Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2005, n. 24223
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Sentenza 25 maggio 2005

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La sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'art. 274, comma primo lett. b) cod. proc. pen. non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale in sede di riesame era stata revocata, per difetto delle condizioni richieste dalla norma sopra indicata, la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto il Tribunale del riesame da un lato aveva escluso che lo stato di totale clandestinità e la mancanza di stabile dimora potessero denotare nel caso di specie una "reale ed effettiva preparazione alla fuga", e dall'altro non aveva tenuto conto di altri elementi sintomatici, quali l'ingresso dell'indagato nel territorio nazionale con generalità incerte e la condotta tenuta al momento dell'arresto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2005, n. 24223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24223
    Data del deposito : 25 maggio 2005

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