Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 25275
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Sentenza 16 aprile 2008

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Tra i motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, cod. pen., non rientra quello di avere agito con modalità terroristiche, in quanto la citata norma conferisce rilevo unicamente a valori obiettivamente riconosciuti dalla coscienza etica della collettività e detta, perciò, un parametro socio-morale fondato sul consenso, inadeguato al fenomeno del terrorismo, che la società civile ha rifiutato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2008, n. 25275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25275
    Data del deposito : 16 aprile 2008

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