Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio (ed in via derivata del decreto che dispone il giudizio) in assenza del previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio, secondo quanto disposto dall'art. 416, comma primo, cod. proc. pen. nel testo novellato dal'art. 2, comma secondo, legge n. 479 del 1997, deve essere qualificata nullità a regime intermedio ex artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen., sicché essa non può essere rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2005, n. 20545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20545 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 08/02/2005
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - N. 00207
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 000239/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON CO, N. IL 01/02/1954;
avverso SENTENZA del 20/07/2001 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 20 luglio 2001 la Corte d'Appello di Roma ha - in parziale riforma della sentenza pronunciata il giorno 11 febbraio 1999 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina all'esito di giudizio abbreviato, affermativa della responsabilità di NI RO per il reato continuato di cessione a Di AN ER di "dosi di eroina" e di detenzione a fine di spaccio di 418 mg. della medesima sostanza, con condanna del predetto, ritenuta l'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 D.P.R. 309/1990, alla pena di un anno ed otto mesi di reclusione e lire
6.000.000 di multa - riconosciuto al NI le circostanze attenuanti generiche ed ha rideterminato la pena in otto mesi di reclusione e lire 4.000.000 di multa.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, essendo, secondo il ricorrente, l'affermazione di responsabilità stata fondata sull'acritica valorizzazione delle "disarticolate affermazioni del Di AN non valutate ex art. 194 c.p.p. e prive di valenza probatoria, avendo questi dichiarato che la sua intenzione di acquisto non si era realizzata (nulla gli era stato trovato indosso in sede di perquisizione) e che non era stato mai raggiunto dal NI. Non è stata - afferma il ricorrente - considerata la mancanza della traditio, elemento costitutivo del reato di cessione, ed i secondi giudici hanno illogicamente sostenuto che la detenzione era finalizzata alla cessione al Di AN, pur essendo stata contestata la sola condotta di cessione, dal che consegue anche la violazione del disposto dell'art. 521 c.p.p. Con un secondo motivo il ricorrente deduce i medesimi vizi di cui sopra sul riflesso che, ammesso esplicitamente dai secondi giudici che non vi era stata la cessione di stupefacente al Di AN, la detenzione del modestissimo quantitativo di sostanza sequestrata all'imputato doveva ritenersi finalizzata all'esclusivo consumo personale da parte di questi, con conseguente pronuncia assolutoria. Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente censura l'affermazione della corte territoriale secondo cui - contestato all'imputato in sede di udienza di convalida il solo reato ex art. 73 D.P.R. 309/1990 ascritto come commesso il 17 novembre 1997, e contestato invece nella richiesta di rinvio a giudizio il reato continuato ex art. 81 cpv. c.p., sicché la ulteriore contestazione non era stata preceduta dall'invito a rendere l'interrogatorio a norma dell'art. 375 c.p.p. - la relativa nullità, a regime intermedio, andava eccepita ex art. 180 c.p.p. fino alla deliberazione della sentenza di primo grado e,
non essendo ciò stato fatto, la suddetta nullità doveva ritenersi sanata.
Ad avviso del ricorrente tale affermazione è erronea perché, essendo egli stato giudicato con rito abbreviato ed essendo la ulteriore contestazione sorta "di fatto" nel giudizio, la dedotta nullità era rilevabile e deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo.
Era, comunque, insussistente la contestata continuazione, essendosi trattato di un unico episodio.
Osserva la Corte quanto segue.
Esaminando per primo, in ordine logico-pregiudiziale, il motivo che concerne la dedotta nullità per violazione della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico Ministero in quanto non preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p. (con riguardo ai fatti ulteriori rispetto a quello contestato in sede di udienza per la convalida dell'arresto), va osservato che è corretta, e conforme a consolidata giurisprudenza di legittimità, (vedasi, per tutte, Cass. Sezione 3^ 26-11-2001 n. 4526, Er Ragroui M.), l'affermazione dei secondi giudici che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio (e quella, derivata, del decreto che lo dispone) conseguente al mancato invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 416 c.p.p. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 489), deve essere qualificata a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lettera c) e 180 c.p.p., con la conseguenza che essa non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
Ne caso in esame non risulta che l'imputato, presente alla udienza preliminare, od il suo difensore abbiano dedotto la suddetta nullità nel corso del giudizio di primo grado (nè, per quanto possa valere, con l'atto di appello, nel quale è stato dedotto un profilo di nullità diverso, del quale si dirà appresso).
Nè conduce a diversamente ritenere la circostanza - valorizzata dal ricorrente alfine di sostenere che la suddetta nullità si sarebbe verificata "nel giudizio" e pertanto essa sarebbe rilevabile fino alla deliberazione della sentenza di secondo grado, a norma dell'art. 180, seconda ipotesi, c.p.p. - che il giudizio di primo grado è stato celebrato con rito abbreviato.
Al contrario, va rilevato che tale circostanza conduce ad escludere radicalmente la sussistenza della dedotta nullità, atteso che l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, che a norma dell'art. 416, comma 1, c.p.p. (nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n. 234 e antecedente alla modifica apportata dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479) deve precedere la richiesta di rinvio a giudizio, ha la finalità di rendere possibile all'indagato di esporre le sue difese in ordine all'imputazione prima dell'esercizio dell'azione penale, onde essere eventualmente in grado di evitare il rinvio a giudizio, sicché non dispiega alcuna conseguenza invalidante l'omissione di questa formalità nel caso in cui l'imputato ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con rito abbreviato, poiché, con l'accettazione di un giudizio allo stato degli atti, egli non tende a impedire la devoluzione del processo al giudice del dibattimento, ma vuole solo difendersi dall'accusa davanti al giudice per l'udienza preliminare (Cass. Sez. 6^ 7-11-2001 n. 937, Agosta ed altri). Innegabile, infine, il fatto che nella specie l'imputato ha avuto modo di esercitare ampiamente - nei limiti insiti nelle natura dello speciale rito - il proprio diritto di difesa, anche in excipiendo sotto il profilo processuale, in ordine alla "intera" imputazione di cessione di "dosi" di eroina e di detenzione di della stessa sostanza al fine di cessione a terzi, il primo motivo di ricorso va, per quanto sopra affermato, ritenuto infondato.
Non fondato è anche il motivo con il quale viene dedotta la nullità per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, atteso che l'imputato è stato ritenuto responsabile delle condotte così come contestategli (di cessione e di detenzione), come emerge dalla lettura del capo di imputazione, sicché la dedotta violazione del disposto dell'art. 521, comma 1, c.p.p., non sussiste.. Nè è fondata la tesi del ricorrente secondo la quale si sarebbe trattato di un unico fatto, con illegittimità, quindi, dell'apportato aumento di pena ex art. 81 cpv. c.p.; invero dalla lettura di ambo le sentenze dei giudici di merito si evince che questi hanno ritenuto il NI responsabile sia - sulla base delle dichiarazioni del teste Di AN, che il ricorrente definisce apoditticamente "disarticolate" e prive di valenza probatoria, ma che in realtà sono state ritenute attendibili in considerazione delle modalità dell'ultimo episodio contestato e puntualmente riscontrate dal rinvenimento nel possesso dell'imputato della sostanza che il teste come da appuntamento, si era recato ad acquistare, more solito, e previo segnale convenzionale costituito da un colpo di clacson presso il medesimo - di pregresse cessioni di "dosi" di eroina al Di AN sia della detenzione a fine di spaccio di 418 mg. della medesima sostanza.
Al riguardo, va osservato che il ricorrente, onde sostenere la insussistenza delle cessioni precedenti, equivoca strumentalmente sull'affermazione dei secondi giudici che "non vi è stata cessione di eroina", affermazione che peraltro è riferita al solo episodio dell'8 novembre 1997 in ordine al quale è stata, per tale ragione, ritenuta sussistente la condotta di detenzione a fine di spaccio, e non già quella di cessione, non avvenuta a causa dell'intervento dei Carabinieri, posto in essere quando il NI aveva raggiunto - avvertito dal colpo di clacson - il Di AN, trovantesi all'interno della propria autovettura ferma a circa duecento metri dall'abitazione dell'imputato.
Tale ultima circostanza, inserita nella dinamica complessiva del fatto e valutata alla luce delle pregresse cessioni, vale a provare la finalità di spaccio che ha caratterizzato la condotta di detenzione e ad escludere, quindi, che il pur modesto quantitativo di eroina sequestrato, in quel contesto, all'imputato, fosse detenuto a fine di consumo personale da parte dell'imputato.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005