Sentenza 16 aprile 2008
Massime • 1
Tra i motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., non rientra quello di avere agito con modalità terroristiche, in quanto la citata norma conferisce rilevo unicamente a valori obiettivamente riconosciuti dalla coscienza etica della collettività e detta, perciò, un parametro socio-morale fondato sul consenso, inadeguato al fenomeno del terrorismo, che la società civile ha rifiutato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 25275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25275 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 741
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 002052/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE ET UA IS N. IL 30/05/1963 ;
avverso SENTENZA del 25/09/2007 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Meloni Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'Assise di Appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2007, riformando parzialmente la sentenza della Corte di Assise di Milano appellata da JU LU AG LE:
- dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al delitto sub A, previsto e punito dalla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art.
6 - con il quale si contestava all'imputato di aver concorso, con ignoti, a far scoppiare, nella notte del 3 agosto 1991, in Milano, un ordigno esplosivo collocato davanti all'Ufficio Turistico Spagnolo - per essere il reato estinto per amnistia, con conseguente esclusione della pena di mesi sei di reclusione inflitta in primo grado per tale delitto;
- confermava la sentenza impugnata relativamente alla condanna dell'appellante per gli altri reati a lui contestati, previsti e puniti dalla L. n. 895 del 1967, artt. 1, 2 e 4 e L. n. 110 del 1975, art. 29, anche relativamente alla entità della pena inflitta, pari ad anni sette e mesi sei di reclusione.
1.1. La Corte territoriale, con la sentenza di cui trattasi:
- disattendeva l'eccezione preliminare di nullità della citazione dell'imputato in grado di appello, confermando la propria ordinanza del 25 settembre 2007, evidenziando: a) che il decreto di citazione doveva ritenersi ritualmente notificato il 26 marzo 2007, ai sensi dell'art. 169 c.p.p., comma 1, mediante consegna ai due difensori dell'imputato, in quanto, avuta notizia dello stato di detenzione all'estero, allo stesso era stato consegnato un invito a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato, al quale non era stata data risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione, avvenuta il 12 febbraio 2007; b) che successivamente, il 7 settembre 2007, all'imputato detenuto, era stato notificato, ex art 156 c.p.p., decreto di citazione a comparire per l'udienza del 25 settembre 2007, con invito a dichiarare se intendeva partecipare al processo e che l'AG LE, in risposta all'invito, aveva dichiarato ai funzionari del centro penitenziario presso il quale era detenuto, di non voler assistere al giudizio, con conseguente attivazione della procedura in assenza prevista dall'art. 598 c.p.p., art. 484 c.p.p., comma 2 bis e art. 420 quinquies c.p.p., comma 1, precisando,
altresì, che la nullità relativa determinata dall'inosservanza del termine a comparire, doveva ritenersi sanata dalla rinuncia a comparire;
- riteneva infondate le argomentazioni di parte appellante, con le quali era stata dedotta la omissione o comunque la nullità della notifica del decreto di citazione di primo grado e la nullità del dibattimento e della sentenza di primo grado, esistendo un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, e ciò in quanto: (a) il decreto di citazione doveva ritenersi correttamente notificato all'imputato detenuto, come da atto di rogatoria del 19 marzo 2003, tant'è che quest'ultimo, nel verbale d'audizione del 19 marzo 2003, ritenuto dai giudici di merito "forma di notificazione degli atti all'imputato detenuto all'estero", aveva dichiarato di non voler assistere all'udienza del 17 aprile 2003; (b) che l'assunto difensivo secondo cui nel decreto notificato mancava l'avvertimento ex art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), era privo di fondamento, ove si consideri che l'imputato, sempre nel summenzionato verbale del 19 marzo 2003, aveva dichiarato di non voler essere giudicato in assenza, laddove ogni eventuale nullità per inosservanza dei termini di comparizione doveva ritenersi sanata per effetto del rifiuto ad assistere al dibattimento, il quale non poteva costituire un legittimo impedimento a comparire;
- rigettava l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di primo grado in quanto emesso in forza di attività di indagine dichiarata inutilizzabile, afferendo la stessa al merito del giudizio e non potendo quindi essere sollevata in via preliminare, senza contare, in ogni caso, che le indagini dattiloscopiche che avevano condotto all'individuazione dell'imputato quale uno degli autori dell'attentato e ritenute illegittime in quanto fondate su di una documentazione non regolarmente acquisita (il cartellino dattiloscopico dell'AG LE), erano state comunque rinnovate;
- rilevava, con riferimento alla dedotta assenza di una prova certa in ordine alla responsabilità dell'appellante, ritenuto concorrente nel reato unicamente in considerazione del ritrovamento, su di un foglio di giornale utilizzato per il confezionamento dell'ordigno esplosivo, di due impronte ritenute attribuibili all'imputato sia dal teste Privitera che dal perito EI, che le contestazioni sollevate dal consulente di parte in ordine all'attendibilità di tale attribuzione, erano inidonee ad inficiare le motivate e condivisibili conclusioni del perito d'ufficio, prospettando solo una critica afferente al metodo d'indagine ed incentrata sul generico assunto, non condiviso, che la comparazione non potesse fondarsi su fotoriproduzioni del reperto originario;
- osservava, con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 1, che nell'esplosione di una bomba di notte ed in centro abitato, idonea come tale a provocare morti e feriti tra i cittadini, non poteva fondatamente ravvisarsi l'espressione di particolari valori morali o sociali avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva;
- riteneva, con riferimento alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la gravità del fatto e la condotta anche processuale dell'imputato, rendevano pienamente condivisibile la decisione dei primi giudici, dovendosi escludere che l'apposizione di un cartello con la scritta "pericolo bomba", rilevante ai fini della esclusione del reato di strage inizialmente contestato, costituisse motivo di attenuazione del grave allarme sociale derivante dalla contestata esplosione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'AG LE proponendo sette motivi di gravame, con i quali si deduce:
- quanto al primo motivo: a) la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ex art. 169 c.p.p., in quanto mancherebbe la prova che l'invito ad eleggere domicilio, asseritamene notificato a mezzo del servizio postale all'imputato, detenuto all'estero, sia stato regolarmente consegnato allo stesso, risultando sull'avviso di ricevimento solo una sigla illeggibile, verosimilmente attribuibile a funzionario del Centro Penitenziario di Madrid;
b) che anche la successiva notifica ex art. 156 c.p.p., eseguita presso altro Centro Penitenziario, appariva invalida, riferendosi al decreto di citazione del 10 maggio 2006 anziché a quello del 22 febbraio 2007 oltre a risultare priva nella traduzione spagnola, di certificazione di conformità, così come i fax pervenuti alla Corte, a nulla rilevando la circostanza che gli atti originali fossero pervenuti successivamente alla decisione, senza contare che l'esistenza di cancellazioni nello stampato rendeva incerta l'effettiva riferibilità all'imputato della risposta negativa in merito alla richiesta di assistere al giudizio, tant'è che lo stesso presidente del collegio aveva inizialmente disposto che la partecipazione dell'imputato avvenisse mediante video conferenza, provvedimento questo poi revocato in base al contestato rilievo che una rinuncia ad assistere al dibattimento implicasse anche un rifiuto a parteciparvi mediante collegamento audiovisivo;
- quanto al secondo motivo: a) l'assenza di una motivazione adeguata in ordine al rilievo difensivo secondo cui dal verbale di audizione del 19 marzo 2003 non era possibile evincere alcun elemento che attestasse l'avvenuta consegna di atti all'imputato, così come nessuna risposta era stata fornita nella sentenza impugnata, ai numerosi rilievi critici mossi all'ordinanza predibattimentale del 17 aprile 2004, con riferimento alla nullità del decreto di citazione ed alla mancanza di prova in merito alla sua effettiva notifica;
b1) che l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'imputato avrebbe dichiarato tramite rogatoria di non voler assistere al dibattimento risultava apodittica, specie alla luce dell'ulteriore affermazione con la quale l'imputato aveva dichiarato di non voler essere giudicato in assenza;
b2) che la Corte nulla aveva motivato in merito alla deduzione difensiva secondo cui, anche volendo ritenere che il rifiuto ad assistere all'udienza dibattimentale costituisse rifiuto alla traduzione in Italia, ciò non di meno la partecipazione al giudizio doveva comunque essere assicurata mediante collegamento audiovisivo, giacché solo un espresso rifiuto anche di tale forma di partecipazione, avrebbe consentito, in ogni caso, la celebrazione del processo;
b3) che la Corte territoriale non aveva altresì fornito alcuna motivazione in ordine al rilievo secondo cui il decreto di citazione doveva ritenersi nullo in quanto fondato su di una prova, l'accertamento tecnico Privitera, dichiarato inutilizzabile, ed unico elemento di accusa del ricorrente, che non poteva quindi essere rinviato a giudizio;
- quanto al terzo motivo di gravame, l'invalidità della sentenza impugnata, per vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 236 e 238 bis c.p.p. e art. 730 c.p.p.), evidenziandosi in ricorso, che l'affermazione di responsabilità del ricorrente, era fondata unicamente sulle risultanze della perizia EI (secondo cui le impronte riscontrate sul giornale utilizzato per la preparazione dell'ordigno erano attribuibili sicuramente all'imputato), mancando totalmente la prova, sia della presenza in Italia dell'imputato, sia dell'effettiva attribuzione dell'esplosione all'ETA, organizzazione indipendentista basca, sia infine dell'asserita adesione dell'imputato alla predetta organizzazione terroristica, dovendosi altresì ritenere illogiche le affermazioni sulla attendibilità della perizia, sebbene basata su fotoriproduzioni;
- quanto al quarto motivo di gravame, l'illegittimità della sentenza per vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta sussistenza del reato previsto e punito dalla L. n. 110 del 1975, art. 29, avendo la Corte argomentato in merito alla distinzione tra detta fattispecie (detenzione di esplosivi al fine di mettere in pericolo la vita delle persone) ed il delitto di strage, non considerando che l'attentato aveva come obiettivo gli interessi economici spagnoli e che il fine proprio del reato de quo deve essere diretto e non già soltanto possibile;
- con il quinto motivo di impugnazione, l'illegittimità della sentenza per inosservanza dei principi in materia di prova e per violazione dell'art. 530 c.p.p., in quanto la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità dell'imputato in merito al delitto di introduzione di esplosivi nel territorio dello Stato, in base all'equivoco rilievo che l'imputato, di nazionalità spagnola, non aveva avuto contatti in Italia, con possibili fornitori, omettendo di considerare, che con riferimento ad altri attentati attribuiti all'Eta, e segnatamente a quelli avvenuti a Roma, era stata provata l'utilizzazione di materiale acquistato in Italia;
- con il sesto motivo di gravame, l'illegittimità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, laddove veniva negata l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, giacché, seppure l'illecito penale deve ritenersi di per sè immorale, ai fini della concessione della richiesta attenuante occorre far riferimento ai motivi che hanno determinato la commissione del reato, costituiti, nel caso in esame, dalle ben note istanze indipendentiste della grandissima parte della popolazione basca;
- con il settimo ed ultimo motivo di gravame, l'illegittimità della sentenza impugnata per vizio di motivazione, nella parte in cui è stata negata l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., evidenziandosi in ricorso il carattere apodittico e contraddittorio del riferimento alla condotta processuale dell'imputato, del tutto irrilevante, ed alla collocazione sul luogo dell'attentato di un cartello di avvertimento, illogicamente ritenuto rilevante ai soli fini dell'esclusione del reato di strage.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tutti i motivi di gravame prospettati in ricorso nell'interesse dell'AG sono infondati, salvo il quinto, relativo alla condanna dell'imputato per il delitto previsto dalla L. n. 185 del 1967, art. 1. 2. Ed invero, con riferimento alle deduzioni difensive volte a contestare la regolare costituzione del rapporto processuale in fase di appello, già disattese dalla Corte territoriale con ordinanza predibattimentale pronunciata il 17 aprile 2003, ritiene il collegio che nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile nell'ordinanza di cui trattasi, il cui percorso argomentativo risulta del tutto logico e conforme a consolidati principi di diritto. In particolare va rilevato che la notifica del decreto di citazione a giudizio ai due difensori dell'imputato,eseguita il 26 marzo 2007 ex art. 169 c.p.p., comma 1, deve considerarsi del tutto regolare, tenuto conto: che l'AG è imputato residente o dimorante all'estero; che lo stesso era stato invitato a dichiarare od eleggere domicilio nel territorio dello Stato;
che lo stesso non ha provveduto a dichiarare o eleggere domicilio nello Stato nel termine previsto della norma. Quanto poi alle deduzioni difensive con le quali si contesta l'effettiva consegna all'AG dell'invito ad eleggere domicilio di cui all'art. 169 c.p.p., comma 1, premesso che nel ricorso non si contesta ne' l'invio della lettera raccomandata contenente tale invito nel luogo di detenzione dell'imputato (Centro Penitenziario Madrid) ne' l'effettiva ricezione del piego, comprovata dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal personale di quel Centro Penitenziario, è agevole rilevare che le stesse, oltre a confliggere con la regola della presunzione di conoscenza dell'atto operante in tema di notificazioni col mezzo della posta, si fondano, in effetti, su di un presupposto infondato, e cioè l'applicazione alla fattispecie, in via analogica, dell'art. 156 c.p.p., sicché l'atto - si sostiene - andava consegnato personalmente all'imputato - destinatario ovvero, in caso di rifiuto o di legittima assenza, al direttore dell'istituto, senza considerare, però, che nel caso in esame la notificazione a mezzo posta risulta prevista espressamente dalla legge e, quel che più conta, che la forma di notificazione prevista dall'art. 156 c.p.p. presuppone che l'imputato sia ristretto in stabilimenti carcerali posti nel territorio italiano (in tal senso, sia pure con riferimento all'ipotesi di imputato latitante o evaso, Cass., SEZ. 6 SENT. n. 8637 del 14/5/1996 - 24/9/1996, RIVISTA 205969 RIC. Merlini ed altri).
Acclarata la regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita ai sensi dell'art. 169 c.p.p. il 12 luglio 2007, si rivelano del tutto irrilevanti le ulteriori deduzioni difensive afferenti l'ulteriore notifica all'imputato del decreto di citazione, eseguita il 7 settembre 2007, ai sensi dell'art. 156 c.p.p., trattandosi, all'evidenza, di un adempimento processuale quanto meno superfluo, fermo restando che la circostanza dell'avvenuta consegna del decreto all'imputato, oltre a desumersi implicitamente dalla dichiarazione del predetto di non voler assistere al giudizio, trova in effetti conferma, come affermato dai giudici di appello, sia nei fax ricevuti il 10 settembre 2007 che nella documentazione originale inviata dalla Fiscalia del Tribunale Superior de Justida del la Comunidad de Madrid, anche se pervenuta solo il 1 ottobre 2007. 3. Ugualmente infondate risultano, le argomentazioni svolte in ricorso con le quali si ripropongono in questa sede le eccezioni e deduzioni che sollecitavano una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, vuoi per l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione, vuoi per la nullità del dibattimento e, precedentemente, dell'udienza preliminare, in ragione dell'impedimento a comparire dell'imputato.
Le motivazioni addotte dai giudici di appello per disattendere tali eccezioni resistono infatti, sul piano logico e giuridico, alle censure prospettate in ricorso.
Ed invero, l'assunto difensivo secondo cui l'AG non avrebbe avuto notizia del decreto del GIP del Tribunale di Milano in data 20 dicembre 2001 che richiedeva il suo rinvio a giudizio ed il trasferimento dello stesso in Italia per l'udienza del 17 aprile 2003 fissata per la celebrazione del giudizio a suo carico, trascura il dato, correttamente valorizzato invece dai giudici di merito, che di tale provvedimento l'imputato ha ricevuto regolare comunicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria francese (Corte di Appello di Versailles) investita della notifica tramite rogatoria internazionale, così come attestato dal verbale di audizione del 19 marzo 2003 sottoscritto dall'interessato (Le notifichiamo che... il Giudice per le Indagini Preliminari.... ha formulato una richiesta...), il quale, specificamente interpellato, dichiarava altresì di non voler assistere all'udienza della Corte d'Assise di Milano il 17 aprile 2003.
Nè, per altro, la detenzione in Francia dell'AG, nel 2003, poteva costituire un legittimo impedimento a comparite tale da comportare l'attivazione di una videoconferenza, posto che non si versava in un ipotesi di diniego dello Stato estero al trasferimento provvisorio del detenuto e che il rifiuto espresso dall'imputato riguardava tout court la partecipazione al dibattimento, senza operare alcuna distinzione tra partecipazione fisica ovvero a distanza. Quanto poi all'argomento difensivo secondo cui nel caso in esame difetterebbe, in realtà, una effettiva rinuncia dell'imputato ad assistere al dibattimento, avendo l'AG affermato, nel verbale di audizione da parte delle Autorità francesi, di non voler essere giudicato in assenza, va rilevato che lo stesso è stato disatteso dai giudici di appello con argomentazioni del tutto logiche e coerenti, nel senso che la volontà di non essere giudicato in assenza, se ricollegata alla contestuale dichiarazione di non voler assistere all'udienza del 17 aprile 2003, si risolve, in ultima analisi, nella inammissibile pretesa di non voler essere mai giudicato e non può certo interpretarsi come consenso al trasferimento provvisorio in Italia ovvero come una richiesta di assistere all'udienza in videoconferenza.
4. Privo di fondamento deve ritenersi anche il terzo motivo di impugnazione con il quale, sotto il profilo del vizio di motivazione, si confuta la rilevanza sul piano probatorio delle circostanze di fatto valorizzate dai giudici di merito per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, appartenenza dell'imputato all'ETA riferita dal teste CL AL - rilevazione sul foglio di giornale utilizzato per il confezionamento dell'ordigno esplosivo di una impronta (frammento n. 15) che in base alle attendibili risultanze della perizia espletata, presentava la corrispondenza di ben 26 minuzie con l'impronta del pollice destro del ricorrente AG LE con argomentazioni che si risolvono nella riproposizione in sede di legittimità di un giudizio di inattendibilità della perizia di ufficio già disatteso con articolate argomentazioni dai giudici di appello, i quali, in particolare, hanno negato rilevanza all'assunto difensivo secondo cui la comparazione doveva esser eseguita sul reperto originale e non sulle fotoriproduzioni acquisite, precisando, con adeguata motivazione di carattere anche tecnico-scentifico, che la fotoriproduzione garantiva la perfetta identità e conservabilità del reperto originale.
5. Ugualmente infondato deve ritenersi, altresì, il quarto motivo di gravame con il quale si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto sussistente il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 29 in luogo di quello di strage contestato, ove si consideri che i giudici di appello, sia pure con una motivazione concisa, hanno correttamente evidenziato che ai fini della sussistenza della fattispecie di cui trattasi si richiede che la detenzione dell'esplosivo, come positivamente accertato nel caso in esame anche in considerazione del ferimento di una malcapitata passante, sia finalizzata a mettere in pericolo la vita delle persone, e che le deduzioni difensive volte a confutare tale logico apparato argomentativo, incentrate sull'assunto secondo cui lo scopo perseguito con la collocazione in strada dell'ordigno esplosivo era soltanto quello di colpire gli interessi economici della Spagna, si risolvono in deduzioni di fatto indimostrate ed improponibili in sede di legittimità.
5. Meritevole di accoglimento risulta, invece, il quinto motivo di gravame con il quale si censura la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna dell'AG per il reato di introduzione nello Stato di esplosivi.
Ed invero - come a ragione sostenuto in ricorso - i giudici di merito, per l'affermazione di responsabilità dell'AG anche in merito a tale specifica fattispecie criminosa, hanno valorizzato degli elementi indiziati - la nazionalità spagnola dell'imputato e la mancata evidenziazione di contatti nel territorio dello Stato tra lo stesso e potenziali fornitori di esplosivo - privi di una effettiva efficacia dimostrativa, specie ove si consideri, per un verso, che non vi è alcuna prova che l'imputato sia stato sottoposto a controlli continuativi nel corso della sua permanenza nel territorio dello Stato, e per altro verso, che nella stessa sentenza di appello (pagg. 4-5) si evidenzia l'assoluta analogia tra l'attentato milanese di cui trattasi ed altri analoghi attentati contro obiettivi spagnoli commessi in Roma, rispetto ai quali era stato positivamente accertato l'uso, per preparazione degli ordigni, di materiali acquistati in Italia.
6. Priva di fondamento è invece la censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 in quanto la pur scarna motivazione della sentenza, che per escludere l'aggravante ha rimarcato, in buona sostanza, l'elevato allarme suscitato nella coscienza collettiva dall'esplosione di una bomba di notte ed in un centro abitato, risulta logica e pienamente aderente a principi di diritto da tempo affermati da questa Corte, secondo cui "tra i motivi di particolare valore morale o sociale previsti dall'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 1, non rientra quello di terrorismo" in quanto ... "la norma suddetta... conferisce rilevo unicamente a valori obiettivamente riconosciuti dalla coscienza etica della collettività e detta, dunque, un parametro socio-morale, fondato sul consenso, palesemente inadatto al fenomeno del terrorismo, che la società civile ha rifiutato" (così Cass., Sez. 1, sentenza n. 3744 del 30/1/1992 Ud. (dep. 27/03/1992 ) Rv. 189715, ric. Arbore ed altri), anche perché "ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, i particolari motivi morali e sociali sono solo quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva che non si identificano con quelli radicati nel ristretto ambiente di alcuni strati sociali in particolari aree geografiche" (così Sez. 1, sentenza n. 2386 del 14/11/1994 Ud. (dep. 11/3/1995) Rv. 200467, ric. P.M. in proc. Bonello ed altro).
7. Nessun profilo di illegittimità può infine ravvisarsi nell'impugnata sentenza relativamente al diniego delle attenuanti generiche, ove si consideri che secondo il consolidato orientamento di questa Corte "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo" (così ex multis Cass., sez. 2, sentenza n. 2285 dell' 1 1/10/2004 - 25/1/2005, riv. 230691 ric. Alba ed altri); e che tale obbligo di motivazione deve ritenersi pienamente assolto nel caso in esame in quanto i giudici di appello, oltre a procedere comunque ad una delibazione della specifica circostanza segnalata a sostegno dell'istanza (collocazione di cartello che segnalava la presenza dell'ordigno) hanno anche compiutamente indicato le ragioni ritenute ostativa alla concessione delle attenuanti, individuate nella gravità del reato e nel comportamento processuale tenuto dall'imputato, elemento quest'ultimo che il giudice, contrariamente a quanto affermato in ricorso, può legittimamente valorizzare ai fini della concessione dell'attenuante, allorquando, come nel caso in esame, risulti caratterizzato dal totale silenzio e disinteresse.
8. Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al delitto previsto dalla L. n. 895 del 1967, art. 1 senza rinvio, anche in considerazione della inutilità di una rivisitazione di un materiale probatorio ormai definito, e che la pena inflitta per tale specifico reato, pari a mesi due di reclusione, va eliminata con rideterminazione della pena complessiva in anni sette e mesi quattro di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto previsto dalla L. n. 895 del 1967, art. 1 ed elimina la pena di mesi due di reclusione, rideterminando la pena complessiva in anni sette e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008