Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
In virtù del disposto di cui all'art.166 cod. proc. pen. - per il quale le notificazioni all'imputato interdetto devono eseguirsi sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell'interessato - l'omissione, anche di uno solo, dei due adempimenti previsti dà luogo alla nullità di ordine assoluto ed insanabile ex art.178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., ne', al riguardo, rileva l'apprezzamento discrezionale circa l'attualità o l'evidenza dello status di interdetto del soggetto in quanto la revoca dell'interdizione - cessata la causa che l'ha determinata - è subordinata all'esito dell'apposita procedura disciplinata dagli articoli 429 cod. civ., e produce i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Commentario • 1
- 1. Revoca dell'interdizione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 agosto 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 25909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25909 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CAMERA DI CONSIGLIO
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 24/04/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO N. 3000
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 045166/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE PI RC N. IL 24/09/1923
avverso ORDINANZA del 26/09/2000 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (rigetto);
Osserva
Il tribunale di Milano con ordinanza del 26.9.2000 rigettava l'incidente di esecuzione proposto da DO NO avverso l'ordine di carcerazione del p.m. n. 2597/99, disattendendo l'eccezione di nullità della notifica all'interessato - persona interdetta - del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto contumaciale, a causa dell'omessa notifica anche presso il tutore del medesimo, sul rilievo del difetto di attualità di siffatta condizione risalente ad una lontana sentenza del 30.6.1953 del tribunale di Genova. Il DO ha proposto ricorso per cassazione rinnovando, con un motivo di gravame sostanzialmente unitario, la suddetta eccezione di nullità.
Il ricorso è fondato perché, ai sensi dell'art. 166 c.p.p., le notificazioni all'imputato interdetto devono eseguirsi sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell'interessato: ne consegue logicamente che l'omissione anche di uno solo dei due adempimenti di notificazione (nel caso di specie al tutore) dà luogo alla nullità di ordine assoluto e insanabile ex art. 178 lett. c) e 179.1 c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 25.2.2000, DO, rv. 215708). Non rileva affatto, d'altra parte, l'apprezzamento discrezionale del giudice dell'esecuzione circa l'attualità o l'evidenza dello status di interdetto della persona, atteso che la revoca dell'interdizione, quando ne sia cessata la causa, è subordinata all'esito dell'apposita procedura disciplinata dagli art. 429 ss. codice civile e produce i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato della relativa sentenza.
L'ordinanza impugnata, unitamente al sottostante ordine di esecuzione del p.m., dev'essere pertanto annullata senza rinvio con i conseguenti effetti liberatori per il condannato di cui all'art. 626 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e annulla altresì l'ordine di esecuzione n. 2597/99 R.E. Proc. Rep. Pret. Milano. Manda alla Cancelleria per la comunicazione al P.G. in sede del presente dispositivo ai sensi dell'art. 626 c.p.p. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001