Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. la sottrazione di beni sottoposti a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2015, n. 29145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29145 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 786
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 08867/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CO, n. Novoli (Le) 17.1.1952;
avverso la sentenza n. 2033/2013 Corte d'Appello di Lecce del 21/11/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 12/10/2010 con cui AN CO era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di reclusione ed Euro 20,00 di multa per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento amministrativo (art. 334 cod. pen.), commesso con l'alienare un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo e del quale era stato previamente nominato custode. Nel confermare la decisione di primo grado, la Corte territoriale, pur rilevando che in relazione al fermo amministrativo previsto dall'art. 171 C.d.S., commi 1, 2 e 3 non sarebbe configurabile l'art. 334 cod. pen., ha osservato che essendo successivamente intervenuta la confisca del ciclomotore, la condotta dell'imputato aveva realizzato una sottrazione definitiva del bene al potere di acquisizione dell'autorità amministrativa, non essendone più proprietario o formale intestatario.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia agli artt. 178 e 180 cod. proc. pen. che all'art. 334 cod. pen.. Il ricorrente deduce l'impossibilità di configurare il reato contestato nella fattispecie considerata e che la diversa statuizione della Corte territoriale ha comportato una pronuncia su di un fatto del tutto diverso da quello contestato, essendo stati variati o trasformati gli elementi costituitivi dell'illecito penale;
allega, comunque, l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione massima del reato in addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
2. Come correttamente dedotto dal ricorrente e secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, non integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. la condotta di sottrazione avente ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali che, per il divieto di analogia in malam partem, esclude la riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo (Sez. 6, sent. n. 47342 del 27/11/2009, PM in proc. Capezzuto, Rv. 245491; Sez. 6, sent. n. 2162 del 28/11/2007, PM in proc. Natullo, Rv. 238409; Sez. 3, sent. n. 35391 del 24/05/2007, PM in proc. Mauro, Rv. 236939).
La conferma della condanna da parte della Corte territoriale è, dunque, intervenuta col postulare la rilevanza del mutamento di un presupposto giuridico (la trasformazione del fermo in confisca) della condotta che non può, come pure puntualmente rilevato dal ricorrente, non atteggiarsi a modifica sostanziale dell'imputazione originaria ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.. 3. Il fatto originariamente contestato, dunque, non sussiste e la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio;
quello nuovo risultante dalla decisione e cioè l'intervenuta confisca del ciclomotore, successivamente alienato da colui che ne era stato nominato custode, impone piuttosto la trasmissione degli atti al PM, potendosi astrattamente configurare a suo carico il reato di peculato di cui all'art. 314 cod. pen..
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
dispone la trasmissione degli atti al PM in relazione al diverso fatto emerso.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2015