato dalla Banca d'Italia quale intesa anticoncorrenziale, deve ritenersi non ammissibile estendere al contratto in disamina i principi sanciti in materia di fideiussione omnibus nella nota sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 41994/2021.
Nel caso in esame, difatti, le fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento del mutuo fondiario concesso alla società Rag. per l'aumento Controparte_3 del capitale sociale rappresentano delle fideiussioni specifiche e non omnibus, non essendo stato assunto l'obbligo di garantire l'adempimento della totalità delle obbligazioni che il debitore principale ha contratto o contrarrà in futuro verso quel creditore, quanto piuttosto l'adempimento di una singola obbligazione.
Va quindi richiamato il principio formulato dalla pronuncia n. 21841/2024 della Corte di Cassazione per cui “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, co. 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
La medesima Cassazione specifica ulteriormente che la Banca d'Italia aveva ritenuto che la portata anticoncorrenziale di questa intesa “non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri”, in cui gli effetti pregiudizievoli della negligenza dell'ente creditizio sarebbero stati addossati al fideiussore.
A questo si aggiunga la considerazione per cui l'illeceità delle clausole non discende dalla loro stessa natura, quanto dal fatto che sono state inserite in un modello e pertanto ne rendono più difficile una negoziazione più favorevole al cliente.
Non si trascura come la parte attrice, con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., abbia ritenuto di provare la natura omnibus della garanzia personale in ragione di una sentenza emessa inter partes in altro giudizio in cui pure si discorre di rapporti bancari di conto corrente garantiti mediante fideiussione (sentenza n. 3402/2022 resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento RG.9547/2014).
- 11 - Tuttavia, la fonte non appare di supporto alla tesi attorea, tenuto conto che le decisioni prodotte si riferiscono a fideiussioni rilasciate in data differente e considerando, tra l'altro, che a fronte di plurimi ed eterogenei rapporti
(finanziamento e conti correnti con apertura di credito) la garanzia personale rilasciata specificamente in ciascuno di essi non vale a mutarne la natura in fideiussione omnibus.
Non di meno la parte ha ulteriormente contestato la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c. in ragione della nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Codice del
Consumo.
Il rilievo, ove riscontrabile la qualifica di consumatore in capo al fideiussore, effettivamente potrebbe condurre alla dichiarazione di nullità della clausola derogatoria del beneficio della preventiva escussione essendo irrilevante, sotto tale profilo, la qualificazione della garanzia prestata dall'opponente come fideiussione specifica o fideiussione omnibus.
Anche di recente difatti la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che una clausola che dispensa il creditore dall'onere di agire entro i termini dell'art. 1957 c.c. rientra pienamente nella categoria di quelle che “hanno per oggetto o per effetto di […] sancire a carico del consumatore […] limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”. L'eccezione che viene limitata è, appunto, l'eccezione di decadenza e ciò conferma, secondo la Corte, l'applicabilità della presunzione di vessatorietà contemplata dalla “lista grigia” dell'art. 33, co. 2, lett. t) del Codice del Consumo. “La tutela consumeristica si pone su un piano sostanziale distinto e superiore rispetto a quella meramente formale dell'art. 1341 c.c. La circostanza che la deroga all'art. 1957 c.c. sia pacificamente ammessa nel diritto comune non esclude affatto che la stessa clausola possa essere giudicata vessatoria se inserita in un contratto con un consumatore, dove il parametro di valutazione è lo squilibrio sostanziale” (Cass. civ., sent. n.14687/2025).
Nel caso in esame va rilevato in punto di fatto che le fideiussioni escusse sono state prestate senza dubbio da persone fisiche che, tuttavia, rivestivano la qualità di socie, nonché quella di presidente del Consiglio di amministrazione ( , o Parte_1 quella di consigliere del Consiglio di amministrazione per le altre opponenti (cfr visura società Rag. . Controparte_3
La qualifica rivestita in seno alla compagine sociale non è di per sé ostativa al riconoscimento in capo al garante del presupposto soggettivo della disciplina consumeristica.
- 12 - In merito, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che “gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società” (cfr. Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, . Nel Per_2 solco di tali decisioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 5868/2023) hanno spiegato che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il “debitore garantito”, diversamente le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi che il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come “non consumatore”.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza comunitaria nelle richiamate decisioni, pur superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante ai fini dell'esclusione della tutela consumeristica, ha affermato che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.
Proprio la corretta applicazione di tali principi conduce ad escludere che nella fattispecie la qualifica rivestita dalle garanti opponenti possa essere quella di consumatore.
Merita condivisione, difatti, l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” (Cass. civ., sent. n. 8419 del 2019).
- 13 - Il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma ciò non significa che se tale attività sia svolta da altri l'assunzione del debito, in sé, sia coerente con lo statuto del consumatore.
Con un recentissimo arresto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la prestazione di garanzia se rafforza l'attività d'impresa altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di 'collegamento funzionale' (così, Corte Giustizia, C-534/15, cit. supra). Così la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, in fattispecie simili a quella oggi qui in esame, che occorreva escludere la qualità di
“consumatore”, stante il cumulo assunto, nella vicenda affrontata, dai fideiussori di soci ed amministratori della società garantita (Cass. n. 17638 del 2025), (…) la stessa Corte ha ritenuto che in ipotesi di contratto di fideiussione concluso da congiunto in favore dell'impresa di famiglia, fossero esclusi i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica, stante l'interessamento all'attività sociale in ragione del rapporto familiare, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché dall'aver ricoperto incarichi gestionali nella compagine sociale (Cass. n. 23533 del 2024)” ed ancora “deve ritenersi che il rilascio di fideiussione costituisce vero e proprio atto strumentale all'attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell'effettiva gestione dell'impresa (Cass., Sez. 1, n. 429 del 2023)” (così in motivazione Cass. civ., sent. 29746/2025).
Dunque, proprio in ragione della posizione ricoperta nella compagine societaria delle garanti, socie della società mutuataria oltre che consigliere del consiglio di amministrazione e, quanto a Presidente del medesimo organo Parte_1 amministrativo e tenuto conto, altresì, dell'entità del finanziamento erogato alla società volto specificamente all'aumento del capitale sociale, si deve negare che le garanzie azionate fossero state stipulate in qualità di consumatore, risultando evidentemente prestate per scopi funzionali allo svolgimento dell'attività sociale.
Quanto precede rivela, al contempo, l'infondatezza del richiamo alla tutela consumeristica riconosciuta dal Giudice sovranazionale e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 6 aprile 2023 n. 9479.
Non solo difetta il presupposto soggettivo di tale disciplina, come innanzi precisato, ma anche quello oggettivo posto all'esame delle Sezioni Unite, relativo al titolo esecutivo che nella fattispecie è costituito da un negozio di finanziamento e non già, come nella decisione richiamata, da un decreto ingiuntivo non opposto. Pertanto, i principi di diritto affermati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite e la tutela ivi apprestata per il tramite dell'opposizione (ultra) tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. risultano evidentemente non applicabili ad un mutuo.
- 14 - Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle contestazioni mosse circa la natura usuraria degli interessi e, più in generale, l'illegittimità delle clausole contemplanti gli accessori del credito e gli oneri del finanziamento, attesa la natura estremante generica dell'eccezione perchè sfornita di circostanziata allegazione.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata perché infondata, con conferma della validità ed efficacia del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (da € 2.000.001 a € 4.000.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ed nei
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 confronti di rappresentata da oggi Parte_5 CP_2 [...] iscritta al n. 22884/2024 del R.G., così provvede: Controparte_1
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 24.668,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 15 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 22884/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), (c.f. C.F._2 Parte_3
), (c.f. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rappresentate e difese dall'Avv. Rosa Di Dato, con cui elettivamente domiciliano in Cercola (NA) al Viale dei Tigli n.7;
- OPPONENTI -
CONTRO
già (c.f./p.iva Controparte_1 CP_2
) in persona del l.r.p.t., quale mandataria di P.IVA_1 Parte_5
(c.f./p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Moschiano, con P.IVA_2 cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Depretis n. 102;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 29.09.2024- 2.10.2024
Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, con , Parte_1 Parte_2
ed hanno proposto opposizione all'atto di precetto in Pt_4 Parte_3 oggetto, notificato alla prime tre in data 29.09.2024 e ad in data Parte_3
2.10.2024, ad istanza di rappresentata da oggi Parte_5 CP_2
a seguito di atto di fusione per incorporazione. Controparte_1
L'intimazione è stata spiccata per l'importo complessivo di € 2.119.425,57, comprensivo del capitale, degli interessi sulle rate scadute dal 31.01.2011 e degli interessi convenzionali oltre interessi successivi, spese e funzioni legali occorse ed occorrende. La parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In Via preliminare voglia il Giudice adito sospendere inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo sussistendo fondati gravi motivi come evidenziati nella pedissequa istanza. Sempre in via preliminare e pregiudiziale - accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza o l'invalidità dell'atto di precetto per carenza di titolarità e legittimazione dell'opposta
[...] per tutte le eccezioni innanzi sollevate;
- Nel merito, accertare e dichiarare, Parte_5
l'inefficacia, l'inesistenza, la nullità o l'invalidità del precetto notificato per mancanza di prova certa sul credito vantato e sull'entità dello stesso in quanto non provato;
- accertare e dichiarare l'inefficacia del precetto per la presenza di clausole vessatorie e nulle per l'effetto dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione; - accertare e dichiarare in ogni caso e, in subordine, la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c. in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. perché ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo. - accertare e dichiarare in ulteriore via gradata, nullo l'atto di precetto per eccessiva indeterminatezza del quantum richiesto, per l'eccessiva onerosità atteso che, con l'escussione di tutti i beni immobili, oggetto della garanzia fideiussoria, le opponenti non sono nelle condizioni di poter provvedere ad ulteriori pagamenti dovendo ricorrere alla procedura di sovraindebitamento per crisi di insolvenza. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
A fondamento dell'intimazione opposta è posta la fideiussione prestata dalle odierne opponenti fino alla concorrenza di € 4.000.000,00 in seno al contratto di mutuo con dazione di ipoteca per notar in Napoli, del 12.09.2008, rep. n. 5908 Persona_1 racc. n. 2617, con cui la MPS Banca per le Imprese S.p.a. concesse alla Società “Rag.
un prestito dell'importo di € 2.000.000,00 ai sensi del Controparte_3
d.P.R. n. 7/1976.
Con il rimedio azionato, parte attrice ha contestato il diritto di precedere ad esecuzione forzata lamentando la carenza di legittimazione attiva in capo alla precettante opposta. Nello specifico, ha contestato la sussistenza di prova della successione nella titolarità del credito originariamente vantato dall'Istituto di credito mutuante nei confronti del debitore garantito e dei fideiussori. Ha sostenuto, in particolare, che ai fini della prova dell'avvenuta cessione non fosse sufficiente
- 2 - l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale perché finalizzato ad assolvere agli oneri di pubblicità e, in particolare, alla notificazione della cessione al debitore ceduto, ma non anche a comprovare l'esistenza e l'oggetto del contratto di cessione. Ha inoltre eccepito la mancata iscrizione della cessione del credito nel registro delle imprese e di prova dell'iscrizione della cessionaria nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. alla data della stipulazione del contratto, requisito soggettivo richiesto ai fini del perfezionamento della cessione. Ancora, ha contestato la mancanza di prova del credito precettato, non sussistendo prova dell'inadempimento, della risoluzione del contratto e dell'andamento del rapporto di finanziamento, dolendosi della mera allegazione dell'entità del credito da parte dell'intimante senza neppure il supporto di un estratto conto certificato del rapporto ex art. 50 T.U.B. Infine, ha contestato la nullità parziale del contratto di fideiussione in relazione alle clausole conformi allo schema ABI del 2003, dichiarato parzialmente nullo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione della normativa antitrust (art. 2, co. 2, lett. a), L. n. 287/1990). In via subordinata ha eccepito la nullità parziale del contratto di fideiussione per vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo. Per l'effetto, ha dedotto l'intervenuta decadenza della creditrice per non aver preventivamente escusso il debitore principale nel termine di sei mesi dalla risoluzione del contratto. Ancora, ha impugnato tutte clausole relative alla pattuizione degli interessi convenzionali e di mora, all'applicazione effettiva del TAEG, alle commissioni e costi applicati invocando il controllo ufficioso del giudice procedente circa l'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9479/2023. Su tali premesse ha concluso come riportato.
Si è costituita la società intimante resistendo all'opposizione. Preliminarmente ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, precisando che con contratto stipulato in data 20 dicembre 2017 aveva acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. dalle società Banca e Controparte_4 Controparte_5
un portafoglio di crediti vantati verso debitori classificati dalla cedente a
[...] sofferenza;
che di tale cessione era stato dato avviso ex art. 58 T.U.B. mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 151 del 23 dicembre 2017 e che tra i crediti ceduti, le cui caratteristiche erano state specificamente indicate, fosse ricompreso anche quello relativo all'opponente, circostanza comprovata altresì dalla dichiarazione di cessione della cedente e dall'originario contratto di mutuo contenente le fideiussioni escusse. Ha altresì aggiunto di aver intimato precetto per la somma di € 2.119.425,57 (€ 1.455,718,96 per capitale scaduto ed interessi sulle rate scadute dal 31.01.2011 ed € 663.706,61 per interessi convenzionali dal 23.10.2012), al netto degli incassi conseguiti per effetto del
- 3 - piano di riparto della procedura esecutiva immobiliare avviata in danno dei debitori principali e di e iscritta la n. R.G.E. 679/2013, Parte_3 Parte_2 depositando nuovo conteggio aggiornato del credito pari ad € 2.185,652,21 comprensivo degli ulteriori interessi maturati al netto degli incassi della procedura nelle more contabilizzati. Inoltre, ha precisato che non poteva configurarsi alcuna nullità totale o parziale del contratto di fideiussione per impiego di clausole contrarie alla normativa antitrust in quanto si trattava di fideiussione specifica e non omnibus. Neppure poteva riscontrarsi il presupposto soggettivo della disciplina consumeristica in capo alle garanti in quanto era presidente del Parte_1
Consiglio di amministrazione della società finanziata, mentre le altre garanti erano socie della società garantita di cui avevano anche ricoperto in tempi diversi la carica di amministratore. Del pari, ha contestato la possibilità di invocare l'obbligo di rilievo ufficioso delle clausole abusive da parte del giudice sancito con la nota decisione a Sezioni Unite della Cassazione n. 9479/2023, in quanto riferita all'ipotesi in cui il titolo azionato sia costituito dal decreto ingiuntivo non opposto e non, come nella fattispecie, di garanzia personale rilasciata nell'atto pubblico di mutuo ipotecario. Infine, ha sostenuto l'inammissibilità della richiesta di ctu, denunciandone il carattere puramente esplorativo vista la genericità della contestazione sollevata da parte attrice circa l'illegittimità delle pattuizioni degli oneri accessori contenute nel contratto. Ha pertanto concluso per il rigetto della domanda e dell'istanza di sospensione con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 6 marzo 2025 è stata rigettata l'istanza inibitoria dell'efficacia esecutiva del titolo per carenza del fumus dei motivi esposti, nonché respinta la richiesta di ctu in ordine all'allegata natura usuraria degli interessi, stante la genericità dell'allegazione. Per l'effetto, rilevata la natura documentale della controversia, è stato disposto rinvio per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 19 novembre 2025 con i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Alla predetta udienza, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Le RI , ed oppongono Parte_1 Parte_2 Pt_4 Parte_3
l'atto di precetto loro notificato da per l'importo di € Parte_5
2.119.425,57.
L'intimazione è stata spiccata in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con l'atto pubblico del 12.09.2008 Rep. 5908 Racc.2617 a rogito del dott. Persona_1
- 4 - con il quale la MPS Banca per le Imprese S.p.a. concesse alla Società “Rag.
[...]
un mutuo ipotecario di € 2.000.000,00, con contestuale fideiussione Controparte_3 prestata dalle RI sino alla concorrenza di € 4.000.000,00; col precetto opposto, segnatamente, l'intimante escute la suddetta garanzia personale.
Con il libello introduttivo parte opponente ha contestato la legittimazione attiva della cessionaria opposta, la mancanza di prova del credito vantato, la nullità delle clausole abusive della fideiussione e il dovere di rilievo d'ufficio di tali pattuizioni da parte del giudice. Ancora, l'inefficacia del rapporto di garanzia sulla scorta della vessatorietà delle condizioni contrattuali, la mancanza di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e della cessionaria nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, l'illegittimità della pattuizione degli interessi convenzionali e di mora, del TAEG e delle commissioni e costi ulteriori.
Nel precedere all'esame dei motivi di opposizione occorre prendere le mosse dalla contestazione della sussistenza di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta.
Segnatamente le opponenti hanno ritenuto insufficiente la mera pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale ai fini della prova dell'inclusione della specifico posizione creditoria rivendicata in precetto per la restituzione del saldo debitore del capitale mutuato e degli interessi derivanti dalla risoluzione del contratto di mutuo sottoscritto dalla Società “Rag. con la cedente MPS Banca Controparte_3 per le Imprese S.p.a., del cui pagamento le stesse venivano intimate quali fideiussori.
L'eccezione risulta adeguatamente smentita dalla documentazione prodotta dall'opposta e dai principi presidianti la materia.
La ha allegato l'avvenuta conclusione della cessione già Parte_5 nell'intimazione deducendone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ha precisato, altresì, che in virtù del contratto di mutuo erogato alla società garantita era già stata promossa una procedura esecutiva immobiliare in danno della debitrice principale, iscritta al n.R.G.E. 679/13 del Tribunale di Napoli, cui erano conseguiti incassi a parziale soddisfazione del credito.
Ebbene, con la comparsa di costituzione, la cessionaria ha depositato anzitutto l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 151 del 23 dicembre 2017 contenente l'avviso di cessione in suo favore dei crediti a sofferenza vantati dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a e , la data della cessione e le Controparte_5 categorie dei rapporti ceduti annoveranti “i crediti sorti antecedentemente al 31.12.2016 per effetto dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
i rapporti risolti o in relazione ai quali il debitore sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
rapporti
- 5 - giuridici classificati a sofferenza sia alla data del 31.12.2016 sia alla data del 20.12.2017 (…)”, con la precisazione che i dati indicativi di ciascun credito ceduto erano messi a disposizione dei debitori sul sito internet ivi indicato. Ha prodotto altresì, la copia esecutiva del contratto di mutuo con le contestuali fideiussioni rilasciate dalle odierne opponenti;
la copia del piano di riparto del pignoramento immobiliare recante R.G.E. n. 679/2013 del Tribunale di Napoli notificato dalla MPS Gestione
Crediti Banca S.p.A. in danno della società Rag. di Rag. Controparte_3
e di e la Controparte_6 Parte_3 Parte_2 dichiarazione della cedente relativa all'inclusione del credito precettato in quelli oggetto di trasferimento, con l'indicazione degli estremi del contratto di mutuo e della convenzione di cessione;
la procura notarile conferita alla Jiuliet S.p.a., oggi per la gestione dei crediti. Controparte_1
Tanto premesso sul piano istruttorio, va osservato che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ.;
c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. E per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo
- 6 - stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 5385 del 7/03/2011; Cass. civ. n. 18361 del 13/09/2004; Cass. civ. n. 6201 del 2/06/ 1995).
Ebbene è indubbio che “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (Cass. civ., sent. n. 9073/2025).
Sul tema invero, la Suprema Corte ha reiteratamente sostenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (cfr. Cass. civ. n. 4277 del 10/02/2023; Cass. civ., n. 15884/2019; Cass. civ. n. 31188 del 29/12/2017).
In linea con quanto innanzi, con un più recente orientamento la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ai fini della prova della cessione non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (così Cass. civ., sent. n. 21821/2023 e Cass. civ., sent. n. 3405/2024; cfr. Cass. civ., sent. n. 16368/2025).
- 7 - Occorre procedere, cioè, ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente, ovvero quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. La prova della cessione, inoltre, “ben può essere data anche nel corso del giudizio innescato dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” e costituita, ad esempio, dalla
“dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” (così Cass.
16/04/2012, n. 10200).
Infine, è pacifico che in tema di cessione in blocco, il combinato disposto degli artt. 1263 c.c. e 58 co. 3 T.U.B. e 4 l. 130/1999 preveda che insieme con il credito ceduto devono considerarsi trasferite tutte le garanzie, personali, reali e gli accessori.
Di conseguenza, facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, devono ritenersi sussistenti gli elementi necessari non soltanto a comprovare l'avvenuta
“notizia” della cessione (in grado di porre al riparo il ceduto dalle conseguenze di un pagamento effettuato in favore del cedente), ma anche l'esistenza dell'atto di cessione e l'inclusione della posizione debitoria dell'opponente tra quelle oggetto della cartolarizzazione.
L'opposta ha difatti dimostrato l'inclusione del credito precettato nell'operazione di cessione, avendo depositato la documentazione innanzi richiamata, la cui complessiva disamina non genera dubbi circa la legittimazione processuale dell'opposta, né circa il trasferimento del diritto azionato a mezzo dell'operazione pubblicizzata nella richiamata G.U. Del resto, ad ulteriore conforto della legittimazione e della titolarità dello specifico credito depone il possesso del titolo esecutivo in originale, depositato telematicamente in copia esecutiva e conforme all'originale.
Inoltre, è significativa la circostanza incontestata dell'avvenuto preliminare esperimento di un'espropriazione forzata in danno delle società Rag.
[...]
e Rag. nonché di e Controparte_3 Controparte_3 Parte_3 Parte_2
avente ad oggetto i beni immobili ipotecati a garanzia dell'adempimento
[...] del contratto di mutuo fondiario concesso da MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. alla società Rag. In tale procedura subentrava l'odierna parte Controparte_3 opposta, in favore della quale veniva ripartito il ricavato della vendita del compendio staggito senza soddisfazione integrale del credito tanto che la stessa società, con il precetto opposto, ha azionato le ulteriori garanzie personali accessorie al mutuo e prestate, tra le altre, anche dalle due socie datrici di ipoteca, ed Parte_3 Parte_2
Queste ultime non hanno sollevato alcuna contestazione circa la
[...]
- 8 - legittimazione attiva della cessionaria in seno alla procedura esecutiva immobiliare, dovendosi intendere tale contegno processuale quale indice sintomatico del principio di non contestazione.
Sempre in ordine alla legittimazione attiva, parte opponente ha anche contestato il difetto di iscrizione all'albo ex art. 107 T.U.B. (esattamente la norma pertinente è l'art. 106 TUB) della cessionaria.
L'eccezione è però smentita dalla documentazione versata in atti dalla creditrice opposta che comprova tale iscrizione, laddove per la mandataria la giurisprudenza ha chiarito che siffatta iscrizione non risulta condizione di validità per il recupero del credito (cfr. Cass. Civ., ordinanza 590 del 18.3.24).
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. n. 7243/2024, ha negato che l'art. 106 TUB abbia carattere di norma imperativa perché si tratterebbe di una norma di condotta operante in un'altra sfera, riconducibile al potere di vigilanza esercitato dalla Banca d'Italia sugli Istituti di credito e Intermediari finanziari, affermando il seguente principio di diritto: “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”. Il principio è stato poi richiamato dal decreto della Prima Presidente della Corte di Cassazione, pubblicato il 17.05.2024, con cui è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. il rinvio pregiudiziale sollevato con ordinanza del Tribunale di Brindisi in ordine all'interpretazione dello stesso art. 106 TUB.
Anche con riferimento alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese è stato ripetutamente affermato che tale onere non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme di pubblicità della cessione (cfr., art. 58, co. 2, 2° per., TUB.: “la Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”) ai fini della sua opponibilità, ossia per l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1264 ss. c.c. (art. 58, co. 4, t.u.b.) e delle disposizioni speciali di cui ai co. 5 ss. dell'art. 58 T.U.B. (Cass. civ., sent. n. 21821/2023).
Venendo alle contestazioni di merito e restando all'ordine delle questioni sollevate, va esaminata l'eccezione di carenza di prova dell'ammontare del credito precettato.
Parte attrice lamenta l'insussistenza di prova dell'inadempimento del contratto di mutuo garantito, della risoluzione dello stesso e dell'ammontare del saldo debitore. Eccepisce l'assenza di documentazione attestante l'avvenuta comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e l'andamento finanziario del rapporto,
- 9 - mancando finanche l'estratto conto certificato del saldo debitore a sostegno della quantificazione del credito operata dall'opposta nell'intimazione impugnata.
Il motivo è privo di pregio.
Va dato seguito sul punto al consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c." (Cass. ord. n. 25584/18). Più in particolare, in tema di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria (cfr. Cass. n. 9389/16)” (Cass civ. sent. n. 10507/2019).
Pertanto una volta che la banca creditrice, nella specie il successore a titolo particolare nel credito, ha dimostrato il titolo (contratto di mutuo stipulato per atto pubblico contenente il piano di ammortamento) e l'effettiva erogazione del denaro (atto di erogazione e quietanza anch'essi contenuti nello stesso atto pubblico) e, quindi, che la prestazione della parte mutuante è stata adempiuta e il contratto aveva avuto effettiva esecuzione, spetta al debitore dimostrare di aver restituito l'importo ricevuto a mutuo in tutto o in parte, non essendo onerata la banca della prova dell'andamento dettagliato dello svolgimento del rapporto.
Non solo.
Diversamente da quanto eccepito dalle opponenti, la stessa pendenza della procedura esecutiva recante n. R.G.E. 679/2013 del Tribunale di Napoli comprova l'inadempimento della società mutuataria ed è utile a quantificare l'esposizione debitoria della debitrice principale garantita, atteso che nel relativo piano di riparto depositato dall'opposta si legge espressamente che “il credito della Società Parte_5
è stato quantificato in € 2.709.420,57 di cui € 2.045.713,96 in via ipotecaria ed €
[...]
663.706,61 in chirografo”. A tale importo, ai fini della quantificazione del credito oprata in precetto, è stato detratto quanto incassato in conseguenza del riparto, con ulteriore attualizzazione operata in comparsa in virtù di quanto percepito nelle more, per un ammontare tuttora dovuto pari a complessivi € 2.185,652,21 in luogo di € 2.119.425,57 indicati in precetto.
- 10 - Quanto all'asserita nullità derivata della fideiussione per la presenza di clausole abusive replicanti il modello contrattuale predisposto da ABI, censurato dalla Banca d'Italia quale intesa anticoncorrenziale, deve ritenersi non ammissibile estendere al contratto in disamina i principi sanciti in materia di fideiussione omnibus nella nota sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 41994/2021.
Nel caso in esame, difatti, le fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento del mutuo fondiario concesso alla società Rag. per l'aumento Controparte_3 del capitale sociale rappresentano delle fideiussioni specifiche e non omnibus, non essendo stato assunto l'obbligo di garantire l'adempimento della totalità delle obbligazioni che il debitore principale ha contratto o contrarrà in futuro verso quel creditore, quanto piuttosto l'adempimento di una singola obbligazione.
Va quindi richiamato il principio formulato dalla pronuncia n. 21841/2024 della Corte di Cassazione per cui “La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, co. 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
La medesima Cassazione specifica ulteriormente che la Banca d'Italia aveva ritenuto che la portata anticoncorrenziale di questa intesa “non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, così come oggi affermato da parte ricorrente, bensì dal precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri”, in cui gli effetti pregiudizievoli della negligenza dell'ente creditizio sarebbero stati addossati al fideiussore.
A questo si aggiunga la considerazione per cui l'illeceità delle clausole non discende dalla loro stessa natura, quanto dal fatto che sono state inserite in un modello e pertanto ne rendono più difficile una negoziazione più favorevole al cliente.
Non si trascura come la parte attrice, con le memorie ex art. 171 ter c.p.c., abbia ritenuto di provare la natura omnibus della garanzia personale in ragione di una sentenza emessa inter partes in altro giudizio in cui pure si discorre di rapporti bancari di conto corrente garantiti mediante fideiussione (sentenza n. 3402/2022 resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento RG.9547/2014).
- 11 - Tuttavia, la fonte non appare di supporto alla tesi attorea, tenuto conto che le decisioni prodotte si riferiscono a fideiussioni rilasciate in data differente e considerando, tra l'altro, che a fronte di plurimi ed eterogenei rapporti
(finanziamento e conti correnti con apertura di credito) la garanzia personale rilasciata specificamente in ciascuno di essi non vale a mutarne la natura in fideiussione omnibus.
Non di meno la parte ha ulteriormente contestato la nullità parziale del contratto di fideiussione ai sensi dell'art. 1419 c.c. in ragione della nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Codice del
Consumo.
Il rilievo, ove riscontrabile la qualifica di consumatore in capo al fideiussore, effettivamente potrebbe condurre alla dichiarazione di nullità della clausola derogatoria del beneficio della preventiva escussione essendo irrilevante, sotto tale profilo, la qualificazione della garanzia prestata dall'opponente come fideiussione specifica o fideiussione omnibus.
Anche di recente difatti la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che una clausola che dispensa il creditore dall'onere di agire entro i termini dell'art. 1957 c.c. rientra pienamente nella categoria di quelle che “hanno per oggetto o per effetto di […] sancire a carico del consumatore […] limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni”. L'eccezione che viene limitata è, appunto, l'eccezione di decadenza e ciò conferma, secondo la Corte, l'applicabilità della presunzione di vessatorietà contemplata dalla “lista grigia” dell'art. 33, co. 2, lett. t) del Codice del Consumo. “La tutela consumeristica si pone su un piano sostanziale distinto e superiore rispetto a quella meramente formale dell'art. 1341 c.c. La circostanza che la deroga all'art. 1957 c.c. sia pacificamente ammessa nel diritto comune non esclude affatto che la stessa clausola possa essere giudicata vessatoria se inserita in un contratto con un consumatore, dove il parametro di valutazione è lo squilibrio sostanziale” (Cass. civ., sent. n.14687/2025).
Nel caso in esame va rilevato in punto di fatto che le fideiussioni escusse sono state prestate senza dubbio da persone fisiche che, tuttavia, rivestivano la qualità di socie, nonché quella di presidente del Consiglio di amministrazione ( , o Parte_1 quella di consigliere del Consiglio di amministrazione per le altre opponenti (cfr visura società Rag. . Controparte_3
La qualifica rivestita in seno alla compagine sociale non è di per sé ostativa al riconoscimento in capo al garante del presupposto soggettivo della disciplina consumeristica.
- 12 - In merito, la Corte di Giustizia europea ha stabilito che “gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società” (cfr. Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15, . Nel Per_2 solco di tali decisioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 5868/2023) hanno spiegato che “il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il “debitore garantito”, diversamente le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate ove dovesse ritenersi che il garante di un professionista, sia in sé e per definizione, a sua volta, qualificabile come “non consumatore”.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza comunitaria nelle richiamate decisioni, pur superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante ai fini dell'esclusione della tutela consumeristica, ha affermato che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.
Proprio la corretta applicazione di tali principi conduce ad escludere che nella fattispecie la qualifica rivestita dalle garanti opponenti possa essere quella di consumatore.
Merita condivisione, difatti, l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con D.Lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale” (Cass. civ., sent. n. 8419 del 2019).
- 13 - Il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma ciò non significa che se tale attività sia svolta da altri l'assunzione del debito, in sé, sia coerente con lo statuto del consumatore.
Con un recentissimo arresto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la prestazione di garanzia se rafforza l'attività d'impresa altrui ed intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno rientra nella nozione unionale di 'collegamento funzionale' (così, Corte Giustizia, C-534/15, cit. supra). Così la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, in fattispecie simili a quella oggi qui in esame, che occorreva escludere la qualità di
“consumatore”, stante il cumulo assunto, nella vicenda affrontata, dai fideiussori di soci ed amministratori della società garantita (Cass. n. 17638 del 2025), (…) la stessa Corte ha ritenuto che in ipotesi di contratto di fideiussione concluso da congiunto in favore dell'impresa di famiglia, fossero esclusi i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica, stante l'interessamento all'attività sociale in ragione del rapporto familiare, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché dall'aver ricoperto incarichi gestionali nella compagine sociale (Cass. n. 23533 del 2024)” ed ancora “deve ritenersi che il rilascio di fideiussione costituisce vero e proprio atto strumentale all'attività del debitore ove il garante sia coinvolto nell'effettiva gestione dell'impresa (Cass., Sez. 1, n. 429 del 2023)” (così in motivazione Cass. civ., sent. 29746/2025).
Dunque, proprio in ragione della posizione ricoperta nella compagine societaria delle garanti, socie della società mutuataria oltre che consigliere del consiglio di amministrazione e, quanto a Presidente del medesimo organo Parte_1 amministrativo e tenuto conto, altresì, dell'entità del finanziamento erogato alla società volto specificamente all'aumento del capitale sociale, si deve negare che le garanzie azionate fossero state stipulate in qualità di consumatore, risultando evidentemente prestate per scopi funzionali allo svolgimento dell'attività sociale.
Quanto precede rivela, al contempo, l'infondatezza del richiamo alla tutela consumeristica riconosciuta dal Giudice sovranazionale e dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 6 aprile 2023 n. 9479.
Non solo difetta il presupposto soggettivo di tale disciplina, come innanzi precisato, ma anche quello oggettivo posto all'esame delle Sezioni Unite, relativo al titolo esecutivo che nella fattispecie è costituito da un negozio di finanziamento e non già, come nella decisione richiamata, da un decreto ingiuntivo non opposto. Pertanto, i principi di diritto affermati dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite e la tutela ivi apprestata per il tramite dell'opposizione (ultra) tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. risultano evidentemente non applicabili ad un mutuo.
- 14 - Infine, va dichiarata l'inammissibilità delle contestazioni mosse circa la natura usuraria degli interessi e, più in generale, l'illegittimità delle clausole contemplanti gli accessori del credito e gli oneri del finanziamento, attesa la natura estremante generica dell'eccezione perchè sfornita di circostanziata allegazione.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata perché infondata, con conferma della validità ed efficacia del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. alla luce del valore della controversia (da € 2.000.001 a € 4.000.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
ed nei
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 confronti di rappresentata da oggi Parte_5 CP_2 [...] iscritta al n. 22884/2024 del R.G., così provvede: Controparte_1
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che liquida in € 24.668,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 15 -