Sentenza 13 aprile 2004
Massime • 1
In tema di notificazioni all'imputato interdetto, l'omissione anche di uno solo degli adempimenti previsti dall'art. 166 cod. proc. pen. - per il quale dette notificazioni devono eseguirsi sia presso il tutore che nei confronti dell'interessato - determina, ove l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Nella specie si trattava di omessa notifica al tutore del decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2004, n. 22823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22823 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/04/2004
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 637
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 001255/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE NI, N. IL 21/01/1960;
2) NI RN, N. IL 12/02/1971;
avverso DECRETO del 18/09/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
lette le conclusioni del P.G.: ann.to cr.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ER NI e OI EL ricorrono avverso il decreto in epigrafe, col quale la corte d'appello di Napoli, in parziale riforma di quello adottato dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha disposto la confisca di un immobile intestato a ER Mario. Essi denunciano, oltre al vizio di motivazione, la nullità della procedura camerale svolta, poiché l'avviso di fissazione dell'udienza 18.9.03 non è stato dato alla OI nella qualità di tutrice del coniuge ER NI.
La doglianza è fondata.
Atteso il dettato dell'art. 166 c.p.p., secondo il quale, nel caso di imputato interdettele notificazioni vanno effettuate, oltre che a lui, nelle forme previste dagli articoli precedenti, anche presso il tutore, l'omissione anche di uno solo di tali adempimenti (nella specie, il secondo) dà luogo, ove l'atto da notificare sia un decreto di citazione o un altro atto ad esso equiparabile (nella specie: decreto di fissazione dell'udienza camerale davanti al giudice delle misure di prevenzione), ad una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. sez. 1^, c.c. 24.4.01, n. 25909, Dondero;
id., c.c.; 25.2.2000, n. 1380, Dondero). Il decreto impugnato va pertanto annullato, con rinvio alla corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.T.M.
Annulla il decreto impugnato, con rinvio alla corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004