Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 25909
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Sentenza 24 aprile 2001

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In virtù del disposto di cui all'art.166 cod. proc. pen. - per il quale le notificazioni all'imputato interdetto devono eseguirsi sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell'interessato - l'omissione, anche di uno solo, dei due adempimenti previsti dà luogo alla nullità di ordine assoluto ed insanabile ex art.178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., ne', al riguardo, rileva l'apprezzamento discrezionale circa l'attualità o l'evidenza dello status di interdetto del soggetto in quanto la revoca dell'interdizione - cessata la causa che l'ha determinata - è subordinata all'esito dell'apposita procedura disciplinata dagli articoli 429 cod. civ., e produce i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato della relativa sentenza.

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  • 1Revoca dell'interdizione: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 25909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25909
Data del deposito : 24 aprile 2001

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