CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1303/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5230/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING DI PAGAMENT n. 340 IMU 2012
- ING DI PAGAMENT n. 340 IMU 2013
- ING DI PAGAMENT n. 340 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Palagonia con p.e.c. consegnata in data 17.05.2024, è impugnata l'ingiunzione di pagamento n. 340 del 20/10/2023, notificata in data 18.03.2024, relativa ad IMU degli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo pari ad € 5.355,00, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente deduce: che l'ingiunzione di pagamento fa espresso riferimento alla riscossione dei 3 avvisi di accertamento di cui viene indicata la presunta notifica e mai conosciuti né opposti dal ricorrente:
1. avviso n. 1162 dell'11/10/2017, notificato presuntivamente il 24.01.2018, per l'anno 2012; 2. avviso n. 5018 del
27/10/2017, notificato presuntivamente il 24.01.2018 per l'anno 2013; 3. avviso n. 1237 dell'08/11/2018, notificato presuntivamente il 25.02.2019 per l'anno 2014; eccepisce l'illegittimità della ingiunzione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
che dalla mancata notifica degli avvisi di accertamento, scaturisce la decadenza dal potere impositivo, per l'IMU anni 2012, 2013, 2014; eccepisce, altresì, la prescrizione del diritto a riscuotere i tributi in questione per le annualità 2012, 2013 e
2014, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c., in mancanza di atti interruttivi validamente notificati;
che l'IMU non è dovuta trattandosi di abitazione principale.
Il Comune è costituito in giudizio in data 10.02.2026.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Manca la prova, che avrebbe dovuto essere offerta dal comune, della notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato.
L'art. 32 del D.Lgs. 546/92 dispone che le parti possono depositare i documenti fino a venti giorni prima dell'udienza di trattazione.
La norma è prevista a garanzia delle difese della parte contro la quale i documenti potrebbero avere effetti negativi.
La parte resistente ha depositato i documenti al momento della sua costituzione in giudizio e cioè il giorno prima dell'udienza di discussione.
I documenti depositati in violazione dei termini, pertanto, non possono essere esaminati.
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento è stata emessa illegittimamente con conseguente nullità della stessa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 958,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, con distrazione di esse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che le ha anticipate. Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5230/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING DI PAGAMENT n. 340 IMU 2012
- ING DI PAGAMENT n. 340 IMU 2013
- ING DI PAGAMENT n. 340 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Palagonia con p.e.c. consegnata in data 17.05.2024, è impugnata l'ingiunzione di pagamento n. 340 del 20/10/2023, notificata in data 18.03.2024, relativa ad IMU degli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, per un importo complessivo pari ad € 5.355,00, comprensivo di sanzioni e interessi.
Il ricorrente deduce: che l'ingiunzione di pagamento fa espresso riferimento alla riscossione dei 3 avvisi di accertamento di cui viene indicata la presunta notifica e mai conosciuti né opposti dal ricorrente:
1. avviso n. 1162 dell'11/10/2017, notificato presuntivamente il 24.01.2018, per l'anno 2012; 2. avviso n. 5018 del
27/10/2017, notificato presuntivamente il 24.01.2018 per l'anno 2013; 3. avviso n. 1237 dell'08/11/2018, notificato presuntivamente il 25.02.2019 per l'anno 2014; eccepisce l'illegittimità della ingiunzione di pagamento per mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti;
che dalla mancata notifica degli avvisi di accertamento, scaturisce la decadenza dal potere impositivo, per l'IMU anni 2012, 2013, 2014; eccepisce, altresì, la prescrizione del diritto a riscuotere i tributi in questione per le annualità 2012, 2013 e
2014, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4 c.c., in mancanza di atti interruttivi validamente notificati;
che l'IMU non è dovuta trattandosi di abitazione principale.
Il Comune è costituito in giudizio in data 10.02.2026.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Manca la prova, che avrebbe dovuto essere offerta dal comune, della notifica degli avvisi di accertamento sottesi all'atto impugnato.
L'art. 32 del D.Lgs. 546/92 dispone che le parti possono depositare i documenti fino a venti giorni prima dell'udienza di trattazione.
La norma è prevista a garanzia delle difese della parte contro la quale i documenti potrebbero avere effetti negativi.
La parte resistente ha depositato i documenti al momento della sua costituzione in giudizio e cioè il giorno prima dell'udienza di discussione.
I documenti depositati in violazione dei termini, pertanto, non possono essere esaminati.
Pertanto, l'ingiunzione di pagamento è stata emessa illegittimamente con conseguente nullità della stessa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 958,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, con distrazione di esse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che le ha anticipate. Il Giudice monocratico