Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2011, n. 42125
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Sentenza 11 luglio 2011

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore responsabile, assumendo la paternità di ciò che viene pubblicato, si pone, ex art. 57 cod. pen., in una posizione di garanzia, in virtù dell'obbligo di controllo diretto ad impedire che, con la pubblicazione, siano commessi reati, mentre il direttore editoriale detta le linee di impostazione programmatica e politica del quotidiano - in rappresentanza dell'azienda editrice del giornale - successivamente elaborate e realizzate dal direttore responsabile, senza, tuttavia, condividerne la responsabilità di cui all'art. 57 cod. pen., prevista espressamente solo per il direttore responsabile. Ne deriva che un'estensione al direttore editoriale dei doveri di controllo e di siffatta responsabilità comporterebbe l'applicazione dell'analogia in "malam partem", vietata dalla legge penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2011, n. 42125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42125
    Data del deposito : 11 luglio 2011

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