Sentenza 25 maggio 2005
Massime • 1
La sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'art. 274, comma primo lett. b) cod. proc. pen. non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale in sede di riesame era stata revocata, per difetto delle condizioni richieste dalla norma sopra indicata, la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto il Tribunale del riesame da un lato aveva escluso che lo stato di totale clandestinità e la mancanza di stabile dimora potessero denotare nel caso di specie una "reale ed effettiva preparazione alla fuga", e dall'altro non aveva tenuto conto di altri elementi sintomatici, quali l'ingresso dell'indagato nel territorio nazionale con generalità incerte e la condotta tenuta al momento dell'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2005, n. 24223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24223 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 25/05/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1011
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 33173/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
contro l'ordinanza 22 luglio 2004 del Tribunale della Libertà di Torino nel procedimento a carico di:
DR AL, nato in [...] il [...];
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Carcano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni, Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino propone ricorso contro l'ordinanza 22 luglio 2004 del Tribunale della libertà di Torino che ha revocato il provvedimento di custodia cautelare in carcere adattato il 6 luglio 2004 a carico di AM GA, arrestato in flagranza del delitto di spaccio di stupefacenti.
Ad avviso del Tribunale, sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato, mentre non sono ravvisabili le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) e e) c.p.p.. Quanto al pericolo di fuga, il giudice del riesame ha rilevato che lo stato di totale clandestinità e la mancanza di stabile dimora, seppure possano essere elementi astrattamente idonei per formulare una prognosi circa la sussistenza del proposito di porsi in stato di irreperibilità, non possono in concreto essere elementi sintomatici tali da fare ritenere che l'indagato, una volta rimesso in libertà, si sottrarrà al processo e alla esecuzione della pena, tenuto conto che, peraltro, la pena detentiva eventuale non si caratterizza in modo tale da essere di per sè sola indice di concreto pericolo di fuga. Anche il pericolo di reiterazione, ad avviso del giudice del riesame, non si presenta con caratteristiche tali da imporre la prosecuzione del custodia. Sebbene le modalità esecutive del piccolo spaccio "(abilmente mascherato mediante l'occultamento della droga all'interno del cavo orale e realizzato con la cooperazione di un complice)" e la spiccata tendenza all'uso di violenza in concreto opposta agli organi di polizia al momento dell'arresto denotino una specifica pericolosità, vi sarebbero indici contrari - quali il periodo di tempo trascorso in stato di custodia e la particolare afflittività insita in tale regime, la mancanza di precedenti esperienze carcerarie nel territorio nazionale e l'assenza di precedenti dattiloscopici a carico dell'indagato presso l'archivio nazionale di identità - che ne dimostrano un sensibile affievolimento.
2.- Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p., in relazione alla omessa valutazione di indici fondanti il pericolo di fuga. Affinché tale pericolo sussistita, non è necessario che vi debba essere la certezza della fuga, bensì soltanto la probabilità che l'indagato, una volta posto in libertà, faccia perdere le proprie tracce. Nel formulare tale valutazione prognostica, il collegio non avrebbe tenuto conto di concreti elementi - quali l'essere l'indagato entrato clandestinamente nel territorio nazionale, con generalità incerte e non accertatoli, in considerazione dell'alterazione dei polpastrelli delle dita, nonché la mancanza di una fissa dimora e di attività lavorativa, e, infine, la condotta tenuto dall'indagato al momento dell'arresto (ha fornito false generalità, dichiarando di essere minorenne, opposto una strenua resistenza all'arresto, ingoiato gli ovuli successivamente espulsi) - che dimostravano la propensione a sottrarsi alle indagini. Inoltre, il giudice del riesame non avrebbe valutato correttamente la ipotizzabile entità della sanzione quale elemento idoneo a dare consistenza al pericolo di fuga.
2.2.- Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza e la illogicità della motivazione in ordine all'apprezzamento delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.. Nonostante siano state poste in risalto circostanze che davano concretezza alla sussistenza del pericolo di reiterazione e sia stata condivisa la prognosi negativa espressa dal giudice cautelare, l'ordinanza impugnata giunge a conclusioni contraddittorie con tali premesse senza indicare altrettanto concreti elementi che abbiano potuto mutare il quadro originario.
Non potrebbe essere tale il tempo trascorso in custodia cautelare, tenuto conto che l'indagato era stato in carcere soltanto diciassette giorni al momento della valutazione espressa dal giudice del riesame. Inoltre, il ricorrente pone in risalto due circostanze del tutto trascurate dal giudice del riesame, nonostante fossero risultanti dagli atti processuali: l'una, la comunicazione del Corpo di polizia penitenziaria nel quale si dava atto dell'avvenuta espulsione da parte dell'indagato di ventidue ovuli di cocaina di circa sei grammi lordi;
l'altra, la circostanza che i polpastrelli di Damel GA, secondo quanto riportato nell'annotazione degli agenti di polizia - trasmessa unitamente agli atti in base ai quali è stata adottata la misura cautelare - presentavano segni di alterazione tali da rendere irriconoscibili le papille tattili e quindi del tutto impossibile la completa identificazione dell'indagato.
3.- Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato.
La prognosi relativa al pericolo di fuga e a quello di reiterazione, oltre ad essere affidata a formule astratte, non è congrua, sotto il profilo fattuale e giuridico, in rapporto agli specifici parametri normativi che debbono governare la pronuncia sul punto. 1.2.- Quanto al pericolo di fuga, va posto in risalto che, nonostante siano stati considerati i concreti elementi (lo stato di totale clandestinità e la mancanza di stabile dimora) e ravvisata la loro consistenza, il giudice del riesame poi si espresso nel senso che tali circostanze non denotavano una "reale ed effettiva preparazione alla fuga" e non apparivano di per sè sole sintomatiche di effettiva e attuale propensione ostruzionistica a sottrarsi al processo. Peraltro, il collegio non ha tenuto conto di altri concreti elementi - quali l'essere l'indagato entrato clandestinamente nel territorio nazionale, con generalità incerte e non accertabili, in considerazione dell'alterazione dei polpastrelli delle dita, nonché la mancanza di una fissa dimora e di attività lavorativa, e, infine, la condotta tenuto dall'indagato al momento dell'arresto ( ha fornito false generalità, dichiarando di essere minorenne, opposto una strenua resistenza all'arresto, ingoiato gli ovuli successivamente espulsi) - che avrebbero dovuto adeguatamente essere valutati e controbilanciati con altrettanto concrete circostanze di segno contrario sulle quali formulare la prognosi opposta rispetto a quella espressa dal giudice cautelare.
Come noto, gli elementi sintomatici per la prognosi da formulare in relazione al pericolo di fuga va condotta non in astratto, e quindi in relazione a parametri di carattere generale, bensì in concreto, e perciò con riferimento a elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che lo stesso faccia perdere le sue tracce (personalità, tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, pregresso comportamento, abitudini di vita, frequentazioni, natura delle imputazioni, entità della pena presumibile), senza che sia necessaria l'attualità di suoi specifici comportamenti indirizzati alla fuga o a anche solo a un tentativo iniziale di fuga. In conclusione, per quanto riguarda la sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'emissione e della valutazione in sede di riesame del pericolo di fuga, esso non deve essere desunto esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica, ma è sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto e eliminato con tardivi interventi (Sez. 6^, 1 aprile 1996, Martucci, rv. 205658). Parametri, quest'ultimi, ai quali il giudice del riesame non si è attenuto e, peraltro, non ha tenuto conto, come si è posto in evidenza, di ulteriori circostanze utili ai fini di una concreta prognosi circa la sussistenza o meno del pericolo di fuga. 1.2.- Altrettanto fondato il motivo relativo al pericolo di reiterazione.
In proposito, va posto in risalto che il giudice del riesame non ha tenuto conto di elementi significativi, quali la nota trasmessa - come afferma il ricorrente, prima della decisione del riesame - dalla Direzione della Casa circondariale relativa alla espulsione di ventidue ovuli contenenti circa sei grammi di cocaina che l'indagato, al momento del suo arresto, ha ingoiato e portato con sè all'interno del carcere.
Altro elemento del tutto trascurato ai fini della decisione è quello che l'indagato al momento dell'arresto ha dichiarato false generalità e aveva le dita dei polpastrelli con segni di alterazione tali da rendere irriconoscibili le papille tattili e quindi del tutto impossibile la completa identificazione dell'indagato. Si tratta di circostanze che, unitamente a quelle per le quali è stata formulata dal giudice cautelare una prognosi negativa, avrebbero dovuto essere valutate dal giudice del riesame per un complessivo giudizio sul pericolo di reiterazione. Come noto, in tema di esigenze cautelari, le modalità della condotta ben possono essere prese in considerazione per basare su di esse, oltre al giudizio sulla gravita del fatto, quello sulla pericolosità sociale dell'imputato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico significativo per valutare la personalità dell'agente. Unitamente, però, a tali elementi non possono che essere considerate circostanze ulteriori relative a comportamenti pregressi e successivi alla condotta criminosa che possano significatamene influire sul giudizio di pericolosità. In conclusione, tra gli elementi concreti sulla cui base deve essere espresso il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato ai fini della verifica del pericolo di reiterazione a norma dell'art. 274, lett. c), c.p.p., possono essere prese in considerazione anche le modalità e le circostanze del fatto, le quali però richiedono una valutazione unitaria con fatti e comportamenti di diversa natura e di differente efficacia probatoria, che denotino situazioni relative oltre che alla personalità dell'autore anche alla gravita del fatto e complessivamente utili per stabilire se nella condotta criminosa possano esservi le premesse per un'ulteriore attività delittuosa.
Le circostanze poste in risalto richiedono, dunque, una valutazione unitaria da parte del giudice del riesame ai fini della pronuncia in ordine alla sussistenza o meno del pericolo di reiterazione. 3. - L'ordinanza impugna va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Torino che dovrà procedere ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2005