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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/11/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa
RI MÀ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7143 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
[...]
Parte_1
in proprio e in qualità di genitore dei
[...]
minori e Persona_1 [...]
[...]
in proprio e in qualità di Parte_2
genitore del minore Persona_2
, in proprio e in qualità di genitore del
[...] Parte_3
minore Persona_3
, in proprio e in qualità di genitore del minore
[...] Parte_3
Parte_4
, in proprio e in qualità di genitore del minore
[...]
Persona_4
Controparte_1
[...]
1 con il patrocinio dell'Avv. CASTELLONE ANTONELLA
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_2
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_2
essere discendenti diretti di , Per_5 Persona_6 Pt_3
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“1. In data 2 gennaio 1877, in Italia nel Comune di Barga (LU), nasceva il sig. Per_7
, , figlio di e di come
[...] Persona_6 Controparte_3 CP_4
comprovato dall'Estratto per Riassunto degli Atti di Nascita rilasciato dal Comune di Barga (LU), che si produce (v. all. 2).
2. il sig. , , denominato anche Persona_7 Persona_6 Per_7
o o non ha mai
[...] Parte_5 Persona_7 Parte_5
rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 21 dicembre 1901 a Leopoldina/MG (Brasile), il sig. Parte_6
contraeva matrimonio con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Persona_8
Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 4).
2 4. Dalla loro unione coniugale nasceva a Alfredo Chaves/RS (Brasile), il giorno 9 settembre 1902 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_7
legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 8 agosto 1925 a Caratinga/MG (Brasile), il sig. contraeva matrimonio Parte_7
con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_9
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6).
6. Dalla loro unione coniugale nasceva a Caratinga/MG (Brasile), il giorno 15 agosto 1926 [rectius
18 Giugno 1926] il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Parte_8
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7).
7. In data 18 febbraio 1950 a Colatina/ES (Brasile), il sig. contraeva Parte_8
matrimonio con la sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_10
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8).
8. Dalla loro unione coniugale nascevano quattro figli:
- a Colatina/ES (Brasile), il giorno 25 aprile 1951 la sig.ra Parte_9
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
9);
- a Colatina/ES (Brasile), il giorno 5 giugno 1955 la sig.ra [rectius Pt_10 Pt_11
[rectius come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Parte_9 Per_7
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 10);
- a Taguatinga/DF (Brasile), il giorno 6 agosto 1965 il sig. Parte_12
[rectius MAZZONI], come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 11);
- a Colatina/ES (Brasile), il giorno 13 novembre 1967 la sig.ra Parte_13
rectius come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta
[...] Per_7
e legalizzata mediante apostille (v. all. 12).
9. In data 15 agosto 1972 a Brasilia/DF (Brasile), la sig.ra Parte_9
contraeva matrimonio con il sig. come comprovato dal Certificato Persona_11
di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 13).
10. Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli:
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 15 gennaio 1975 la sig.ra Parte_14
[...
[...] come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 14);
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 31 ottobre 1979 il sig. Parte_1
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 15);
- a Taguatinga/DF (Brasile), il giorno 21 marzo 1985 il sig.
[...]
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_2
legalizzata mediante apostille (v. all. 16).
11. Dall'unione naturale tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 6 marzo 2000 la sig.ra Per_12 CP_5
[rectius EMANUELE] , come Pt_1 Parte_1
risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 17).
12. In data 8 maggio 2017 a Brasilia/DF (Brasile), il sig. Parte_1
contraeva matrimonio con la sig.ra
[...] Persona_13
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 18).
13. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
- a Taguatingia – Brasilia/DF (Brasile), il giorno 11 giugno 2017 Persona_1
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 19);
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 9 febbraio 2023 Parte_2
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
20).
14. Dall'unione naturale tra il sig. e la Parte_2
sig.ra nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 6 dicembre 2019 Parte_15 [...]
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata Persona_2
mediante apostille (v. all. 21).
15. In data 27 gennaio 1975 a Taguatingia/DF (Brasile), la sig.ra [rectius Pt_10
[rectius contraeva matrimonio con il sig. Pt_11 Parte_9 Per_7
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia Persona_14
4 tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 22).
16. Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli:
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 24 febbraio 1977 la sig.ra Parte_16
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 23);
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 31 ottobre 1978 il sig. Parte_4
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 24);
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 14 ottobre 1983 la sig.ra Parte_17
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 25).
17. In data 30 luglio 2008 a Taguatinga/DF (Brasile), la sig.ra Parte_16
contraeva matrimonio con il sig. , come comprovato dal
[...] Persona_15
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 26).
18. Dalla loro unione coniugale nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 22 novembre 2008
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Persona_3
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 27).
19. In data 1 aprile 2016 a Taguatinga/DF (Brasile), il sig. Parte_4
contraeva matrimonio con la sig.ra come comprovato dal
[...] Persona_16
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 28).
20. Dalla loro unione coniugale nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 29 dicembre 2016
[...]
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Persona_4
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 29) [rectius all. 30].
21. In data 2 febbraio 2018 a Brasilia/DF (Brasile), la sig.ra Parte_17
contraeva matrimonio con il sig. come comprovato dal
[...] Persona_17
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 30)
[rectius all. 29].
22. Dalla loro unione coniugale nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 28 marzo 2017
[...]
[rectius , come risulta dal Certificato Parte_4 Parte_4
di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 31).
5 23. In data 26 ottobre 1990 a Taguatinga/DF (Brasile), il sig. Parte_12
[rectius MAZZONI] contraeva matrimonio con la sig.ra come Persona_18
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 32).
24. Dalla loro unione coniugale nasceva a Taguatinga/DF (Brasile), il giorno 24 agosto 1991 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Parte_18
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 33).”
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della Persona_7
cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il
6 in Brasilia versa in una condizione di gravissimo ritardo per Parte_19
l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, non Persona_7
aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai
7 rinunziato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato del Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica del Brasile – Dipartimento Migrazione, che esclude una naturalizzazione brasiliana a nome di Persona_7
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
Le SSUU hanno rilevato che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che: «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che: «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda
8 di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Né potrebbe obiettarsi che la trasmissione della cittadinanza si sia interrotta a causa dell'acquisto iure soli della cittadinanza brasiliana da parte dei discendenti dell'avo, nati prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che all'art. 7 ha affermato il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. A tale riguardo si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo jus soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione
9 straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_2
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_2
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività
10 difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
,
[...] Parte_1 [...]
Parte_1 Persona_1 [...]
Parte_2 Parte_2
,
[...] Persona_2 Parte_16
, , Persona_3 Parte_17 [...]
, Parte_4 Parte_4 [...]
, Persona_4 Controparte_1 [...]
sono cittadini italiani;
Controparte_1
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2025
La Giudice
d.ssa RI MÀ
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dott.ssa
RI MÀ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7143 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
[...]
Parte_1
in proprio e in qualità di genitore dei
[...]
minori e Persona_1 [...]
[...]
in proprio e in qualità di Parte_2
genitore del minore Persona_2
, in proprio e in qualità di genitore del
[...] Parte_3
minore Persona_3
, in proprio e in qualità di genitore del minore
[...] Parte_3
Parte_4
, in proprio e in qualità di genitore del minore
[...]
Persona_4
Controparte_1
[...]
1 con il patrocinio dell'Avv. CASTELLONE ANTONELLA
- ricorrenti -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso Controparte_2
ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
- resistente contumace -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18/06/2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per CP_2
essere discendenti diretti di , Per_5 Persona_6 Pt_3
Nel ricorso i ricorrenti testualmente esponevano:
“1. In data 2 gennaio 1877, in Italia nel Comune di Barga (LU), nasceva il sig. Per_7
, , figlio di e di come
[...] Persona_6 Controparte_3 CP_4
comprovato dall'Estratto per Riassunto degli Atti di Nascita rilasciato dal Comune di Barga (LU), che si produce (v. all. 2).
2. il sig. , , denominato anche Persona_7 Persona_6 Per_7
o o non ha mai
[...] Parte_5 Persona_7 Parte_5
rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri, che si produce in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 3).
3. In data 21 dicembre 1901 a Leopoldina/MG (Brasile), il sig. Parte_6
contraeva matrimonio con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Persona_8
Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 4).
2 4. Dalla loro unione coniugale nasceva a Alfredo Chaves/RS (Brasile), il giorno 9 settembre 1902 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_7
legalizzata mediante apostille (v. all. 5).
5. In data 8 agosto 1925 a Caratinga/MG (Brasile), il sig. contraeva matrimonio Parte_7
con la sig.ra , come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_9
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 6).
6. Dalla loro unione coniugale nasceva a Caratinga/MG (Brasile), il giorno 15 agosto 1926 [rectius
18 Giugno 1926] il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Parte_8
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 7).
7. In data 18 febbraio 1950 a Colatina/ES (Brasile), il sig. contraeva Parte_8
matrimonio con la sig.ra come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in Persona_10
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 8).
8. Dalla loro unione coniugale nascevano quattro figli:
- a Colatina/ES (Brasile), il giorno 25 aprile 1951 la sig.ra Parte_9
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
9);
- a Colatina/ES (Brasile), il giorno 5 giugno 1955 la sig.ra [rectius Pt_10 Pt_11
[rectius come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Parte_9 Per_7
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 10);
- a Taguatinga/DF (Brasile), il giorno 6 agosto 1965 il sig. Parte_12
[rectius MAZZONI], come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 11);
- a Colatina/ES (Brasile), il giorno 13 novembre 1967 la sig.ra Parte_13
rectius come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta
[...] Per_7
e legalizzata mediante apostille (v. all. 12).
9. In data 15 agosto 1972 a Brasilia/DF (Brasile), la sig.ra Parte_9
contraeva matrimonio con il sig. come comprovato dal Certificato Persona_11
di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 13).
10. Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli:
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 15 gennaio 1975 la sig.ra Parte_14
[...
[...] come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 14);
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 31 ottobre 1979 il sig. Parte_1
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 15);
- a Taguatinga/DF (Brasile), il giorno 21 marzo 1985 il sig.
[...]
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e Parte_2
legalizzata mediante apostille (v. all. 16).
11. Dall'unione naturale tra la sig.ra ed il sig. Parte_1 [...]
nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 6 marzo 2000 la sig.ra Per_12 CP_5
[rectius EMANUELE] , come Pt_1 Parte_1
risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 17).
12. In data 8 maggio 2017 a Brasilia/DF (Brasile), il sig. Parte_1
contraeva matrimonio con la sig.ra
[...] Persona_13
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 18).
13. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
- a Taguatingia – Brasilia/DF (Brasile), il giorno 11 giugno 2017 Persona_1
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 19);
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 9 febbraio 2023 Parte_2
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all.
20).
14. Dall'unione naturale tra il sig. e la Parte_2
sig.ra nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 6 dicembre 2019 Parte_15 [...]
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata Persona_2
mediante apostille (v. all. 21).
15. In data 27 gennaio 1975 a Taguatingia/DF (Brasile), la sig.ra [rectius Pt_10
[rectius contraeva matrimonio con il sig. Pt_11 Parte_9 Per_7
come comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia Persona_14
4 tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 22).
16. Dalla loro unione coniugale nascevano tre figli:
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 24 febbraio 1977 la sig.ra Parte_16
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 23);
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 31 ottobre 1978 il sig. Parte_4
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 24);
- a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 14 ottobre 1983 la sig.ra Parte_17
come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata
[...]
mediante apostille (v. all. 25).
17. In data 30 luglio 2008 a Taguatinga/DF (Brasile), la sig.ra Parte_16
contraeva matrimonio con il sig. , come comprovato dal
[...] Persona_15
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 26).
18. Dalla loro unione coniugale nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 22 novembre 2008
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Persona_3
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 27).
19. In data 1 aprile 2016 a Taguatinga/DF (Brasile), il sig. Parte_4
contraeva matrimonio con la sig.ra come comprovato dal
[...] Persona_16
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 28).
20. Dalla loro unione coniugale nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 29 dicembre 2016
[...]
, come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in copia Persona_4
tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 29) [rectius all. 30].
21. In data 2 febbraio 2018 a Brasilia/DF (Brasile), la sig.ra Parte_17
contraeva matrimonio con il sig. come comprovato dal
[...] Persona_17
Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 30)
[rectius all. 29].
22. Dalla loro unione coniugale nasceva a Brasilia/DF (Brasile), il giorno 28 marzo 2017
[...]
[rectius , come risulta dal Certificato Parte_4 Parte_4
di Nascita, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 31).
5 23. In data 26 ottobre 1990 a Taguatinga/DF (Brasile), il sig. Parte_12
[rectius MAZZONI] contraeva matrimonio con la sig.ra come Persona_18
comprovato dal Certificato di Matrimonio prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 32).
24. Dalla loro unione coniugale nasceva a Taguatinga/DF (Brasile), il giorno 24 agosto 1991 il sig. come risulta dal Certificato di Nascita, prodotto in Parte_18
copia tradotta e legalizzata mediante apostille (v. all. 33).”
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso appare fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Occorre premettere che la causa viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. 28 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n. 74).
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché gli attori ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della Persona_7
cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.
Tuttavia, dai documenti allegati al ricorso si evince come la lista di attesa per il riconoscimento per la cittadinanza italiana sia molto lunga, il cui smaltimento non risulta compatibile già ex ante con i tempi di durata del procedimento, e che al momento della presentazione del ricorso era impossibile ottenere un appuntamento per la formalizzazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza.
Ebbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il
6 in Brasilia versa in una condizione di gravissimo ritardo per Parte_19
l'esame delle istanze per il riconoscimento della cittadinanza.
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Dall'esame della documentazione depositata in atti viene in evidenza la dimensione del fenomeno e la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti in ragione della mole delle domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dal ricorrente.
Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In applicazione dei principi sopra enunciati l'art. 3 D.P.R. n. 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza dell'interesse ad agire dinanzi al
Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
La linea di discendenza ininterrotta rappresentata trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente.
Risulta che non è stato mai naturalizzato brasiliano e, pertanto, non Persona_7
aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio che l'aveva tramessa a sua volta ai suoi discendenti.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna degli attori da cittadino italiano.
Dall'esame della documentazione non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai
7 rinunziato alla cittadinanza italiana.
I ricorrenti hanno, inoltre, prodotto un certificato del Ministero della Giustizia e della
Sicurezza Pubblica del Brasile – Dipartimento Migrazione, che esclude una naturalizzazione brasiliana a nome di Persona_7
A tale riguardo va precisato che non potrebbe comunque desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza per effetto della cd. grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
Le SSUU hanno rilevato che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge – normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali».
Ne consegue che: «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito».
La Corte di cassazione ha dunque concluso che: «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n.
2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda
8 di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022).
Né potrebbe obiettarsi che la trasmissione della cittadinanza si sia interrotta a causa dell'acquisto iure soli della cittadinanza brasiliana da parte dei discendenti dell'avo, nati prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che all'art. 7 ha affermato il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. A tale riguardo si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel
Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo jus soli. Pertanto si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Infine l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione
9 straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace») e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Va inoltre dato atto che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio.
(Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_2
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese CP_2
di lite.
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del CP_2
convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.
Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività
10 difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
,
[...] Parte_1 [...]
Parte_1 Persona_1 [...]
Parte_2 Parte_2
,
[...] Persona_2 Parte_16
, , Persona_3 Parte_17 [...]
, Parte_4 Parte_4 [...]
, Persona_4 Controparte_1 [...]
sono cittadini italiani;
Controparte_1
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_2
presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2025
La Giudice
d.ssa RI MÀ
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