Sentenza 11 luglio 2011
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, assumendo la paternità di ciò che viene pubblicato, si pone, ex art. 57 cod. pen., in una posizione di garanzia, in virtù dell'obbligo di controllo diretto ad impedire che, con la pubblicazione, siano commessi reati, mentre il direttore editoriale detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano - in rappresentanza dell'azienda editrice del giornale - successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile, senza, tuttavia, condividerne la responsabilità di cui all'art. 57 cod. pen., prevista espressamente solo per il direttore responsabile. Ne deriva che un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e di siffatta responsabilità comporterebbe l'applicazione dell'analogia in "malam partem", vietata dalla legge penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2011, n. 42125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42125 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 11/07/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1926
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 38936/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 23.7.2010 da:
avv. Di Grazia IT, difensore di:
LU SS, nato a [...] il [...];
FE IT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12 maggio 2010;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore M. Mellini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 28 aprile 2008 del Tribunale di Monza - sezione distaccata di Desio, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SS AL e LT IT, nelle rispettive qualità di direttore responsabile e direttore editoriale di Libero, perché il reato loro ascritto (ai sensi dell'art. 57 c.p., in riferimento ad un articolo pubblicato sul quotidiano Libero, ritenuto offensivo nei confronti dell'ANFI - Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia), era estinto per intervenuta prescrizione;
confermava, invece, nel resto anche in riferimento alle statuizioni civili.
Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione parte ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale, in relazione alla condanna di LT IT, direttore editoriale, imputato di omesso controllo ex art. 57 c.p. in concorso con il direttore responsabile, in mancanza di qualsivoglia elemento di prova a sostegno di un benché minimo contributo causale dell'imputato nella consumazione del reato.
Il secondo motivo deduce violazione dello stesso art. 606, lett. e) per mancanza e illogicità di motivazione in relazione alla conferma della condanna al risarcimento del danno liquidato nella somma di Euro 50.000,00.
2. - Il primo motivo del ricorso, relativo esclusivamente alla posizione del LT, è fondato e merita, pertanto, accoglimento. È, infatti, dato pacifico in processo che direttore responsabile del quotidiano Libero, all'epoca dei fatti, era il AL, mentre IT LT aveva la mera qualità di direttore, e precisamente di direttore editoriale. Sennonché le figure di direttore responsabile e direttore editoriale non sono affatto assimilabili, rispondendo a modelli antitetici nella struttura imprenditoriale giornalistica.
Il direttore responsabile è, infatti, il soggetto che assume la paternità di quanto venga pubblicato, ponendosi per l'art. 57 c.p. in posizione di garanzia, siccome tenuto ad esercitare il controllo atto a impedire che, con la pubblicazione, vengano commessi reati. Il direttore editoriale detta, invece, le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano, in rappresentanza dell'azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato dal direttore responsabile, senza condividerne, tuttavia, la responsabilità esterna nella logica dell'art. 57 c.p.. Un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e delle conseguenze penali comporterebbe, quindi, applicazione di analogia in malam partem, che l'ordinamento penale, notoriamente, ripudia. In un errore siffatto sono, però, incorsi i giudici di appello, che, peraltro, hanno malamente interpretato l'unico precedente relativo al direttore editoriale (cfr. Cass. sez. 4^, 16.6.1981, n. 8716, rv. 150398).
Nell'occasione, questa Corte aveva precisato che il direttore editoriale può essere ritenuto colpevole del delitto di diffamazione, ove sia accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l'altrui reputazione ovvero abbia concorso, consapevolmente, a raggiungere tale evento. Siffatta affermazione, del tutto ovvia alla stregua dei pacifici principi in tema di concorso di persone nel reato, non autorizza, però, l'estensione al direttore editoriale della specifica responsabilità di cui all'art.57 c.p., espressamente prevista solo per il direttore responsabile.
3. - Per quanto precede, risultando evidente che il LT non ha commesso il fatto contestato, va pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento, a mente dell'art. 129 c.p., previo annullamento nei suoi confronti della sentenza impugnata. 4. - La seconda censura, riguardante specificamente la posizione del AL, è palesemente infondata, posto che il giudice di appello ha, compiutamente, indicato le ragioni della ritenuta congruità della somma liquidata a titolo di danno morale, avuto riguardo alle peculiarità della fattispecie.
Si tratta di apprezzamento squisitamente di merito, che, in quanto adeguatamente argomentato, si sottrae al sindacato di legittimità. L'impugnazione è, quindi, inammissibile e tale va, dunque, dichiarata, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LT IT, per non aver commesso il fatto.
Dichiara inammissibile il ricorso del AL che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2011. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2011